Estratto del documento

Aberratio causae Si ha quando il processo causale si è svolto in modo diverso da come l’aveva previsto e voluto l’agente, pur avendo egualmente prodotto

l’evento.

Aberratio Consiste in una divergenza tra voluto e realizzato dovuta a cause incidenti sulla fase esecutiva della volontà.

Aberratio delicti Si ha quando – fuori dai casi di aberratio causae e aberratio ictus – si cagiona un evento diverso da quello voluto per errore nell’uso dei mezzi

di esecuzione.

Aberratio ictus Si ha quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale

l’offesa era diretta.

Accordo criminoso E’ una forma di partecipazione psichica nel concorso di persone nel reato. Si concreta in una istigazione reciproca, un accordo di

commettere reato e di fornire ciascuno un determinato contributo.

Agente provocatore Colui che, istigando od offrendo l’occasione, “provoca” la commissione di reati al fine di coglierne gli autori in flagranza o, comunque, di

farli scoprire e punire.

Ammenda Pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni consistente nel pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 2.000.000.

Amnistia Causa di estinzione della punibilità, l’amnistia è un atto con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena. La titolarità del potere di clemenza è

assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, che lo esercita su legge di delegazione delle Camere. Si distingue tra: a) amnistia propria: riguarda i

reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso ed estingue del tutto il reato; b) amnistia impropria: interviene dopo una sentenza irrevocabile di

condanna.

Analogia L'analogia è il procedimento attraverso cui vengono risolti casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili o,

altrimenti, desunto dai principi generali del diritto. Nel diritto penale italiano il divieto di analogia è espressamente sancito dall'articolo 14 delle disposizioni

preliminari.

Antefatto Con le incerte categorie dell’antefatto e del postfatto occorre intendere quei reati che costituiscono la normale premessa o il normale sbocco di altri

reati. Per una parte della dottrina resterebbero assorbiti nel reato principale in base, però, agli inconsistenti criteri di sussidiarietà o consunzione. In verità, le

categorie dell’antefatto e del postfatto non punibili mancano, invece, di fondamento di diritto positivo.

Antigiuridicità formale Si sostanzia nel semplice contrasto tra il fatto e la norma penale.

Antigiuridicità sostanziale Si sostanzia nel contrasto fra il fatto e gli interessi sociali tutelati dal diritto, legislativo o extra-legislativo.

Arresto Pena detentiva prevista per le contravvenzioni che si estende da 5 giorni a 3 anni (massimo elevabile a 5 anni nel concorso di aggravanti e fino a 6 anni

nel concorso di reati).

Atti idonei a commettere un delitto Sono idonei gli atti che si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perché potenzialmente capaci di

causarne o favorirne la verificazione.

Ausiliatore v. partecipe.

Autore Colui che materialmente compie l’azione esecutiva del reato.

Autore mediato Si parla di autore mediato quando un soggetto si avvale di un altro essere umano non punibile come strumento materiale per commettere un

reato.

Azione Movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma o un interesse statale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione.

Capacità a delinquere (o capacità criminale) Consiste nella disposizione o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. La

capacità a delinquere consente di graduare la responsabilità e quindi la pena da applicare al reato commesso. Si desume: a) dai motivi a delinquere e dal

carattere del reo; b) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo; c) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato

d) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. La capacità a delinquere ha una funzione bidimensionale che consente di valutare la

personalità nella sua complessità morale e naturalistica, di compromettere il dissidio tra libertà e necessità, di gettare un ponte tra diritto penale e scienze

dell’uomo: a) una funzione retrospettivo – retributiva, ove va intesa come capacità morale di compiere il reato commesso; b) una funzione prognostico-

preventiva, in quanto serva ad accertare l’attitudine del soggetto a commettere nuovi reati.

Capacità di intendere E’ l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore

sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie.

Capacità di volere E’ l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo

ciò che l’intelletto ha giudicato di doversi fare e, quindi, adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte.

Caso fortuito Abbraccia tutti quei fattori causali, non solo sopravvenuti ma anche preesistenti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il

verificarsi di un evento che si presenta come conseguenza del tutto inverosimile secondo la migliore scienza esperienza.

Causalità dell’omissione Trattasi di causalità normativa (è la legge che equipara il non impedire al cagionare). Perché l'omissione dell'azione impeditiva possa

essere equiparata alla causa dell'evento occorre, innanzitutto, che secondo la migliore scienza e esperienza del momento storico l'evento sia conseguenza certa

o altamente probabile di detta omissione, in quanto l'azione suddetta l'avrebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, impedito.

Cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) Sono cause che escludono la punibilità in quanto escludono la colpevolezza, per mancanza di

rimproverabilità, rispetto ad un fatto che oggettivamente resta illecito.

Cause di esclusione della colpevolezza Sono tutti quei fattori che eliminano il dolo o la colpa: il caso fortuito; l’errore.

