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Il concorso di persone nel reato
Si ha concorso di persone nel reato quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. A tal riguardo occorre distinguere due ipotesi:
- Concorso necessario: si verifica tutte le volte che si ha per oggetto reati che per la loro natura intrinseca non possono essere commessi se non da due o più persone. Esempio: la rissa. Pertanto, in tali casi, per l'esistenza del reato è indispensabile una pluralità di soggetti.
- Concorso eventuale: si verifica nella maggioranza dei reati, i quali possono essere realizzati indifferentemente da un solo individuo o da più individui associati. Esempi: omicidio, rapina, incendio.
Si deve sottolineare che la cooperazione di più persone può avvenire sia nella fase ideativa che in quella dell'attuazione del reato.
Il codice Zanardelli distingueva tra la compartecipazione in primaria e...
La compartecipazione criminosa è una forma di partecipazione a un reato in cui più persone agiscono insieme per raggiungere uno scopo comune: commettere un crimine. Questa forma di partecipazione può essere considerata sia dal punto di vista fisico che psicologico. Tuttavia, il codice attuale ha adottato il criterio di una responsabilità uguale per ogni persona coinvolta nel reato, come stabilito all'articolo 110: "Quando più persone concorrono nello stesso reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Tuttavia, sono state introdotte delle circostanze che possono aggravare o attenuare la pena per alcuni dei partecipanti.
Secondo Antolisei, la vera natura della compartecipazione criminosa va ricercata nel concetto generico di associazione. Infatti, in un'associazione ci sono più individui che agiscono insieme per uno scopo comune: commettere un crimine. Ognuno di loro contribuisce al risultato voluto, avendo consapevolezza della cooperazione degli altri. Pertanto, dato che le azioni dei partecipanti non possono essere considerate in modo isolato, ma solo nel contesto dell'associazione, la compartecipazione criminosa richiede una valutazione complessiva delle azioni e delle intenzioni di tutti i partecipanti.
considerarsi singolarmente, in quanto parti diun’ operazione unica, s ne deduce che non solo chi colui che esegue l’azione che sembra principale è autore del delitto,ma tutti quanti insieme. Quindi la responsabilità dei vari compartecipi trova la sua giustificazione nel fatto che tutti nesono autori, perché a ciascuno di essi appartiene l’operazione complessiva che ha dato origine al reato medesimo.Comunque secondo Antolisei, molto importante, soprattutto ai fini dell’accertamento del grado di responsabilità,distinguere l’autore in senso stretto dal semplice partecipe.L’autore, tiene a sottolineate che, ai fini della distinzione, è necessario considerare in modo separato le azioni dei variconcorrenti. Pertanto è autore colui che compie un’azione che, riguardata da sola, è conforme a quella descritta nelmodello astratto del reato; partecipe, invece, è l’individuo che pone in essere
un'azione che di per sé sola non realizza la fattispecie criminosa. Es. è partecipe e non autore il mandante di un omicidio. Adesso resta da precisare un'altra figura che è quella del coautore. Esso è il concorrente che insieme con altri, esegue in tutto o in parte l'azione tipica. Nell'ambito dei semplici partecipanti è opportuno fare una distinzione tra: - Partecipazione psichica cioè quella che si effettua nella fase dell'ideazione del reato. In essa si delineano nettamente due figure. Quella del determinatore, cioè il compartecipe che suscita in altri il progetto criminale e quella dell'istigatore, cioè di colui che si limita a rafforzare il proposito criminale già esistente. - Partecipazione fisica cioè quella che si verifica nella fase successiva dell'esecuzione. Nel nostro diritto positivo gli elementi indispensabili per l'esistenza del concorso criminoso sono.quattro: 1) pluralità di soggetti; 2) realizzazione dell'elemento oggettivo di un reato da parte di taluno dei concorrenti; 3) contributo causale alla verificazione del fatto; 4) la volontà di cooperare. L'elemento oggettivo: la pluralità di agenti Primo ed ovvio requisito del concorso è che il reato sia commesso da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza del reato. A tal proposito sorge un quesito circa l'opportunità di considerare "concorrenti" le persone che materialmente cooperano alla commissione del reato, questo ai fini dell'applicazione delle norme sul concorso. Secondo una diffusa opinione per poter assumere la qualifica di concorrente il soggetto dovrebbe essere imputabile ed aver agito con dolo, postulando essa l'unicità del titolo della responsabilità. Quindi in questo caso solo colui che è responsabile penalmente puòConsiderarsi autore del reato: egli assume la qualifica di autore mediato, mentre l'esecutore materiale deve considerarsi strumento. Per Antolisei, tale teoria non può essere accettata, perché l'art. 112 all'ultimo comma dispone "<< Che gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1, 2, 3 dell'articolo stesso si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile >>". Ciò significa che nel nostro diritto positivo, anche le persone sfornite di sanità mentale sono annoverate fra i concorrenti nel reato medesimo e quindi considerate tali. L'autore ritiene, pertanto che tutti coloro che cooperano materialmente alla commissione del reato possano assumere la figura di concorrente.
