Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NONA LEZIONE DIRITTO PENALE 29\02
PRINCIPIO DI LAICITA': nella nostra costituzione ci sono diversi articoli che si
rifanno a questo principio
2 processi importanti svolti in italia:
1)ha riguardato 2 persone appartenenti ai testimoni di geova: sappiamo che, nel loro regolamento
religioso, sono vietate le trasfusioni di sangue;
ci fu questo caso in cui una bambina venne portata via dall’ospedale dai
genitori negando il consenso di una trasfusione di sangue salvavita, la bambina morì e la condanna
avviata nei confronti dei genitori fu per omicidio doloso, quindi omicidio volontario
successivamente venne proposto appello ed al 2’ grado d’appello, si passo
dal dolo alla colpa.
questi genitori tenevano particolarmente affinché gli fosse riconosciuto il
numero 1 dell’art 62 ovvero l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, invece per
la Corte di appello che per l’appunto passò dal dolo alla colpa, non si e’ voluto procedere con il dolo
perché in questi casi viene riconosciuta una condanna non inferiore ad anni 21 però non gli ha
riconosciuto il 62 n’1 perche il motivo di particolare valore morale o sociale
deve essere condiviso all’interno di una società e non solo da singoli o
alcuni soggetti
2)un caso successivo molto più complesso, e’ il caso che riguarda la cosiddetta chiesa di Scientology
nata negli stati uniti e diventò molto famosa,
arriva anche in italia, ma c’e’ un problema in quanto hanno una pretesa con metodi non riconosciuti,
di curare le malattie e venne fatto un processo per associazione per delinquere finalizzata
all’esercizio abusivo della professione medica e gli adepti tentarono di difendersi in base alla
possibilità di associarsi in genere, ma anche di creare enti di carattere ecclesiastico senza che ciò sia
fonte di discriminazione e in merito al fatto che si possa professare qualsiasi religione si voglia sia in
maniera individuale sia in gruppi;
Questo si connette alla discriminante di cui all’art 51 per cui loro dicevano che stavano esercitando
un loro diritto costituzionale com’è andata a finire?
dopo tutti questi rimbalzi dalla cassazione nel senso che le condanne sono state confermate,
ma e’ stata assolta la “religione in sé” significa che scinde la chiesa di Scientology dall’associazione a
delinquere e dice i 2 fenomeni non sono totalmente coincidenti, ci può essere qualcuno che fa
parte della chiesa di Scientology, ma non fa parte dell’associazione a delinquere;
quindi io non sto condannando l’ente in sé ma l’associazione per delinquere ma non e’ detto che
tutti i membri debbano essere condannati in quanto non tutti quelli che fanno parte di
quest’organizzazione religiosa facciano le stesse cose imputate a quell’associazione costituita da
quei determinati soggetti.
altra questione ha riguardato la possibilità di alimentazione forzata come ad esempio detenuti che
fanno lo sciopero della fame per denunciare alcune condizioni carcerarie, e’ possibile o no anche in
riferimento all’art .3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre che al nostro
articolo 27 comma 3 della costituzione
Alimentare forzatamente una persona? e perché questo ha una connessione con la religione?
perché’ in questo caso, c'è sempre la possibilità di un riconoscimento sacrale del bene giuridico della
vita che e’ possibile in un ottica morale- religiosa, ma non in un’ottica laica;
da cio si puo’ dedurre che il detenuto puo’ decidere di mettere a rischio la propria vita, in effetti
anche a livello della corte europea dei diritti dell’uomo e’stata ritenuta possibile l’alimentazione
partendo essa dal presupposto che il soggetto e’ libero di mettere a repentaglio la propria vita, ma
fuori dalla tutela penitenziaria
“questo fai quello che vuoi” vale rispetto all’ordinamento italiano?
passiamo dal diritto di libertà religiosa al consenso dell’avente diritto art. discriminante e’ l’art 50
il nostro codice penale, prevede tutta una serie di norme in base alle quali, non e’ disponibile in bene
vita infatti, nel nostro ordinamento e’ punito l’omicidio del consenziente ( io uccido una persona che
presta il suo consenso ad assere ucciso),
ed inoltre e’ punito l’aiuto per istigazione e l’aiuto al suicidio (ti metto nelle condizioni per cui ti puoi
suicidare);
queste norme sono o non sono compatibili con un’ ordinamento laico? o sono considerate come
una concezione sacrale del bene vita?
ovviamente l’evolversi della tecnologia ha posto sempre di più questo problema, e soprattutto
quando sono stati implementati questi strumenti tecnologici. (es che consentono di far respirare chi
altrimenti non potrebbe farlo autonomamente)
3 casi
caso ENGLARO e caso WELBY e caso DJ FABO
la differenza sostanziale fra questi due sta nel fatto che:
- nel primo caso, ossia il soggetto era in coma e quindi non poteva esprimere una sua volontà
-invece (WELBY) per quanto si trovasse in una situazione drammatica, era perfettamente vigile da
un punto di vista della coscienza
rispetto al primo caso, si e’ deciso in Italia di procedere ad un testamento biologico cioè abbiamo la
possibilità di esprimere le nostre volontà in merito, ad esempio, se vogliamo o meno il supporto di
strumenti che ci tengano in vita oppure no, siamo in grado di esprimere la volontà di donare gli
organi
vi e’ stato poi il particolare caso del dj Fabo che rimane immobilizzato e Cappato e’ un attivista che
lo prende e lo trasporta in svizzera per la somministrazione di eutanasia. e’ un caso di omicidio
consenziente?
