DIRITTO PENALE prof. Giandomenico Dodaro
Esame: prova intermedia, quiz a risposte multiple ed una aperta (4 nov alle 16:30 U9) + prova orale solo su
seconda parte
Fonti: appunti e manuale fac.(Cadotti e Veneziani)
COS’E’ IL DIRITTO PENALE?
È il settore dell’ordinamento giuridico che disciplina i reati e le pene ed appartiene all’ambito pubblico.
I reati sono i comportamenti proibiti dalla legge e Stato e la pena è il nome che assume la sanzione.
La pena è diversa da una sanzione civile, non è risarcitoria, ma è afflittiva: serve a far male. Punire
significa indurre una sofferenza.
Il soggetto viene punito perché nonostante abbia il potere di scegliere a che comportamento attenersi,
sceglie il comportamento sbagliato.
Il diritto penale ha come scopo di assicurare agli individui protezione e sicurezza, quali presupposti organizzativi
di una civile convivenza. Scopoproteggere gli individui in maniera che possano vivere in una società pacifica.
Come si proteggono gli individui? Non c’è un modo unico, le modalità sono diverse. Bisogna indagare la cause che
inducono a commettere reati e calibrare le risposte in base alle esigenze del reo. Questo tipo di ragionamento è indotto
dalle funzioni della pena.
Nel diritto penale la dinamica è interpersonale, un’aggressione fisica o verbale è sempre una relazione tra individui. Il
codice penale indica una regola che proibisce determinati tipi di comportamento. L’osservanza delle regole è
funzionale a garantire che la convivenza sociale si svolga in modo pacifico.
Il codice penale è un codice del 1930 scritto in epoca fascista.
Il diritto penale è una risposta locale e storicamente determinata a problemi di disciplina dell’agire umano. La parte
speciale del diritto penale è quella parte, elenco dei reati e delle sanzioni per quest’ultimi. Molti reati importanti sono
nel codice penale e altri nella legislazione speciale.
Il sistema sanzionatorio del diritto penale: la sanzione è una risposta ad un comportamento vietato dalla legge. Le
forze della punizione storicamente sono state molto violente, ad esempio con le torture con la sedia elettrica (in USA
utilizzano ancora la pena di morte), ma nel nostro ordinamento la forma di punizione più pesante è l’ergastolo, ovvero
una pena detentiva che si svolge dentro un carcere ed ha la durata della vita del soggetto, non è
determinata. Una forma più pesante dell’ergastolo è l’ergastolo ostativo, più difficile accedere ai
benefici che riportano alla società l’ergastolano.
Ciò che induce il cambiamento di una persona è anche l’ambiente accogliente, ad esempio il carcere,
gli ospedali ecc…
La legislazione penale vive sulla base delle interpretazioni sia della giurisprudenza (giudici) sia della dottrina
(professori che producono letteratura scientifica, avvocati, magistrati…).
Il DIRITTO PENALE è definito non in base alla materia, ma al tipo di sanzione comminata per l’inosservanza dei sui
precetti (cioè le norme incriminatrici), che deve essere una delle pene principali indicate dall’art 17 c.p.
Le pene principali del diritto penale secondo l’art 17 sono distinte per delitti e contravvenzioni. Non esiste una
definizione nel codice penale, ma si distinguono a seconda della gravità (i delitti sono più gravi delle contravv.)
Art. 17. Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i DELITTI sono: 1) la morte; 2) l'ergastolo; 3) la reclusione (pena detentiva
temporanea); 4) la multa (pena pecuniaria)
Le pene principali stabilite per le CONTRAVVENZIONI sono: 1) l'arresto (pena detentiva temporanea); 2)
l'ammenda (pena pecuniaria).
La pena è una sanzione giuridica avente una funzione punitiva-afflittiva, attualmente o potenzialmente incidente sulla
libertà personale del reo. La libertà personale, di muoversi liberamente nello spazio, è una libertà fondamentale
disciplinata dall’art. 13 della costituzione: la libertà personale è inviolabile, è violabile solo nei casi tassativamente
previsti da una legge dello Stato e solo per atto motivato dal giudice (riserva di legge e di giurisdizione).
