DIRITTO PENALE COMMERCIALE
Sommario
DIRITTO PENALE GENERALE..................................................................................................................... 2
Il reato: la pena, le sanzioni penali e i limiti del legislatore........................................................................2
La struttura dei reati: tipicità, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità........................................................6
Tipicità ................................................................................................................................................... 7
Antigiuridicità........................................................................................................................................ 13
Colpevolezza........................................................................................................................................ 14
Punibilità .............................................................................................................................................. 19
Il procedimento penale............................................................................................................................ 20
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.............................24
DIRITTO PENALE SOCIETARIO................................................................................................................. 28
TUTELA DELLA VERICITA’ DELLE INFORMAZIONI...............................................................................28
LA TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE.....................................................................................36
TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO E DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’.........41
I REATI DEI REVISORI............................................................................................................................ 46
................................................................................................................................................................... 49
DIRITTO PENALE FINANZIARIO................................................................................................................ 50
DIRITTO PENALE FALLIMENTARE............................................................................................................ 62
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO................................................................................................................. 69
1
DIRITTO PENALE GENERALE
Il reato: la pena, le sanzioni penali e i limiti del legislatore
Il diritto penale è il diritto del “male” in quanto si occupa dei comportamenti che la comunità disapprova.
Il termine diritto penale, letteralmente, comporta una cosiddetta pena, ossia una sanzione per la
realizzazione di un reato. Alla pena possono essere attribuite diverse funzioni, le principali sono: ( )
1
funzione di retribuzione, ( ) funzione di riabilitazione e ( ) funzione preventiva.
2 3
La funzione di retribuzione vede la pena come “vendetta”, ossia ripagare il male del reato con il male
della pena ( ). In questa concezione viene
la bilancia della giustizia pone sul medesimo livello pena e reato
prevista anche la pena di morte, in quanto l’omicidio deve essere pagato con la medesima moneta. In
questa concezione il reato, disapprovato dalla società, porta ad un c.d. premio di tipo negativo
rappresentato proprio dalla pena.
Il filosofo Immanuel Kant con il suo scritto “la religione entro i limiti della semplice ragione” si occupa dei
fondamenti del diritto penale, in particolare il filosofo immagina un’isola in cui la società punisce i reati.
Successivamente, immagina che la società si sciolga, ma prima di questo scioglimento fin l’ultimo
prigioniero detenuto nell’isola deve essere giustiziato affinché il sangue delle vittime innocenti ricada su di
loro per aver lasciato impunito il colpevole. Nell’opera di Kant viene ripreso il sistema c.d. retributivo: se il
delitto va ripagato con la stessa moneta, allora per l’assassino la pena dovrebbe essere la morte. Così
come Kant, anche il filosofo Hegel predilige la funzione retributiva della pena.
Un ordinamento, invece, che predilige la funzione di riabilitazione per il soggetto che commette il reato
non può prevedere la pena di morte proprio perché un ordinamento che persegue questa strada deve tener
in vita i propri “puniti” proprio per poterli riabilitare. Infatti, con tale funzione al condannato deve essere
assicurato un percorso di “rieducazione” verso i valori condivisi dalla società e una volta compresi tali valori
il condannato potrà essere riammesso nella società.
La funzione preventiva afferma che la pena ha in sé una prevenzione: ( ) di tipo speciale che si rivolge
1
direttamente al reo che ha commesso il fatto; e ( ) di tipo generale che si rivolge all’intera società, e non al
2
singolo reo, in modo tale che i membri della società siano motivati a non commettere più un reato. In
generale si ha una funzione di prevenzione negativa, in quanto si scoraggia il membro della società e lo
stesso reo al commettere il reato e, allo stesso tempo, si ha una prevenzione positiva in quanto sapere che
la rapina è punita con una reclusione fa sì che il membro della società sia consapevole delle conseguenze
che possono derivare dal reato.
