Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 1
DIRITTO PENALE
Sommario
Cenni storici………………………………………………………………………………………..2
Introduzione………………………………………………………………………………………. 4
Fonti……………………………………………………………………………………………….. 5
Fatto tipico……………………………………………………………………………………….. 7
Nesso di causalità………………………………………………………………………………… 8
Teoria tripartita……………………………………………………………………………………
8
Dolo………………………………………………………………………………………………... 9
Reato doloso omissivo………………………………………………………………………….… 9
Reato colposo…………………………………………………………………….………………...10
Cause di giustificazione ………………………………………………………………………….. 11
Errore……………………………………………………………………………………………… 13
Colpevolezza……………………………………………………………………………………… 14
Delitto tentato…………………………………………………………………………………….. 15
Concorso di persone nel reato…………………………………………………………………… 16
Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 2
CENNI STORICI
Il diritto penale nacque nel medioevo, quando, insieme al diritto naturale teologico (identificazione
delitto-peccato) venne adoperato l’uso terrifico del diritto quale irrinunciabile strumento di dominio
(inquisizione). Con la riforma sopraggiunge il diritto naturale profano (Locke, Grozio). T. Hobbes e
J. J. Rousseau hanno intrapreso la fondazione giusnaturalstica del diritto positivo:
1. Continuo bellum omnium contra omnes (Hobbes, De cive, 1, 12)
L'espressione latina homo homini lupus (lett. "l'uomo è un lupo per l'uomo"), il cui precedente più
antico si legge nel commediografo latino Plauto ("lupus est homo homini", Asinaria, v. 495),
riassume la condizione dell'uomo nello stato di natura descritto dal filosofo inglese Thomas
Hobbes. Secondo Hobbes, la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni
dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e di sopraffazione. Egli nega che l'uomo possa
sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano tra
loro in amicizie o società, regolando i loro rapporti con le leggi, ciò è dovuto soltanto al timore
reciproco.
Nello stato di natura, cioè uno stato in cui non esista alcuna legge, infatti, ciascun individuo, mosso
dal suo più intimo istinto, cerca di danneggiare gli altri e di eliminare chiunque sia di ostacolo al
soddisfacimento dei suoi desideri. Ognuno vede nel prossimo un nemico. Da ciò deriva che un tale
stato si trovi in una perenne conflittualità interna, in un continuo bellum omnium contra omnes (lett.
"guerra di tutti contro tutti") (Hobbes, De cive, 1, 12), nel quale non esiste torto o ragione (che solo
la legge può distinguere), ma solo il diritto di ciascuno su ogni cosa (anche sulla vita altrui).
Fuori dall'ambito strettamente filosofico, al giorno d'oggi l'espressione è utilizzata per sottolineare,
in tono ora ironico ora sconsolato, la malvagità e la malizia dell'uomo. Ha lo stesso valore di ''Mors
tua vita mea'' cioè La tua morte è la mia vita. La sentenza è la palese rappresentazione dell'egoismo
umano.
2. L'uomo è nato libero, e dovunque è in catene (J.J. Rousseau, Contratto Sociale, Libro I, Capitolo
1).
La ''bonta''' dell'uomo, quella che egli ha sempre affermato e sostenuto, non è una qualità originaria
del sentimento, ma una tendenza, una disposizione della volontà. Non è un'inclinazione istintiva alla
simpatia, ma la capacità di un'autodeterminazione, ciò su cui questa bontà si fonda. Il suo vero
fondamento non sta perciò negli impulsi della benevolenza naturale, ma nel riconoscimento di una
legge morale, alla quale la volontà del singolo si sottomette liberamente. L'uomo è ''buono per
natura'' in quanto questa natura non si esaurisce in impulsi sensibili, ma in quanto essa per se stessa
e senza aiuti esteriori si innalza all'idea della libertà. Difatti il dono specifico, che differenzia l'uomo
dagli altri esseri naturali, è la perfettibilità. Egli non si ferma al suo stato originario, ma mira a
sollevarsi al di sopra di esso; non si accontenta della dimensione e del tipo d'esistenza che gli viene
immediatamente dalla natura, ma non si lascia andare finché non abbia creato e costruito una nuova
forma di esistenza. Ma, rinunciando in tal modo alla guida della natura, rinuncia anche naturalmente
alla protezione e ai benefici che essa originariamente gli offre. Egli si vede spinto su una via senza
fine, lasciato in balia di tutti i pericoli di questa via. Rousseau, specie nei suoi primi scritti, non si
stanca di dipingere questi pericoli.
