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Indagini preliminari e investigazioni difensive

Se risponde, però, ha indagini preliminari e investigazioni difensive. L'obbligo di dire verità (TER - false informazioni al difens- qui abbiamo una parità con il PM. Verbale il PM, una volta sentita il difensore ha facoltà di redigere persona informata sui fatti verbale (391bis co 1; 391 tre com ha l'obbligo di: redigere il 3) di depositarlo al PM (391 octie verbale (373) di depositarlo al giudice (391 octies co1 (425-BIS).

Nelle indagini preliminari il titolare è il PM mentre nelle investigazioni difensive il titolare è il difensore. Quale è la finalità? È una finalità diversa perché il 358 ci dice che la finalità non è soltanto quella di accertare i fatti a carico, ma è anche quella di cercare elementi a favore della persona sottoposta alle indagini. Art 358 "Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 (l'attività di...

indagine ai fini dell'esercizio dell'azione penale) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini."

Quindi abbiamo nell'ambito delle indagini preliminari una finalità pubblica, mentre quella delle investigazioni difensive è una finalità privata. Questo perché l'art. 327-bis., co.1 dice "1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro".

Quindi una finalità privata intenta a ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito: il difensore ricerca solo gli elementi a favore, mente il PM sia quelli a carico che quelli a favore.

I poteri -> il PM ha poteri coercitivi ES sequestri, perquisizioni...

Poteri che non sono riconosciuti al difensore. Questo ha una logica collegata alla finalità pubblica e privata: un soggetto privato non può avere la possibilità di esercitare poteri coercitivi. Come potrà fare il difensore? Ce lo dice il 367: "Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie [121] e richieste scritte al pubblico ministero"; 368: "Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato [253], trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari". Questo significa che, non potendo avere autonomi poteri coercitivi, il difensore, se vorrà ottenere un sequestro, dovrà necessariamente rivolgersi al PM con quelle memorie e richieste scritte che sono indicate all'art. 367 e il PM potrà disporre il sequestro/perquisizione oppure, se non lo riterrà,

passerà la richiesta al giudice e sarà il giudice a decidere. La regina delle attività di investigazioni difensive è l'assunzione di informazioni. Il possibile testimone, nel corso delle indagini preliminari, ha due obblighi fondamentali: quello di presentarsi al PM che lo cita e quello di rispondere secondo verità. Se non si presenta abbiamo accompagnamento coattivo; se non risponde il vero è integrato il reato di false informazioni al PM. Parallelamente, nel corso delle indagini difensive a cosa assistiamo? Non esiste un potere coercitivo e dunque non esiste un potere coercitivo nemmeno sulla persona informata sui fatti, la quale può non presentarsi al difensore che lo chieda e, se si presenta, può anche non rispondere, non c'è la violazione di una norma penale. Tuttavia se risponde ha l'obbligo di dire verità (qui abbiamo una parità col PM perché è stato introdotto il 371-ter con le false informazioni).alle indagini. Al contrario, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore ha la facoltà di redigere il verbale e di decidere se depositarlo o meno. Questo perché la finalità delle investigazioni difensive è diversa da quella delle indagini preliminari. Il difensore ha il compito di raccogliere elementi a favore del proprio assistito e di presentarli in modo opportuno durante il processo. Pertanto, la decisione di redigere e depositare il verbale è una scelta discrezionale del difensore e non un obbligo.

alle indagini, ha un obbligo di esercizio dell'azione penale che gli viene dal 112 cost. Per il difensore è diverso in quanto la finalità è privata ed è incentrata sulla ricerca dei soli elementi a favore della parte. Per cui se io, mentre sento la persona informata sui fatti, mi fornisce elementi a sfavore dell'assistito, posso anche scegliere di non redigere il verbale o di redigerlo senza depositarlo perché ci sono elementi a favore, ma anche tanti elementi contrari.

