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L’EVENTO
L’evento fa parte dell’elemento oggettivo. Il codice si riferisce all’evento in parecchie
disposizioni, all’art. 40 in termini di causalità, nell’art. 42 si riferisce alla responsabilità
oggettiva, all’art. 43 il codice ci da la definizione di dolo, colpa e preterintenzione. In
questi articoli il legislatore fa riferimento al concetto di evento.
Vi sono due concezioni:
1) Concezione naturalistica dell’evento: l’evento è l’effetto naturale della
condotta, rilevante per il diritto penale in quanto tipico, come modificazione del
mondo esteriore, conseguenza della condotta. In quanto conseguenza della
condotta, l’evento naturalistico è sempre successivo alla condotta, anche solo di
una frazione di secondo. Deve essere legato alla condotta da un nesso di
causalità materiale. Tuttavia partendo da questa concezione di evento, non tutti
i reati hanno un evento, l’evento non è elemento essenziale di tutti i reati,
esistono anche reati di pura condotta. L’evento può verificarsi anche molto
tempo dopo la condotta (reati ad evento differito). L’evento può verificarsi
anche in un luogo diverso da quello in cui si è verificata la condotta ( reati a
distanza). Alcuni reati hanno una pluralità di eventi (reati ad eventi plurimi). X
es. truffa, art. 640, che ha quattro eventi: l’induzione in errore, l’atto di
disposizione patrimoniale, ingiusto profitto, il danno altrui.
2) Concezione giuridica dell’evento: l’evento inteso in senso giuridico è l’offesa
del bene giuridico, nella forma del danno o del pericolo. Partendo da questa
concezione dell’evento come offesa, tutti i reati avrebbero un evento, in quanto
tutti i reati avrebbero un’offesa e l’evento non sarebbe necessariamente
successivo rispetto alla condotta, ma potrebbe coincidere con la condotta, nei
reati di pura condotta.
Tuttavia si può obiettare che tutti i reati hanno un evento e un’offesa solo partendo
dalla concezione metodologica, facendo coincidere il bene giuridico con lo scopo
dell’incriminazione; se invece si distingue dicendo che il bene giuridico è un’ entità
reale preesistente alla norma, che il legislatore trova e non crea, pur partendo da
questa concezione, bisognerebbe dire che nel nostro ordinamento ci sono vari reati
senza offesa e quindi ci sarebbero reati senza evento.
Il codice a volte sembra riferirsi all’evento giuridico, a volte all’evento naturalistico.
Sicuramente quando si tratta di affrontare problemi relativi all’accertamento del nesso
causale, l’evento va inteso in senso naturalistico.
RAPPORTO DI CAUSALITA’
Nei reati di evento con evento naturalistico occorre accertare il legame tra condotta ed
evento. L’evento deve essere conseguenza della condotta, ex art. 40 c.p. Il giudice
deve accertare l’esistenza di un legame causale tra condotta ed evento che, anche se
non ci fosse l’art. 40 c.p., si potrebbe anche ricavare dall’art.27 Cost che dice che la
responsabilità penale è personale, quindi per fatto proprio colpevole.
Il nostro codice, a differenza di altri codici europei prevede una disciplina del nesso
causale (artt. 40 e 41). Nei manuali di diritto penale si trova affrontato prima il
problema in astratto e poi il problema della disciplina del codice penale, perché in
realtà la disciplina del codice non è molto chiara.
Vi sono quattro teorie, ma l’unica teoria causale è quella della condicio sine qua non,
mentre causalità adeguata, causalità umana, causalità scientifica sono correttivi della
prima e più antica teoria.
La teoria della condicio sine qua non è l’unica teoria causale, per cui causa di un
evento è qualsiasi condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato , la
condotta è causa dell’evento anche quando è solo una delle condizioni senza di cui
l’evento non si sarebbe verificato. È chiamata anche “teoria dell’equivalenza delle
condizioni” perché esse vengono considerate tutte allo stesso modo. Il giudizio è un
giudizio causale ex post ad evento avvenuto e bisogna accertare che la condotta
dell’uomo sia stata una condizione necessaria dell’evento. Il procedimento per
accertare l’esistenza del nesso causale è detto processo di eliminazione mentale,
mentalmente si elimina la condotta dell’uomo (nei reati commissivi) e se eliminandola
viene meno l’evento significa che la condotta è stata causa dell’evento.
Le obiezioni che si possono porre sono due. In primo luogo la teoria partirebbe da un
concetto di causa troppo ampio.
X es. medico che fa uscire dall’ospedale il paziente perché guarito, il paziente uscendo
chiede a un passante la via, il passante gli indica la via da seguire, il paziente
attraversa la strada seguendo le indicazioni del passante e viene travolto da una
macchina che sopraggiunge a velocità eccessiva. Stando alla teoria della condicio sine
qua non sia la condotta del medico, che quella del passante, che quella
dell’automobilista sarebbero tutte cause senza cui l’evento non si sarebbe verificato, si
consente il regresso infinito da condizione a condizione.