La pena può essere o detentiva o pecuniaria, e cambia il nome a seconda se delitto o contravvenzione e a seconda
della disciplina.
Cos’è la sanzione penale? La teoria generale del diritto indica la sanzione come “conseguenza” di un illecito, ed è un
meccanismo che esiste anche al di fuori dell’ambito giuridico, ad esempio la sanzione morale. È la risposta ad un
comportamento che viola una regola di condotta.
La sanzione però ha una funzione diversa a seconda dell’ambito: la sanzione civile ha la funzione di “annullamento”,
mentre la sanzione penale ha una funzione afflittiva, che infligge una sofferenza. Ma perché punire? Quanta
sofferenza erogare come conseguenza ad un errore? È sempre giusto punire una persona che ha sbagliato? La sfida
del diritto penale è proprio questa, una riflessione approfondita sul dover punire chi ha sbagliato.
LA NORMA PENALE è una norma composta da un precetto (divieto o comando) e da una pena. (parte precettiva e
sanzionatoria
IL REATO è un tipo di fatto, vietato o comandato da un precetto, cui la norma penale ricollega la minaccia di pena. Il
“fatto” è un concetto tecnico, il reato, detto fattispecie incriminatrice. Le norme incriminano i fatti. Il concetto di fatto
è una sintesi che ricomprende l’evento (es. in caso di omicidio), i soggetti del reato, ed anche il nesso di causalità ,
l’oggetto materiale (es in caso di furto, il pc). Non tutti i reati comprendono questi elementi! Ad esempio:
art. 575 c.p. Omicidio;
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Il nesso causale e la condotta non compaiono.
RAPPORTO FRA DIRITTO PENALE E ALTRI SETTORI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
I precetti penali possono essere attinti dai campi di materia più disparati.
Natura accessorio-sanzionatoria del diritto penale; Il diritto penale si limita a predisporre l’unica sanzione o
una sanzione ulteriore rispetto a quella eventualmente già prevista nel settore da cui è derivato il precetto
violato.
Natura autonoma del diritto penale; In caso di inosservanza di un precetto, la responsabilità è ascritta, in
ogni caso, sulla base dei criteri di attribuzione specifici del diritto penale.
Si dice che il diritto penale sia autonomo, nel scegliere quali siano gli interessi da tutelare, ritenuti meritevoli di tutela,
e nel definire le forme e i limiti della tutela. Non può, ovviamente, introdurre soluzioni incompatibili con la disciplina
extra-penale del campo di materia in cui interviene. L’autonomia del diritto penale è, dunque, una autonomia relativa.
STRUTTURA DELL’ORDINAMENTO PENALE
La legge penale fondamentale è il Codice Penale, che ha livello di legge ordinaria e si compone di più leggi. Il codice
regola in maniera organica i criteri di attribuzione di responsabilità, disponendo una disciplina comune per tutti i reati.
Ma non tutto il diritto penale è scritto all’interno di un unico Codice. Vi sono:
1. Codice penale generale (legge ordinaria, contiene le norme principali)
2. Codice penale speciale (codice penale militare di pace e codice penale militare di guerra)
3. Leggi speciali o complementari (“le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da
altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti-art 16 c.p-leggi penali speciali”. La
legislazione speciale contiene norme speciali di chiusura, che sanzionano i comportamenti resi reati da norme
penali. La legislazione speciale regola in maniera organica, determinati campi di materia, ad esempio
legislazione su materie di ambiente, sicurezza del lavoro…)
CODICE PENALE E LEGISLAZIONE SPECIALE
Il diritto penale si può scomporre in 2 parti, una parte generale e una speciale.
