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mentre la giurisprudenza tende per un'interpretazione soggettiva. La dottrina critica però l'impostazione soggettiva
perchè diventerebbe un requisito pleonastico: se si desse dando un'impostazione soggettiva si identificherebbe
l'univocità con il dolo.
Idoneità degli atti: per la punibilità del tentativo, l'univocità non è sufficiente. E' necessario che questi atti siano
idonei alla consumazione di un delitto, devono esprimere una pericolosità concreta. Il metro di giudizio ha a che fare
con la maggiore o minore probabilità della realizzazione del fatto di reato. Serve una probabilità rilevante o
generica? E' necessario che si tratti di una probabilità rilevante. Il profilo della idoneità viene riferito agli atti
compiuti: l'insorgere e la misura del pericolo del delitto dipendono non dal mezzo in sè onsiderato, ma dal modo in
cui esso viene utilizzato. Il giudizio di idoneità va esegiuto ex ante, riportandosi al momento in cui gli atti sono stati
compiuti. Qui si aprono divergenze sulla valutazione dell'idoneità:
1- secondo l'indirizzo prevalente, la valutazione va fatto tenendo conto delle circostanze coosciute o conoscibili
dall'agente nella situazione concreta prognosi a base parziale
2- secondo altri invece il giudizio dovrebbe essere fatto tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento
dell'azione, conosciute e non cnosciute prognosi a base totale
ELEMENTO SOGGETTIVO-DOLO EVENTUALE
Art.42 la punibilità del tentativo è limitata ai delitti dolosi, in conformità alle regole sull'imputazione soggettiva. Il
dolo del tentativo deve essere lo stesso dolo del delitto consumato.
La discussione nasce in merito al dolo eventuale, se sia sufficiente ad integrare il dolo del tentativo punibile. 1-tesi
di compatibilità del dolo eventuale col tentativo: il dolo del tentativo è identico al dolo del reato consumato
2-tesi di incompatibilità: fa leva sulla direzione non univoca degli atti. Un atto non può essere diretto in modo univoco
alla realizzazione di un fatto, se non è stato tenuto per la ralizzazione di quel determinato fatto.
Quindi non può esserci compatibilità tra dolo eventuale a tentativo.
DOLO ALTERNATIVO, sottospecie del dolo diretto, il quale si configura nell'ipotesi in cui l'agente si rappresenta e
voglia raggiungere indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente
e volontaria. In tale occasione, quindi, già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato l'agente
deve prevedere entrambi gli eventi consequenziali alla condotta. (es.massi dal cavalcavia, il lancio è diretto ad
uccidere la vittima in due modi: cadendo direttamente sull'auto, oppure per impatto frontale tra masso-auto)
TENTATIVO-REATI OMISSIVI Negli omissivi
impropri è possibile riscontare il tentativo, poichè si tratta di reati di evento.
" proprio non è possibile riscontrare il tentativo poichè si tratta di reati di mera
condotta.
DELITTO CIRCOSTANZIATO
Problemi sorgono in relazione al rapporto tra tentativo e circostanze del reato. E' ammissibile la figura di un delitto
tentato cisrcostanziato, quando con il compimento dell'azione vengono posti in essere tutti gli estremi di una
particolare circostanza aggravante o attenuante. Si ritiene possibile il tentativo di deitto circostanziato quando la
circostanza già rileva.
NECESSARIA LESIVITA'
Ogni fattispecie penale deve essere concretmente lesiva di un bene giuridico. Se la fattispecie concreta non lede un