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TUTELA DELLA VERICITA’ DELLE INFORMAZIONI

Il Titolo 11° “disposizioni penali in materia di società e consorzi” del libro V “del lavoro” del codice civile è

dedicato alle sanzioni penali. Incominciamo ad occuparci del capo “delle falsità” dagli artt. 2621 e 2625 c.c.;

tali artt. sono stati sottoposti a diversi interventi normativi: nel 1942, nel 2002 dove si ha un’importante

riforma del diritto penale societario, nel 2005 dove il legislatore è intervenuto a modificare le norme del

2002 perché troppo “patrimoniali”, creando delle zone “franche” ( ) ed, infine, nel

prima tutela dei beni giuridici

2015 si ha una riforma più strutturale delle riforme. Nel 2002 il primo capo delle “falsità” era composto da 5

norme ( ), tuttavia nel corso dell’evoluzione normativa tali norme sono state

appunto gli artt. dal 2621 al 2625

ampliate. In particolare, nel 2002 si ha che gli artt. 2621 e 2622 erano dedicati alle false comunicazioni

sociali, l’art. 2623 alla falsità nei prospetti, l’art. 2624 alle false comunicazioni delle società di revisioni e

l’art. 2625 dedicato all’impedito controllo ( NB: ha poco a che fare con le falsità, inserito “a sproposito” in quanto

).

riguarda l’ostacolo messo davanti agli organi di controllo da parte degli organi di amministrazione

Nel corso dell’evoluzione normativa, l’art. 2623 è stato abolito nel 2005 in quanto le società che diffondono

“prospetti” ( ) sono soltanto le società con titoli quotati o con partecipazione

sollecitazioni di investimento

azionaria diffusa tra il pubblico, dunque, società che vengono regolamentate dal TUF, ne segue che l’art.

2623 è stato spostato dal codice civile al testo unico della finanza nell’art. 173-bis. L’art. 2624, invece, è

stato abolito nel 2010 in quanto è stato emanato un decreto legislativo n. 39 che ha integrato in un unico

prospetto tutte le norme che riguardano lo stato giuridico del revisore, con, inoltre, le relative sanzioni

penali; ne segue che l’art. 2624 è stato spostato dal codice civile al decreto 39/2010, con qualche modifica

nel contenuto. Con la riforma avvenuta nel 2015, le norme del capo 1 sono ritornate ad essere 5, in quanto

oltre alla modifica degli artt. 2621 e 2622, si sono aggiunti gli artt. 2621-bis ( ) e 2621-ter

falsità di lieve entità

( ).

non punibilità per particolare tenuità del fatto

Per capire il contenuto attuale delle fattispecie di falso in bilancio bisogna percorre l’evoluzione normativa e

i guasti che il legislatore ha voluto riparare. La norma del 1942, “false comunicazioni sociali ed illegale

ripartizione di utili o di acconti sui dividendi” ( ), prevedeva un reato di mera condotta in quanto non

art. 2621

era previsto nessun danno e il bene giuridico che si voleva tutelare era la veridicità dei bilanci ( ).

trasparenza

La condotta si ritrova nell’avverbio “fraudolentemente ( ) e l’oggetto materiale si ritrova “nelle

dolo di frode

relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali”. La norma aveva delle maglie molto ampie e andava a

colpire numerosi comportamenti, tra cui anche il c.d. falso qualitativo. [ ad es. se sono una società che

corrompe pubblici ufficiali, alla fine il CE e SP le cifre sono correte perché l’utile o la perdita è esatto, ma si è arrivato a

quel valore con cose non vere: si son gonfiati i costi attraverso ad es. studi di fattibilità. Il bilancio è falso? Se il

risultato economico d’esercizio è giusto, ma i soldi invece che spenderli nello studio si è spesi per corruzione, si

risponde o no di questo reato? Certo che sì: si son esposti dei fatti non rispondenti al vero ossia la scrittura contabile

]. Infatti, tale norma si occupò del fenomeno della corruzione di “mani pulite”

non corrisponde a quello verificato

avendo come realtà di base il rapporto tra impresa-politica si è deciso di incanalare il tutto nelle norme del

diritto penale, ossia per dare la prova della corruzione si è trovata la verifica nei bilanci delle società, cioè

quando gli amministratori di una società corrompe un pubblico ufficiale, questo viene corrotto attraverso

un’artificiosa falsificazione delle uscite per far nascere dei costi eccessivi in modo tale da poter avere

un’uscita di cassa per la corruzione. Di conseguenza verificare il bilancio e la sua falsità era la base per

poter accertare la corruzione.

