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Forme di manifestazione del reato
Il reato circostanziato. Le circostanze del reato nel sistema del codice. Possibilità per il legislatore di prendere in considerazione dati elementi, non come elementi essenziali di un dato tipo di reato, bensì come elementi rilevanti per la valutazione di gravità del fatto, e conseguentemente per la determinazione della risposta penale. Istituti di questo tipo vengono definiti circostanze: si tratta di elementi che circostano, stanno intorno a un fatto di reato che è perfetto indipendentemente da essi. Si tratta di elementi accidentali che possono mancare senza che il reato venga meno. Le circostanze si distinguono in aggravanti ed attenuanti. La disciplina delle circostanze è caratterizzata dalle conseguenze sul regime sanzionatorio. Gli aumenti o le diminuzioni di pena, correlati ad una circostanza, sono di regola fino a un terzo (rispetto alla pena applicabile indipendentemente dalla circostanza). Vi sono anche casi in.cui la pena per il reato circostanziato è determinata in modo indipendente dalla pena base, o in modo diverso dalla regola generale.
Il codice distingue (art. 70 c.p.) fra circostanze oggettive e soggettive: "Agli effetti della legge penale:
- Sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
- Sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano l'imputabilità e la recidiva".
Circostanze aggravanti e attenuanti comuni, applicabili teoricamente a tutti i reati, sono previste
nella parte generale del codice: le aggravanti previste nell'art. 61 c.p.; le attenuanti previste negli artt. 62, 62-bis c.p.; le circostanze inerenti alla persona del colpevole, indicate nell'art. 70 c.p. (recidiva, artt. 99 s. c.p., e circostanze attinenti alla disciplina dell'imputabilità, artt. 89, 92 s., 98 c.p.); le circostanze attinenti al tentativo e al concorso di persone nel reato. Circostanze speciali, applicabili specificamente a un reato o gruppo di reati, sono largamente disseminate nella parte speciale.
Le circostanze comuni.
Circostanze aggravanti.
Le circostanze aggravanti comuni sono elencate innanzi tutto nell'art. 61 c.p..
- L'aver agito per motivi abietti e futili. Motivo abietto è il motivo particolarmente turpe o spregevole.
- L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.
È la particolare riprovevolezza del fine che qualifica come sensibilmente più gravela colpevolezza per un reato che è strumentale ad un altro reato, o a un profitto derivanteda reato, o all’impunità dell’autore.
3. L’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento. È l’ipotesi dellacosiddetta colpa cosciente.
4. L’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone. Per sevizias’intende la consapevole inflazione di una sofferenza fisica gratuita, che va oltre quellastrumentale alla realizzazione del fatto.
5. L’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare lapubblica o privata difesa. L’aggravante della minorata difesa consente di dare rilievo asituazioni concrete di particolare vulnerabilità della persona offesa o del bene offeso dal56reato.
6. L’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo,
in cui si è sottrattovolontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcere, spedito per un precedente reato.
7. L'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
8. L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso.
9. L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto.
10. L'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno stato estero, nell'atto o a causa.
dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
11. L'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, di ospitalità.
Le circostanze attenuanti comuni.
Le circostanze attenuanti comuni sono elencate innanzi tutto nell'art. 62 c.p..
- L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
- L'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui.
- L'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.
- L'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti
determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
5. L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.
6. L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56 c.p., adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Le circostanze attenuanti generiche.
L'art. 62-bis c.p. tratta dell'istituto delle attenuanti generiche: "Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62 c.p., può prendere in considerazione
altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 c.p.". È esplicito il rinvio a valutazioni discrezionali del giudice: qualsiasi elemento può venire in rilievo, se il giudice lo ritiene tale da giustificare una diminuzione della pena. Gli elementi che giustificano la concessione delle attenuanti generiche, debbono essere diversi da quelli altrimenti tipizzati come circostanze attenuanti; il medesimo elemento, cioè, non può essere valutato più volte. La concessione della attenuante potrà essere giustificata, quando un dato elemento abbia un significato attenuante particolarmente spiccato, equiparabile a quello delle attenuanti tipizzate dalla legge.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole.
La recidiva. Sotto la classificazione di circostanze inerenti alla persona del colpevole l'art. 70 c.p. raggruppa le circostanze concernenti l'imputabilità, e la recidiva. Si tratta di circostanze spiccatamente soggettive. Le circostanze relative all'imputabilità comprendono, da un lato, le attenuanti relative al vizio parziale di mente ed alla minore età (artt. 89, 91, 98 c.p.); dall'altro lato, le aggravanti dell'ubriachezza preordinata a commettere il reato (art. 92 c.p.) e dell'ubriachezza abituale (art. 94 c.p.). La recidiva (art. 99 c.p.) è una circostanza aggravante. È recidivo chi dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro. La recidiva presuppone una precedente condanna definitiva; non basta l'avere già commesso in precedenza un reato. Per i delitti colposi e le contravvenzioni la recidiva non ha alcun rilievo. La novella del 2005 ha reintrodotto una ipotesi di recidiva obbligatoria.mantenendo nella maggior parte dei casi la facoltatività, ed ha reso più consistenti le misure degli aumenti di pena. Questi gli aumenti di pena in caso di applicazione della recidiva:
- Di un terzo nel caso di recidiva semplice;
- Fino alla metà nelle ipotesi di recidiva qualificata: recidiva specifica (se il nuovo delitto è della stessa indole del precedente), o infraquinquennale, o se il nuovo delitto è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, o nel tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
- Della metà quando concorrano più circostanze fra quelle sopra indicate;
- Nel caso di recidiva reiterata (commissione di un nuovo delitto non colposo da parte del già recidivo) l'aumento è della metà nel caso di recidiva semplice, e di due terzi nel caso di recidiva qualificata;
la definizione di reati della stessa indole è data dall'art. 101
c.p.: sono tali quelli che violano la stessa disposizione di legge, e quelli che per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentalmente comuni.
Un limite espresso all'aumento di pena per la recidiva è che esso non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato (art. 99 c.p.).
È stata reintrodotta un'ipotesi di aumento obbligatorio, per tutti i tipi di recidiva, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui all'art. 407 c.p.p..
In tutti gli altri casi la recidiva resta facoltativa, rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice.
La recidiva reiterata è oggetto di una disciplina derogatoria rispetto alla regola generale del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.): vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti.
Un ulteriore effetto di maggior rigore, previsto per il caso di
Applicazione della recidiva