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Tipi di dolo nel diritto penale
Dolo generico: Si ha quando la legge richiede la semplice coscienza e volontà del fatto materiale, essendo indifferentemente per l'esistenza del reato il fine per cui si agisce (es. omicidio).
Dolo intenzionale (o diretto): Si ha quando la volontà ha direttamente di mira l'evento tipico, è diretta alla realizzazione del medesimo, sia esso stato previsto dall'agente come certo o anche soltanto come possibile.
Dolo specifico: Si ha nei casi in cui assume rilievo una finalità dell'agente che deve sussistere perché si abbia il reato, ma non è necessario che si realizzi perché il reato sia consumato (es. furto: occorre il fine di trarne profitto). Tale fine costituisce un elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale ma che sta oltre il fatto materiale tipico (onde il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato).
Dolo: Il dolo è rappresentazione e volontà del fatto.
materiale tipico, cioè di tutti gli elementi oggettivi della fattispecie del reato: è la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevolezza. Sotto il profilo intellettivo il dolo è rappresentazione del fatto, ma non necessariamente conoscenza, poiché il dubbio non esclude il dolo, pur non essendo coscienza della realtà. Sotto il profilo volitivo il dolo è volontà, che abbraccia sia il dolo intenzionale, sia quello eventuale.
Eccesso (colposo) nelle scriminanti Si ha eccesso nelle scriminanti quando, nel commettere alcuni dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità. L'eccesso va distinto dall'erronea supposizione della scriminante, poiché questa nel primo caso esiste realmente, pur se travalicata, mentre nel secondo esiste solo nella mente dell'agente. L'eccesso è doloso, colposo,
o incolpevole, a seconda che il soggetto ecceda i limiti della scriminante con consapevole volontà oppure per colpa o senza colpa alcuna. L'eccesso doloso da luogo a responsabilità per il reato doloso; l'eccesso colposo da luogo a responsabilità colposa, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.
Effetti penali della condanna Per effetti penali della condanna si intendono la conseguenze negative che derivano de jure dalla condanna stessa, diverse dalla pene principali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza. Si distinguono, in senso tecnico, dalle pene, perché sono una conseguenza della condanna a una pena, ma non coincidono con la stessa. Tra gli effetti penali rientrano:
- l'impossibilità di godere della sospensione condizionale da parte di chi ha già usufruito, al massimo per due volte, del beneficio;
- l'acquisto della qualifica di recidivo o di delinquente abituale o professionale;
- ...
l'impossibilità di partecipare a pubblici concorsi, o di esercitare determinate attività;
l'iscrizione al casellario giudiziale. Gli effetti penali della condanna non vengono meno in presenza di cause di estinzione del reato o della pena, ma soltanto per effetto della riabilitazione.
Ergastolo: Pena detentiva prevista per i delitti consistente nella privazione perpetua della libertà personale. Perpetuità, tuttavia, non assoluta in quanto l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena.
Errore di fatto: Mancata o imperfetta percezione o valutazione di un dato della realtà naturalistica.
Errore inabilità: È tale l'errore che cade nella fase esecutiva del reato, cioè nella fase in cui la volontà si traduce in atto. Esso viene in considerazione nelle ipotesi del cosiddetto reato aberrante.
Errore: L'errore è falsa conoscenza della realtà.
normativo. A seconda del momento dell'iter criminis su cui l'errore incide, si distingue fra errore motivativo e errore inabilitante. L'errore esclude il dolo a seconda che precluda o meno la coscienza e volontà del fatto, previsto dalla norma penale. Errore motivativo: è tale l'errore che cade nel momento ideativo del fatto, sul processo formativo della volontà, la quale nasce perciò viziata da una falsa rappresentazione del reale. Errore sul fatto: si ha quando il soggetto, che ben può avere una conoscenza della norma penale, crede di realizzare un fatto diverso da quello da essa previsto. Il soggetto erra sulla fattispecie concreta, sulla corrispondenza del fatto commesso alla fattispecie legale. Errore sul precetto penale: si ha quando il soggetto si rappresenta e vuole un fatto che è perfettamente identico a quello previsto dalla norma penale, ma che egli, per errore su questa, crede che non sia illecito e non normativo.costituisca reato. Il soggetto erra sulla sola fattispecie legale, sulla qualificazione penale del fatto commesso.
