Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
QUALIFICHE DI FATTO (PAG 37-47):
La responsabilità penale si può configurare non in capo a chiunque operi ed agisca all’interno
dell’impresa ma solo in relazione a chi sia posto in una relazione “qualificata” rispetto al bene
giuridico protetto (es: amministratore, sindaco,…).
La responsabilità penale può fondarsi sulla violazione di un obbligo giuridico di agire o di impedire
il verificarsi dell’evento vietato (reati omissivi). Lo stesso vale anche per quei reati commissioni
realizzati nell’ambito della funzione che il soggetto svolge all’interno dell’impresa.
Tre visioni diverse sulla responsabilità:
1) Se si parte dal presupposto che solo il soggetto posto in posizione apicale sia il titolare dei
poteri e dei doveri di tutela dei beni giuridici protetti, e quindi sia l’unico responsabile
dell’eventuale organizzazione difettosa dell’ente, l’imprenditore risponderebbe solo in virtù della
formale posizione che riveste a prescindere dal suo effettivo operato svolto in concreto.
Questa responsabilità “da posizione” sembra coincidere con la natura della responsabilità
penale che presuppone l’accertamento della realizzazione di un fatto “proprio” e quindi
“colpevole”.
2) Altra parte della dottrina sostiene invece che l’offesa prescinde dalla posizione formalmente
rivestita dall’agente ma è strettamente connessa al corretto esercizio della sua specifica
funzione. In particolare si evidenzia la “sfera di competenza” entro la quale il soggetto opera
che costituisce il perimetro stesso della sua possibile responsabilità.
3) Il criterio funzionale risulta sicuramente fondamentale ma deve essere necessariamente
integrato dal richiamo all’organizzazione dell’impresa che determina i ruoli e gli specifici poteri
e doveri connessi. Solo così, dalla funzione, si può risalire alla persona fisica alla quale sono
attribuiti i poteri per governare la funzione stessa.
L’ART 2639 cc risolve il contrasto sui criteri di individuazione delle posizioni di garanzia: la norma
equipara ai soggetti di diritto (investiti della qualifica legale che li abilita a rivestire determinate
posizioni all’interno dell’impresa) quelli di fatto (tutti gli operatorie che sono sprovvisti di una
9
formale investitura e che svolgono in concreto l’effettiva funzione richiama dalla norma
incriminatrice) in materia societaria. ES: si pensi ad un amministratore di fatto il cui nome non
compare da nessuna parte e che sull’atto costitutivo sia invece indicato il nome di un altro
amministratore.
Secondo la “teoria realistico-funzionale”, nel caso in cui risulti commesso un illecito riconducibile
alla figura dell’amministratore, il soggetto chiamato a risponderne sarebbe colui che effettivamente
svolgeva la funzione connessa alla sua qualifica (amministratore di fatto). Al contrario, seguendo la
“teoria formale”, l’unico responsabile sarebbe il titolare della qualifica legale (amministratore di
diritto).
Prima della riforma del 2002, quella dell’amministratore di fatto era una figura solo
giurisprudenziale ed era utilizzata soprattutto nell’ambito dei reati fallimentari per evitare che colui
che realizzasse l’illecito senza rivestire la specifica qualifica formale potesse uscirne indenne.
Così in numerose sentenze si è riconosciuta la responsabilità diretta del soggetto di fatto: da un
lato si cercava di dare risposta ad esigenze di giustizia sostanziale volte a punire chi agiva come
soggetto di fatto all’interno dell’impresa ma dall’altra sembravano essere tralasciati i fondamentali
principi di legalità/riserva di legge/tassatività secondo i quali il giudice non può sostituirsi al
legislatore nell’individuazione dei soggetti attivi del reato.
La riforma del 2002 ha messo fine a questo clima di incertezza per quanto riguardava la questione
dell’ “estensione delle qualifiche soggettive” in materia penale—> l’intenzione è appunto quella di
estendere le qualifiche soggettive in modo da comprendere sotto tale categoria ulteriori soggetti
formalmente privi della qualifica ma potenzialmente perseguibili per la commissione di reati propri
del diritto penale dell’impresa.
Ai soggetti formalmente titolari della funzione civilistica vengono infatti equiparati coloro che
svolgono la stessa funzione “diversamente qualificata” (ES: soggetto formalmente inserito
nell’organizzazione della società che svolge una mansione diversa o più ampia rispetto a quella
che gli è stat attribuita).