Cause di esclusione della pena Sono cause di esclusione della pena quelle particolari situazioni esterne al fatto tipico, che non escludono il reato ma in

presenza delle quali il legislatore ritiene, per ragioni di mera opportunità, che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale. La loro presenza

esclude non la illiceità, ma soltanto la punibilità del fatto. Tipiche ipotesi sono quelle dei rapporti di parentela di cui all’art. 649 e delle immunità derivanti dal

diritto pubblico interno e internazionale.

Cause di esclusione della suitas Sono tutti i fattori che eliminano la coscienza e volontà di una azione od omissione prevista dalla legge come reato: l’incoscienza

indipendente dalla volontà; la forza maggiore; il costringimento fisico.

Cause di estinzione della punibilità Le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o

contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma. Sono applicabili senza il previo accertamento dell’esistenza e punibilità del reato, ma sulla mera

supposizione della sua esistenza; impediscono l’applicazione delle misure di sicurezza. Dalle cause estintive parte della dottrina distingue le cause sopravvenute

di non punibilità, che escludono la punibilità per ragioni di tutela del bene protetto, costituendo esse l’estremo mezzo di tutela predisposto per il caso in cui la

norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato. Tra le cause estintive il codice distingue tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena,

a seconda che sopravvengano prima che intervenga o dopo che sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

Cause estintive del reato Sono cause che estinguono la potestà statale di applicare la pena minacciata, la c.d. punibilità in astratto, cioè la possibilità giuridica di

applicare le conseguenze penali del reato o talune di esse. In sostanza lo Stato rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla norma. Fra le cause

generali di estinzione del reato il codice comprende: a) la morte dell'imputato prima della condanna definitiva; b) l'amnistia propria; c) la remissione della

querela; d) la prescrizione; e) la oblazione nelle contravvenzioni; f) la sospensione condizionale della pena; g) il perdono giudiziale (v. anche cause di estinzione

Cause di esclusione della colpevolezza Sono tutti quei fattori che eliminano il dolo o la colpa: il caso fortuito; l’errore.

Cause di esclusione della pena Sono cause di esclusione della pena quelle particolari situazioni esterne al fatto tipico, che non escludono il reato ma in

presenza delle quali il legislatore ritiene, per ragioni di mera opportunità, che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale. La loro presenza

esclude non la illiceità, ma soltanto la punibilità del fatto. Tipiche ipotesi sono quelle dei rapporti di parentela di cui all’art. 649 e delle immunità derivanti dal

diritto pubblico interno e internazionale.

Cause di esclusione della suitas Sono tutti i fattori che eliminano la coscienza e volontà di una azione od omissione prevista dalla legge come reato: l’incoscienza

indipendente dalla volontà; la forza maggiore; il costringimento fisico.

Cause di estinzione della punibilità Le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o

contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma. Sono applicabili senza il previo accertamento dell’esistenza e punibilità del reato, ma sulla mera

supposizione della sua esistenza; impediscono l’applicazione delle misure di sicurezza. Dalle cause estintive parte della dottrina distingue le cause sopravvenute

di non punibilità, che escludono la punibilità per ragioni di tutela del bene protetto, costituendo esse l’estremo mezzo di tutela predisposto per il caso in cui la

norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato. Tra le cause estintive il codice distingue tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena,

a seconda che sopravvengano prima che intervenga o dopo che sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

Cause estintive del reato Sono cause che estinguono la potestà statale di applicare la pena minacciata, la c.d. punibilità in astratto, cioè la possibilità giuridica di

applicare le conseguenze penali del reato o talune di esse. In sostanza lo Stato rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla norma. Fra le cause

generali di estinzione del reato il codice comprende: a) la morte dell'imputato prima della condanna definitiva; b) l'amnistia propria; c) la remissione della

querela; d) la prescrizione; e) la oblazione nelle contravvenzioni; f) la sospensione condizionale della pena; g) il perdono giudiziale (v. anche cause di estinzione

della punibilità).

Cause estintive della pena Sono cause che estinguono la punibilità in concreto, cioè concretizzatasi nella pena irrogata con la sentenza di condanna esecutiva.

Lo Stato rinuncia, cioè, alla applicazione della pena inflitta dal giudice. Sono considerate cause generali di estinzione della pena: a) la morte del reo dopo la

condanna definitiva; b) l'amnistia impropria; c) l'estinzione della pena per decorso del tempo; d) l'indulto; e) la grazia; f) la non menzione della condanna nel

certificato del casellario giudiziale; g) la liberazione condizionale; h) la riabilitazione (v. anche cause di estinzione della punibilità).

Circostanze Sono elementi accidentali, accessori, del reato. Come tali non sono necessari per la sua esistenza ma incidono sulla sua gravità o rilevano come

indice della capacità a delinquere del soggetto, comportante una modificazione, quantitativa e qualitativa, della pena. Possono essere definite o indefinite a

seconda che siano individuate con precisione dalla legge nei loro specifici elementi costitutivi, oppure siano individuate dalla discrezionalità del giudice. La loro

presenza trasforma il reato semplice in reato circostanziato, aggravato o attenuato.