Estradizione Consiste in un procedimento tramite il quale uno Stato consegna un individuo, che si trova nel suo territorio, ad un altro Stato perché sia da questo giudicato o, se già condannato, sottoposto all'esecuzione della sanzione penale. Si distingue in attiva o passiva a seconda che sia richiesta ovvero concessa da uno Stato. L'istituto persegue lo scopo di evitare che i delinquenti si sottraggano alle conseguenze dei loro atti riparando all'estero.
Evento È il risultato dell'azione od omissione.
Fase della ideazione del reato Si svolge all'interno della psiche del reo, passando attraverso il processo di motivazione e culminando nella risoluzione criminosa, in se non punibile. È riscontrabile solo nei reati dolosi e può rilevare ai fini dell'intensità del dolo.
Fase della preparazione del reato
Può aversi nei reati a dolo di proposito e, in particolare, di premeditazione. Fase di esecuzione del reato: Si ha quando il soggetto compie la condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato. Forza maggiore: La forza maggiore si identifica con tutte quelle forze naturali esterne al soggetto che lo determinano ad un determinato atto. Grazia: Causa di estinzione della punibilità. È un provvedimento rimesso dalla Costituzione alla competenza esclusiva del Presidente della Repubblica con il quale viene condonata in tutto o in parte la pena principale inflitta per uno o più reati nei confronti di una persona. Il provvedimento è adottato con decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Trattasi pertanto di un provvedimento a carattere singolare, avente cioè per destinatario un singolo individuo, e, in ciò, differisce dall'amnistia e dall'indulto che sono contenuti in un provvedimento legislativo avente carattere.Il testo fornito riguarda il concetto di imputabilità nel diritto penale. L'imputabilità è il presupposto della responsabilità penale e si riferisce alla capacità di un individuo di essere considerato responsabile per la commissione di un reato. Secondo l'articolo 85, "è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere". La capacità di intendere si riferisce alla capacità di valutare il significato e gli effetti della propria condotta, mentre la capacità di volere si riferisce all'attitudine dell'individuo ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l'azione. L'imputabilità si basa sulla maturità psichica e sulla sanità mentale dell'individuo, ed è uno status della persona.
E deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato. Dal combinato disposto degli artt. 85 e 88 ss. si desume:
- che l'imputabilità è considerata normalmente esistente;
- che essa è esclusa o diminuita soltanto in presenza di determinate cause;
- che, pertanto, il giudice deve accertare non, positivamente, la esistenza della capacità di intendere e di volere, ma, negativamente, la assenza o il dubbio sulla esistenza per effetto di dette cause.
Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione: Pena accessoria che importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
Fase della preparazione del reato: Può aversi nei reati a dolo di proposito e, in particolare, di premeditazione.
Fase di esecuzione del reato: Si ha quando il soggetto compie la condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato.
Forza maggiore: La forza maggiore si identifica con tutte quelle forze naturali esterne al
Soggetto che lo determinano ad un determinato atto. Gracia Causa di estinzione della punibilità. È un provvedimento rimesso dalla Costituzione alla competenza esclusiva del Presidente della Repubblica con il quale viene condonata in tutto o in parte la pena principale inflitta per uno o più reati nei confronti di una persona. Il provvedimento è adottato con decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Trattasi pertanto di un provvedimento a carattere singolare, avente cioè per destinatario un singolo individuo, e, in ciò differisce dall'amnistia e dall'indulto che sono contenuti in un provvedimento legislativo avente carattere generale e cioè indirizzato alla generalità dei cittadini.
Imputabilità. È il presupposto della responsabilità penale, e consiste nella capacità prevista dalla legge penale di rispondere per la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato. Ai sensi dell'art.
85 “…è imputabile che ha la capacità di intendere e di volere”. L’espressione “capacità di intendere” (v.) si riferisce alla idoneità del soggetto di valutare il significato e gli effetti della propria condotta. L’espressione “capacità di volere” (v.) si riferisce all’attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l’azione. Il contenuto sostanziale dell’imputabilità va ravvisato nella maturità psichica e nella sanità mentale; essa consiste in un modo d’essere dell’individuo, uno status della persona e deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato. Dal combinato disposto dagli artt. 85 e 88 ss. si desume: a) che l’imputabilità è considerata normalmente esistente; b) che essa è esclusa o diminuita soltanto in presenza di determinate cause; c) che, pertanto, il
giudice deve accertare non, positivamente, la esistenza della capacità di intendere e volere, ma, negativamente, la assenza o il dubbio sulla esistenza per effetto di dette cause. Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione: Pena accessoria che importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Incapacità procurata: È così chiamata l'incapacità.