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Diritto penale - il reato commissivo colposo Pag. 1
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"TIPICITA'" - Sezione I

Nell'ambito del delitto colposo assumono rilevanza penale non solo comportamenti coscienti e volontari, ma anche comportamenti che non corrispondono al concetto di azione quale dato corretto dalla coscienza e volontà come coefficienti psicologici effettivi.

Nel campo del delitto colposo vi è azione penalmente rilevante finché è possibile muovere un rimprovero per colpa - azione e colpa stanno e cadono insieme.

Nei delitti dolosi la coscienza e volontà consiste in un coefficiente psicologico effettivo; nei delitti colposi, tale requisito si identifica ora con un dato psicologico, ora con un dato normativo.

Nell'ultimo caso all'agente si rimprovera il fatto di non aver attivato quei poteri di controllo che doveva e poteva attivare per scongiurare l'evento lesivo.

L'art. 43 definisce il delitto "colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non

è voluta dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Il contenuto del dovere di diligenza rileva già sul piano della tipicità e muta in funzione del tipo di fattispecie che viene in questione. Le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di riferimento rappresentano la "cristallizzazione" di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo. Nelle situazioni di pericolo, l'agente potrà ricorrere all'adozione di regole di condotta socialmente diffuse che suggeriscono gli strumenti da adottare per prevenire o ridurre determinate conseguenze dannose. Le regole precauzionali richiamate dalle fattispecie colpose hanno una fonte sociale o giuridica: Fonte sociale: normative sociali sono la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia. Si ha negligenza se la regola di condotta violata.prescrive un'attività positiva; l'imprudenza consiste nella trasgressione di una regola di condotta da cui discende l'obbligo di realizzare una determinata azione oppure di compierla con modalità diverse da quelle tenute; l'imperizia consiste in una forma di imprudenza o negligenza qualificata e si riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche. Fonte giuridica: l'art. 43 parla di inosservanza di "leggi, regolamenti, ordini o discipline"; è la c.d. colpa specifica. In alcuni casi il dovere di diligenza impone al soggetto un obbligo di astensione perché compiere una determinata azione porterebbe con sé un rischio troppo elevato di realizzazione della fattispecie colposa; l'osservanza del dovere di diligenza impone di realizzare l'azione in questione adottando determinate misure cautelari e potrà avere a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione. Il giudizio di
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Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ramacci Fabrizio.