Cesare Beccaria nella sua opera “dei delitti e delle pene” si occupa di una pena non corporale: per tale
scrittore le pene devono essere “miti” in quanto non è fondamentale la loro durezza ma, bensì, l’efficacia
della pena. Beccaria era uno degli oppositori dei supplizi della sua epoca ( ) ed, infatti, i movimenti
1700
contro le pene corporali hanno portato alla scomparsa di quest’ultime anche se molti credono che dai
supplizi corporali si sia passati ai c.d. supplizi della mente ( come la reclusione per vent’anni e in condizioni di
). Inoltre, Beccaria era un sostenitore della c.d. teoria preventiva: chi ha dato allo
mancato rispetto della dignità
Stato la potestà di punire un proprio cittadino per un reato commesso? L’illuminista Beccaria rispondeva
affermando che i poteri dello Stato nascono da un contratto sociale tra i cittadini, infatti gli uomini nascono
liberi ed uguali ( ), ma per poter usufruire delle garanzia che lo stesso Stato
novità dell’epoca degli illuministi
offre ( ) bisogna che il cittadino rinunci ad una parte della sua libertà (
es. perseguire una rapina lo stesso
): se questo è vero, allora la pena di
cittadino può essere individuato, perseguito e punito se commette un reato
morte non dovrebbe essere applicata in quanto nessun cittadino sarebbe disposto a rinunciare all’intera
vita per un contratto sociale.
La pena di morte nel nostro ordinamento è uscita di scena ( ) nel 2007,
come previsto dal pensiero di Beccaria
quando è stato modificato l’art. 27 della Costituzione ( ) il quale ora recita che la pena di morte è
4° comma
esclusa. Prima della riforma del 2007 si prevedeva, invece, che la pena di morte potesse essere ammessa
nelle leggi penali di guerra ( oltre all’ordinamento penale civile si ha un ordinamento penale di guerra quando il
). Esistono ancora numerosi ordinamenti che utilizzano lo strumento della pena di
paese è sotto assedio
morte, quali USA e Cina.
Sempre all’art. 27 Cost., ma al comma 3, si prevede che le pene non possono essere contrarie al senso di
umanità ( ) e devono tendere alla rieducazione del condannato. L’obiettivo della pena, per il nostro
supplizi
ordinamento, quindi, è la rieducazione: assicurando un percorso di rieducazione al condannato che è
interessato all’offerta, cioè fargli comprendere la giusta tavola dei valori condivisi dalla comunità, cosicché
una volta compresi i valori il condannato potrà essere riammesso nella comunità.
Il diritto penale ruota intorno al concetto di reato ossia di un fatto penalmente illecito ( NB: i reati sono solo di
). Gli studiosi si sono sempre divisi in due concezioni di “reato”: da
tipo penale, non esistono reati di tipo civile 2
un lato si è cercato di dare una definizione oggettiva, ma se consideriamo il reato solamente come un
“illecito” allora nella definizione di reato rientrano anche altre tipologie di illeciti, oltre a quello di tipo penale,
come amministrativi o civili ( es. illeciti che derivano dal codice della strada); dall’altro lato una definizione
). Di
soggettiva/sostanziale o è troppo ampia o troppo stretta (es. è reato ciò che lede i diritti di una persona
conseguenza, si è deciso di optare per una definizione di tipo formale: “è reato ciò che il legislatore
sanziona con una pena”, ne deriva che a seconda della sanzione prevista si possa classificare un atto
come reato o meno.
Le sanzioni penali ( ) previste nel nostro ordinamento sono
diverse dalle sanzioni civiliste e amministrative
cinque e si dividono in due tipologie: ( ) pene detentive quali l’ergastolo, la reclusione e l’arresto fanno
1
riferimento alla libertà personale del soggetto; ( ) pene pecuniarie quali la multa e l’ammenda fanno
2
riferimento al patrimonio del soggetto. Inoltre, la differenza di tali tipologie di reato si differenziano a
seconda della fattispecie del reato a cui fanno riferimento, in particolare:
1) Delitto: può essere sanzionato attraverso le pene detentive dell’ergastolo e della reclusione; e la
pena pecuniaria della multa;
2) Contravvenzione: può essere sanzionata attraverso la pena detentiva dell’arresto e la pena
pecuniaria della multa.
