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Il favoreggiamento personale consiste nel fatto di aiutare l’autore di un reato ad eludere le
investigazioni dell’autorità.
È stato dunque commesso prima un reato, e un altro soggetto, il favoreggiatore, aiuta l’autore dello
stesso a eludere le indagini.
Qui abbiamo due reati quindi, quello commesso dal primo soggetto e quello commesso dal
favoreggiatore.
Il fatto del favoreggiamento è una chiara ipotesi di post fatto non punibile e autonomamente
previsto dalla legge come reato.
Esso non è punibile nel caso in cui chi lo ha commesso ha concorso con altri alla realizzazione di un
fatto precedente. Qui il favoreggiamento viene in rilievo come ipotesi di un post fatto non punibile
nell’ipotesi in cui chi ha commesso favoreggiamento ha anche realizzato il reato precedente.
Es Tizio e Caio commettono una rapina. Tizio aiuta Caio poi ad eludere le investigazioni
dell’autorità. Vengono in rilievo due norme incriminatrici, e secondo il criterio dell’assorbimento i
due soggetti rispondono solo della rapina perché si ritiene che il favoreggiamento di Tizio sia un
post fatto non punibile, nel senso che il disvalore del favoreggiamento del concorrente è già
ricompreso nel fatto pregresso commesso in concorso con la persona aiutata.
In caso contrario chi ha commesso solo il favoreggiamento, non concorrendo nel reato precedente,
risponderà solo di favoreggiamento.
Quindi in tal caso c’è un’ipotesi di concorso solo apparente di norme tra la rapina e il
favoreggiamento che porta all’applicazione solo della rapina, sicché si può ritenere che nelle ipotesi
di concorso al primo reato il disvalore del favoreggiamento sia già assorbito, ricompreso, in quello
della rapina.
Il criterio dell’assorbimento non si basa su criteri formali che indicano una soluzione certa sul modo
di sciogliere il concorso di norme incriminatrici, per cui le soluzioni possono essere differenziate
caso per caso, anche quando vengono in rilievo le medesime fattispecie incriminatrici.
Lezione completa
Lezione 33 del 22 dicembre
Concorso di reati e trattamento sanzionatorio
Se i criteri che abbiamo analizzato per risolvere le ipotesi di concorso apparente di norme
conducono invece a ritenere che il concorso di norme sia reale e non apparente, la persona viene
chiamata a rispondere di tutti i reati commessi, configurandosi un’ipotesi di concorso di reati.
Dunque quando si ha un concorso reale di norme si configura un’ipotesi di concorso di reati.
In questo caso il cp dispone una disciplina particolare riguardante il trattamento sanzionatorio.
Possiamo chiaramente affermare che l’istituto del concorso di reati rientra nel campo della
disciplina relativa al trattamento sanzionatorio dei reati, perché introduce una serie di norme che
consentono di ridefinire i limiti edittali minimo e massimo di reati commessi in concorso.
In caso di concorso di reati il cp definisce una disciplina particolare riguardante il regime
sanzionatorio, il quale viene stabilito in base a due criteri:
-Cumulo materiale delle pene
-Cumulo giuridico delle pene
Il primo rappresenta la regola, il criterio generale che definisce il regime sanzionatorio del concorso
di reati. Esso viene occasionalmente derogato in relazione a particolari ipotesi di concorso di reati,
per i quali il cp dispone che la pena venga determinata attraverso il criterio del cumulo giuridico
delle pene.
In astratto la soluzione più coerente con la struttura del sistema è che ad ogni reato segua la pena
per esso prevista, e dunque il trattamento sanzionatorio corrisponde alla somma aritmetica delle
pene corrispondenti per ciascuno dei reati commessi.
È questo il criterio del cumulo materiale delle pene, che rappresenta il modello adottato dal cp negli
art da 71 a 80, con alcune eccezioni. In particolare assume rilievo quella di cui all’art 81.
La scelta del cumulo materiale è coerente in generale con la struttura di un sistema penale, ma è
coerente in particolare con l’ispirazione autoritaria della codificazione del 1930.
Il particolare rigore del criterio del cumulo materiale è temperato dalla previsione di alcune norme,
in particolare dall’art 78, che fissa un limite massimo di pena, per cui, a prescindere dal valore
numerico derivante dall’addizione aritmetica delle pene previste per i reati in concorso materiale, la
pena definitiva complessiva per il concorso di reati non può in ogni caso superare il quintuplo della
pena prevista per il reato più grave.
Come stabilisce l’art 73 «Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si
applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero
infliggere per i singoli reati.
La norma recepisce perciò il criterio del cumulo materiale delle pene.
La parte successiva dell’art costituisce una specificazione di quanto detto nella prima parte (quando
concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore
a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte
per intero.)