Montesqueu nel 1748 in “Esprit de lois” è il primo a distinguere tra crimini e pene e tra repressione
e libertà; insiste nel diritto dell’accusato di essere giudicato da una corte imparziale. Pur non
Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 3
essendo un riformatore in senso lato (era favorevole alla tortura e all’uso della pena come
deterrente) è considerato il principale innovatore dopo il diritto naturale teologico.
C. Beccaria introduce il principio di legalità secondo cui non può essere commiata una pena che
non sia prevista dall’ordinamento e che, soprattutto, non siano scritte. Secondo Beccaria la pena
deve avere valore pedagogico (idea comunitaria) cioè da rieducazione per il reo e di prevenzione
per la società; in questo senso Beccaria si oppose sia alla tortura che alla pena di morte. Molti
furono a riprendere gli studi di Beccaria ma soprattutto Fenerbach, il fondatore dell’idea garantista.
Quindi si andarono formando 2 scuole di pensiero:
1. la scuola classica (poi mutata in scuola giuridica), di cui è capostipite Francesco Carrara che
insiste nella separazione tra teoria (cattedra) e pratica (foro) e nella distinzione tra parte
generale e speciale.
2. la scuola positiva (vedi Fenerbach)
In Italia il 1° codice penale unitario fu il Codice Zanardelli del 1889. Nel 1930 venne introdotto il
Codice Rocco che consiste in una parte generale che introduce le misure di sicurezza, la
condizionale e il perdono giudiziale e in una parte speciale sulle norme prese singolarmente. Il
Codice Rocco risentì dell’influenza fascista come si evince dalle norme sul dissenso politico,
sull’integrità della razza, sullo sciopero e sulla religione di Stato. Per questo motivo fu lentamente
modificato nel corso della Repubblica; in particolare a partire dal 1974 si procedette alla
depenalizzazione dei reati e alla decustodializzazione dei detenuti.
Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 4
INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE
Norma penale = norma imperativa e cogente la cui applicazione è imposta dall’ordinamento
giuridico e prescinde dalla volontà dei singoli consociati
Reato =infrazione accertata di una norma penale
Pena = sanzione stabilita come conseguenza del reato
Diritto penale: sottosistema normativo dall’ordinamento giuridico
che disciplina i reati e le pene
Sistema penale Diritto processuale: con cui gli organi statuali sono incaricati degli
accertamenti
Diritto dell’esecuzione penale: diritto processuale: con cui gli organi
statuali sono incaricati dell’applicazione della pena
Detentive: privazione delle libertà personali
Tipi di pene Pecuniarie: riduzione patrimoniale
Interdittive: incapacitazione giuridica
Anche se il diritto penale non ha niente a che vedere col diritto amministrativo, esiste una sfera che
disciplina gli atti illeciti depenalizzati cioè soggetti a sanzioni pecuniarie e non più detentive.
Colpa = responsabilità conseguente ad atto illecito
Controllo sociale = facoltà di attribuire a organi specifici la tutela di beni giuridici
Ripristino della situazione giuridica
(mediante coazione)
Funzioni di controllo sociale del sistema penale Impedire atti illeciti (mediante Forze
dell’ordine)
Evitare il verificarsi di
comportamenti socialmente
indesiderati (mediante minaccia della
pena)
Precetto: condotta consentita o non
Norma penale Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 5
Sanzione: il tipo di sanzione
Norma in bianco: può capitare che sussista una sanzione carente di testo esaustivo che rimanda il
precetto a una fonte secondaria
Il Codice Penale è caratterizzato da:
1. Parte generale: disciplina la struttura del reato in generale
2. Parte speciale: prevede la fattispecie dei principali delitti
FONTI
Sono fonti del diritto penale in ordine di importanza:
1. Costituzione: artt 25 e 27
2. Codice Penale: 3 libri
3. Disposizioni Costituzionali
4. Codice penale militare
5. Diritto penale complementare
6. misure di sicurezza: volti a prevenire la reiterazione dei reati
7. misure di prevenzione: volti a prevenire la commissione dei reati
Art. 25 Cost. I co.
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”
Principio di riserva di legge: il tribunale giudicante deve essere preesistente al momento del
processo diversamente dall’antichità dove il giudice “ad hoc” veniva nominato dopo l’attribuzione
della colpa (il Tribunale di Norimberga ha rappresentato questa aberrazione, per evitare la quale, è
stato istituito il Tribunale de
-
Diritto penale - nozioni generali
-
Diritto penale
-
Diritto processuale penale - nozioni generali
-
Diritto processuale penale - nozioni generali