Estratto del documento

Diritto penale – Prof. Martini

Introduzione

Fondamentale nel diritto penale è il carattere della sanzione. Il diritto penale è lo strumento che garantisce il cittadino dalla punizione dello Stato. Un famoso criminologo francese disse: “Il diritto penale è la Magna Carta dei diritti del delinquente”. Questo perché lo Stato è dotato della forza necessaria a piegare il singolo cittadino.

Non vale in questo senso la frase “il fine giustifica i mezzi”. Non è pensabile che per un motivo quale può essere l'evitare gli stupri o i reati, lo Stato possa accanirsi liberamente sul cittadino.

Articoli 13, 25 e 27 della Costituzione sono i valori supremi sempre seguiti dal Codice Penale per regolare la disciplina. Il primo limite è: è tutto consentito, tranne ciò che è espressamente proibito.

Le norme penali

Le norme penali sono tutte composte da due nuclei: precetto e sanzione. Il precetto è rivolto ai cittadini, ma non necessariamente verso tutti indiscriminatamente. Reati propri appartengono a un soggetto che deve possedere una certa qualità. Ad esempio, il reato di incesto (rapporto sessuale tra consanguinei) è un reato proprio poiché non possono compierlo tutti, è necessario che sussista il rapporto di parentela. Invece, la gran parte dei reati sono reati comuni, che appartengono e possono essere commessi da tutti indiscriminatamente.

Funzione del diritto penale

L'insieme delle norme del Codice Penale ha la funzione di tutelare il cittadino dall'esercizio della forza dello Stato. Sapendo cosa è consentito fare o meno, il cittadino è garantito e può in questa maniera evitare le sanzioni da parte dello Stato. Il problema del diritto penale è che questo in Italia sta diventando un po' vecchio. Dovrebbe invece impegnarsi di più a seguire l'evoluzione della società. Non sempre il diritto penale è in grado di stare al passo coi tempi.

Ad esempio, fino a pochi anni fa era punito penalmente l'adulterio. C'è poi una distinzione tra reati naturali e reati artificiali. I reati naturali sono quei reati come ad esempio furto, omicidio, rapina che sono dei reati e lo rimarranno nel tempo a prescindere dai cambiamenti socio-culturali. I reati artificiali sono tali per una valutazione politica. Questi invecchiano e possono (devono) mutare nel tempo insieme all'evoluzione culturale e sociale. Un esempio di reati artificiali sono l'ingiuria, oltraggio al pudore, ecc.

Una adeguata tecnica legislativa è quello che serve per garantire il miglior funzionamento del diritto penale. Il diritto penale non deve preoccuparsi di identificare i dettagli dei comportamenti (funzione legislativa sintetica), ma deve identificare i concetti più importanti. Il diritto penale deve riuscire ad inglobare i vari aspetti che sono veri oggi e che saranno potenzialmente veri domani.

Un esempio di legislazione sintetica è l'articolo 595 del Codice Penale che reprime il delitto di omicidio volontario: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punibile con la reclusione non inferiore ad anni 21”. In questo modo si puniscono tutti i tipi di omicidi (strozzato, con arma da fuoco, per avvelenamento, ecc.), si puniscono indistintamente tutti gli uomini senza discriminazioni di alcun tipo.

Altro strumento per difendere il sistema penale dall'invecchiamento sarebbe il limitare il ricorso al diritto penale per quanto è possibile. In questo modo si capirebbe meglio la differenza presente tra illeciti civilistici o amministrativi e illeciti penali. “Le norme penali devono essere poche, chiare e severe”.

Il sistema penale italiano invece è composto da molte norme, probabilmente troppe, ma a partire dal 1980 ci si è resi conto di questa cosa e si è cominciato a ridurne il numero attraverso un processo detto depenalizzazione. Ad esempio, nel 1930 per punire i datori di lavoro che mettevano in pericolo la salute dei propri dipendenti esistevano due sole norme, una per il fatto compiuto volontariamente e una per il fatto compiuto colposamente. L'attuale d. lgs. 81/2008 che contiene le norme di sicurezza sul posto di lavoro, contiene circa 300-400 norme che hanno preso il posto delle due norme che erano presenti nel 1930.