La parte GENERALE del diritto penale regola:
le condizione di base della responsabilità personale (i principi generali; ci dice che una persona per essere
punita deve aver commesso il reato)
istituti comuni a tutti i reati o a categorie di reati
modelli di risposta al reato (diversi tipi di risposte al reato)
La parte SPECIALE del diritto penale è composta dalle:
le norme incriminatrici (dei reati vigenti, reati che in parte sono nel libro II e in parte nella legislazione
speciale)
CODICE PENALE 1930
Sono 3 i libri che compongono il codice penale del 1930:
1. Libro Primo (libro sui reati in generale)
2. Libro Secondo (libro sui delitti)
3. Libro Terzo (libro sulle contravvenzioni )
Ogni libro è diviso in “Titoli” e ogni Titolo è suddiviso in “Capi”.
Libro primo dei reati in generale
Titolo I – Della legge penale (artt. 1-16)
Titolo II – Delle pene (artt. 17-38)
Titolo III – Del reato (artt. 39-84)
Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
Titolo V – Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 131/bis-149)
Titolo VI – Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
Titolo VII – Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
Titolo VIII – Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240 bis)
Nel primo libro troviamo le regole base su come viene applicato il codice penale, ma anche di alcuni reati in maniera
generale
Libro secondo dei delitti in particolare
Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)
Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)
Titolo V – Dei delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414-421)
Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica (artt. 422-452)
Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
Titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica (artt. 499-518)
Titolo IX – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
Titolo IX-bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis-544 sexies)
Titolo X – Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574 bis)
Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 ter)
Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 bis)
Il secondo libro si concentra sui vari delitti (un tipo di reato) come ne possiamo evincere dai titoli.
Libro terzo delle contravvenzioni in particolare
Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)
Titolo III – Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734 bis)
PENA E MISURA DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza sono dei provvedimenti previsti dal sistema penale, adottati per finalità terapeutiche,
rieducative e risocializzanti, che possono essere applicati agli autori di un reato che sono considerati socialmente
pericolosi. Bisogna distinguere la misura di sicurezza e la pena, che in quanto simili, hanno due funzioni diverse:
la pena costituisce la reazione al delitto ed ha lo scopo di punire il soggetto, mentre la misura di sicurezza è un
provvedimento deputato al recupero del delinquente, con la funzione di rieducazione e cura.
RISERVA DI CODICE PENALE
Art. 3-bis c.p.- principio della riserva di codice
“ Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice
penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”
Questa norma traduce il principio della "riserva di codice". Essa è stata introdotta per dare
maggiore coerenza all'ordinamento penale in generale. Con il termine "codice", il legislatore non intende riferirsi solo
al codice in senso tecnico, ma a qualsiasi raccolta normativa che disciplini in modo organico una certa materia (ad
esempio i Testi Unici). L’intento era quello di ottenere un diritto penale minimo o essenziale.
IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE E DEI LIMITI DEL DIRITTO PENALE
Perché punire? A cosa serve? Diamo per scontato che, chi commette un reato debba essere punito, ma questo
interrogativo non è teorico, perché le risposte che si danno a queste domande, non sono scontate e non è nemmeno un
argomento teorico oggetto di discussione, perché la fisionomia specifica dell’ordinamento penale di uno Stato è
condizionato dalla risposta che si da. Le risposte sono diverse, alcuni dicono che si deve punire perché giusto, altri che
dicono che si punisce solo quando necessario (non perché giusto)
La pena non è l’unico strumento a disposizione dello Stato! Il diritto penale non è l’unica soluzione. Il processo penale
può essere considerato, già di per sé, una sanzione.
Emerge un principio del diritto penale, principio di SUSSIDIARIETA’, che da un’indicazione al legislatore, è un
limite alle sue scelte politiche e opera come garanzia (extrema ratio). Perché il diritto penale sussidiario? Perché il
diritto penale è lo strumento dello Stato più forte, più afflittivo, e appunto per questo, deve essere usato con
“accuratezza” (solo nei casi in cui serva effettivamente).
