Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 187
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 1 Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 187.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti completi lezioni  Pag. 41
1 su 187
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il favoreggiamento personale consiste nel fatto di aiutare l’autore di un reato ad eludere le

investigazioni dell’autorità.

È stato dunque commesso prima un reato, e un altro soggetto, il favoreggiatore, aiuta l’autore dello

stesso a eludere le indagini.

Qui abbiamo due reati quindi, quello commesso dal primo soggetto e quello commesso dal

favoreggiatore.

Il fatto del favoreggiamento è una chiara ipotesi di post fatto non punibile e autonomamente

previsto dalla legge come reato.

Esso non è punibile nel caso in cui chi lo ha commesso ha concorso con altri alla realizzazione di un

fatto precedente. Qui il favoreggiamento viene in rilievo come ipotesi di un post fatto non punibile

nell’ipotesi in cui chi ha commesso favoreggiamento ha anche realizzato il reato precedente.

Es Tizio e Caio commettono una rapina. Tizio aiuta Caio poi ad eludere le investigazioni

dell’autorità. Vengono in rilievo due norme incriminatrici, e secondo il criterio dell’assorbimento i

due soggetti rispondono solo della rapina perché si ritiene che il favoreggiamento di Tizio sia un

post fatto non punibile, nel senso che il disvalore del favoreggiamento del concorrente è già

ricompreso nel fatto pregresso commesso in concorso con la persona aiutata.

In caso contrario chi ha commesso solo il favoreggiamento, non concorrendo nel reato precedente,

risponderà solo di favoreggiamento.

Quindi in tal caso c’è un’ipotesi di concorso solo apparente di norme tra la rapina e il

favoreggiamento che porta all’applicazione solo della rapina, sicché si può ritenere che nelle ipotesi

di concorso al primo reato il disvalore del favoreggiamento sia già assorbito, ricompreso, in quello

della rapina.

Il criterio dell’assorbimento non si basa su criteri formali che indicano una soluzione certa sul modo

di sciogliere il concorso di norme incriminatrici, per cui le soluzioni possono essere differenziate

caso per caso, anche quando vengono in rilievo le medesime fattispecie incriminatrici.

Lezione completa

Lezione 33 del 22 dicembre

Concorso di reati e trattamento sanzionatorio

Se i criteri che abbiamo analizzato per risolvere le ipotesi di concorso apparente di norme

conducono invece a ritenere che il concorso di norme sia reale e non apparente, la persona viene

chiamata a rispondere di tutti i reati commessi, configurandosi un’ipotesi di concorso di reati.

Dunque quando si ha un concorso reale di norme si configura un’ipotesi di concorso di reati.

In questo caso il cp dispone una disciplina particolare riguardante il trattamento sanzionatorio.

Possiamo chiaramente affermare che l’istituto del concorso di reati rientra nel campo della

disciplina relativa al trattamento sanzionatorio dei reati, perché introduce una serie di norme che

consentono di ridefinire i limiti edittali minimo e massimo di reati commessi in concorso.

In caso di concorso di reati il cp definisce una disciplina particolare riguardante il regime

sanzionatorio, il quale viene stabilito in base a due criteri:

-Cumulo materiale delle pene

-Cumulo giuridico delle pene

Il primo rappresenta la regola, il criterio generale che definisce il regime sanzionatorio del concorso

di reati. Esso viene occasionalmente derogato in relazione a particolari ipotesi di concorso di reati,

per i quali il cp dispone che la pena venga determinata attraverso il criterio del cumulo giuridico

delle pene.

In astratto la soluzione più coerente con la struttura del sistema è che ad ogni reato segua la pena

per esso prevista, e dunque il trattamento sanzionatorio corrisponde alla somma aritmetica delle

pene corrispondenti per ciascuno dei reati commessi.

È questo il criterio del cumulo materiale delle pene, che rappresenta il modello adottato dal cp negli

art da 71 a 80, con alcune eccezioni. In particolare assume rilievo quella di cui all’art 81.

La scelta del cumulo materiale è coerente in generale con la struttura di un sistema penale, ma è

coerente in particolare con l’ispirazione autoritaria della codificazione del 1930.

Il particolare rigore del criterio del cumulo materiale è temperato dalla previsione di alcune norme,

in particolare dall’art 78, che fissa un limite massimo di pena, per cui, a prescindere dal valore

numerico derivante dall’addizione aritmetica delle pene previste per i reati in concorso materiale, la

pena definitiva complessiva per il concorso di reati non può in ogni caso superare il quintuplo della

pena prevista per il reato più grave.

Come stabilisce l’art 73 «Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si

applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero

infliggere per i singoli reati.

La norma recepisce perciò il criterio del cumulo materiale delle pene.

La parte successiva dell’art costituisce una specificazione di quanto detto nella prima parte (quando

concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore

a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte

per intero.)