Ad esempio, c'è un documento che devo acquisire. Il mio assistito, agli arresti domiciliari, commette un'evasione chiedendo di svolgere un lavoro. Si fa richiesta di poter fare la prova, il giudice lo autorizza. La prova ha esito favorevole. Quindi si richiede l'autorizzazione al lavoro per il soggetto. Il giudice non risponde. Il tizio va lo stesso a lavoro senza autorizzazione perché convinto che gli sarebbe stata accordata. Nel mentre, tornando da lavoro, viene

fermato dai carabinieri che lo arrestano per evasione perché ancora l'autorizzazione non è arrivata in tempo (poi arriva, tardivamente). Allora il tizio continua a dire ai carabinieri che lui era in Via x perché era stato al lavoro. Dato che i carabinieri non lo possono sapere con certezza che tornava proprio da lavoro serve un documento che lo attesti. Si chiede la busta paga che attesta che effettivamente il tizio era al lavoro, ma allo stesso tempo l'esteso documento segna tre giorni già lavorati che portano a vedere come il soggetto abbia in realtà evaso gli arresti domiciliari per tre giorni e non uno soltanto. Quindi il documento è sì vantaggioso ma è, allo stesso tempo, ancora più svantaggioso e il difensore può decidere di non assumerlo. I SOGGETTI DELL'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA Il 327-bis al comma 1 ci individua anche i soggetti delle investigazioni difensive: - Il difensore - Il sostituto del

difensoreL’investigatore privato autorizzato (222 disp. Att. deve avere certe caratteristiche precise come essere iscritto all'albo della prefettura e avere certi requisiti)

Il consulente tecnico (come lo può fare il PM lo può fare anche il difensore)

E allora quale è l’attività investigativa?

Possiamo distinguere, come nel caso delle indagini preliminari (o delle prove tipiche e atipiche), tra:

attività tipica: quindi l’attività difensiva in senso proprio è l’assunzione di informazioni (391- bis) analoga a quella del PM. Ma il codice ci indica un’altra serie di attività come:

acquisizione di documenti dalla PA per cui il difensore può chiedere alla PA il rilascio di copie di documenti. È una strada parallela, una lex speciali rispetto alla possibilità di accesso agli atti che dispone la LPA(legge del procedimento amministrativo), questo è un elemento specifico

Caratterizzante il procedimento penale; (391) 147 Accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico o anche privati. Ma in questo caso, ossia accesso in luogo privato, serve l'accordo del soggetto proprietario perché non ho poteri coercitivi come difensore, io ho il potere di accesso e di esame della situazione, ma non coercitivo: potrò procedere alla descrizione dello stato dei luoghi, ma non perquisizioni o sequestri che sono delle attività che può fare il PM) (391 sexies e 391 septies) Fare accertamenti sia ripetibili che non ripetibili come fa il PM. - Qui abbiamo parallelismo totale rispetto alle attività analoghe svolte nelle indagini preliminari da parte del PM. Per esempio quando fa un accertamento tecnico non ripetibile dove abbiamo l'obbligo di informare la persona sottoposta alle indagini con al facoltà della persona sottoposta alle indagini di comparire con il suo difensore, di nominare un consulente tecnico ed eventualmente di fare

richiesta di incidente probatorio. Esattamente nello stesso modo vengono dati gli stessi poteri al PM quando ad agire è il difensore nell'ottica di una parità di atti (391 sexies e 391 decies). Esame delle cose sequestrate 366 combinato con il 223 ci dicono che il difensore con il consulente tecnico del difensore, ha la possibilità di procedere all'esame delle cose sequestrate nel luogo dove queste sono sequestrate e ad astrarne copia, farne documento. Consulenza tecnica: (principessa dell'attività difensiva) come la fa il PM la può fare anche il difensore. La consulenza tecnica, ad oggi è sempre più importante oggi per i processi che ci sono e perché la perizia che è stata inserita come mezzo di prova (se la perizia, inserita come mezzo di prova, se è il mezzo di prova ufficiale che risulta nominalmente dal libro delle prove, questo è un retaggio del sistema inquisitorio, del sistema in cui è

Il giudice che dispone la prova) oggi la vera prova in concreto è la consulenza tecnica delle parti rispetto alla quale la perizia è disposta dal giudice soltanto quando la ritenga assolutamente indispensabile perché gli elementi che sono stati forniti nelle rispettive consulenze di parte non lo rendono sicuro, non gli permettono di decidere con serenità e allora vuole nominare un suo perito. Però oggi la perizia è disposta in maniera quasi marginale rispetto alle consulenze tecniche di parte per cui diviene davvero fondamentale per la difesa, quando c'è un problema di carattere tecnico, rivolgersi ad un proprio consulente e produrre una propria consulenza.

Attività atipica: accanto all'attività tipica del difensore abbiamo quella atipica, è una attività investigativa in senso improprio perché non è prevista dal codice ma è investigazione a tutti gli effetti. È il caso del pedinamento.

dell'investigatore privato autorizzato. Come entrerà questo comeelemento nel processo di prova? Nella fase delle indagini preliminari, attraverso la relazione del consulente tecnico che racconti e
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sinyniane di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.