Generalmente i delitti sono più gravi ( ) delle contravvenzioni, ma non sempre è così in
pene più severe
quanto dipende da quali reati vengono confrontatisi confrontano. Sul terzetto “reato-delitto-
contravvenzione” si poggia l’intero codice penale italiano: la categoria generale di reato ricomprende le due
fattispecie di “delitto” e “contravvenzione”; con riferimento ad essi si suddivide il codice penale:
1) Libro I – Reati in generale, applicati a qualunque tipologia di reato, dall’art. 1 all’art. 240;
2) Libro II – delitti in particolare, descrive tutte quelle situazioni e quei fatti che vengono puniti
dall’ordinamento attraverso la reclusione ( ) e/o con la multa, dall’art.
nei casi più gravi con l’ergastolo
241 all’art. 649;
3) Libro III – contravvenzioni in particolare, descrive tutti quegli illeciti puniti con l’arresto e/o con
l’ammenda, dall’art. 650 all’art. 734-bis.
Ogni qualvolta che in una norma compare una di queste parole sottostanti si è di fronte ad un reato punito
dal codice penale:
Ergastolo. È una pena detentiva senza durata massima, dura finché il soggetto vive ( pena perpetua della
); tuttavia è stato previsto che dopo 26 anni di detenzione il soggetto ha la possibilità di
privazione della libertà
“uscire”, seppur limitatamente, per motivi lavorativi.
NB – Perché nella cronaca si sente di soggetti sanzionati con più ergastoli? Il soggetto ha subito più processi ed è
stato sanzionato per ogni processo con un ergastolo: se per caso una delle sanzioni venisse meno, il soggetto
continuerebbe a scontare gli ergastoli rimasti.
Reclusione ( ). È una pena detentiva, prevista per i delitti, con durata minima pari a 15 giorni
art. 23 cod. pen.
e durata massima pari a 24 anni, salvo i casi derogati dal legislatore ( es. chi commette il reato di sequestro di
).
persona a scopo di estorsione può essere recluso per un massimo di 30 anni
Arresto. È una pena detentiva, prevista per le contravvenzioni, con durata minima di 5 giorni e durata
massima di 3 anni.
Multa ( ). Sanzione pecuniaria, prevista per i delitti, da un minimo di 50 € ad un massimo di
art. 24 cod. pen.
50 mila €, a cui si può accompagnare una sanzione di tipo detentivo.
Ammenda ( ). Sanzione pecuniaria, prevista per le contravvenzioni, da un minimo di 20 € ad
art. 26 cod. pen.
un massimo di 10 mila €, a cui si può accompagnare una sanzione di tipo detentivo.
Accanto alle pene “principali” ( ), troviamo le pene accessorie la
ergastolo-reclusione-arresto-multa-ammenda
cui presenza dipende dalla tipologia di reato [ es. Tizio accusato e dichiarato colpevole di maltrattamenti in
famiglia oppure di violenza sessuale nei confronti di un figlio minorenne, accanto alla reclusione si vedrà la pena
accessoria della perdita della potestà genitoriale; oppure Tizio pubblico ufficiale dichiarato responsabile di un reato di
corruzione accanto alla pena di reclusione si vede irrogare dal giudice la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
].
uffici
NB – PRECISAZIONE TERMINOLOGICA TRA IRROGAZIONE E COMMINAZIONE
Irrogazione è l’atto attraverso cui il giudice attua la pena
Comminazione è l’atto del legislatore, ossia è la minaccia di pena di tipo legislativo
Il rischio di una descrizione di tipo formale del reato, ossia il criterio distintivo è esclusivamente la tipologia
di sanzione che viene prevista per quel fatto, può essere quello che il legislatore abbia “campo libero” nel
prevedere le fattispecie di reato (
es. il legislatore può introdurre una norma con la quale punisce con una delle
), tuttavia ci sono dei
cinque sanzioni penali chi abbia più di tre tatuaggi o chi indossa occhiali con montatura nera?
limiti nello stabilire quali comportamenti debbano essere o meno puniti.
