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La natura giuridica della violenza sessuale di gruppo come reato plurisoggettivo
Un aspetto deve essere precisato nella trattazione della natura giuridica della fattispecie di violenza sessuale di gruppo, cioè la qualificazione di quest'illecito come reato necessariamente plurisoggettivo. Il reato di violenza sessuale di gruppo integra un'ipotesi di concorso necessario. Occorre ricordare che il numero minimo di concorrenti in presenza del quale può ritenersi integrata la fattispecie è di due persone.
La partecipazione ad atti di violenza sessuale di gruppo e i rapporti con l'istituto del concorso di persone reato
La condotta tipica del delitto di violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis. Di fronte alla fattispecie delineata dall'articolo 609 octies, ci si chiede se la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si identifica con un'ipotesi generica di un corteo di persone reato delineando.
all'articolo 609 bis o presenti delle particolari caratteristiche. Per risolvere questo problema occorre anzitutto individuare gli elementi che caratterizzano la partecipazione criminosa rilevante ai fini della configurabilità della violenza sessuale di gruppo. Riguardo questa questione, occorre considerare due elementi contenuti dell'articolo 609 octies. In primo luogo dobbiamo fare riferimento all'espressione "più persone riunite". Con questa espressione il legislatore ha voluto limitare la fattispecie di violenza sessuale di gruppo all'ipotesi in cui i partecipanti siano tutti presenti nel momento e nel luogo di esecuzione del reato. Questa considerazione potrebbe portare a ritenere che, per la sussistenza di questa ipotesi di reato, sia necessario il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti al compimento degli atti di violenza sessuale. A questo punto diventa decisiva la considerazione del secondo elemento: cioè lacircostanza attenuante per il partecipe che abbia avuto minima importanza nell'esecuzione del reato (IV co 609octies). Ciò fa ritenere che la partecipazione nel caso di violenza sessuale di gruppo non richiede necessariamente il compimento di atti di violenza sessuale.
A questo proposito occorre chiedersi se il contributo che ravvisi un'ipotesi di violenza sessuale di gruppo, sia solo quello necessario (cioè senza il quale il reato non sarebbe stato compiuto) o sia un qualsiasi aiuto diretto alla realizzazione dell'illecito, o ancora, l'aiuto che secondo un giudizio ex post sia risultato un contributo necessario o anche solo agevolatore.
In osservanza dei principi di materialità e di responsabilità personale, ed in considerazione degli elementi caratteristici nella partecipazione rilevante ai sensi di questa figura criminosa, si può affermare che: partecipe e quindi soggetto attivo del delitto di violenza sessuale di gruppo.
è colui che, presente nel luogo e nel momento di esecuzione del reato, ha prestato, in fase preparatoria, o in fase esecutiva, un aiuto che secondo un giudizio ex post sia concretizzato in un contributo necessario o agevolatore, sia a livello di partecipazione materiale che morale, alla realizzazione del reato. A questo punto, è necessario richiamare gli elementi caratterizzanti della partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 110 cp, per operare un confronto fra le due tipologie di condotta. Concorrente deve essere considerato colui che, nella fase ideativa, preparatoria, esecutiva del reato, secondo un giudizio ex post, ha dato, a livello di partecipazione morale o materiale, un contributo necessario, senza il quale il reato non si sarebbe realizzato, oppure il contributo agevolatore, che abbia quindi solo facilitato la realizzazione del reato. Dalla comparazione di questi due concetti di partecipazione appaiono i seguenti risultati: l'elemento di differenziazione.gruppo, è necessaria la presenza di almeno due persone che agiscano congiuntamente per commettere il reato. Mentre per il concorso di persone, è sufficiente che più persone concorrano nel reato, senza necessariamente agire insieme.