Il delitto tentato
Definizione e concetti fondamentali
Art. 56: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica."
Teorie sulla punibilità
Le teorie che spiegano la punibilità si distinguono nella concezione oggettiva e soggettiva.
Concezione oggettiva
Fondano la reazione penale sul pericolo corso dal bene giuridico, che sarebbe stato offeso qualora il reato fosse stato consumato. La concezione oggettiva, in relazione al trattamento sanzionatorio, tenderà a differenziare tra la pena prevista per il tentativo e quella per il reato consumato.
Concezione soggettiva
Punisco la volontà del reo. La reazione penale è legata alla volontà colpevole, manifestatasi in un'azione diretta a realizzare un reato.
Art 49 e punibilità impossibile
In base all'art 49: "Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso."
Fondamento della punibilità del tentativo
È necessario che la volontà si traduca in un tentativo idoneo alla realizzazione del fatto: il fondamento della punibilità del tentativo non può essere altro che un fondamento oggettivo. La punibilità del tentativo dà luogo ad un'anticipazione dell'intervento penale. La punibilità del tentativo è espressamente limitata ai delitti, e sotto il profilo soggettivo è ancorata al dolo.
Caratteristiche del delitto tentato
Il delitto tentato è un delitto perfetto, perché presenta tutti gli elementi essenziali a fondare la rilevanza penale. È una figura autonoma, costruita in relazione alla corrispondente figura di delitto consumato.
Atto rilevante per punire il tentativo
Ma qual è l'atto che rileva al fine di punire il tentativo? Un delitto si configura tramite diverse fasi: ideazione, preparazione, esecuzione, perfezione e consumazione. Il codice Zanardelli utilizzava come criterio il momento dell'inizio di esecuzione. Il codice Rocco fa una scelta diversa, in particolare nell'ambito dei delitti contro lo Stato e l'incolumità pubblica. Anticipa la punibilità degli atti già alla fase preparatoria. L'anticipazione della soglia di rilevanza viene costruita con la tipizzazione dei delitti di attentato, consistenti nella realizzazione di atti diretti ad un determinato scopo, la cui realizzazione non è però elemento della fattispecie.
Fasi del piano criminoso
Nello sviluppo del piano criminoso si distinguono diverse fasi che si raggruppano in atti preparatori non punibili, e atti d'esecuzione punibili.
Delimitazione del tentativo punibile
Un'importante delimitazione del tentativo punibile è data dall'art 115: a
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