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Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 1

DIRITTO PENALE

Sommario

Cenni storici………………………………………………………………………………………..2

Introduzione………………………………………………………………………………………. 4

Fonti……………………………………………………………………………………………….. 5

Fatto tipico……………………………………………………………………………………….. 7

Nesso di causalità………………………………………………………………………………… 8

Teoria tripartita……………………………………………………………………………………

8

Dolo………………………………………………………………………………………………... 9

Reato doloso omissivo………………………………………………………………………….… 9

Reato colposo…………………………………………………………………….………………...10

Cause di giustificazione ………………………………………………………………………….. 11

Errore……………………………………………………………………………………………… 13

Colpevolezza……………………………………………………………………………………… 14

Delitto tentato…………………………………………………………………………………….. 15

Concorso di persone nel reato…………………………………………………………………… 16

Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 2

CENNI STORICI

Il diritto penale nacque nel medioevo, quando, insieme al diritto naturale teologico (identificazione

delitto-peccato) venne adoperato l’uso terrifico del diritto quale irrinunciabile strumento di dominio

(inquisizione). Con la riforma sopraggiunge il diritto naturale profano (Locke, Grozio). T. Hobbes e

J. J. Rousseau hanno intrapreso la fondazione giusnaturalstica del diritto positivo:

1. Continuo bellum omnium contra omnes (Hobbes, De cive, 1, 12)

L'espressione latina homo homini lupus (lett. "l'uomo è un lupo per l'uomo"), il cui precedente più

antico si legge nel commediografo latino Plauto ("lupus est homo homini", Asinaria, v. 495),

riassume la condizione dell'uomo nello stato di natura descritto dal filosofo inglese Thomas

Hobbes. Secondo Hobbes, la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni

dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e di sopraffazione. Egli nega che l'uomo possa

sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano tra

loro in amicizie o società, regolando i loro rapporti con le leggi, ciò è dovuto soltanto al timore

reciproco.

Nello stato di natura, cioè uno stato in cui non esista alcuna legge, infatti, ciascun individuo, mosso

dal suo più intimo istinto, cerca di danneggiare gli altri e di eliminare chiunque sia di ostacolo al

soddisfacimento dei suoi desideri. Ognuno vede nel prossimo un nemico. Da ciò deriva che un tale

stato si trovi in una perenne conflittualità interna, in un continuo bellum omnium contra omnes (lett.

"guerra di tutti contro tutti") (Hobbes, De cive, 1, 12), nel quale non esiste torto o ragione (che solo

la legge può distinguere), ma solo il diritto di ciascuno su ogni cosa (anche sulla vita altrui).

Fuori dall'ambito strettamente filosofico, al giorno d'oggi l'espressione è utilizzata per sottolineare,

in tono ora ironico ora sconsolato, la malvagità e la malizia dell'uomo. Ha lo stesso valore di ''Mors

tua vita mea'' cioè La tua morte è la mia vita. La sentenza è la palese rappresentazione dell'egoismo

umano.

2. L'uomo è nato libero, e dovunque è in catene (J.J. Rousseau, Contratto Sociale, Libro I, Capitolo

1).

La ''bonta''' dell'uomo, quella che egli ha sempre affermato e sostenuto, non è una qualità originaria

del sentimento, ma una tendenza, una disposizione della volontà. Non è un'inclinazione istintiva alla

simpatia, ma la capacità di un'autodeterminazione, ciò su cui questa bontà si fonda. Il suo vero

fondamento non sta perciò negli impulsi della benevolenza naturale, ma nel riconoscimento di una

legge morale, alla quale la volontà del singolo si sottomette liberamente. L'uomo è ''buono per

natura'' in quanto questa natura non si esaurisce in impulsi sensibili, ma in quanto essa per se stessa

e senza aiuti esteriori si innalza all'idea della libertà. Difatti il dono specifico, che differenzia l'uomo

dagli altri esseri naturali, è la perfettibilità. Egli non si ferma al suo stato originario, ma mira a

sollevarsi al di sopra di esso; non si accontenta della dimensione e del tipo d'esistenza che gli viene

immediatamente dalla natura, ma non si lascia andare finché non abbia creato e costruito una nuova

forma di esistenza. Ma, rinunciando in tal modo alla guida della natura, rinuncia anche naturalmente

alla protezione e ai benefici che essa originariamente gli offre. Egli si vede spinto su una via senza

fine, lasciato in balia di tutti i pericoli di questa via. Rousseau, specie nei suoi primi scritti, non si

stanca di dipingere questi pericoli.