Funzione preventiva del diritto penale

Il diritto penale esiste non per punire chi ha ucciso qualcuno, ma esiste per far sì che non si uccidano le persone. Il diritto penale si esprime nell’irrogazione di una pena a un cittadino che provoca un male a chi la subisce. Questo male può essere evitato e può essere inteso sia come una vendetta o meglio come un farmaco. Il diritto penale come vendetta è una visione antica (12 tavole, legge del taglione) ed in questa visione non c’è bisogno delle norme che descrivano i principi e le sanzioni da comminare.

Deve esserci tutela dei beni giuridici. I beni giuridici sono la vita, il patrimonio, la libertà sessuale, tutela dei sentimenti religiosi e altri. Le condotte che compromettono questi beni giuridici devono essere represse in modo da tutelare questi beni. Il problema vero è che nel tempo non ci sono dimostrazioni concrete della capacità del diritto penale di modificare il comportamento della gente. Non c’è dimostrazione che persone si comportino meglio in presenza di un diritto penale e peggio in assenza di un diritto penale.

In questo corso studieremo la parte generale del Codice Penale, che sono le disposizioni che sono applicate a tutti i casi. Queste disposizioni sono gli articoli da 1 a 240 del Codice Penale.

Le pene

Noi riconosciamo una norma penale solo considerando la natura della sanzione. Sono reati solo gli illeciti per i quali viene irrogata una pena. Si deve andare a vedere la sanzione prevista per chi non rispetta il comando (precetto). Se la sanzione è una pena, cioè è inserita nel catalogo rigorosissimo delle pene, posso affermare che quel comando è un precetto e che quindi l'azione commessa è un reato.

Il reato è un fatto umano, commissivo o omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce un'offesa a un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere beni di natura patrimoniale o anche non patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice. Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell'illecito.

Comando comportamentale di fare. Ad esempio, devi prestare soccorso a una persona che trovi abbandonata. Chi non rispetta il comando esegue un comportamento omissivo.

Comando comportamentale di non fare. Sono reati più numerosi e sono reati di una condotta attiva proibita da una pena. In linea di principio il nostro ordinamento conosce come principale la pena limitativa della libertà personale, la pena carceraria. La pena carceraria si contrappone alla pena pecuniaria, che incide non sulla libertà personale del soggetto, ma sul patrimonio dello stesso. Anche la pena pecuniaria comunque ha sullo sfondo una limitazione della libertà personale. Se il cittadino non riesce a pagare la pena pecuniaria, questa si converte, si trasforma e al suo posto viene irrogata una pena che incide sulla libertà personale.

Fino al 1989 questa conversione avveniva irrogando la pena detentiva (carcere), ma dopo un intervento della Corte Costituzionale e poi del legislatore, ad oggi, è prevista l'inflizione di una pena che incide meno gravosamente sulla libertà personale. Questa pena è la libertà controllata o lavoro sostitutivo. Queste appena viste sono pene principali. A queste si affiancano le pene accessorie. Articolo 20 del Codice Penale: la pena principale deve essere inflitta dal giudice mentre le pene accessorie conseguono il diritto alla condanna. Le pene principali sono poste a chiusura delle specifiche norme e devono essere espressamente inflitte dal giudice. Le pene accessorie dipendono esclusivamente dalla volontà del legislatore al momento di dover scrivere le norme del Codice Penale.

Il nostro sistema punitivo ha un ulteriore strumento che si affianca alle pene; questa è la misura di sicurezza post delictum. All'inizio del 1900 si combatte la battaglia ideologica del positivismo, secondo il quale l'ordinamento deve preoccuparsi di curare una malattia del criminale e non punire, poiché questo è ritenuto inutile. Nel Codice Penale del 1904 erano quindi previste delle norme preventive del comportamento criminale chiamate misure di sicurezza. Fino a che il criminale rimaneva “malato” questo doveva essere curato. I “sintomi” della malattia erano per lo più i tratti somatici del viso o particolari fisici delle persone.

