Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 59
Appunti Diritto penale  Pag. 1 Appunti Diritto penale  Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto penale  Pag. 56
1 su 59
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA COLPEVOLEZZA PT.2- IL SISTEMA DELL'IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

Nel codice penale, i criteri di imputazione soggettiva sono DOLO e COLPA, ma il codice penale contempla anche la PRETERINTENZIONE. L'ambito di applicazione di tali criteri è regolato dagli Art 42 e 43, disciplinari separatamente per delitti e contravvenzioni.

Delitto: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge" (art. 42, comma 2, c.p.). Il criterio di imputazione soggettiva per i delitti è il dolo. I delitti sono puniti per colpa o per preterintenzione solo se non c'è una specifica norma.

Contravvenzione: "Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" (art. 42, comma 4, c.p.). Delle contravvenzioni, il criterio generale è la colpa.

è sia ildolo che la colpa.

RILEVANZA DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO SUL PIANO SANZIONATORIO

L’elemento soggettivo ha una duplice rilevanza, sia come criterio di attribuzione di collegamento tra autore e fatto, quindi come presupposto della colpevolezza, ma anche come criterio di commisurazione della pena in concreto. Nella commisurazione della pena, “il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: dalla intensità del doloo dal grado della colpa” (art 133 c.p.)

IL DOLO

Il dolo è il principale criterio di attribuzione della colpevolezza per un fatto di reato. Il dolo è definito dall’art 43, che definisce in realtà, il delitto doloso: Il delitto «è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come

conseguenza della propria azione od omissione» (art. 43, comma 1, c.p.).

La norma non è precisa! La norma dice che è doloso il delitto quando l’evento è preveduto e voluto. In realtà, la formulazione della norma non è precisa dal punto di vista concettuale, perché sembra dire che, purché il delitto sia doloso, il soggetto debba aver voluto l’evento (nel caso dell’omicidio basta volere la morte della persona). Questo è concettualmente sbagliato, perché l’oggetto del dolo non è solo l’evento, ma è il fatto in tutte le sue componenti variabili.

Gli elementi costitutivi del dolo, espliciti e impliciti, devono essere oggetto di:

  1. Rappresentazione e volontà del soggetto (non solo l’evento; es. omissione di denuncia, il dolo c’è se il soggetto ha previsto e voluto l’omissione di un particolare tipo di segnalazione chiamata denuncia o referto)
  2. Stati

psicologici effettivi

FORME DEL DOLO

  • DOLO GENERICO (art 43)
  • DOLO SPECIFICO: "al fine di", "allo scopo di", rappresentano il dolo specifico del reato. Es. Il furto è un reato a dolo specifico, ovvero che il ladro, per rispondere di furto, deve ovviamente volere la sottrazione, l'impossessamento del bene mobile altrui, ma in più, c'è la finalità del profitto. Un altro esempio di dolo specifico, abbiamo il delitto di sequestro di persone a scopo di estorsione. Il dolo specifico integra il dolo.

Art 61 c.p. norma che elenca le circostanze aggravanti comuni, applicabili a qualsiasi reato, al punto 1 dice "l'aver agito per motivi abietti o futili" (ad esempio il furto). Al contrario, l'art 62 prevede che attenuano il reato una serie di circostanze, tra cui al punto 1, dice "il fatto di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale". Es. l'invasione o occupazione di

Un'abitazione sfitta, per proteggersi dal freddo, è un reato ma è fatto per una finalità a cui si riconosce un valore a livello sociale.

INTENSITÀ DEL DOLO

In base all'intensità del dolo è possibile classificare 4 distinte ipotesi di dolo:

DOLO INTENZIONALE - è la forma più intensa del dolo. La realizzazione del fatto tipico è il risultato avuto di mira dall'agente. (premeditazione art 577 n 3 c.p.)

DOLO DIRETTO - la realizzazione del fatto tipico è conseguenza certa o altamente probabile della condotta, rappresentata e voluta dall'agente

DOLO ALTERNATIVO - si ha quando l'agente si rappresenta il possibile verificarsi di eventi diversi, tutti coperti dalla sua volontà

DOLO EVENTUALE - è una figura molto complessa, che così come le altre forme di dolo, non sono disciplinate dal codice penale, ma sono frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Il dolo

eventuale è moltoproblematico, al punto che, mentre è pacificamente accolta dalla giurisprudenza, la dottrina ritiene che sia una tipologia di dolo priva di qualunque autonomia e che sia difficile distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente.

L'intensità della volontà è così bassa da risultare impercettibile, e in quanto tale, l'oggetto della controversia processuale riguarda sempre la possibilità di qualificare l'elemento soggettivo del reato, o come dolo o come colpa. È una figura di dolo molto prossima alla colpa, per l'intensità di volontà molto bassa.