Montesqueu nel 1748 in “Esprit de lois” è il primo a distinguere tra crimini e pene e tra repressione

e libertà; insiste nel diritto dell’accusato di essere giudicato da una corte imparziale. Pur non

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essendo un riformatore in senso lato (era favorevole alla tortura e all’uso della pena come

deterrente) è considerato il principale innovatore dopo il diritto naturale teologico.

C. Beccaria introduce il principio di legalità secondo cui non può essere commiata una pena che

non sia prevista dall’ordinamento e che, soprattutto, non siano scritte. Secondo Beccaria la pena

deve avere valore pedagogico (idea comunitaria) cioè da rieducazione per il reo e di prevenzione

per la società; in questo senso Beccaria si oppose sia alla tortura che alla pena di morte. Molti

furono a riprendere gli studi di Beccaria ma soprattutto Fenerbach, il fondatore dell’idea garantista.

Quindi si andarono formando 2 scuole di pensiero:

1. la scuola classica (poi mutata in scuola giuridica), di cui è capostipite Francesco Carrara che

insiste nella separazione tra teoria (cattedra) e pratica (foro) e nella distinzione tra parte

generale e speciale.

2. la scuola positiva (vedi Fenerbach)

In Italia il 1° codice penale unitario fu il Codice Zanardelli del 1889. Nel 1930 venne introdotto il

Codice Rocco che consiste in una parte generale che introduce le misure di sicurezza, la

condizionale e il perdono giudiziale e in una parte speciale sulle norme prese singolarmente. Il

Codice Rocco risentì dell’influenza fascista come si evince dalle norme sul dissenso politico,

sull’integrità della razza, sullo sciopero e sulla religione di Stato. Per questo motivo fu lentamente

modificato nel corso della Repubblica; in particolare a partire dal 1974 si procedette alla

depenalizzazione dei reati e alla decustodializzazione dei detenuti.

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INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE

Norma penale = norma imperativa e cogente la cui applicazione è imposta dall’ordinamento

giuridico e prescinde dalla volontà dei singoli consociati

Reato =infrazione accertata di una norma penale

Pena = sanzione stabilita come conseguenza del reato

Diritto penale: sottosistema normativo dall’ordinamento giuridico

che disciplina i reati e le pene

Sistema penale Diritto processuale: con cui gli organi statuali sono incaricati degli

accertamenti

Diritto dell’esecuzione penale: diritto processuale: con cui gli organi

statuali sono incaricati dell’applicazione della pena

Detentive: privazione delle libertà personali

Tipi di pene Pecuniarie: riduzione patrimoniale

Interdittive: incapacitazione giuridica

Anche se il diritto penale non ha niente a che vedere col diritto amministrativo, esiste una sfera che

disciplina gli atti illeciti depenalizzati cioè soggetti a sanzioni pecuniarie e non più detentive.

Colpa = responsabilità conseguente ad atto illecito

Controllo sociale = facoltà di attribuire a organi specifici la tutela di beni giuridici

Ripristino della situazione giuridica

(mediante coazione)

Funzioni di controllo sociale del sistema penale Impedire atti illeciti (mediante Forze

dell’ordine)

Evitare il verificarsi di

comportamenti socialmente

indesiderati (mediante minaccia della

pena)

Precetto: condotta consentita o non

Norma penale Appunti di Diritto Penale by Italo_da_B. 5

Sanzione: il tipo di sanzione

Norma in bianco: può capitare che sussista una sanzione carente di testo esaustivo che rimanda il

precetto a una fonte secondaria

Il Codice Penale è caratterizzato da:

1. Parte generale: disciplina la struttura del reato in generale

2. Parte speciale: prevede la fattispecie dei principali delitti

FONTI

Sono fonti del diritto penale in ordine di importanza:

1. Costituzione: artt 25 e 27

2. Codice Penale: 3 libri

3. Disposizioni Costituzionali

4. Codice penale militare

5. Diritto penale complementare

6. misure di sicurezza: volti a prevenire la reiterazione dei reati

7. misure di prevenzione: volti a prevenire la commissione dei reati

Art. 25 Cost. I co.

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”

Principio di riserva di legge: il tribunale giudicante deve essere preesistente al momento del

processo diversamente dall’antichità dove il giudice “ad hoc” veniva nominato dopo l’attribuzione

della colpa (il Tribunale di Norimberga ha rappresentato questa aberrazione, per evitare la quale, è

stato istituito il Tribunale de

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.
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