Si dice che la visione del legislatore è carcero-centrica, ossia che, se pensa al diritto penale, pensa alla pena detentiva,
il carcere (ambiente che toglie molte libertà, e provoca sofferenze fisiche o psichiche).
T. Hobbes, leviatano, ossia la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile, 1651.
Il leviatano, simbolo del potere assoluto e autoritario dello Stato.
Anche quando c’era una persona al potere, ci si poneva l’interrogativo del perché punire. Il potere
di punire, del leviatano (immagine; simbolo del potere totalitario) si considerava come un potere giuridico (lo Stato
può punire, ma solo sotto certi limiti, che si auto-da). L’idea che la pena debba avere una giustificazione, il principio
generale ci dice che lo Stato non può cagionare un danno ad una persona ingiustamente, senza motivo, se lo fa,
significa che vi è un abuso di potere.
“La pena è un’arma a doppio taglio” cit. Franz Von Listz, importante penalista tedesco. È un’arma a
doppio taglio perché risponde ad un male con un altro male. (la punizione indica una sofferenza, rimane
un male). Proprio per questo, ha bisogno di essere giustificata, soprattutto all’interno di uno Stato
liberale.
Lo Stato deve avere fiducia nei confronti dell’umanità, difatti, la pena deve tendere alla rieducazione,
come detto inizialmente. Si prende in considerazione l’art 27 della costituzione: La responsabilità penale è
personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la
pena di morte.
TEORIE DELLA PENA
Ci sono sostanzialmente due teorie: teoria della retribuzione e teoria della prevenzione
Teoria della RETRIBUZIONE (punitur quia peccatum est): si punisce perché è stato commesso un reato. La
pena è la «giusta» retribuzione di un male commesso, la quale deve compensare la colpevolezza del reo,
considerato quale soggetto morale capace di effettuare scelte libere e responsabili. La pena ha una
giustificazione metafisica, poiché risponde a un’esigenza di giustizia assoluta (inderogabile, egoistica). La
pena, innalzandosi nel mondo dei valori, si emancipa dalla natura di mero strumento di sofferenza, e diviene
un bene in sé. Nucleo vendicativo, aspirazione a concepire la pena come una vendetta. (occhio per occhio
dente per dente; legge del taglione; perché punire? si punisce perché si ha sbagliato).
La teoria della retribuzione ha avuto varie declinazioni:
Kant, proponeva la cosiddetta retribuzione morale; Sosteneva che la retribuzione esprime un bisogno etico-
sociale primigenio di giustizia distributiva;
Hegel, invece, proponeva la retribuzione giuridica; sosteneva che la retribuzione serve alla riaffermazione
simbolica del precetto violato.
I punti DEBOLI della pena retributiva sono:
1. È una forma di vendetta razionalizzata
2. Postula una concezione metafisica dello Stato; una concezione di Stato come “Stato assoluto”; una
concezione univoca di “colpa morale”
3. Si presta ad usi eticizzanti
4. È inderogabile anche se inutile o controproducente nel caso concreto (derogata sempre, anche se “X” non ha
bisogno di essere punito)
I punti di FORZA della pena retributiva:
il volto garantista della teoria retributiva trova fondamento nel rispetto della dignità dell’essere umano e
implica
1. il principio di personalità della responsabilità e il correlato divieto di responsabilità per fatto altrui
2. la colpevolezza del reo, intesa come rimproverabilità morale
3. un’esigenza di proporzionalità tra reato e pena, entro il limite della colpevolezza.
Teoria della PREVENZIONE (punitur ne peccetur): si punisce affinché il reo non delinqua e non torni a
delinquere.
La teoria della prevenzione è una teoria utilitaristica (socialmente utile). La giustizia della pena deve fondarsi,
dicono gli utilitaristi, su criteri ulteriori: la pena deve essere utile a prevenire i reati.
La pena è strumento di prevenzione di futuri comportamenti dannosi. Obiettivo ‘realistico’: contenimento
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