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QUALIFICHE DI FATTO (PAG 37-47):

La responsabilità penale si può configurare non in capo a chiunque operi ed agisca all’interno

dell’impresa ma solo in relazione a chi sia posto in una relazione “qualificata” rispetto al bene

giuridico protetto (es: amministratore, sindaco,…).

La responsabilità penale può fondarsi sulla violazione di un obbligo giuridico di agire o di impedire

il verificarsi dell’evento vietato (reati omissivi). Lo stesso vale anche per quei reati commissioni

realizzati nell’ambito della funzione che il soggetto svolge all’interno dell’impresa.

Tre visioni diverse sulla responsabilità:

1) Se si parte dal presupposto che solo il soggetto posto in posizione apicale sia il titolare dei

poteri e dei doveri di tutela dei beni giuridici protetti, e quindi sia l’unico responsabile

dell’eventuale organizzazione difettosa dell’ente, l’imprenditore risponderebbe solo in virtù della

formale posizione che riveste a prescindere dal suo effettivo operato svolto in concreto.

Questa responsabilità “da posizione” sembra coincidere con la natura della responsabilità

penale che presuppone l’accertamento della realizzazione di un fatto “proprio” e quindi

“colpevole”.

2) Altra parte della dottrina sostiene invece che l’offesa prescinde dalla posizione formalmente

rivestita dall’agente ma è strettamente connessa al corretto esercizio della sua specifica

funzione. In particolare si evidenzia la “sfera di competenza” entro la quale il soggetto opera

che costituisce il perimetro stesso della sua possibile responsabilità.

3) Il criterio funzionale risulta sicuramente fondamentale ma deve essere necessariamente

integrato dal richiamo all’organizzazione dell’impresa che determina i ruoli e gli specifici poteri

e doveri connessi. Solo così, dalla funzione, si può risalire alla persona fisica alla quale sono

attribuiti i poteri per governare la funzione stessa.

L’ART 2639 cc risolve il contrasto sui criteri di individuazione delle posizioni di garanzia: la norma

equipara ai soggetti di diritto (investiti della qualifica legale che li abilita a rivestire determinate

posizioni all’interno dell’impresa) quelli di fatto (tutti gli operatorie che sono sprovvisti di una

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formale investitura e che svolgono in concreto l’effettiva funzione richiama dalla norma

incriminatrice) in materia societaria. ES: si pensi ad un amministratore di fatto il cui nome non

compare da nessuna parte e che sull’atto costitutivo sia invece indicato il nome di un altro

amministratore.

Secondo la “teoria realistico-funzionale”, nel caso in cui risulti commesso un illecito riconducibile

alla figura dell’amministratore, il soggetto chiamato a risponderne sarebbe colui che effettivamente

svolgeva la funzione connessa alla sua qualifica (amministratore di fatto). Al contrario, seguendo la

“teoria formale”, l’unico responsabile sarebbe il titolare della qualifica legale (amministratore di

diritto).

Prima della riforma del 2002, quella dell’amministratore di fatto era una figura solo

giurisprudenziale ed era utilizzata soprattutto nell’ambito dei reati fallimentari per evitare che colui

che realizzasse l’illecito senza rivestire la specifica qualifica formale potesse uscirne indenne.

Così in numerose sentenze si è riconosciuta la responsabilità diretta del soggetto di fatto: da un

lato si cercava di dare risposta ad esigenze di giustizia sostanziale volte a punire chi agiva come

soggetto di fatto all’interno dell’impresa ma dall’altra sembravano essere tralasciati i fondamentali

principi di legalità/riserva di legge/tassatività secondo i quali il giudice non può sostituirsi al

legislatore nell’individuazione dei soggetti attivi del reato.

La riforma del 2002 ha messo fine a questo clima di incertezza per quanto riguardava la questione

dell’ “estensione delle qualifiche soggettive” in materia penale—> l’intenzione è appunto quella di

estendere le qualifiche soggettive in modo da comprendere sotto tale categoria ulteriori soggetti

formalmente privi della qualifica ma potenzialmente perseguibili per la commissione di reati propri

del diritto penale dell’impresa.

Ai soggetti formalmente titolari della funzione civilistica vengono infatti equiparati coloro che

svolgono la stessa funzione “diversamente qualificata” (ES: soggetto formalmente inserito

nell’organizzazione della società che svolge una mansione diversa o più ampia rispetto a quella

che gli è stat attribuita).

Questa clausola estensiva incontra però dei limiti:

- criterio della “continuatività” dell’esercizio della funzione= è necessario che vi sia la sua

esecuzione protratta nel tempo (con carattere sistematico e ripetuto)

- criterio della “significatività” dell’attività prestata= gli atti posti in essere dal soggetto di fatto

devono rispecchiare nella sostanza l’insieme dei poteri e dei doveri attribuiti alla particolare

qualifica da lui svolta in concreto.