In primis, il legislatore trova dei limiti nella Costituzione: le norme penali sono tutte leggi di tipo ordinario e
quindi, come tali, devono rispettare le fonti giuridiche sovra-ordinate [ ad es. il codice penale, c.d. Rocco dal
nome del Primo Guarda Sigilli, oggi in vigore è stato approvato nel lontano 1930, nel pieno ventennio fascista, nel
Libro 2 – Titolo Undicesimo “delitti contro la famiglia” – all’art. 559 troviamo la sanzione prevista per l’adulterio ( previsto
3
): “la moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena
solo per la moglie e non per il marito
è punito l’amante. La pena è di reclusione fino a due anni per relazione adulterina”. Nel 1968 la norma è stata
dichiarata incostituzionale per l’art. 3 della Costituzione in quanto o l’adulterio è sempre rilevante ( ) o
per moglie e marito
]. La Costituzione dà una serie di fondamentali limiti formali e
non è mai rilevante ( )
né per la moglie né per il marito
sostanziali alla discrezionalità legislativa in materia penale in quanto tale materia incide sui diritti
fondamentali delle persone, sulla loro libertà, sulla loro reputazione, sul loro diritto di vivere tranquillamente
la vita con i propri cari, etc. In questo senso, la norma principale della Costituzione è all’art. 25, comma 2,
dove si afferma che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima
del fatto commesso”. Tale norma rappresenta il c.d. principio di legalità, stabilendo i limiti dell’azione
legislativa in materia penale. All’interno del principio di legalità si ritrovano tutta una serie di corollari:
1) Principio della riserva di legge – riguarda la fonte normativa che può disciplinare la materia
penale. Nessuno può essere punito, a nessuno quindi può essere applicata una sanzione penale
( ), se non in forza di una legge.
ergastolo, reclusione, arresto, multa o ammenda
Per legge si intende l’atto dell’organo parlamentare promulgato dal Presidente della Repubblica, di
conseguenza si riserva la potestà in ambito penale solo alla legge che deriva dal parlamento, quale
organo eletto e “rappresentativo” del popolo. Anche i decreti legge ed i decreti legislativi possono
intervenire a disciplinare la materia penale, anche se sono atti che non derivano dal Parlamento ma
dal Governo, questo inciso data la presenza di molti interpreti contrari è stato ribadito anche dalla
stessa Corte Costituzionale:
- Decreto legge prevede l’emanazione diretta in via d’urgenza da parte del Governo, ma
necessita entro 60 giorni di una conversione da parte del Parlamento per rimanere nell’ambito
delle fonti. Nel caso in cui non sia convertito dal Parlamento entro i 60 giorni, esso decade ( ex-
) come se non fosse mai esistito. Si ha comunque un rapporto con il Parlamento, il quale
tunc
esercita il suo potere a “valle”. L’art. 2 cod. pen. disciplina la situazione del reo se il decreto
legge non viene convertito: ( ) se il decreto era più sfavorevole per il reo, allora si utilizza la
i
normativa precedente e meno sfavorevole; ( ) se il decreto era più favorevole per il reo, allora
ii
trova applicazione solo per i casi commessi durante il periodo nel quale il decreto legge era in
vigore.
- Decreto legislativo prevede che il Parlamento deleghi, attraverso determinate linee guida, il
Governo ad emanare un determinato provvedimento. Si ha comunque un rapporto con il
Parlamento, il quale esercita il suo potere a “monte”.
Le leggi a cui fare riferimento in ambito penale sono le leggi di tipo primario, i decreti legge e i
decreti legislativi, sempre con riferimento agli organi nazionali ( le leggi regionali non possono introdurre
né nuove incriminazioni né stabilire che un reato “nazionale” non sia reato nella regione – NB: possono però
esserci dei reati penali esclusivi per alcune regioni sempre se tali reati sono previsti dal legislatore nazionale,
).
come in Campania per l’emergenza rifiuti, il rifiuto si è dichiarato reato penale
Infine, con riferimento all’Unione Europea ( UE può emanare ( ) rego
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