Pulitàno: Diritto penale – Parte generale
La legge penale
I significati del principio di legalità. La struttura dei sistemi penali moderni è fondata sul principio di legalità: nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali. Il principio di legalità è innanzi tutto un principio relativo alle fonti del diritto penale: i reati e le pene debbono essere previsti dalla legge: non possono, dunque, essere previsti da altre fonti. Come principio sulle fonti, il principio di legalità pone una riserva di legge. La riserva di legge intende porre un argine a rischi di arbitrio del potere esecutivo e del potere giudiziario, esclusi entrambi dal potere di porre norme penali, ed entrambi soggetti alla legge.
Il principio di legalità è stato formulato nei medesimi termini nel codice Zanardelli e nel codice Rocco: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” (art. 1 c.p.). L’art. 25 Cost. stabilisce: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Il principio di legalità riguarda una legge uguale per tutti, che deve essere applicata secondo un criterio di eguaglianza. Ciò implica che l’applicazione abbia carattere di generalità e di continuità nel tempo.
La riserva di legge in materia penale
Fonti del diritto penale. La legge dello stato e gli atti aventi forza di legge. Come principio sulle fonti, il principio di legalità pone una riserva di legge. La competenza ad emanare norme penali è riservata alla legge dello stato, con esclusione di qualsiasi altra fonte normativa. L’ordinamento penale è tra le materie che l’art. 117 Cost. attribuisce alla legislazione esclusiva dello stato. Il concetto di legge si riferisce alla legge formale emanata dal parlamento e promulgata dal presidente della repubblica in conformità agli artt. 70 ss. Cost.
Ragionevoli preoccupazioni sono espresse contro l’introduzione di norme penali con decreti legge e leggi delegate: ne risulta incrinato il significato politico della riserva di legge. La garanzia della sovranità del parlamento, nelle scelte in materia di reati e di pene, va ricercata nello scrupoloso rispetto dei limiti posti dalla costituzione alla potestà del governo di emanare atti con forza di legge. Quanto ai decreti legislativi, si pone in materia penale con particolare acutezza l’esigenza che la legge di delegazione contenga direttive analitiche e precise.
Un’altra categoria di atti normativi, della quale si discute se possa essere fonte di norme penali, è quella degli atti del governo emanati in base ai poteri conferiti in caso di guerra ex art. 78 Cost. È opinione assolutamente prevalente in dottrina che, per le peculiari esigenze dello stato di guerra, tra i poteri che possono essere attribuiti dalle camere al governo vi sia anche quello di emanare norme penali. Ciò deve essere fatto con delega espressa, peraltro non delimitata dal modello normale dell’art. 76 Cost. Ogni altro atto del potere esecutivo è escluso dalle fonti del diritto penale.
Le fonti escluse
Le leggi regionali. L’esclusione di una potestà normativa penale delle regioni non chiude, ma al contrario pone il problema, di quali rapporti possano o debbano intercorrere fra la legge penale statale e le leggi regionali, là dove la legge penale (statale) interferisca in campi di materia di competenza regionale. Secondo l’opinione corrente in dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, è consentito alle leggi regionali concorrere a precisare i presupposti di applicazione di leggi penali statali, nei limiti in cui ciò sia consentito a fonti sublegislative. La potestà punitiva, mantenuta in via esclusiva dallo stato con disposizione espressa, coesiste con una molto allargata competenza legislativa primaria delle regioni. La corte costituzionale ha affermato che la materia penale riservata allo stato va intesa come l’insieme dei beni e dei valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, e non è di regola determinabile a priori; essa nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatici e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo stato e le regioni, con il limite della non manifesta irragionevolezza.
Normativa delle Comunità europee
Non possono essere fonte immediata di norme incriminatici gli atti normativi delle comunità europee. Nessuno dei trattati istitutivi della comunità, e poi dell’unione europea, contiene un’espressa attribuzione ad organismi comunitari della potestà legislativa penale. Una possibile rilevanza indiretta di disposizioni comunitarie può aversi in forza del principio della preminenza del diritto comunitario: le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero in contrasto con norme comunitarie.
Disposizioni comunitarie possono restringere o escludere l’applicabilità di norme penali di singoli stati, nella parte in cui queste siano incompatibili col diritto comunitario, o fungere da cause di giustificazione. In collegamento con disposizioni penali di diritto interno, possono altresì concorrere a determinare l’estensione, per esempio fungendo da parametri per la determinazione della colpa, o specificando la portata di disposizioni penali in bianco.
Ambito della riserva di legge
La riserva di legge penale vale sia per i reati che per le pene; riguarda dunque entrambe le parti, precettiva e sanzionatoria, di cui si compone la norma penale. Rientrano nella riserva di legge non solo le norme incriminatici di parte speciale, ma anche disposizioni di parte generale, relative sia al reato sia al sistema sanzionatorio. Le norme penali in bianco sono le disposizioni che pongono la sanzione penale, rinviando per l’individuazione dei precetti a categorie di norme poste altrove, che possono essere emanate in futuro. La riserva di legge vale per tutti gli istituti incidenti sul se o sul quanto della punibilità.