no ma e’un caso di aiuto al suicidio, anche in questo caso e’ importante fare una distinzione fra
eutanasia attiva (iniezione per uccidere il soggetto) ed eutanasia passiva (c'è sì la somministrazione
di un farmaco, ma il farmaco e’ somministrato per non far soffrire quindi morte dolce non ti uccide il
farmaco, ma l’interruzione del meccanismo che teneva in vita)
e’ possibile nel nostro ordinamento una norma che punisca chi aiuta il suicidio di un soggetto?
anche in questo caso la Corte costituzionale ha utilizzato uno speciale strumento che e’ lo strumento
di rinvio al parlamento essendo la norma incostituzionale e deve quindi essere riscritta anche se
quest’ultimo non ha apportato alcuna modifica e quindi la corte ha sentenziato affermando che
l’aiuto al suicidio e’ incostituzionale (ovviamente e’ un male che sia la Corte costituzionale a
legiferare e non il parlamento)
che cosa ha detto la corte costituzionale ?
ha detto che non c'è reato quando il proposito di suicidio si e’ formato liberamente ed
autonomamente; quindi, non ci deve essere nessuna possibilità di istigazione, che la persona deve
essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologia irreversibile fonte di
sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputi sopportabile (si utilizza quindi un criterio soggettivo
di sopportazione) quindi questo fatto si collega molto al discorso di eutanasia attiva\passiva
un suicidio di puo’ commettere staccando la spina del macchinario che tiene in vita, non iniettando
del veleno
altre questioni hanno riguardato ad esempio, l’infibulazione che consiste nella menomazione
dell’organo genitale femminile problema emerso dalle pratiche utilizzate dalla cultura islamica (
attuate per non far provare piacere ad una donna durante i rapporti sessuali) anche qui abbiamo
una sovrapposizione tra l’aspetto religioso e l’aspetto culturale posto in essere da soggetti immigrati
che reclamavano l’esercizio di questa pratica
Anche in Italia come esercizio della loro professione religiosa.
E quindi dato che queste pratiche limitano la funzionalità dell’organo, e 'stato introdotto un apposito
il reato 586 bis. questo problema si e’ posto sulla circoncisione maschile ma qual e’ la differenza? in
questo caso non c'è una limitazione del genitale maschile ( e’ legata si alla religione ebraica, ma
anche ad alcuni aspetti medici per una questione di igiene)
in Italia una mamma sottopone a circoncisione il figlio lei di origine nigeriana, cattolica in Nigeria
possono essere aderenti a qualsiasi religione ma ci sono delle pratiche come nel caso della
circoncisione che non le può fare chiunque, situazione analoga anche per gli ebrei anche se, questo
problema e’ stato risolto in quanto in italia ci sono molti rabbini medici,
il problema di questa mamma che aveva sottoposto in figlio a circoncisione per mano di uno
stregone, a seguito del quale il bambino subisce un'emorragia e porta il bambino in ospedale e fa il
nome del santone che aveva circonciso suo figlio a seguito di ciò questa mamma, viene chiamata di
rispondere in concorso col santone quest’ultimo a rispondere anche di esercizio abusivo di
professione medica e anche di lesioni personali create al bambino.
c’e’ la possibilità che l’art 51 esercizio del proprio diritto religioso e cultuali discrimini un fatto di
questo genere?
entrando nel merito delle discriminanti subentra il bilanciamento di interessi con riferimento alle
lesioni, l’ esercizio della propria libertà religiosa e’ sicuramente un diritto soccombente ma
sicuramente con riferimento all’esercizio abusivo della professione, la norma che e’ a tutela degli
ordini professionali, possiamo ritenere che l’esercizio della libertà religiosa possiamo ritenere che
discrimini l’esercizio abusivo della professione medica.
ma vi sono norme anche contemporanee che tradiscono un po' l’impostazione
laica del nostro ordinamento penale?
si ad esempio in materia sessuale: ci sono diverse norme ad esempio quella che disciplina la
pedopornografia virtuale per detenzione di materiale pedopornografico virtuale
qual’e’ il bene giuridico di riferimento?
che la produzione di questo materiale e’ lo sviluppo psico-sessuale del bambino che partecipa al
filmino e poi anche la sua immagine ( anche se il bambino e’ virtuale, creato dal pc)
e quindi qual e’ il bene giuridico di riferimento?
cio’ che vale e’ sicuramente il giudizio morale negativo sull’autore del fatto e quindi,
anche per quanto riguarda il reato di prostituzione minorile che riassume un po' quella che si
puo’ definire una sciatteria del nostro legislatore penale
ad esempio il legislatore del 1930 seppur in un contesto autoritario in cui non veniva riconosciuto il
principio di colpevolezza, però aveva il merito di essere bravo a scrivere le norme e sapeva tradurre
in norma la volontà politica
cita art 600 bi