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ABROGATIO CRIMINIS
L’art. 2621 c.c. ante riforma era costituito da una sola fattispecie, prevedeva un dolo specifico avente certe caratteristiche ed era
un reato di mera condotta (non si richiedeva l’evento). L’aver falsificato bilanci o altre scritture contabili o aver fornito
informazioni false, averlo fatto fraudolentemente, rendeva punibile la fattispecie.
Dopo la riforma l’art. 2621 è stato sdoppiato, perché oggi il falso in bilancio si ritrova anche all’art. 2622 c.c. e ciascuna di queste
fattispecie è distinta in una parte di rilevanza penale e una parte di rilevanza amministrativa (scissione data dalle soglie di
punibilità).
L’aver superato queste soglie di falsità, rende il fatto penalmente rilevante, non aver superato la soglia rende il fatto rilevante sotto
il profilo amministrativo.
Le ipotesi di reato si sono quadruplicate: abbiamo un’ipotesi di contravvenzione nell’art. 2621 e tre ipotesi autonome nel 2622
(danno, danno di rilevante entità, danno diretto alla generalità degli investitori che abbiano almeno lo 0,1 % dell’economia degli
investitori in generale).
Sono reati ad evento, procedibili a querela, quindi si pone il problema successione o ?
ABROGATIO CRIMINIS
Su questo è intervenuta una importantissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 26 marzo 2003 n. 25887,
che fissa alcuni requisiti generali che debbono essere tenuti presenti per affrontare tutta la tematica della successione delle leggi
penali nel tempo con riferimento ai reati societari, avendo presenti gli artt. 2621 e 2622.
La disciplina di riferimento è l’art. 2 del c.p., si può avere o o successione: nel primo caso i fatti commessi
ABROGATIO CRIMINIS
prima della riforma non sono punibili, nel secondo caso invece continueranno ad essere punibili e si applicherà la norma più
favorevole, che non è quella che introduce una risposta sanzionatoria più lieve, ma quella che nel suo complesso disciplina tutto il
fatto in modo più favorevole e più lieve per il soggetto.
Tale sentenza analizza sia la giurisprudenza che si era formata precedentemente sia i criteri elaborati in dottrina. I criteri elaborati
dalla dottrina erano essenzialmente 2:
- CRITERIO VALUTATIVO: riferito al valore dei beni protetti, se gli stessi interessi protetti prima continuano ad essere
protetti poi abbiamo continuità di illecito e quindi successione di leggi nel tempo. Se abbiamo una modifica degli interessi protetti
abbiamo una ;
ABROGATIO CRIMINIS 49
- CRITERIO STRUTTURALE: si è modificata la struttura della fattispecie, alcuni elementi presenti prima non ci sono poi
sicché i fatti che rientravano nella fattispecie A non rientrano più nella fattispecie B nuova abbiamo quindi
ABROGATIO
.
CRIMINIS
Questo secondo criterio aveva due anime di pensiero, secondo la prima impostazione (che è stata respinta dalla Corte) si dice: qual
è il modo per verificare se vi è continuità in quest’ottica?
Occorre verificare se i fatti che prima rientravano nella fattispecie A continuano ad essere punibili ancora oggi. Questa teoria è
stata respinta della Corte, perché non è detto che se in concreto il fatto A rientrava sia sotto la prima legge che sotto la seconda vi
sia mera continuità.
Infatti può essere che quel fatto prima era punito perché la legge precedente considerava certi aspetti della stessa situazione
fattuale, oggi invece la nuova legge ne considera degli altri e questo fatto continua ad essere punibile (es. se prima si richiedeva
l’elemento soggettivo dolo specifico, oggi si chiede il dolo intenzionale, la finalità continua a rilevare, solo che prima era una
finalità che rimaneva nella mera testa del soggetto, oggi quella finalità si richiede venga attuata. Se Tizio ha agito per ottenere un
certo profitto e quel profitto l’ha poi conseguito, era punibile allora che c’era dolo specifico ed è punibile oggi che c’è dolo
intenzionale, perché quella finalità si è verificata e continua ad essere punibile).