Il dolo eventuale è sempre una forma di dolo, si compone di rappresentazione e abolizione, ma se la rappresentazione è piena, la volontà è minima.

Può essere considerato "voluto" un fatto non rientrante negli scopi dell'agente, né previsto come certo? Es. marito che contagia la moglie.

consapevole della probabilità di contagiarla, sapendo che la malattia potrebbe provocarle danni: la rappresentazione del fatto è piena, ma possiamo escludere che l'obiettivo del marito fosse uccidere la moglie. Il soggetto agisce con una piena rappresentazione del fatto, ma dal punto di vista della volontà, lo stato soggettivo del dolo è molto basso. Possiamo dire che il marito abbia voluto la morte della moglie? Qualcuno dice sì, se possiamo etichettare il dolo come eventuale, se invece lo ha previsto, ma lo ha escluso, allora si cambia l'etichetta dell'elemento soggettivo, da dolo a colpa. Es. spacciatore che vende eroina tagliata con sostanze benefiche, che determinano la morte dell'assuntore della sostanza. È consapevole che l'eroina è tagliata male con del veleno, e la vende. Se l'assuntore muore, ne risponde lo spacciatore? Per dolo o per colpa? La morte era solo prevista ma non voluta oppureimprevista ma voluta? Non è certa la risposta.
COLPA COSCIENTE → "colpa con previsione" - chi viola una regola cautelare e violandola, realizza un evento che era da lui prevedibile. Mera rappresentazione dell'evento vietato, che si verifica come conseguenza, casualmente collegata alla violazione della regola.
In una sentenza importante del 2014, la Corte di Cassazione è pervenuta a prefissare il contenuto del dolo eventuale.
Purché possa parlarsi di dolo eventuale, la Cassazione sostiene, che deve sussistere un rapporto psicologico effettivo e reale. La Cassazione, sempre in questa sentenza, ribadisce che "Il realizzarsi dell'evento deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta, caratterizzata da un'apprezzabile livello di probabilità (nel senso che la realizzazione dell'evento deve essere molto probabile, non elevato come il dolo diretto); l'elemento soggettivo non deve essere una mera ipotesi, ma deve"

essere concreto! La Cassazione aggiunge poi: "Il soggetto, cioè, si deve essere 'chiaramente rappresentata la significativa possibilità del verificarsi dell'evento concreto, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi" (Cass. SU 24 aprile 2014, n. 38343). Qui ci descrive uno dei due corni del dolo: la rappresentazione. Il dolo eventuale richiede la rappresentazione di un rischio elevato. Non è sufficiente la rappresentazione del rischio, ma occorre che il soggetto, nonostante si sia presentato un rischio rappresentativo, pur potendo astenersi, sceglie di agire. Il soggetto agisce con dolo eventuale quando fa concretamente i conti con la possibilità di causare quell'evento, e lo accetta come conseguenza del suo agire (si rappresenta l'evento).

ne fa i conti con il rischio, ma lo accetta). Es. automobilista che supera intenzionalmente i limiti di velocità. Lo fa rappresentandosi (il rischio), ma nonostante ciò, sceglie di violare il limite. Sussiste il dolo eventuale in capo all'agente che, consapevole di innescare con la propria condotta una situazione di pericolo, concreto e oggettivamente grave, per un bene giuridico, decide comunque di agire, valutando l'offesa tipica come un prezzo accettabile. La consistenza dello stato della volontà è davvero minima: in cosa consiste la volontà del dolo, in queste situazioni di dolo eventuale? Nell'accettare l'evento vietato come un prezzo accettabile. Sono irrilevanti gli stati soggettivi del reo, ad esempio, è irrilevante che il soggetto che agisce, speri che non si verifichi l'evento o che disapprovi quest'ultimo. ACCERTAMENTO DEL DOLO Come si avverrà il dolo? Il dolo, pur essendo un fatto psichico interno all'agente,

deve essere accertato oltre ogniragionevole dubbio.Il giudice, per condannare, non deve dimostrare solo la sussistenza del fatto tipico, ma deve dimostrare soprattutto deldolo, oltre ogni ragionevole dubbio.L’accertamento del dolo avviene, di regola, in via indiziaria e si basa su elementi esterni, empiricamente riscontrabili,aventi valore sintomatico, e su massime di esperienza. Ci consentono di fare una “proiezione” su ciò che è accaduto alivello mentale. Il modo in cui ci comportiamo, riflette ciò che pensiamo.

N.B.: Non si fanno accertamenti su base presuntiva (dolus in re ipsa). Non si può presumere il dolo! Ad esempio, èvietato dire che X è un criminale, allora è certo che sia stato lui.

LA COLPA

Il delitto «è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e siverifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline» (art. 43, comma 1, c.p.). Non è volontà, ma previsione. Il dolo è quindi, la prevedibilità di un evento che si verifica come inosservanza di una regola.

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Dodaro Giandomenico.