Nel 2002 ( ) il legislatore ritiene che questa norma consenta un

riformata nel 2005 con qualche lieve modifica

sindacato troppo esteso all’autorità giudiziaria, ossia che all’investitore interessa sapere se i pilastri del

bilancio sono buoni e se è presente qualche scostamento rispetto al vero senza cambiare i pilastri

sottostanti; ne segue il rinnovo delle norme sul falso in bilancio, con l’introduzione delle due fattispecie agli

artt. 2621 “false comunicazioni sociali” e 2622 “false comunicazioni sociali in danno alla società, ai soci o ai

creditori”. In particolare, il legislatore decide di sdoppiare le tutele prevedendo una natura di tipo

contravvenzionale per le false comunicazioni semplici ( ) e un reato avente natura di delitto per le

art. 2621

ipotesi di falsità che portano un danno alla società, ai soci o ai creditori ( ): il fatto viene considerato

art. 2622 28

“delitto” solo se ne deriva un danno viceversa, se non si prova un danno il fatto è sempre un illecito penale,

però, di tipo “contravvenzionale”. In entrambi gli artt. si fa riferimento a dei “soggetti attivi” ( si parla di reato

), quali amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla direzione dei documenti (

proprio introdotto nel

), sindaci e liquidatori ( ).

2005 Nota: sono gli stessi soggetti che si ritrovavano nell’art. del 1942

Art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali

L’art. 2621 si apre con una clausola di riserva, “salvo quanto previso dall’art.2622”, in quanto è una norma

che entra in gioco quando non è scaturito un danno.

L’oggetto materiale coperto dalla norma viene ridotto rispetto al 1942, in quanto ora comprende i bilanci, le

relazioni e le comunicazioni sociali previste dalla legge ( prima anche le comunicazioni volontarie erano

).

sanzionate penalmente

La condotta è di tipo commissiva in quanto riguarda “l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero,

ancorché oggetto di valutazione”, rispetto alla norma del 1942 viene introdotto il concetto di “fatto

materiale”, ed anche di tipo omissiva in quanto riguarda “l’omissione di informazioni la cui comunicazioni è

imposta da legge (…) in modo da indurre in errore (…)”, ossia con la condotta omissiva si deve veicolare

un’informazione complessivamente “decettiva” ( ). Il falso deve essere tale da

mendace, menzognera, falsa

indurre in errore non sulla singola voce del bilancio, ma sulla situazione economica ( ), patrimoniale ( )

CE SP

e finanziaria ( ) della società.

flussi monetari

[ NOTA: l’espressione “fatto materiale” è una “cattiva” traduzione dalla normativa inglese dove si parla di “material

fact”, ossia di “fatti rilevanti” e non materiali. Tuttavia, è vero in ogni caso che si fa riferimento a “fatti contabili” e il

concetto di “fatto materiale” è da intendersi nel senso che la falsità deve assumere una certa sostanza/corposità, non

basta dunque un minimo scostamento. Inoltre, in molti hanno ritenuto che l’esposizione dei fatti materiali richiesti dal

legislatore escludesse la rilevanza penale del falso qualitativo, ossia se non c’è alterazioni del risultato complessivo o

finale del bilancio allora non c’è un’esposizione di un fatto materiale non rispondente al vero e dunque il falso

qualitativo diventa non sanzionale, ristringendo ancora di più l’ambito di applicazione della norma. A questa tesi si

contrappone quella che sostiene comunque la presenza del falso qualitativo in quanto rientra nella categoria dei fatti

materiali, in quanto la maggior parte delle voci di bilancio sono soggette ad una valutazioni e dunque se il richiamo ai

fatti materiali dovesse escludere la rilevanza delle valutazioni allora nessuna voce di bilancio sarebbe rilevante

penalmente ( ). Il legislatore per

se dove c’è una valutazione non c’è un fatto materiale, allora non si avrebbe il falso il bilancio

]

frugare ogni dubbio ha aggiunto l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”.

Sotto il profilo della colpevolezza, si fa riferimento “all’intenzione di ingannare, al fine di perseguire per sé o

per altri un ingiusto profitto”. La norma, dunque, è una contravvenzione di tipo dolosa e non colpa,

prevedendo le forme del dolo intenzionale e del dolo specifico: il reato può essere commesso se si ha

contemporaneamente un dolo intenzionale ( ) e un dolo specifico (

fine ultimo è di “ingannare” procurare per sé o

).

altri un ingiusto profitto

La norma così prevista dal legislatore del 2002 era di difficile applicazione data la presenza dei troppi

elementi richiesti e della prescrizione troppo breve fissata in 4 anni ( ): con

data la natura di contravvenzione

questa norma si disse che il legislatore avesse “abolito il falso in bilancio”. In aggiunta a tutto ciò, la

previsione nei commi 3 e 4 delle soglie di punibilità: dopo la descrizione del fatto tipico, il legislatore afferma

che la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni ( ) non alterano in modo

condotta attiva ed omissiva

sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del

gruppo. Per individuare un’”alterazione sensibile”, il legislatore indica cosa non è “alterazione sensibile”,

affermando che la “punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione

del risultato economico ( ) non superiore al 5% ovvero una variazione del patrimonio netto ( ) non

CE SP

superiore al 1%”. Da notare che per aver rilevanza penale entrambe le soglie devono essere superate, e

anche se queste vengono superate spetterà poi al giudice decidere se c’è stata o meno un’alterazione

sensibile della rappresentazione economica, finanziaria e patrimoniale ( riduzione dei confini di applicabilità

).

della norma

[ NOTA: le alterazioni che si mant

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A.A. 2015-2016
72 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elaisa1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Alessandro Francesco.