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NONA LEZIONE DIRITTO PENALE 29\02

PRINCIPIO DI LAICITA': nella nostra costituzione ci sono diversi articoli che si

rifanno a questo principio

2 processi importanti svolti in italia:

1)ha riguardato 2 persone appartenenti ai testimoni di geova: sappiamo che, nel loro regolamento

religioso, sono vietate le trasfusioni di sangue;

ci fu questo caso in cui una bambina venne portata via dall’ospedale dai

genitori negando il consenso di una trasfusione di sangue salvavita, la bambina morì e la condanna

avviata nei confronti dei genitori fu per omicidio doloso, quindi omicidio volontario

successivamente venne proposto appello ed al 2’ grado d’appello, si passo

dal dolo alla colpa.

questi genitori tenevano particolarmente affinché gli fosse riconosciuto il

numero 1 dell’art 62 ovvero l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, invece per

la Corte di appello che per l’appunto passò dal dolo alla colpa, non si e’ voluto procedere con il dolo

perché in questi casi viene riconosciuta una condanna non inferiore ad anni 21 però non gli ha

riconosciuto il 62 n’1 perche il motivo di particolare valore morale o sociale

deve essere condiviso all’interno di una società e non solo da singoli o

alcuni soggetti

2)un caso successivo molto più complesso, e’ il caso che riguarda la cosiddetta chiesa di Scientology

nata negli stati uniti e diventò molto famosa,

arriva anche in italia, ma c’e’ un problema in quanto hanno una pretesa con metodi non riconosciuti,

di curare le malattie e venne fatto un processo per associazione per delinquere finalizzata

all’esercizio abusivo della professione medica e gli adepti tentarono di difendersi in base alla

possibilità di associarsi in genere, ma anche di creare enti di carattere ecclesiastico senza che ciò sia

fonte di discriminazione e in merito al fatto che si possa professare qualsiasi religione si voglia sia in

maniera individuale sia in gruppi;

Questo si connette alla discriminante di cui all’art 51 per cui loro dicevano che stavano esercitando

un loro diritto costituzionale com’è andata a finire?

dopo tutti questi rimbalzi dalla cassazione nel senso che le condanne sono state confermate,

ma e’ stata assolta la “religione in sé” significa che scinde la chiesa di Scientology dall’associazione a

delinquere e dice i 2 fenomeni non sono totalmente coincidenti, ci può essere qualcuno che fa

parte della chiesa di Scientology, ma non fa parte dell’associazione a delinquere;

quindi io non sto condannando l’ente in sé ma l’associazione per delinquere ma non e’ detto che

tutti i membri debbano essere condannati in quanto non tutti quelli che fanno parte di

quest’organizzazione religiosa facciano le stesse cose imputate a quell’associazione costituita da

quei determinati soggetti.

altra questione ha riguardato la possibilità di alimentazione forzata come ad esempio detenuti che

fanno lo sciopero della fame per denunciare alcune condizioni carcerarie, e’ possibile o no anche in

riferimento all’art .3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre che al nostro

articolo 27 comma 3 della costituzione

Alimentare forzatamente una persona? e perché questo ha una connessione con la religione?

perché’ in questo caso, c'è sempre la possibilità di un riconoscimento sacrale del bene giuridico della

vita che e’ possibile in un ottica morale- religiosa, ma non in un’ottica laica;

da cio si puo’ dedurre che il detenuto puo’ decidere di mettere a rischio la propria vita, in effetti

anche a livello della corte europea dei diritti dell’uomo e’stata ritenuta possibile l’alimentazione

partendo essa dal presupposto che il soggetto e’ libero di mettere a repentaglio la propria vita, ma

fuori dalla tutela penitenziaria

“questo fai quello che vuoi” vale rispetto all’ordinamento italiano?

passiamo dal diritto di libertà religiosa al consenso dell’avente diritto art. discriminante e’ l’art 50

il nostro codice penale, prevede tutta una serie di norme in base alle quali, non e’ disponibile in bene

vita infatti, nel nostro ordinamento e’ punito l’omicidio del consenziente ( io uccido una persona che

presta il suo consenso ad assere ucciso),

ed inoltre e’ punito l’aiuto per istigazione e l’aiuto al suicidio (ti metto nelle condizioni per cui ti puoi

suicidare);

queste norme sono o non sono compatibili con un’ ordinamento laico? o sono considerate come

una concezione sacrale del bene vita?

ovviamente l’evolversi della tecnologia ha posto sempre di più questo problema, e soprattutto

quando sono stati implementati questi strumenti tecnologici. (es che consentono di far respirare chi

altrimenti non potrebbe farlo autonomamente)

3 casi

caso ENGLARO e caso WELBY e caso DJ FABO

la differenza sostanziale fra questi due sta nel fatto che:

- nel primo caso, ossia il soggetto era in coma e quindi non poteva esprimere una sua volontà

-invece (WELBY) per quanto si trovasse in una situazione drammatica, era perfettamente vigile da

un punto di vista della coscienza

rispetto al primo caso, si e’ deciso in Italia di procedere ad un testamento biologico cioè abbiamo la

possibilità di esprimere le nostre volontà in merito, ad esempio, se vogliamo o meno il supporto di

strumenti che ci tengano in vita oppure no, siamo in grado di esprimere la volontà di donare gli

organi

vi e’ stato poi il particolare caso del dj Fabo che rimane immobilizzato e Cappato e’ un attivista che

lo prende e lo trasporta in svizzera per la somministrazione di eutanasia. e’ un caso di omicidio

consenziente?