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI (PAG 47-82):

Concezione personalistica della responsabilità penale—> la pena è sempre stata intesa come un

trattamento sanzionatorio ricolto alla persona fisica e dunque solo ad essa riservato. La pena è

sempre stata considerata una sanzione esclusivamente diretta alla persona fisica e mai a quella

giuridica.

ART 27 Cost—> sancisce che la responsabilità penale è personale, dunque ammettere la

responsabilità penale dell’ente contrasterebbe con questa norma.

Il sistema della responsabilità dell’ente si fonda su un duplice presupposto:

- che una persona legata da un rapporto funzionale con l’ente stesso realizzi uno dei reati

espressamente previsti dalla legge

- che esista un collegamento di tipo obiettivo tra l’illecito commesso e l’ente consistente nella

finalizzazione del reato stesso a vantaggio o all’interesse della persona giuridica

NB: per la prima volta il processo penale diviene sede naturale per l’accertamento di un illecito

classificato come amministrativo e non come penalistico.

Sorge dunque una duplice responsabilità sia a carico della persona fisica che di quella giuridica.

Oggi si può affermare che, nell’ambito degli “illeciti di diritto pubblico”, vi può una tripartizione nelle

forme di responsabilità: 10

- penale= caratterizzata dalla commissione di una fattispecie di reato che determina l’irrogazione

della pena in capo al soggetto fisico autore dell’illecito

- amministrativa= caratterizzata dalla commissione di un illecito da parte di una persona fisica

sulla quale incombe un regime sanzionatorio fondato sulle sanzioni pecuniarie di natura

principale e su quelle accessorie

- tertium genus= da un lato vien irrogata la sanzione penale per l’autore dell’illecito secondo le

normali regole di imputazione del reato, e dall’altro si dà luogo, a seguito di un processo

penalistico, all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste a carico dell’ente nell’interesse

del quale l’autore ha agito

Gli enti destinatari di questa disciplina devono essere enti dotati di personalità giuridica, esclusi dal

lo Stato, gli altri enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono

funzioni di rilievo costituzionale.

Reati che determinano la responsabilità dell’ente (ART 24-25):

- delitti di concussione, corruzione e frode

- falsi nummari

- reati societari

- delitti con finalità di terrorismo

- delitti contro la personalità individuale

- delitti di manipolazione del mercato

- delitti di omicidio colposo/lesioni colpose commessi con violazione di norme sulla tutela della

salute e sicurezza sul lavoro

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro

- criminalità informatica

- diritti in materia di violazione del diritto d’autore

- autoriciclaggio

Criteri di attribuzione della responsabilità all’ente (ART 5)—> il reato commesso da persone

fisiche legate all’ente comporta la responsabilità di quest’ultimo solo se sia stato commesso nel

suo interesse o a suo vantaggio, l’ente dunque non è responsabile se l’autore del reato ha agito

nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Soggetti in posizione apicale= tutte quelle persone che all’interno all’interno dell’ente rivestono

funzioni di rappresentanza, di direzione e di amministrazione. Tra i soggetti apicali vi sono anche

coloro che abbiano esercitato anche di fatto la gestione o il controllo dell’ente.

NB: l’ART 7 chiarisce che l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile

dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Cause di esonero dalla responsabilità: MODELLI ORGANIZZATIVI

L’ente è chiamato a dimostrare che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima

della commissione del fatto modelli di organizziamo e di gestione idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi. Inoltre l’ente deve provare che le persone hanno commesso il reato

eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione e che non vi è stata omessa o

insufficiente vigilanza da parte dell’organismo. Per esonerare l’ente dalla responsabilità, questo

deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato

modelli di organizzazione e allo stesso tempo esista un adeguato organo di vigilanza.

Introducendo i modelli di organizzazione si vuole perseguire come obiettivo non tanto il modello

sanzionatori ma quello preventivo poiché “in ogni caso è esclusa l’inosservanza degli obblighi di

direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente

attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di

quello verificatosi” (ART 7). 11

Principio di autonomia della responsabilità dell’ente= la responsabilità dell’ente sussiste anche se

l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (quindi anche nel caso in cui vi sia

l’impossibilità di accertare l’elemento psicologico del reato). La situazione di incertezza in ordine

all’individuazione del reo compromette la corretta verifica della stessa sussistenza della

responsabilità amministrativa dell’ente.

Due ipotesi:

- quando il reo sia identificato, la responsabilità amministrativa dell’ente sorgerà

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Publisher
A.A. 2020-2021
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beba1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Centonze Francesco.