Riserva assoluta o relativa? Definiamo la riserva di legge come assoluta, se a fonti diverse non è lasciato alcuno spazio. La definiamo relativa se la legge, nel determinare la rilevanza penale e la disciplina di date situazioni o comportamenti, può legittimamente fare riferimento a fonti diverse dalla legge ed atti equiparati. Dalla giurisprudenza della corte costituzionale e dalla prevalente dottrina, emerge una concezione della riserva di legge che si autodefinisce tendenzialmente assoluta. Il principio di legalità non può considerarsi soddisfatto quando non sia una legge (o un atto equiparato) dello stato a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti della autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Il carattere assoluto della riserva di legge penale è in ogni caso temperato dalla ammissione di integrazioni sublegislative del precetto, aventi carattere tecnico, meramente specificativo di contenuti già posti dalla legge. Se alla fonte sublegislativa sono affidate scelte di natura politica e non di mera specificazione tecnica, la riserva di legge non è rispettata.
Le sentenze manipolative della corte costituzionale
Nel pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale di norme incriminatici, la corte costituzionale ha spesso fatto ricorso a sentenze manipolative, dichiarando l’illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata, nella parte in cui non prevede taluni elementi che comportano una restrizione dell’area dell’incriminazione. La fattispecie di reato, risultante dalla manipolazione operata dalla corte, è più ristretta di quella che era stata formulata dal legislatore. Sulla premessa che la norma impugnata è incostituzionale in parte, la riscrittura parziale della legge è la soluzione che ritaglia con maggior precisione la parte illegittima, evitando di toccare le parti della norma impugnata non viziate da illegittimità costituzionale. Malgrado la contraria apparenza, le sentenze manipolative sono una tecnica che riduce al minimo l’impatto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale, e in via di principio sono compatibili con la riserva di legge.
Oggetti e limiti della tutela penale
La teoria del bene giuridico. Nel linguaggio della dottrina contemporanea si è affermato, per designare gli oggetti di tutela penale, il concetto di bene giuridico. Il diritto penale ha per compito la tutela di beni giuridici, e in tale funzione cerca la sua legittimazione politica. Il bene giuridico non sarebbe altro che lo scopo di tutela riconosciuto dal legislatore nelle singole norme, nella formula più abbreviata. Il legislatore crea gli interessi cui appresta tutela, o effettua scelte di tutela in relazione ad interessi non da lui dipendenti? La dimensione critica della teoria dei beni giuridici sta nell’indicazione di criteri normativi di selezione degli interessi suscettibili di tutela penale legittima.
Nei principi che la costituzione italiana dedica al problema penale, non vi è alcun riferimento ad oggetti ed ambiti legittimi del diritto penale. Il legislatore non è del tutto libero nella selezione degli interessi cui apprestare tutela penale, ma può apprestarla solo per interessi o beni la cui tutela sia ammessa (o richiesta) da sovraordinati principi costituzionali. Nella costituzione, incentrata sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, l’inviolabilità di principio della libertà personale e la funzione rieducativa della pena escludono la possibilità di comprimere la libertà personale in vista di obiettivi quelli che siano. Tipi d’intervento incidenti sulla dignità e libertà non possono giustificarsi se non per necessità di tutela concernenti beni se pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, almeno dotati di rilievo costituzionale.
In una democrazia pluralista non può essere apprestata tutela penale ad ideologie, religioni, particolari concezioni morali; nemmeno al credo democratico in quanto tale. La dottrina penalistica ha preso atto dell’impossibilità di desumere sic et simpliciter dalla costituzione un catalogo chiuso di interessi penalmente tutelabili. La sua funzione non è quella di dettare un catalogo esaustivo di oggetti di tutela.
I limiti dell’intervento penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Alcune dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno colpito disposizioni che ponevano proprio il tipo di disciplina espressamente escluso dalle nuove garanzie costituzionali di libertà. Altre sentenze hanno dovuto affrontare problemi più complessi, di bilanciamento fra le libertà costituzionali e gli interessi tutelati da norme penali. Nella giurisprudenza costituzionale, in relazione ai delitti come al sistema delle sanzioni, è il principio d’uguaglianza quello che più di ogni altro è servito da criterio di invalidazione di norme penali ingiustificatamente repressive.
