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Punizioni previste dal codice penale

Ai sensi dell'art. 39 c.p., i reati si possono distinguere, a seconda della diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice penale, in:

  • Delitti ergastolo (reclusione a vita; max 30 anni)
  • Reclusione (detenzione in carcere)
  • Multa (pena pecuniaria)

In massima parte previsti e uniti dal libro 2 cp (colposi/dolosi)

Contravvenzioni arresto (detenzione temporanea) e ammenda (pena pecuniaria). Disciplinati sia dal libro terzo sia da numerose disposizioni di leggi speciali. Partono dall'art. 650 ("inosservanza dei provvedimenti delle autorità")

Circostanze del reato

Elementi esterni al fatto tipico e la cui presenza può determinare una modifica della pena in senso quantitativo e qualitativo. Vengono classificate in:

  • Attenuanti ed aggravanti. Elementi accidentali. Aggravanti determinano una maggiore gravità del reato e conseguentemente
un aumento della pena. Attenuanti minore gravità del reato e diminuzione della pena.
  • Comuni e speciali. Comuni si trovano nella parte generale del cp e sono applicabili a tutti i reati. Speciali sono applicabili solo a determinate fattispecie
  • Oggettive e soggettive
  • Tipiche e generiche
  • Ad efficacia comune (determinano una variazione frazionaria fino ad un terzo della pena) e ad efficacia speciale (comportano una variazione superiore ad un terzo, fanno in modo che aumento/diminuzione non operano sulla pena ordinaria ma su quella stabilità dalla circostanza penale).
  • Accessorie: possono determinare una maggiore o minore gravità del fatto con conseguente aumento o diminuzione della pena
PRINCIPI:
  • Frammentarietà. È la garanzia della libertà, secondo il principio che ciò che non è vietato è permesso. L'ordinamento dunque colpisce ed eleva a fattispecie delittuose soltanto le azioni più intollerabili e solo

nelle forme di manifestazione più grossolane

Prevenzione (generale/speciale). Stabilisce che le misure di prevenzione sono misure che, seppur prive della soluzione penale, incidono sulla libertà della persona agevolando il controllo e la vigilanza degli organi preposti a prevenire la commissione di reati: vi è l'esigenza di tutela della sicurezza indipendentemente dalla commissione del reato

STRUTTURA DEL REATO:

Concezione bipartitica: conta due elementi:

ELEMENTO SOGGETTIVO

 DOLO quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione o omissione

 COLPA si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia

Art42: si inizia a parlare dell'elemento psicologico del reato. L'azione dev'essere sempre cosciente e volontaria, i delitti sono tutti dolosi salvo diversa espressione di legge.

*cosciente: facoltà immediata di avvertire, comprendere, valutare i fatti che si verificano nella sfera

dell'esperienza individuale o si prospettano in un futuro più o meno vicino. Colpevolezza, capacità di valutare e giudicare volontaria: facoltà propria dell'uomo di tendere con decisione e piena autonomia alla realizzazione di fini determinati. ELEMENTO OGGETTIVO: CONDOTTA è l'azione o omissione del soggetto attivo. Può presentarsi come un atto unico o come un insieme di atti compiuti per il medesimo fine. L'omissione consiste nel mancato compimento dell'azione. EVENTO è l'effetto della condotta tenuta. Esso collega al suo verificarsi conseguenze di carattere penale e il danno può essere di carattere fisiologico o psicologico. NESSO CAUSALE è il collegamento tra condotta ed evento. È necessario che esista un rapporto di causa-effetto. Elementi positivi: condotta, evento e nesso di causa. Elementi negativi: assenza cause di giustificazione. Concezione tripartitica (elementi essenziali generali)del reato):
 Fatto tipico: corrispondenza tra fatto e schema legale di figura di reato (condotta, evento, causalità). Comprende anche gli elementi descrittivi e normativi, oltre a quelli soggettivi
 Antigiuridicità: contrasto fra fatto tipico e ordinamento (disvalore sociale meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico). Bisogna controllare se c'è il fatto e se è antigiuridico penalmente anche in concreto e quindi se non c'è una causa di giustificazione di quelle previste dal codice
 Colpevolezza: riconducibilità ad un soggetto che ne risulta l'autore (imputabilità per dolo o colpa). Concezione quadripartita (elementi della tripartita+1)
 Punibilità: mancanza di scusante soggettiva come immunità o le cause sopravvenute di non punibilità. Elemento non necessario per costituire il reato
SOGGETTI DEL REATO:
 Oggetto materiale dell'azione: la persona o la cosa sul quale ricade

L'attività fisica del reo

Bene giuridico tutelato: il bene protetto dalla norma penale

Soggetto passivo: persona offesa dal reato, come titolare del bene protetto dalla norma penale (diverso dal civilmente danneggiato). Può essere una persona fisica o un ente giuridico

Soggetto attivo del reato: REO. Il soggetto attivo del reato è colui che realizza il fatto tipico ossia il comportamento previsto dalla norma come reato. Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi di reato. Può essere uno o più di uno a seconda della fattispecie siamo no soggettiva o plurisoggettiva.

