“TIPICITA’”
Sezione I
Nell’ambito del delitto colposo assumono rilevanza penale non solo comportamenti coscienti e
volontari, ma anche comportamenti che non corrispondono al concetto di azione quale dato
sorretto dalla coscienza e volontà come coefficienti psicologici effettivi.
Nel campo del delitto colposo vi è azione penalmente rilevante finchè è possibile muovere un
rimprovero per colpa → azione e colpa stanno e cadono insieme.
Nei delitti dolosi la coscienza e volontà consiste in un coefficiente psicologico effettivo; nei delitti
colposi, tale requisito si identifica ora con un dato psicologico, ora con un dato normativo.
Nell’ultimo caso all’agente si rimprovera il fatto di non aver attivato quei poteri di controllo che
doveva e poteva attivare per scongiurare l’evento lesivo.
L’art. 43 definisce il delitto “colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto,
non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Il contenuto del dovere di diligenza rileva già sul piano della tipicità e muta in funzione del tipo
di fattispecie che viene in questione. Le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di
riferimento rappresentano la “cristallizzazione” di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti
nel tempo →nelle situazioni di pericolo l’agente potrà ricorrere all’adozione di regole di condotta
socialmente diffuse che suggeriscono gli strumenti da adottare per prevenire o ridurre determinare
conseguenze dannose.
Le regole precauzionali richiamate dalle fattispecie colpose hanno una fonte sociale o giuridica:
Fonte sociale: normative sociali sono la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia. Si ha
negligenza se la regola di condotta violata prescrive un’attività positiva;l’imprudenza
consiste nella trasgressione di una regola di condotta da cui discende l’obbligo di
realizzare una determinata azione oppure di compierla con modalità diverse da quelle
tenute;l’imperizia consiste in una forma di imprudenza o negligenza qualificata e si
riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche.
Fonte giuridica: l’art. 43 parla di inosservanza di “leggi, regolamenti, ordini o discipline”
è la c.d. colpa specifica.
In alcuni casi il dovere di diligenza impone al soggetto un obbligo di astensione perché compiere
una determinata azione porterebbe con sé un rischio troppo elevato di realizzazione della
fattispecie colposa; l’osservanza d
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