Estratto del documento

“TIPICITA’”

Sezione I

Nell’ambito del delitto colposo assumono rilevanza penale non solo comportamenti coscienti e

volontari, ma anche comportamenti che non corrispondono al concetto di azione quale dato

sorretto dalla coscienza e volontà come coefficienti psicologici effettivi.

Nel campo del delitto colposo vi è azione penalmente rilevante finchè è possibile muovere un

rimprovero per colpa → azione e colpa stanno e cadono insieme.

Nei delitti dolosi la coscienza e volontà consiste in un coefficiente psicologico effettivo; nei delitti

colposi, tale requisito si identifica ora con un dato psicologico, ora con un dato normativo.

Nell’ultimo caso all’agente si rimprovera il fatto di non aver attivato quei poteri di controllo che

doveva e poteva attivare per scongiurare l’evento lesivo.

L’art. 43 definisce il delitto “colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto,

non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Il contenuto del dovere di diligenza rileva già sul piano della tipicità e muta in funzione del tipo

di fattispecie che viene in questione. Le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di

riferimento rappresentano la “cristallizzazione” di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti

nel tempo →nelle situazioni di pericolo l’agente potrà ricorrere all’adozione di regole di condotta

socialmente diffuse che suggeriscono gli strumenti da adottare per prevenire o ridurre determinare

conseguenze dannose.

Le regole precauzionali richiamate dalle fattispecie colpose hanno una fonte sociale o giuridica:

Fonte sociale: normative sociali sono la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia. Si ha

 negligenza se la regola di condotta violata prescrive un’attività positiva;l’imprudenza

consiste nella trasgressione di una regola di condotta da cui discende l’obbligo di

realizzare una determinata azione oppure di compierla con modalità diverse da quelle

tenute;l’imperizia consiste in una forma di imprudenza o negligenza qualificata e si

riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche.

Fonte giuridica: l’art. 43 parla di inosservanza di “leggi, regolamenti, ordini o discipline”

 è la c.d. colpa specifica.

In alcuni casi il dovere di diligenza impone al soggetto un obbligo di astensione perché compiere

una determinata azione porterebbe con sé un rischio troppo elevato di realizzazione della

fattispecie colposa; l’osservanza d

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 2
Diritto penale - il reato commissivo colposo Pag. 1
1 su 2
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ramacci Fabrizio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community