La scuola classica invece aveva un'altra visione della criminalità. Chi ha intenzione di infrangere la legge deve essere punito in modo tale che il soggetto che ha commesso reato, subisca un male pari a quello che ha cagionato. Nel 1930 viene redatto il Codice Penale Rocco, dai fratelli Rocco e questo prende degli elementi da entrambe le scuole di pensiero. La scuola classica garantiva che lo Stato intervenisse solo dopo che era stato commesso un reato e assicurava che la pena fosse commisurata al male commesso, mentre la scuola positivistica era preventiva al reato che poteva potenzialmente essere commesso da un soggetto e che doveva essere “curato” in anticipo tramite misura di sicurezza.

Il legislatore fascista pensa di cogliere le suggestioni di entrambe le scuole di pensiero. Si decide di ricorrere sia alle pene della scuola classica, che alle misure di sicurezza della scuola positivistica. Le misure di sicurezza però diventano posteriori al delitto commesso e non più precedenti come era nella visione positivistica del diritto penale. Le misure di sicurezza al giorno d’oggi sono diventate meno importanti di quanto non fossero al momento dell’emanazione del Codice Penale Rocco nel 1930.

Le pene principali si distinguono a loro volta in pene per delitti e pene per contravvenzioni. Questa è una divisione importante perché i due diversi gruppi di leggi hanno regole distinte che le disciplinano e che sono molto differenti tra loro. Questa distinzione si basa solo su un dato formale. Come il reato si distingue dagli altri illeciti perché questo sarà sanzionato con delle pene, così si distingue tra delitti e contravvenzioni solo perché per i delitti sono previste delle precise pene e per le contravvenzioni altre.

In passato le contravvenzioni erano comminate da giudice amministrativo ed erano illeciti meno gravi che i cittadini potevano commettere. Ad esempio, non mettere sul davanzale un carico pericolante; non devi avviare un bambino all’elemosina. Per un periodo quasi tutti i reati erano puniti con pene per contravvenzioni (compreso l’inquinamento, che cagiona un grave danno).

  • Per i delitti le pene possono essere ergastolo (pena perpetua), la reclusione e la multa (pena pecuniaria)
  • Per le contravvenzioni la pena è l’ammenda

Questo è dettato dall’articolo 17 del Codice Penale. A queste pene se ne affiancano altre, che sono le pene attribuite alla competenza del giudice di pace. Il legislatore ha deciso che non poteva far giudicare tutti i reati ai giudici penali perché il carico di lavoro era eccessivo. Allora il legislatore ha identificato un certo numero di reati che sono conferiti al giudizio dei magistrati ordinari (giudici di pace). Tutti i reati conferiti alla competenza del giudice di pace sono reati meno gravi.

Ad esempio, lesioni personali connesse alla circolazione stradale sono competenza del giudice di pace. Mentre le lesioni personali connesse alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono competenza del giudice penale.

Le sanzioni comminate dal giudice di pace sono quasi sempre pecuniarie, ma alle quali si associano delle sanzioni incidenti sulla libertà personale. Sanzioni che incidono sulla libertà personale possono essere la reclusione nei fine settimana (obbligo di rimanere in casa per un certo numero di fine settimana) o il lavoro in un servizio di pubblica utilità. Quindi adesso il catalogo dell’articolo 17 del Codice Penale deve essere integrato con queste ultime pene attribuite alla competenza del giudice di pace. Il lavoro in un servizio di pubblica utilità deve avere il benestare del diretto interessato che dovrà prestare questo lavoro visto che nel nostro ordinamento è assente la previsione del lavoro forzato. In ogni caso deve esserci adesione spontanea da parte del soggetto verso il quale le pene sono state comminate (sia quelle che prevedono la reclusione che quelle pecuniarie).

Le pene sostitutive sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 1981 dalla legge 689. Queste pene sostitutive sono messe a disposizione del giudice per scegliere la punizione di un soggetto responsabile di un reato. Queste pene sostitutive nascono come un rimedio alle pene detentive brevi. In passato furono dichiarate inutili e dannose le pene detentive brevi.