I sostenitori di questa teoria dicono che per la responsabilità penale bisognerebbe
accertare il dolo o la colpa, quindi un correttivo al concetto di causa sarebbe dato
dall’elemento psicologico del reato, solo dove il giudice accerti dolo o colpa, il
soggetto dovrebbe rispondere (medico e passante non dovrebbero rispondere).
Tuttavia è strano che a determinare la causa, elemento oggettivo del reato, siano il
dolo e la colpa, elementi soggettivi. Inoltre nel nostro ordinamento esistono ipotesi di
responsabilità penale oggettiva (x es. art. 584 “omicidio preterintenzionale”, ipotesi di
responsabilità oggettiva dell’evento più grave, assieme al dolo dell’evento meno grave
voluto). Rispetto a questa ipotesi non potrebbe limitare il concetto di causa.
X es. un soggetto che viene ferito intenzionalmente, attraversa la strada, viene
investito e muore. Non c’è nessun correttivo rispetto al concetto di causa, il feritore
stando a questa teoria dovrebbe rispondere di omicidio preterintenzionale.
Anche nei casi in cui è necessario accertare la colpevolezza, questa teoria porta a
delle conclusioni inaccettabili.
X es. soggetto ferito con volontà omicida, viene ricoverato in un ospedale, il quale
crolla e il soggetto muore. Stando a questa teoria il feritore non dovrebbe rispondere
di omicidio tentato, bensì di omicidio consumato.
Si obietta inoltre che non offre criteri sicuri per accertare l’esistenza del nesso di
condizionamento e per stabilire l’esistenza del nesso causale. I criteri per stabilire
l’esistenza del condizionamento li fornirà la teoria della causalità scientifica, così come
i criteri per delimitare l’imputazione oggettiva dell’evento li forniranno la teoria della
causalità adeguata e della causalità umana.
Quindi a queste due obiezioni cercano di rispondere le teorie successive, la causalità
adeguata e umana fissano criteri per restringere il concetto di causa, la causalità
scientifica fornisce i criteri per stabilire l’esistenza del nesso.
Secondo la teoria della causalità adeguata, causa dell’evento è soltanto la
condizione adeguata, proporzionata, idonea alla realizzazione dell’evento. È idoneità
astratta secondo un giudizio ex ante, in base a ciò che accade nella normalità dei casi,
secondo la comune esperienza. Per questa teoria non dovrebbero considerarsi causati
dalla condotta dell’uomo tutti gli eventi atipici, imprevedibili secondo ciò che accade
nella normalità dei casi (id quod plerunque accidit).
Si obietta di restringere troppo il concetto di causa, escludendo i casi eccezionali
secondo la “comune esperienza”, la quale è un concetto troppo vago. Inoltre confonde
l’elemento soggettivo con l’elemento oggettivo del reato. L’imprevedibilità soggettiva
non può restringere il concetto di causa.
Secondo la teoria della causalità umana, di Antolisei, l’uomo interviene nel
processo causale, esso ha una sfera di dominio anche su di esso. Perché esista
causalità tra condotta ed evento occorrono un elemento positivo, occorre che la
condotta sia stata una condizione senza cui l’evento non si sarebbe verificato, e uno
negativo, occorre che non siano intervenuti fattori causali di carattere eccezionale.
Non potrebbero ricondursi alla condotta tutti gli eventi eccezionali, rarissimi,
oggettivamente imprevedibili.
L’unica obiezione che si potrebbe fare è che l’imprevedibilità dell’uomo non è quella
secondo la migliore scienza ed esperienza.
La teoria della causalità scientifica detta anche teoria condizionalistica secondo il
modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. Per questa teoria, causa di un
evento è qualsiasi condizione senza la quale l’evento, con certezza o con alta
probabilità, non si sarebbe verificato, secondo la migliore scienza ed esperienza del
momento storico. Questa teoria cerca di individuare i criteri in base a cui stabilire
l’esistenza del nesso causale. Secondo questa teoria il giudice deve individuare
l’esistenza di leggi scientifiche universali (o di certezza) o statistiche (probabilistiche)
sotto cui sussumere il caso concreto. Deve individuare le leggi che facciano capire la
regolarità di successione di certi fenomeni. Questa teoria non ci offre dei criteri di
delimitazione dell’imputazione oggettiva dell’evento, ci offre criteri per individuare
l’esistenza del concetto di causa. Il giudizio è ex post, ad evento avvenuto, che fa
riferimento all’evento concreto, per come si è verificato, in quel modo e in quel luogo
hic et nunc. Facendo riferimento all’evento concreto, rientrerebbe nel concetto di
causa anche la causalità addizionale o alternativa.
X es. due nipoti che l’uno all’insaputa dell’altro mettono nella tazza del vecchio e ricco
nonno del veleno, siccome si fa riferimento a un giudizio ex post, all’evento per come
si è verificato, tutti e due i nipoti sono considerati causa dell’evento morte (causalità
addizionale).
Nel caso della causalità alternativa, ad esempio, un soggetto pone un ordigno in casa
di un proprio nemico, e il nemico muore per lo scoppio dell’ordigno 2 minuti prima che
la casa sia investita da un fuoco che avrebbe comunque causato la morte. Questa
teoria è accolta in dottrina.
Tuttavia non