Il giudizio e la fase dibattimentale
Fase predibattimentale
Il tempo che trascorre tra la notificazione della citazione diretta a giudizio e la fase dibattimentale deve essere non inferiore a 60 giorni. Gli atti preliminari al dibattimento includono la fissazione della data dell'udienza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise. Il presidente, ricevuto il decreto, può per giustificati motivi anticipare o differire l'udienza, ma non più di una volta.
Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione nel luogo dove si trovano delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia. Se ricorre uno dei casi per cui è possibile procedere all'incidente probatorio, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone a richiesta di parte l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Si tratta di un termine libero: nel calcolo dei sette giorni non deve tenersi conto né del giorno iniziale né del giorno finale. Il termine finale non è prorogato se coincide con un giorno festivo.
Ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. Prima della citazione del testimone, deve esserci una convalida da parte del giudice. In seguito si provvede alla citazione tramite raccomandata o telegramma. Nel caso in cui il testimone abbia un impedimento, se fornisce una giusta giustificazione e la ricevuta della raccomandata, allora potrà essere sentito nuovamente.
Fase dibattimentale
Durante la fase introduttiva del dibattimento, una prima serie di norme riguarda la disciplina e la pubblicità dell'udienza. Una specifica regolamentazione delle riprese audiovisive del dibattimento è prevista nelle norme di attuazione. Il presidente controlla la regolare costituzione del rapporto processuale e il compimento per la prima volta degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti rappresenta il termine ultimo entro cui vanno proposte le questioni preliminari.
Dopo la discussione e la decisione delle questioni preliminari, il presidente dichiara aperto il dibattimento e l'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione. Si passa poi alla richiesta di prove delle parti. Il presidente informa l'imputato della sua facoltà di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento. Quindi, il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove, escludendo quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti.
- L'udienza è pubblica a pena di nullità.
- Non sono ammessi coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, intossicazione o di squilibrio mentale.
- Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica.
- Non di persone che portino oggetti atti a molestare.
- Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del PM. In alcuni casi, il presidente può disporre che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
La segretezza del dibattimento o di alcuni atti può essere richiesta se la pubblicità può nuocere al buon costume o può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete.
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