La Cassazione fa un ulteriore salto perché dice che occorre guardare l’aspetto strutturale ma lo si deve verificare in astratto. Vi è
successione e non quando siamo di fronte ad una fattispecie nuova che descrive elementi tutti già ricompresi
ABROGATIO CRIMINIS
o sussumibili nella vecchia fattispecie. Quindi possiamo essere di fronte ad una successione di leggi penali quando la nuova norma
è SPECIALE rispetto alla vecchia. Tutti gli elementi descritti in astratto dalla nuova fattispecie potrebbero essere ricondotti nella
precedente. La vecchia norma già ricomprendeva gli elementi descritti dalla nuova disposizione. Se cancellassimo la nuova tutta
quella fattispecie tornerebbe ad essere ricompresa nella vecchia.
Come ci rapportiamo rispetto ad una norma nuova che seleziona di più l’ambito di applicazione in astratto rispetto a quella
vecchia? Il nuovo art. 2621 e l’art. 2622 selezionano l’ambito applicativo e lo restringono. In astratto noi abbiamo continuità e
quindi successione di leggi nel tempo, mentre solo per le ipotesi fattuali che non ricadrebbero nella vecchia si avrebbe ABROGATIO
.
CRIMINIS
Qual è la differenza tra questa impostazione e quella che dava peso soltanto in concreto alla doppia punibilità? Se noi verifichiamo
in concreto che il fatto A era punibile ai sensi tanto della legge vecchia, quanto della legge nuova, ci dimentichiamo della
selezione astratta fatta dal Legislatore.
Qui invertiamo, ci chiediamo se in astratto gli elementi descritti dalla legge nuova sarebbero ricompresi in astratto nella legge
precedente e poi andiamo a vedere se in concreto la nuova fattispecie rientrava negli stessi elementi di cui avere congruenza. Se
non vi è questa possibilità, si ha .
ABROGATIO CRIMINIS
Se manca questo rapporto di specialità in astratto per specificazione, si può dire che quindi c’è ABROGATIO CRIMINIS.
Tra l’altro questa sentenza non parte dall’art. 2621 ma parte dalla legge fallimentare, che richiama il falso in bilancio come ipotesi
di bancarotta fraudolenta.
Art. 2621 c.c.
“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a
due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di
terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a
cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio
dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.
Abbiamo una fattispecie che si riproduce nel 2622 c.c. e una particolarità è che troviamo le soglie di rilevanza che prima non
esistevano, soprattutto per i reati di falso.
La peculiarità vera è che il Legislatore dice che, rispetto alla falsa comunicazione sociale che non supera la soglia di rilevanza, si
applica un certo numero di quote. Ma quanto valgono le quote? Non lo dice.
Chi è l’autorità deputata ad applicare la sanzione amministrativa calcolata con quote che non si sa quanto valgono?
L’illecito amministrativo sotto questo profilo non si può calcolare. E’ una norma priva di qualsiasi operatività. 50
2
Per quanto riguarda le ipotesi di falsità previste, il 2621 è una contravvenzione per reati di mera condotta, mentre il 2622 contiene
tre ipotesi di reato:
- danno (falsità ha cagionato un danno);
- danno di rilevante entità;
- danno a carico di risparmiatori della collettività che abbia alterato in una certa misura la distribuzione del risparmio.
Solo quest’ultima è procedibile d’ufficio, le due precedenti sono procedibili a querela. L’ipotesi contravvenzionale prevista dal
2621 è procedibile d’ufficio ed ha un regime di prescrizione molto breve, 4 anni e mezzo, ove trascorso questo tempo se non si è
giunti alla sentenza di condanna si chiude.
Proprio per questo motivo i procedimenti penali per falso in bilancio sono drasticamente diminuiti perché il tempo da dedicare ad
ogni indagine, finalizzata a capire se un bilancio è vero o è falso è già abbastanza corposo (occorre che il perito verifichi il
bilancio, lo riclassifichi, riqualifichi le informazioni e dopo giunga a creare questa notizia di reato).
Quindi oggi il 2621 (contravvenzione) viene ripescato o quando è oggetto di altro reato (es. bancarotta fraudolenta impropria) o
altrimenti quando siamo di fronte a ipotesi delittuosa, non c’è stata remissione di querela e abbiamo i tempi ordinari di
prescrizione.
Quali sono i soggetti attivi del reato? Non tutti i soggetti, ma solo “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori …”, ci preoccupa che il Legislatore abbia fatto riferimento
solo a questi soggetti?
No, perché l’art. 2639 aveva introdotto l’equiparazione dei soggetti diversamente nominati che svolgono le stesse funzioni (i
soggetti di fatto quindi vi