Questa clausola estensiva incontra però dei limiti:
- criterio della “continuatività” dell’esercizio della funzione= è necessario che vi sia la sua
esecuzione protratta nel tempo (con carattere sistematico e ripetuto)
- criterio della “significatività” dell’attività prestata= gli atti posti in essere dal soggetto di fatto
devono rispecchiare nella sostanza l’insieme dei poteri e dei doveri attribuiti alla particolare
qualifica da lui svolta in concreto.
LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI (PAG 47-82):
Concezione personalistica della responsabilità penale—> la pena è sempre stata intesa come un
trattamento sanzionatorio ricolto alla persona fisica e dunque solo ad essa riservato. La pena è
sempre stata considerata una sanzione esclusivamente diretta alla persona fisica e mai a quella
giuridica.
ART 27 Cost—> sancisce che la responsabilità penale è personale, dunque ammettere la
responsabilità penale dell’ente contrasterebbe con questa norma.
Il sistema della responsabilità dell’ente si fonda su un duplice presupposto:
- che una persona legata da un rapporto funzionale con l’ente stesso realizzi uno dei reati
espressamente previsti dalla legge
- che esista un collegamento di tipo obiettivo tra l’illecito commesso e l’ente consistente nella
finalizzazione del reato stesso a vantaggio o all’interesse della persona giuridica
NB: per la prima volta il processo penale diviene sede naturale per l’accertamento di un illecito
classificato come amministrativo e non come penalistico.
Sorge dunque una duplice responsabilità sia a carico della persona fisica che di quella giuridica.
Oggi si può affermare che, nell’ambito degli “illeciti di diritto pubblico”, vi può una tripartizione nelle
forme di responsabilità: 10
- penale= caratterizzata dalla commissione di una fattispecie di reato che determina l’irrogazione
della pena in capo al soggetto fisico autore dell’illecito
- amministrativa= caratterizzata dalla commissione di un illecito da parte di una persona fisica
sulla quale incombe un regime sanzionatorio fondato sulle sanzioni pecuniarie di natura
principale e su quelle accessorie
- tertium genus= da un lato vien irrogata la sanzione penale per l’autore dell’illecito secondo le
normali regole di imputazione del reato, e dall’altro si dà luogo, a seguito di un processo
penalistico, all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste a carico dell’ente nell’interesse
del quale l’autore ha agito
Gli enti destinatari di questa disciplina devono essere enti dotati di personalità giuridica, esclusi dal
lo Stato, gli altri enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
Reati che determinano la responsabilità dell’ente (ART 24-25):
- delitti di concussione, corruzione e frode
- falsi nummari
- reati societari
- delitti con finalità di terrorismo
- delitti contro la personalità individuale
- delitti di manipolazione del mercato
- delitti di omicidio colposo/lesioni colpose commessi con violazione di norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro
- criminalità informatica
- diritti in materia di violazione del diritto d’autore
- autoriciclaggio
Criteri di attribuzione della responsabilità all’ente (ART 5)—> il reato commesso da persone
fisiche legate all’ente comporta la responsabilità di quest’ultimo solo se sia stato commesso nel
suo interesse o a suo vantaggio, l’ente dunque non è responsabile se l’autore del reato ha agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Soggetti in posizione apicale= tutte quelle persone che all’interno all’interno dell’ente rivestono
funzioni di rappresentanza, di direzione e di amministrazione. Tra i soggetti apicali vi sono anche
coloro che abbiano esercitato anche di fatto la gestione o il controllo dell’ente.
NB: l’ART 7 chiarisce che l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Cause di esonero dalla responsabilità: MODELLI ORGANIZZATIVI
L’ente è chiamato a dimostrare che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima
della commissione del fatto modelli di organizziamo e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. Inoltre l’ente deve provare che le persone hanno commesso il reato
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione e che non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. Per esonerare l’ente dalla responsabilità, questo
deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato
modelli di organizzazione e allo stesso tempo esista un adeguato organo di vigilanza.
Introducendo i modelli di organizzazione si vuole perseguire come obiettivo non tanto il modello
sanzionatori ma quello preventivo poiché “in ogni caso è esclusa l’inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi” (ART 7). 11
Principio di autonomia della responsabilità dell’ente= la responsabilità dell’ente sussiste anche se
l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (quindi anche nel caso in cui vi sia
l’impossibilità di accertare l’elemento psicologico del reato). La situazione di incertezza in ordine
all’individuazione del reo compromette la corretta verifica della stessa sussistenza della
responsabilità amministrativa dell’ente.
Due ipotesi:
- quando il reo sia identificato, la responsabilità amministrativa dell’ente sorgerà