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Da ciò deduciamo (dal fatto che comprenda anche il diritto altrui) che la sfera di applicazione è abbastanza
ampia ( )
potrò invocare la legittima difesa anche se uccido lo stupratore che sta stuprando una ragazza dinanzi ai miei occhi!
Come deve essere l’aggressione?
deve essere tale da generare nella mente del soggetto passivo l’assoluta necessità di una reazione per tutelare
sé stesso o altri da un male ingiusto. Quindi l’aggressione deve consistere in una condotta umana.
L’aggressione deve avere ad oggetto un diritto proprio o altrui e deve determinare un pericolo attuale e
ingiusto. Riguardo l’ingiustizia dell’offesa, se essa trovasse fondamento nell’esercizio di un diritto non
potrebbe essere invocata la legittima difesa : es. se viene a casa mia l’ufficiale giudiziario a pignorare i beni e io lo
colpisco perché sto subendo un male ingiusto (x me) al mio patrimonio con il pignoramento, non potrò invocare la legittima difesa
xk la condotta dell’ufficiale risponde all’esercizio di un proprio diritto che esclude quindi l’ingiustizia di quella condotta nei
confronti del padrone di casa.
Quali sono i limiti alla reazione difensiva?
Nell’esame della definizione abbiamo tralasciato l’ultima disposizione del I comma: “sempre che la difesa
sia proporzionata all’offesa”. REQUISITO NECESSARIO ,quindi, DELLA LEGITTIMA DIFESA E’ LA
PROPORZIONALITA’ TRA OFFESA E REAZIONE.
Vi deve essere necessariamente proporzione tra offesa subita (aggressione al bene tutelato
dall’ordinamento di cui è titolare il soggetto che subisce l’aggressione) e reazione a tale offesa (legittima
difesa). Il criterio di proporzionalità trova ragione proprio nella Ratio dell’istituto della legittima difesa: il
bilanciamento di interessi. Una estrema sproporzione tra il male minacciato e quello che si infligge fa
fuoriuscire la situazione dai binari dell’art 52c.p. e rende quella reazione punibile (perché spropositata!).
Pensiamo al caso in cui Tizio spara con l’intento di uccidere un ladruncolo che sta rubando delle arance da un proprio albero. Tale
Il giudizio di proporzionalità tra offesa è difesa è un
azione non è per niente riconducibile ai limiti della legittima difesa.
giudizio che tiene conto del valore dei beni e degli interessi in gioco , della modalità di attacco, dei rapporti
di forza tra aggressore e aggredito, dell’intensità dell’offesa minacciata, degli sviluppi dell’azione difensiva ,
dalla scelta fatta dall’aggredito tra i più mezzi di difesa a disposizione ecc. Per questo motivo sarà legittima difesa
quella della fanciulla che da una coltellata al proprio aggressore in procinto di una violenza sessuale, ma non potrà esserlo la donna
che viene seguita sotto il portone da un corteggiatore che cercava invanamente di introdursi nella sua abitazione (e anche in qst
caso occorre valutare tanti requisit perché se vi sono determinate condizioni come ad esempio il luogo isolato, il tempo di notte, la
sproporzione di forza tra i soggetti, anke in qst caso vi potrebbe essere legittima difesa!).
ART 52 comma II: Diritto all’autotutela in un privato domicilio:
la legge 59 del 2006 ha aggiunto all’art 52c.p. il II comma con il quale si prevede che “nei casi previsti
dall’art 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a)la propria o l’altrui incolumità
b)i beni propri o altri quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.”
Al terzo comma i aggiunge a tali ipotesi anche se “il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove
venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
Dato che l’art 614 fa riferimento alla violazione di domicilio, con tale norma il legislatore introduce, per
quanto riguarda la lettera a), una presunzione juris et de jure del criterio di proporzionalità tra la
violazione di domicilio e la difesa adottata che rende del tutto superfluo ogni accertamento relativo alle
molteplici componenti dinamiche del giudizio sulla proporzionalità. In pratica “se l’aggressione è avvenuta
in uno dei luoghi previsti dalla norma , il soggetto che agisce in autodifesa è legittimato a difendersi in
qualsiasi modo perché giustificato da tale norma che introduce una sorta di presunzione che esclude ogni
eventuale accertamento delle dinamiche del caso concreto”.
Diversa appare la lettura dell’ipotesi alla lettera b): qui ad essere difesi sono i beni e la presunzione
legislativa di proporzione viene dunque condizionata dalla necessità che l’aggressore non desista e che vi sia
comunque un pericolo di aggressione (inteso come minaccia all’incolumità fisica che evidentemente si
aggiunge all’aggressione dei beni). Per essere chiari in teoria la nuova norma permetterebbe al proprietario di sparare il
ladro disarmato che sorpreso all’interno dell’abitazione o del negozio, per assicurarsi la fuga, si lancia verso il proprietario stesso
si giunge quindi a un
per gettarlo a terra e scappare oppure si divincola strattonando chi lo ha temporaneamente bloccato
risultato aberrante in quanto, l’intento dichiarato di rafforzare l’autotutela di coloro che subiscono
aggressioni nel domicilio privato (e luoghi equiparati) rende vano il bilanciamento di interessi in
conflitto e della proporzionalità tra questi.
Ciò nonostante è da apprezzare l’atteggiamento della giurisprudenza che ha sempre cercato di
neutralizzare le potenzialità estreme di tale norma introducendo in via interpretativa dei correttivi.