Si distinguono inoltre le circostanze:

comuni e speciali, a seconda che siano previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti reati con cui non siano incompatibili, oppure per uno più reati

determinati;

aggravanti e attenuanti, a seconda che comportino un inasprimento od una attenuazione della pena prevista per il reato semplice;

ad efficacia comune e ad efficacia speciale, a seconda che la legge stabilisca la misura della pena in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato oppure

stabilisca tale misura in modo indipendente o una pena di specie diversa;

oggettive e soggettive: distinzione posta dall'articolo 70 e di particolare importanza nel concorso di persone ai fini della comunicabilità delle circostanze ai

concorrenti secondo l'originaria disciplina dell'articolo 118, ma pressoché privata di ogni pratica rilevanza dopo la riforma di tale articolo, nonché

dell'estensibilità dell'impugnazione. Sono oggettive quelle che riguardano:

la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;

la gravità del danno o del pericolo;

le condizioni o le qualità personali dell’offeso.

Sono soggettive quelle che riguardano:

le condizioni o le qualità personali del colpevole;

l’intensità del dolo o il grado della colpa;

i rapporti tra colpevole offeso.

Così pure quelle inerenti alla persona del colpevole.

Si possono ancora distinguere le circostanze in antecedenti, concomitanti e susseguenti. Inoltre, sono dette intrinseche le circostanze che attengono alla condotta

o ad altri elementi del fatto tipico; estrinseche quelle che sono estranee all'esecuzione e consumazione del reato, consistendo in fatti successivi, e che attengono

più strettamente alla capacità a delinquere.

Coautore Soggetto che, assieme ad altri, esegue l’azione esecutiva del reato.

Colpa comune Riguarda le attività lecite perché non proibite. E’ caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta finalizzate alla prevenzione di qualsiasi

misura di rischio e dalla prevedibilità dell'evento.

Colpa Consiste nel rimprovero al soggetto di avere realizzato, involontariamente ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto

di reato, che egli poteva evitare mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole. Tre sono, pertanto, gli elementi costitutivi e caratteristici della colpa: a)

l'elemento negativo della mancanza della volontà del fatto materiale tipico; b) l'elemento oggettivo della inosservanza delle regole di condotta, dirette a

prevenire danni a beni giuridicamente protetti; b) l'elemento soggettivo della attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, dovendo avere egli la capacità

di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, pretenderne da lui l’osservanza. Per la configurabilità della colpa è sufficiente la mancanza della coscienza o

della volontà di almeno uno degli elementi positivi oppure l'erroneo convincimento della esistenza di un elemento negativo. La colpa è configurabile non solo

quando non è voluto l'evento ma anche quando il soggetto, pur avendo voluto l'evento, non si sia rappresentato un qualsiasi altro elemento positivo o negativo.

Colpa cosciente (o con previsione dell'evento) Posta in rilievo dalla dottrina solo in tempi più recenti della colpa incosciente, si ha quando l'evento, pur non

essendo voluto, è tuttavia previsto dall'agente. Ha una indubbia base psicologica, essendo l'evento collegato soggettivamente all'agente dalla previsione. La

differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente sta nell’accettazione o meno del rischio.

Colpa generica E’ la colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole cautelari derivanti da fonti speciali non giuridiche (negligenza, imprudenza, imperizia).

Insostituibile è il criterio, anche ai fini dell'accertamento, della prevedibilità dell'evento e della prevenibilità o evitabilità del medesimo che vanno determinante,

innanzitutto, tenendo presente tutte le circostanze in cui soggetto si trova ad operare in base al parametro relativistico dell'agente modello, cioè dell'uomo

giudizioso ejusdem professionis et condicionis.

Colpa incosciente Si ha quando l'evento non è voluto e nemmeno previsto dall'agente. Mancando anche della previsione dell'evento, è concetto soltanto

normativo.

Colpa speciale o professionale Riguarda le attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, anche se per natura rischiose. E’ caratterizzata dalla

inosservanza di regole di condotta finalizzate alla prevenzione non del rischio dall'ordinamento consentito ma di un ulteriore rischio non consentito e dalla

prevedibilità, non adottando tali misure, dell'evento.

Colpa specifica E’ la colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole cautelari derivanti da fonti giuridiche (leggi, regolamenti, ordini, discipline). Non vi è,

rispetto alla dimensione oggettiva, differenza con la colpa generica: entrambe richiedono l'inosservanza della regola cautelare. Circa la dimensione soggettiva,

mentre per la colpa generica occorre accertare caso per caso la prevedibilità ed evitabilità da parte dell'uomo ejusdem professionis et condicionis, per la colpa

specifica è controverso se occorra analogo accertamento concreto oppure se basti accertare la inosservanza della regola cautelare scritta e la riconducibilità

dell'evento cagionato al tipo di evento che tale regola intende prevenire.

Complice v. partecipe.

Concezione formale del reato Per la concezione formale il reato è tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come tale.

Concezione giuridica del

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof De Francesco Giovannangelo.
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