L’art 78 fissa dei criteri specifici, e afferma che «nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo
73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più
grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: trenta anni per la reclusione; sei anni per
l'arresto; euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e
euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso
dell'articolo 133-bis».
Il criterio del cumulo materiale trova pertanto un duplice limite: il primo è che la pena complessiva
non può superare il quintuplo della pena più grave, e in ogni caso la pena più grave aumentata del
quintuplo non può essere superiore a 30 anni per la reclusione e a 6 anni per l’arresto.
Ciò comporta che, nel caso in cui la moltiplicazione della pena più grave determini una misura di
pena superiore ai 30 anni per la reclusione, il reo sarà condannato solo a 30 anni di reclusione.
Se la moltiplicazione della pena per il reato più grave, nel caso di una contravvenzione, dovesse
essere superiore ai 6 anni l’autore del reato sarà condannato con la pena di 6 anni.
Cumulo giuridico delle pene
Fermo restando il criterio generale del cumulo materiale, il codice riconosce un ambito di
applicazione anche al criterio del cumulo giuridico delle pene, più favorevole al reo.
Secondo questo la pena complessiva viene determinata partendo dalla violazione più grave, sulla
quale si applica un aumento fino ad un limite massimo fissato dalla legge.
L’ambito di applicazione del cumulo giuridico è stato notevolmente ampliato dalla riforma delle
circostanze del sistema sanzionatorio del 1974, rispetto allo spazio esiguo che il cp gli assegnava
nella sua versione originaria.
In particolare il cumulo giuridico si applica in due ipotesi:
-concorso formale di reati
-reato continuato
Il concorso formale di reati è regolato dal primo comma dell’art 81, secondo cui «è punito con la
pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola
azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della
medesima disposizione di legge’.
Si ha dunque concorso formale di reati quando un soggetto, con un’unica azione, commette più
violazioni della medesima legge o di leggi diverse.
Il concorso formale di reati si distingue da quello materiale. Il primo si ha in caso di violazione
plurima mediante un’unica azione od omissione, e la pena è determinata secondo il criterio del
cumulo giuridico delle pene, mentre il secondo si ha in caso di violazione plurima mediante più
azioni od omissioni, e la pena è stabilita con il criterio del cumulo materiale delle pene.
La seconda ipotesi in cui trova applicazione il cumulo giuridico delle pene è il reato continuato,
regolato dal secondo comma dell’art 81 cp.
‘Alla stessa pena, di cui al comma precedente, soggiace chi con più azioni od omissioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di
diverse disposizioni di legge’.
È sostanzialmente un’ipotesi di concorso materiale di reati, consistente appunto in più azioni od
omissioni causative di più violazioni della medesima o di diverse norme.
La differenza tra il concorso materiale e il reato continuato è data dal requisito del medesimo
disegno criminoso, che è elemento costitutivo del reato continuato, e che non appartiene invece
all’istituto del concorso materiale di reati.
L’ultimo comma dell’art 81 precisa che ‘nei casi preveduti da quest’articolo, la pena stabilita sulla
base del cumulo giuridico non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli
articoli precedenti», ovvero la pena derivante dal cumulo giuridico non può comunque essere
superiore alla pena che si sarebbe ottenuta secondo il cumulo materiale delle pene.
Sul concetto di violazione più grave vengono proposte letture diverse da dottrina e giurisprudenza.
La violazione più grave sarebbe da identificarsi in base alla pena in astratto, secondo la
giurisprudenza, mentre secondo la dottrina non sarebbe sufficiente verificare i limiti minimo e
massimo astrattamente previsti dalla norma incriminatrice, ma la violazione più grave sarebbe
quella per cui il giudice ritiene congrua una pena più grave in concreto, calcolata cioè tenendo conto
non solo dei criteri dell’art 133 e individuata dentro i limiti minimo e max astratti, ma derivante
anche dall’applicazione di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.
Nel caso di reato continuato l’insieme delle violazioni di legge, siano esse omogenee (della stessa
legge), o disomogenee (di leggi diverse), si considera dal punto di vista del trattamento
sanzionatorio come un solo reato.
Abbiamo dunque l’unificazione del trattamento sanzionatorio di più reati, infatti la disciplina del
concorso di reati integra quella relativa alla commisurazione della pena.
Ad ogni effetto diverso da quello relativo al piano sanzionatorio i singoli reati vengono considerati
autonomamente, es ai fini del calcolo della prescrizione.
Essa non si calcola unitariamente in relazione al reato continuato, ma viene calcolata
autonomamente per ciascun reato.
Dunque dal punto di vista del trattamento sanzionatorio i reati uniti dal vincolo della continuazione
sono considerati come se fossero un solo reato, ma ad ogni a