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Differenze tra stato di necessità e legittima difesa

Lo stato di necessità previsto dall’articolo 54 ha in comune con la legittima difesa (articolo 52) l’“attualità” di un pericolo di lesione per i beni protetti e la “costrizione” ad agire per scongiurare il pericolo stesso che vi è correlata.

Le differenze principali

  • Come abbiamo visto in precedenza, la legittima difesa non comporta in capo all’autore alcuna conseguenza né penale né civile; l’articolo 54, per lo stato di necessità, invece, comporta in capo all’autore il sorgere di una responsabilità civile ex art. 2045 c.c.

  • Nella legittima difesa il soggetto passivo è l’aggressore; nello stato di necessità il soggetto passivo è un terzo.

  • La legittima difesa è riconosciuta all’individuo per la tutela di un qualsiasi diritto, l’azione commessa in stato di necessità invece è esente da pena solo quando si sia trattato di scongiurare un pericolo attuale di “danno grave alla persona” propria o di altri. Nel concetto di danno grave rientrano il pericolo di vita e quello di gravi lesioni dell’incolumità personale, fisica o psichica.

  • L’inevitabilità del pericolo, come altro presupposto dello stato di necessità, vale a dire che non vi siano altre alternative per la commissione del fatto tipico. Ovviamente la valutazione delle valide alternative non deve essere compiuta in astratto ma occorre tener conto della concreta possibilità di farvi tempestivo ricorso da parte dell’agente (bisogna quindi valutare caso per caso se l’agente, in quella circostanza, avrebbe potuto far ricorso ad una condotta alternativa rispetto a quella che realizza la fattispecie tipica dell’azione in stato di necessità). Nella legittima difesa ciò non lo ricaviamo direttamente dalla lettura dell’articolo 52 anche se la dottrina e la giurisprudenza hanno riscontrato il medesimo principio in via interpretativa.

  • Affinché si possa applicare l’esimente previsto dall’articolo 54, la norma richiede esplicitamente che il pericolo non sia stato “volontariamente” causato dall’agente. Parliamo quindi di “inevitabilità” e “involontarietà” nel determinarsi del pericolo che costringono l’agente ad agire per necessità. L’interpretazione del requisito della “non volontarietà” è abbastanza rigida in giurisprudenza in quanto anche un comportamento involontario ma connesso ad un atteggiamento di negligenza viene considerato come volontario ed esclude, quindi, lo stato di necessità.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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