L’art 78 fissa dei criteri specifici, e afferma che «nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo

73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più

grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: trenta anni per la reclusione; sei anni per

l'arresto; euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e

euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso

dell'articolo 133-bis».

Il criterio del cumulo materiale trova pertanto un duplice limite: il primo è che la pena complessiva

non può superare il quintuplo della pena più grave, e in ogni caso la pena più grave aumentata del

quintuplo non può essere superiore a 30 anni per la reclusione e a 6 anni per l’arresto.

Ciò comporta che, nel caso in cui la moltiplicazione della pena più grave determini una misura di

pena superiore ai 30 anni per la reclusione, il reo sarà condannato solo a 30 anni di reclusione.

Se la moltiplicazione della pena per il reato più grave, nel caso di una contravvenzione, dovesse

essere superiore ai 6 anni l’autore del reato sarà condannato con la pena di 6 anni.

Cumulo giuridico delle pene

Fermo restando il criterio generale del cumulo materiale, il codice riconosce un ambito di

applicazione anche al criterio del cumulo giuridico delle pene, più favorevole al reo.

Secondo questo la pena complessiva viene determinata partendo dalla violazione più grave, sulla

quale si applica un aumento fino ad un limite massimo fissato dalla legge.

L’ambito di applicazione del cumulo giuridico è stato notevolmente ampliato dalla riforma delle

circostanze del sistema sanzionatorio del 1974, rispetto allo spazio esiguo che il cp gli assegnava

nella sua versione originaria.

In particolare il cumulo giuridico si applica in due ipotesi:

-concorso formale di reati

-reato continuato

Il concorso formale di reati è regolato dal primo comma dell’art 81, secondo cui «è punito con la

pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola

azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della

medesima disposizione di legge’.

Si ha dunque concorso formale di reati quando un soggetto, con un’unica azione, commette più

violazioni della medesima legge o di leggi diverse.

Il concorso formale di reati si distingue da quello materiale. Il primo si ha in caso di violazione

plurima mediante un’unica azione od omissione, e la pena è determinata secondo il criterio del

cumulo giuridico delle pene, mentre il secondo si ha in caso di violazione plurima mediante più

azioni od omissioni, e la pena è stabilita con il criterio del cumulo materiale delle pene.

La seconda ipotesi in cui trova applicazione il cumulo giuridico delle pene è il reato continuato,

regolato dal secondo comma dell’art 81 cp.

‘Alla stessa pena, di cui al comma precedente, soggiace chi con più azioni od omissioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di

diverse disposizioni di legge’.

È sostanzialmente un’ipotesi di concorso materiale di reati, consistente appunto in più azioni od

omissioni causative di più violazioni della medesima o di diverse norme.

La differenza tra il concorso materiale e il reato continuato è data dal requisito del medesimo

disegno criminoso, che è elemento costitutivo del reato continuato, e che non appartiene invece

all’istituto del concorso materiale di reati.

L’ultimo comma dell’art 81 precisa che ‘nei casi preveduti da quest’articolo, la pena stabilita sulla

base del cumulo giuridico non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli

articoli precedenti», ovvero la pena derivante dal cumulo giuridico non può comunque essere

superiore alla pena che si sarebbe ottenuta secondo il cumulo materiale delle pene.

Sul concetto di violazione più grave vengono proposte letture diverse da dottrina e giurisprudenza.

La violazione più grave sarebbe da identificarsi in base alla pena in astratto, secondo la

giurisprudenza, mentre secondo la dottrina non sarebbe sufficiente verificare i limiti minimo e

massimo astrattamente previsti dalla norma incriminatrice, ma la violazione più grave sarebbe

quella per cui il giudice ritiene congrua una pena più grave in concreto, calcolata cioè tenendo conto

non solo dei criteri dell’art 133 e individuata dentro i limiti minimo e max astratti, ma derivante

anche dall’applicazione di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Nel caso di reato continuato l’insieme delle violazioni di legge, siano esse omogenee (della stessa

legge), o disomogenee (di leggi diverse), si considera dal punto di vista del trattamento

sanzionatorio come un solo reato.

Abbiamo dunque l’unificazione del trattamento sanzionatorio di più reati, infatti la disciplina del

concorso di reati integra quella relativa alla commisurazione della pena.

Ad ogni effetto diverso da quello relativo al piano sanzionatorio i singoli reati vengono considerati

autonomamente, es ai fini del calcolo della prescrizione.

Essa non si calcola unitariamente in relazione al reato continuato, ma viene calcolata

autonomamente per ciascun reato.

Dunque dal punto di vista del trattamento sanzionatorio i reati uniti dal vincolo della continuazione

sono considerati come se fossero un solo reato, ma ad ogni a

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
187 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giacomo-00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Dodaro Giandomenico.