La realizzazione dell'elemento oggettivo di un reato. Perché si abbia il concorso delittuoso, occorre che almeno uno dei soggetti, e precisamente l'autore stricto sensu, abbia realizzato il fatto.
materiale che è descritto nella norma incriminatrice. Deve aggiungersi che, siccome non è punibile solo il reato consumato, ma anche il reato tentato, il minimo indispensabile è che siano stati posti in essere gli estremi oggettivi di un tentativo. Ciò discende dal nostro diritto vigente, per il quale, non è soggetto a pena qualsiasi atto con cui si manifesta esteriormente il proposito di commettere un illecito penale, ma solo l'atto idoneo che è diretto in modo non equivoco a realizzarlo. Pertanto si parla di elemento oggettivo del reato. Secondo l'art. 115 il puro accordo e la semplice istigazione a commettere un reato sono per il nostro diritto, esenti da pena, salvo i casi previsti dalla legge. Secondo Antolisei, per l'esistenza del concorso delittuoso basta che l'autore abbia posto in essere un fatto che non è punibile esclusivamente per cause soggettive. Pertanto la punibilità dei partecipanti èsubordinata alla condizione che l'autore abbia realizzato un fatto punibile o per lo meno un fatto che sarebbe punibile, se non facesse difetto un requisito soggettivo.
Poi il codice all'art. 115 ha aggiunto che non si fa luogo a punizione:
- Qualora due o più individui si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso;
- Qualora taluno istighi altri a commettere un reato che non venga commesso.
La riserva "<<... salvo che la legge disponga altrimenti...>>" richiama alcuni casi nei quali, per tutelare interessi di speciale importanza, vengono puniti l'istigazione e l'accordo (artt. 302 delitti contro la personalità dello Stato - 304 - 322).
Il contributo causale alla verificazione del fatto
Affinché si abbia compartecipazione criminosa si richiede che il soggetto abbia recato un contributo causale al verificarsi del fatto criminoso. Secondo Antolisei, non si deve considerare soltanto il risultato criminoso,
ma anche l'azione o il complesso delle azioni che lo hanno determinato. Di certo è causale il fatto senza il quale il reato non si sarebbe avverato. Pertanto deve ritenersi causale anche il fatto senza il quale non si sarebbe verificata l'attività esecutiva che effettivamente si è verificata: cioè l'azione la cui assenza avrebbe fatto sì che diverso sarebbe stato il comportamento degli altri componenti. Es colui che assume il compito di palo in una rapina: senza il suo concorso, il resto della banda si sarebbe distribuito i compiti in modo diverso. Si deve sottolineare che il semplice consiglio, o apparente dissuasione è sufficiente quando abbia rafforzato nella persona, a cui ci si è rivolti, il proposito di delinquere. Mentre non vi è concorso se il soggetto che riceve il consiglio, era definitivamente risoluto a commettere il delitto. Il concorso può avere luogo anche con un'omissione, ma affinché.si abbia compartecipazione con atti negativi, occorrela violazione di un obbligo giuridico da parte del soggetto.Bisogna distinguere il concorso mediante omissione dalla semplice connivenza, la quale si ha quando un individuoassiste passivamente alla realizzazione di un reato che avrebbe la possibilità di evitare. La connivenza non è punibile.Non costituisce compartecipazione criminosa l'opera prestata posteriormente alla consumazione del reato, a meno chenon sia stata promessa in antecedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato il proposito di delinquere.Volontà di cooperare nel reatoDottrina e giurisprudenza hanno sempre concordemente ritenuto che nel concorso debba esistere anche un fattorepsicologico, sulla determinazione del quale permangono però incertezze e divergenze.Innanzitutto, non è necessario un accordo preventivo.Secondo Antolisei, il requisito psichico del concorso delittuoso, consiste nella volontà di cooperare alfatto che costituisce il reato. Esso implica due elementi:- La conoscenza o la rappresentazione delle azioni che altre persone hanno esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che si ha di mira;
- La volontà di contribuire col proprio operato al verificarsi del fatto medesimo.
concorso fisico o in quello psichico.
Interdipendenza dei concorrenti
La caratteristica fondamentale di tale fattispecie è data dal fatto che tutti i compartecipi sono legati da una sorte comune. Tale interdipendenza si manifesta principalmente ai seguenti effetti: