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Errore sul fatto ed errore sul divieto

Quando si parla di errore di fatto gli si contrappone sempre l’errore di diritto. Qui la distinzione è sulla base della natura dell’errore: o l’erronea rappresentazione di elementi meramente fattuali o l’erronea rappresentazione di un dato giuridico-normativo. Entrambi gli errori possono però avere la stessa rilevanza a seconda che sia l’uno che l’altro si risolvano in un “errore sul fatto che costituisce reato”. La non punibilità del fatto è connessa alla mancanza dell’elemento psicologico del reato a causa dell’errore che ha impedito all’agente di percepire la portata oggettiva della condotta.

Se mi impossesso della cosa altrui credendola mia sarò in errore di fatto, se mi impossesso della proprietà di una cosa a seguito dell’erronea interpretazione di una sentenza civile, mi trovo in errore di diritto. In entrambi i casi però l’errore è sul fatto che costituisce reato nel senso che in entrambi i casi l’errore ha impedito all’agente di riconoscere la qualità della cosa (l’altruità) la cui percezione era essenziale perché si avesse il dolo che è caratteristico del furto.

Distinzione tra errore sul fatto ed errore sul divieto

Quindi la distinzione da fare è tra “errore sul fatto” ed “errore sul divieto”. Solo chi versa nella condizione di errore sul fatto si può dire che “non sa quello che fa”. E quindi non è punibile perché mancano i presupposti per l’imputazione soggettiva. Chi versa in errore sul divieto invece “sa quel che fa” anche se crede, erroneamente, che il suo fatto non sia penalmente imputabile alla sua condotta (tale errore non può essere invocato dall’agente in sua discolpa).

L’art 47, III comma esplicitamente esclude la punibilità dell’agente quando sia in errore su una legge extrapenale e ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato. Tutte le volte che un errore su un elemento normativo abbia determinato nell’agente una rappresentazione di un fatto diverso da quello tipico (che oggettivamente egli realizza) quell’errore poiché esclude il dolo del fatto tipico ne escluderà la punibilità.

Tutte le volte, invece, che l’errore sull’elemento normativo non abbia inibito la rappresentazione da parte dell’agente di un fatto corrispondente a quello tipico, la sua eventuale opinione circa la liceità del comportamento, poiché si risolve in un errore sul divieto, risulterà irrilevante e non potrà assumere alcuna scusante. Esempio: è in errore sul divieto chi, essendo sposato in Italia, contragga nuovamente matrimonio.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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