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Art 52: La difesa legittima

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. E’ questa la definizione normativa della legittima difesa.

Fondamento della legittima difesa

Il fondamento della non punibilità della legittima difesa è il diritto di autotutela del singolo e le esigenze di difesa del diritto contro l’illecito. La corte di cassazione in una remota decisione ha espressamente dato l’idea di autotutela sancendo che “la difesa individuale del diritto proprio o altrui contro la violazione attuale e ingiusta è legittima perché determinata da un motivo rispondente alla necessità di evitare un danno irreparabile in un momento in cui la pubblica difesa dello Stato non può esercitarsi o è insufficiente”.

La ratio della legittima difesa

Vediamo qual è la ratio della legittima difesa: secondo parte della dottrina, la legittima difesa risponde ad un’esigenza, da parte del legislatore, di preponderanza dell’interesse dell’aggredito rispetto all’interesse dell’aggressore. Secondo un’altra parte della dottrina, invece, rendere lecito un comportamento che di per sé costituisce reato risponde all’esigenza di tutela del singolo in relazione ad una situazione in cui vi è l’impossibilità ad intervenire da parte delle forze di polizia.

Comunque sia l’interpretazione da dare, in presenza di situazioni di aggressione ingiusta, la reazione non costituisce reato e quindi il reato non è punibile. Tuttavia, affinché non si potesse sfociare in un uso improprio della legittima difesa, il legislatore ha badato bene a circoscrivere le ipotesi in cui ricorre tale causa di giustificazione ancorandola a determinati presupposti.

I presupposti della legittima difesa

  • Determinazione dei beni tutelabili attraverso l’azione difensiva: nella previsione dell’art 52 ricadono innanzitutto tutti i diritti elementari della persona (vita, incolumità personale, libertà personale ecc.), e via via tutti quelli della sfera della personalità (onore, dignità ecc.) fino a farvi rientrare i diritti patrimoniali.
  • Attualità del pericolo di offesa: l’art 52 esige che il pericolo dell’offesa sia attuale. La legittima difesa è esclusa quando il pericolo di offesa è stato scongiurato o quando è già stato consumato. Questo perché l’intervento difensivo è ammesso nella misura in cui possa impedire la definitiva lesione del bene minacciato dall’aggressione.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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