*se il reato può essere commesso da chiunque: il soggetto attivo non è definito, si parla di reati comuni

*se il soggetto attivo deve rientrare in una determinata categoria di persone si parla di reati propri

L'età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità, infatti, non escludono l'illiceità penale

dell'azione. L'imputabilità è quindi legata alla capacità di intendere e di volere dell'individuo al momento in cui commette un reato. La RESPONSABILITÀ PENALE, invece, è la conseguenza giuridica dell'illecito penale commesso da un soggetto imputabile. La responsabilità penale può essere di diversi tipi, come ad esempio la responsabilità penale del minore, la responsabilità penale delle persone giuridiche o la responsabilità penale dei professionisti. Infine, il REATO è l'azione o l'omissione che viola una norma penale e che è punita con una sanzione penale. I reati possono essere di diversa natura, come ad esempio i reati contro la persona, i reati contro il patrimonio o i reati contro la pubblica amministrazione. In conclusione, il diritto penale regola le norme e le sanzioni relative ai reati commessi da soggetti imputabili, stabilendo la responsabilità penale e la conseguente applicazione della pena.del fatto costituente reato. La capacità d'intendere è la capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie. La capacità di volere è l'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo. L'imputabilità può essere esclusa o diminuita da alcune situazioni disciplinate dagli art. 88 e ss. Tali cause possono consistere in condizioni di natura fisiologica dipendenti dall'età, in condizioni di natura psicologica dipendenti da infermità mentali o anomalie, in condizioni di natura tossica derivanti da abuso di alcol o stupefacenti. In tutti e tre i casi si tratta, comunque, di cause personali di esclusione della pena. CONCETTO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE (ART. 203 C.P.): il nostro ordinamento, fermo restando il principio della responsabilità penale personale a norma dell'art. 27 della Costituzione, prevede il cd. sistema del "doppio binario", in base al

Quale le pene vengono comminate ai soggetti imputabili o semi-imputabili, mentre le misure di sicurezza, con funzione preventiva, vengono applicate ai soggetti "socialmente pericolosi". Questo sistema sanzionatorio postula due concetti inerenti la personalità del reo:

  • quello dell'imputabilità, designato come "capacità di intendere e di volere" che il soggetto deve avere affinché si possa applicare la pena;
  • quello della capacità criminale, ossia l'attitudine dell'individuo al delitto, attitudine che deve essere tenuta presente dal giudice al momento della irrogazione della pena. Quando la capacità criminale è così intensa da far ritenere probabile che il soggetto commetterà altri fatti delittuosi, costui è considerato "socialmente pericoloso", cosa che comporta, di regola, l'applicazione di misure di sicurezza.

Enti di fatto (associazioni): complesso

Un'organizzazione è un insieme organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno scopo. Anche l'ente, non può essere punito per il fatto, se al tempo in cui è stato commesso non comportava una responsabilità amministrativa e le relative sanzioni. La responsabilità penale degli enti è una fattispecie di responsabilità penale derivante da illecito amministrativo.

CONDOTTA ED EVENTO

CONDOTTA: è garanzia del principio di materialità, inteso come il comportamento umano costituente reato che può essere commissivo o omissivo e dev'essere stata commessa con coscienza e volontà.

Presupposti della condotta: presupposti naturalistici (necessaria una condizione naturale specifica, come l'aborto) oppure giuridici (necessaria una condizione normativa specifica)

I reati, in base alla condotta, si possono dividere in:

  • Reati d'azione/omissione. Nei primi è presente una condotta attiva che si estrinseca in un movimento muscolare,
  • nei secondi una mancata azione dove il legislatore impone di agire

    Reati istantanei/permanenti. I primi si consumano in uno specifico momento, nei secondi la lesione del bene protetto perdura nel tempo.

    Reati di pura condotta/evento. Nei primi la fattispecie si esaurisce in una condotta attiva o omissiva; viene incriminata la mera realizzazione di una condotta, manca l'evento (evasione). Nei secondi è previsto l'evento naturalistico o giuridico come elemento costitutivo; il fatto viene incriminato solo da quella condotta che realizza un determinato evento oltre all'azione/omissione

    Reati a condotta vincolata/forma libera. Nei primi la fattispecie richiede specifiche modalità della condotta. Nei secondi la modalità della condotta è irrilevante, l'unica cosa richiesta è la realizzazione dell'evento

    Reati abituali: è abituale il comportamento di un autore che abbia commesso almeno 2 illeciti oltre a quello preso

    in esame. Il nostro

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisaellischiaravalli167 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Piccatti Elena Emma.