Sistema dei beni giuridici e scelte d’incriminazione
Il principio di tutela dei beni giuridici, quale fondamento e limite della tutela penale legittima, pone vincoli non solo all’individuazione degli oggetti legittimi di tutela, ma anche alle modalità o soglie di tutela. Il nucleo centrale della tutela è rappresentato dall’incriminazione di fatti produttivi di danno, che cioè distruggano in tutto o in parte il bene tutelato, o comportino una sua effettiva compromissione. Fuori dell’ipotesi di offesa produttiva di danno, il problema fondamentale è l’individuazione della soglia di anticipazione della tutela, fino alla quale possa essere esteso l’intervento penale. Viene qui in rilievo la categoria del pericolo, inteso come probabilità del verificarsi di un danno.
Il riferimento al bene giuridico determina la direzione della tutela e lascia aperto il problema della scelta fra diverse tecniche e diverse soglie di tutela teoricamente concepibili. Alcuni interessi sono tutelati dal diritto penale per il loro intrinseco valore, come fine in sé. Talvolta si fa invece riferimento ad interessi strumentali, la cui tutela è vista come funzionale alla tutela di interessi ulteriori, finali. Interesse strumentale è quello della sicurezza. Ciò che può definirsi lesione di un interesse strumentale non va oltre la soglia del pericolo per gli oggetti ultimi di tutela. L’anticipazione della tutela va misurata con riferimento all’interesse che costituisce l’interesse ultimo, e quindi il reale fondamento della tutela. In questo contesto si inquadra la questione se siano tutelabili penalmente funzioni proprie della pubblica amministrazione.
Fuori discussione è la tutela anche penale della libertà e della legalità dell’esercizio di funzioni pubbliche. Il problema della tutela di funzioni riguarda discipline speciali che assumono come punto di riferimento particolari funzioni amministrative di gestione o di controllo di determinate attività. L’assetto e l’esercizio delle competenze amministrative, e la tutela penale che su di esse si appunta, sono legittimi se e in quanto si giustifichino nella prospettiva di tutela di interessi sostanziali rilevanti entro il sistema costituzionale.
La questione degli obblighi di penalizzazione
In nome della tutela di beni giuridici sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale in malam partem, volte cioè ad estendere l’area dell’illecito penale. La corte costituzionale italiana, con giurisprudenza costante, ritiene inammissibili le questioni di legittimità costituzionale volte alla creazione o all’ampliamento di fattispecie di reato. Il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25 Cost.) comporta l’impossibilità per la corte di pronunciare alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione, esclusivamente riservata al legislatore, di una nuova fattispecie penale. Solo il legislatore può, nel rispetto dei principi della costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali. Obblighi specifici di penalizzazione sono previsti in testi costituzionali di diversi paesi. Così, per l’art. 13 Cost., è punita ogni violenza fisica e morale comunque sottoposta a restrizioni di libertà.
Il procedere dell’integrazione europea ha poi portato a fare emergere il problema della rilevanza, per l’ordinamento interno italiano, di disposizioni comunitarie che prevedano obblighi di penalizzazione, o comunque impongano agli stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione degli obiettivi comunitari. Per il legislatore ordinario, eventuali obblighi di penalizzazione rappresentano un’indicazione non solo di obiettivi, ma anche di strumenti di tutela.
Il controllo di costituzionalità su norme di favore
La corte costituzionale ha ritenuto ammissibili e valutato nel merito le questioni di costituzionalità relative a cause di giustificazione o di non punibilità. Disposizioni che restringano l’area della punibilità abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla costituzione o da altre leggi costituzionali, purché l’esenzione della pena sia il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Il sindacato di legittimità di norme di favore può essere esercitato anche con riguardo a norme incriminatici di favore, che cioè prevedano un trattamento penale meno severo di quello che altrimenti sarebbe applicabile in base ad una norma più generale.
I beni giuridici come criterio di organizzazione del sistema dei reati
Nel codice penale, il riferimento agli interessi tutelati è il criterio fondamentale di organizzazione del catalogo dei delitti nel libro II, in titoli, capi, sezioni. La classificazione dei reati in categorie più o meno vaste è stata fatta in relazione all’interesse leso, considerato in via generale o sotto un punto di vista più particolare, fino a pervenire all’articolo come unità elementare nella quale l’interesse che qualifica tutta la classe è considerato in modo del tutto specifico e tale da non consentire ulteriori distinzioni.
Il bene giuridico come criterio di legittimazione negativa dell’intervento penale
Il bene giuridico è per la potestà punitiva statuale un criterio di legittimazione negativa, cioè presupposto necessario di un problema di tutela per la cui soluzione il legislatore è legittimato a ricorrere a strumenti penali. Il principio di tutela di beni giuridici segna l’ambito della massima espansione possibile del diritto penale in uno stato liberale di diritto: prima che il limite, quel principio indica il fondamento del diritto di proibire e punire.
L’interpretazione della legge penale
L’interpretazione della legge. Profili generali. La legge penale, emanata da una fonte a ciò legittimata, pone il problema della sua interpretazione. Per interpretazione intendiamo sia l’attività final... (il testo si interrompe qui)
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