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La non punibilità del fatto è connessa alla mancanza dell’elemento psicologico del reato a causa
dell’errore che ha impedito all’agente di percepire la portata oggettiva della condotta. Se mi impossesso della
cosa altrui credendola mia sarò in errore di fatto, se mi impossesso della proprietà di una cosa a seguito
dell’erronea interpretazione di una sentenza civile, mi trovo in errore di diritto. In entrambi i casi però
l’errore è sul fatto che costituisce reato” nel senso che in entrambi i casi l’errore ha impedito all’agente
di riconoscere la qualità della cosa (l’altruità ) la cui percezione era essenziale perché si avesse il dolo
che è caratteristico del furto.
Quindi la distinzione da fare è tra “errore sul fatto” ed “errore sul divieto”. Solo chi versa nella
condizione di errore sul fatto si può dire che “non sa quello che fa”. E quindi non è punibile perché
mancano i presupposti per l’imputazione soggettiva.
Chi versa in errore sul divieto invece “sa quel che fa” anche se crede,erroneamente, che il suo fatto non sia
penalmente imputabile alla sua condotta (tale errore non può essere invocato dall’agente in sua discolpa).
L’art 47, III comma esplicitamente esclude la punibilità dell’agente quando sia in errore su una legge
extrapenale e ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
Tutte le volte che un errore su un elemento normativo abbia determinato nell’agente una rappresentazione di
un fatto diverso da quello tipico (che oggettivamente egli realizza) quell’errore poiché esclude il dolo del
fatto tipico ne escluderà la punibilità.
Tutte le volte ,invece , che l’errore sull’elemento normativo non abbia inibito la rappresentazione da parte
dell’agente di un fatto corrispondente a quello tipico, la sua eventuale opinione circa la liceità del
comportamento, poiché si risolve in un errore sul divieto, risulterò irrilevante e non potrà assumere alcuna
scuante. esempio : è in errore sul divieto chi essendo sposato in italia, contragga nuovamente matrimonio credendo
che in quanto mussulmano ciò gli fosse consentito. Diversa è invece la situazione di chi è in errore sul fatto ossia chi
ritenga, ad esempio, di essere libero da un primo matrimonio per effetto di una sentenza straniera di divorzio non
ancora delibata in italia, e contragga un nuovo matrimonio. Nel primo caso l’agente “vuole” il fatto incriminato dal
556c.p. (bigamia) ritenendolo erroneamente lecito (errore sul divieto); nel secondo caso l’autore non si rappresenta
.
per nulla un fatto corrispondente al delitto di bigamia, egli infatti “crede” che il precedente matrimonio è risolto
Quindi è importante , nei casi di errore su un elemento normativo, distinguere sempre le ipotesi di errore
sul fatto da quelle di errore sul divieto.
L’art 47 comma II “l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un
reato diverso” vuole sottolineare che se un autore realizza la fattispecie oggettiva tipica di un reato rispetto al
quale però, per effetto dell’errore manca il dolo, egli non cesserà per questo di essere punibile per un
reato diverso rispetto al quale egli era in dolo. Se trattengo presso di me un minore contro la sua volontà
ritenendo per errore che sia consenziente, io non risponderò di sequestro di persona ma dovrò comunque
rispondere del reato di sottrazione consensuale di minorenne (che in realtà era possibile prevedere).
L’art 48 stabilisce che “le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che
costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma , in tal caso, del fatto commesso dalla persona
ingannata risponde chi l’ha determinato a commetterlo”. Qui, come nell’ipotesi del costringimento fisico, la
legge prevede un trasferimento della responsabilità penale dall’autore materiale del fatto all’autore
mediato di esso. Solo chi pone consapevolmente in essere l’inganno prevede e vuole l’evento come
conseguenza dell’azione od omissione dell’autore materiale. Quest’ultimo non sa quel che fa e non prevede
né vuole l’evento.
Ulteriori cause di esclusione della tipicità: reato putativo e reato impossibile.
L’art 49c.p. disciplina l’ipotesi normativa del “reato erroneamente supposto”. Esso infatti al I comma
Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione
stabilisce che “
erronea che esso costituisca reato ” . Ciò sembrerebbe anche superfluo , a mio avviso, in quanto è stesso
l’art 1 che dice “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge
come reato”. Non conta quindi l’opinione dell’agente che nel commettere un determinato fatto crede di
aver commesso un reato (quando poi reato non è!).
La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità
Il secondo comma del 49c.p. stabilisce che “
dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso ”. Tale