Una pena detentiva breve può rovinare un’intera vita. Il soggetto che subisce una pena detentiva breve sarà stigmatizzato e marchiato agli occhi degli altri soggetti. Un mese in carcere potrebbe portare a rovinare i rapporti d’amicizia e familiari, potrebbe portare a perdere il lavoro. Inoltre, si incontrano e si intessono relazioni con persone poco raccomandabili in carcere e quindi si esce peggiori di prima. Tutti questi motivi rendono il carcere breve una soluzione inaccettabile.

Nel 1904 nel nostro sistema nasce l’istituto della sospensione condizionale della pena, che ancora oggi è presente nel nostro ordinamento. Un soggetto condannato per la prima volta ad andare in carcere, al di sotto di una certa quantità di giorni, non ci andrà. Prima possibilità per giudice è quella di sospendere condizionalmente la pena oppure no. Seconda possibilità per giudice è quella di utilizzare una pena sostitutiva al posto di una pena detentiva.

Il giudice deve scegliere tra diverse opzioni. La principale pena sostitutiva è la pena pecuniaria. Nel 1981 fu prevista come pena sostitutiva per le pene detentive di massimo un mese di arresto o reclusione. Nel tempo questa pena sostitutiva pecuniaria si è dilatata sempre di più. Le altre due pene sostitutive sono la semidetenzione e la libertà controllata. Libertà controllata è la seconda in ordine di gravità. Ordine, dalla meno grave alla più grave: pena pecuniaria - libertà controllata – semidetenzione.

La libertà controllata incide sulla libertà personale del soggetto ma permettendogli di continuare la propria vita. Il soggetto in stato di semidetenzione potrà lavorare, studiare, ecc. e in questo modo non subirà gli effetti negativi del carcere. Il soggetto ha obblighi e privazioni. Il soggetto dovrà presentarsi con delle scadenze al comando di polizia, non potrà possedere armi, non potrà possedere passaporto, non potrà guidare, ecc. Al soggetto in semidetenzione vengono posti dei limiti rigidi e precisi lungo i quali condurre la propria vita. La semidetenzione prevede che il soggetto al quale sia comminata questa pena passi la notte in carcere mentre il giorno questo potrà uscire dal carcere e quindi conservare le proprie relazioni sociali.

In origine i campi di applicazione di queste tre pene sostitutive erano più limitati, mentre adesso si sono dilatati. In origine si poteva utilizzare:

  • Pena pecuniaria in sostituzione a pene detentive fino ad 1 mese
  • Libertà controllata in sostituzione a pene detentive fino a 3 mesi
  • Semidetenzione in sostituzione a pene detentive fino a 6 mesi

Articolo 53 l. 689/1981 prevede al comma 1: “Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente”.

Altre misure alternative alla detenzione appartengono al mondo dell’esecuzione penitenziaria. Siamo di fronte ad una condanna definitiva detentiva che è posta in esecuzione. Nel corso dell’esecuzione il legislatore ha concepito numerosissimi strumenti per rendere l’esecuzione della pena detentiva flessibile e per realizzare un processo progressivo della restituzione della libertà nel quale si parte da un’esecuzione in forma rigorosa e chiusa, spesso caratterizzata da isolamento e si procede passo passo verso margini riconquistabili di libertà. Le misure sono varie e queste possono essere la detenzione domiciliare, la semilibertà (che è la stessa cosa della semidetenzione), affidamento in prova ai servizi sociali.

L’affidamento in prova ai servizi sociali è stato definito come il fiore all’occhiello del nostro ordinamento penale, poiché disciplina i casi in cui devono essere puniti quei soggetti che hanno commesso un crimine per una condizione legata ad una propria dipendenza (tossico dipendenti, gente malata di gioco d’azzardo, ecc). Il tribunale di sorveglianza è giudice che garantisce il rispetto delle regole nell’esecuzione penitenziaria. Dopo un periodo iniziale di permanenza in carcere è possibile che sia deciso che il soggetto sia affidato in prova ai servizi sociali o che sia messo in semilibertà e così via.

Pene principali, pene sostitutive e le misure di sicurezza sono le tre grandi famiglie. Ci sono le

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 269
Diritto penale completo Pag. 1 Diritto penale completo Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 269.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale completo Pag. 41
1 su 269
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Martini Adriano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community