no ma e’un caso di aiuto al suicidio, anche in questo caso e’ importante fare una distinzione fra

eutanasia attiva (iniezione per uccidere il soggetto) ed eutanasia passiva (c'è sì la somministrazione

di un farmaco, ma il farmaco e’ somministrato per non far soffrire quindi morte dolce non ti uccide il

farmaco, ma l’interruzione del meccanismo che teneva in vita)

e’ possibile nel nostro ordinamento una norma che punisca chi aiuta il suicidio di un soggetto?

anche in questo caso la Corte costituzionale ha utilizzato uno speciale strumento che e’ lo strumento

di rinvio al parlamento essendo la norma incostituzionale e deve quindi essere riscritta anche se

quest’ultimo non ha apportato alcuna modifica e quindi la corte ha sentenziato affermando che

l’aiuto al suicidio e’ incostituzionale (ovviamente e’ un male che sia la Corte costituzionale a

legiferare e non il parlamento)

che cosa ha detto la corte costituzionale ?

ha detto che non c'è reato quando il proposito di suicidio si e’ formato liberamente ed

autonomamente; quindi, non ci deve essere nessuna possibilità di istigazione, che la persona deve

essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologia irreversibile fonte di

sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputi sopportabile (si utilizza quindi un criterio soggettivo

di sopportazione) quindi questo fatto si collega molto al discorso di eutanasia attiva\passiva

un suicidio di puo’ commettere staccando la spina del macchinario che tiene in vita, non iniettando

del veleno

altre questioni hanno riguardato ad esempio, l’infibulazione che consiste nella menomazione

dell’organo genitale femminile problema emerso dalle pratiche utilizzate dalla cultura islamica (

attuate per non far provare piacere ad una donna durante i rapporti sessuali) anche qui abbiamo

una sovrapposizione tra l’aspetto religioso e l’aspetto culturale posto in essere da soggetti immigrati

che reclamavano l’esercizio di questa pratica

Anche in Italia come esercizio della loro professione religiosa.

E quindi dato che queste pratiche limitano la funzionalità dell’organo, e 'stato introdotto un apposito

il reato 586 bis. questo problema si e’ posto sulla circoncisione maschile ma qual e’ la differenza? in

questo caso non c'è una limitazione del genitale maschile ( e’ legata si alla religione ebraica, ma

anche ad alcuni aspetti medici per una questione di igiene)

in Italia una mamma sottopone a circoncisione il figlio lei di origine nigeriana, cattolica in Nigeria

possono essere aderenti a qualsiasi religione ma ci sono delle pratiche come nel caso della

circoncisione che non le può fare chiunque, situazione analoga anche per gli ebrei anche se, questo

problema e’ stato risolto in quanto in italia ci sono molti rabbini medici,

il problema di questa mamma che aveva sottoposto in figlio a circoncisione per mano di uno

stregone, a seguito del quale il bambino subisce un'emorragia e porta il bambino in ospedale e fa il

nome del santone che aveva circonciso suo figlio a seguito di ciò questa mamma, viene chiamata di

rispondere in concorso col santone quest’ultimo a rispondere anche di esercizio abusivo di

professione medica e anche di lesioni personali create al bambino.

c’e’ la possibilità che l’art 51 esercizio del proprio diritto religioso e cultuali discrimini un fatto di

questo genere?

entrando nel merito delle discriminanti subentra il bilanciamento di interessi con riferimento alle

lesioni, l’ esercizio della propria libertà religiosa e’ sicuramente un diritto soccombente ma

sicuramente con riferimento all’esercizio abusivo della professione, la norma che e’ a tutela degli

ordini professionali, possiamo ritenere che l’esercizio della libertà religiosa possiamo ritenere che

discrimini l’esercizio abusivo della professione medica.

ma vi sono norme anche contemporanee che tradiscono un po' l’impostazione

laica del nostro ordinamento penale?

si ad esempio in materia sessuale: ci sono diverse norme ad esempio quella che disciplina la

pedopornografia virtuale per detenzione di materiale pedopornografico virtuale

qual’e’ il bene giuridico di riferimento?

che la produzione di questo materiale e’ lo sviluppo psico-sessuale del bambino che partecipa al

filmino e poi anche la sua immagine ( anche se il bambino e’ virtuale, creato dal pc)

e quindi qual e’ il bene giuridico di riferimento?

cio’ che vale e’ sicuramente il giudizio morale negativo sull’autore del fatto e quindi,

anche per quanto riguarda il reato di prostituzione minorile che riassume un po' quella che si

puo’ definire una sciatteria del nostro legislatore penale

ad esempio il legislatore del 1930 seppur in un contesto autoritario in cui non veniva riconosciuto il

principio di colpevolezza, però aveva il merito di essere bravo a scrivere le norme e sapeva tradurre

in norma la volontà politica

cita art 600 bi

Dettagli
A.A. 2024-2025
130 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonio_lamacchia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Plantamura Vito.