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APITOLO REATI SOCIETARI

La fisionomia del diritto penale societario ha subito radicali innovazioni a seguito di una serie di recenti interventi legislativi (in particolare decreto lgs 61 del 2002 e legge 262 del 2005) che ne hanno stravolto l'impianto complessivo. Prima di questi interventi l'assetto di questo ramo del diritto penale dell'economia era sostanzialmente rimasto immutato sin dal 1942. In ragione di ciò si era parlato di un diritto penale a due velocità: da un lato stava il settore tumultuoso del diritto penale dei mercati finanziari, dall'altro quello caratterizzato da un sostanziale immobilismo del diritto penale delle società commerciali.

L'intervento del 2002 è andato nel senso di una privatizzazione degli interessi tutelati dalle fattispecie di diritto penale societario e di una patrimonializzazione di questi reati. Il legislatore non ha dato attenzione alle istanze di protezione allargata dei soggetti implicati nelle

vicende delle società commerciali dal momento che ha trascurato di proteggere beni strumentali quali la trasparenza dell'informazione che dovrebbero fare da ponte con la protezione degli interessi dei risparmiatori sul mercato dei titoli. In senso parzialmente opposto si è mosso il legislatore del 2005 che, stimolato da fonti comunitarie ha ridato spazio alla tutela di interessi strumentali quali l'informazione societaria (in particolare gli interventi in recezione della direttiva comunitaria sull'abuso di mercato e quelli in tema di tutela del risparmio). Gli obiettivi che il legislatore del 2002 si proponeva di raggiungere erano: - la razionalizzazione del sistema penale societario che si presentava inadeguato sia nel confronto con l'esperienza applicativa che nel confronto con l'assetto complessivo della normativa comunitaria. - la delineazione di fattispecie improntate al principio di tassatività e della

sussidiarietà (delimitazione dell'area del penalmente rilevante). Si è fatto alloscopo leva sul principio di offensività, Prevedendo delle soglie di punibilità (si vedano le fattispecie di falseo comunicazioni sociali) delineando le fattispecie incriminatrici come reati di danno patrimoniale, piuttostooche di pericolo. Si discute sull'opportunità di questo intervento in un settore che dato ilsua peculiare collegamento con interessi diffusi nel pubblico, necessiterebbe probabilmente di interventi (seppur misuratamente) preventivi e dunque di un'anticipazione della tutela (nel senso dell'elaborazione di fattispecie di pericolo e non di evento). L'elemento del danno patrimoniale assume una grossa centralità nella struttura delle nuove fattispecie del diritto penale societario: talora rileva come discrimine tra ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose.

ipotesi di falsità talora demarca la natura dell'illecito penale distinguendo il suo ambito di applicazione rispetto a quello di fattispecie di illecito amministrativo. Così per il caso di cui all'articolo 2625. Talora funge da vero e proprio evento di reato imprimendo fin dall'inizio all'incriminazione un profilo netto di patrimonializzazione che poi si ripercuote sull'impiego della querela come strumento per perseguire il reato e sulla previsione di una causa estintiva quale il risarcimento del danno. Ai criteri dettati dalla necessità di conformare la fattispecie incriminatrice all'esistenza di un'offesa al bene giuridico si associa anche la modifica apportata dal decreto lgs 61 del 2002 alla disposizione dell'articolo 223.2 numero 1 della Legge Fallimentare sulla bancarotta fraudolenta impropria o societaria che esige attualmente un collegamento causale tra i reati societari richiamati nella fattispecie di.Bancarottafraudolenta impropria ed il fallimento della società. Si è contestualmente ristretto il numero dei reati societari richiamati rendendo il rinvio più razionale, con una selezione di quei reati che sono direttamente collegati all'offesa della garanzia creditoria. Si è insomma abbandonata la precedente criticata tecnica del rinvio generale ai reati societari. Il successivo intervento del 2005 è stato all'insegna dell'inasprimento delle sanzioni. Alla mitezza dell'intervento del 2002 poco in linea anche con le scelte degli altri legislatori europei è seguito dunque un intervento correttivo di segno maggiormente rigoroso. Tale indirizzo è stato poi riconfermato dalla legge sulla tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati finanziari. E così la legge 62 ha raddoppiato le sanzioni penali e quintuplicato quelle amministrative previste nel TUF. Nell'ambito della presentazione del pacchetto sicurezza.

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2007, uno dei disegni di legge si riferisce in particolare alladisciplina delle false comunicazioni sociali. Si prevedono:

La trasformazione della contravvenzione di cui all'articolo 2621 in delitto, con un inasprimento della pena reclusiva da 2 a 4 anni. L'intento è quello di porre fine al criticato regime prescrizionale breve.

Sempre con riguardo alla contravvenzione si propone l'abrogazione del requisito del dolo intenzionale, così come della locuzione riferita alle comunicazioni sociali "previste dalla legge". Questo secondo intervento viene da molti criticato poiché risolverebbe problemi interpretativi già sorti in passato circa la rilevanza di comunicazioni meramente interne a organi istituzionali o a destinatario unico.

Si propone inoltre di abrogare i commi 3, 4 e 5 che si riferiscono al requisito dell'alterazione sensibile e delle soglie.

quantitative con conseguente abrogazione della responsabilità amministrativa per le ipotesi di falso sotto soglia. La figura delittuosa di cui al 2622 viene trasformata in fattispecie relativa alle sole società quotate in borsa. Anche qui scomparirebbe il requisito del dolo intenzionale e la locuzione "previste dalla legge" riferita alle comunicazioni sociali. Si aprirebbe inoltre anche l'elemento del danno patrimoniale con anticipazione della tutela (trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo concreto). Verrebbe eliminata ogni possibilità di perseguibilità a querela della persona offesa (ovviamente). Anche qui verrebbero abrogati i commi sull'alterazione sensibile e le soglie quantitative. La pena della reclusione sarebbe innalzata fino a 6 anni. Si propone l'introduzione di un'aggravante (così specificatamente qualificata - onde risolvere ogni dubbio interpretativo) in caso di grave nocumento ai

risparmiatori, eliminando per l'altro la definizione di grave nocumento. La figura della falsità in revisione verrebbe modificata con soppressione degli incisi relativi alla consapevolezza della falsità (formula ritenuta pleonastica) e al dolo intenzionale. Si disciplina il reato come reato di danno. Si convette il fatto base in delitto con pena reclusiva fino a 4 anni. Si prevede un aumento di pena per le ipotesi di revisione obbligatoria (reclusione fino a 6 anni). I reati societari sono anche questo un settore di grande importanza a livello applicativo e di estrema attualità. Se i reati fallimentari attengono a condotte tenute in un periodo ben determinato (e solo eventuale) della vita dell'impresa (che è il momento patologico della sua crisi), le fattispecie che andiamo ora ad esaminare non sono egualmente circoscritte quanto al lasso temporale di verificazione. Il fondamento normativo sono gli articoli 2621 e ss del codice civile (il titolo XI del libro).

V). L'impianto originario di questa disciplina (poi riformata, significativamente, nel 2002) risale al 1942: le norme, così, rispecchiano nella loro articolazione quella che era la natura del fenomeno sociale al tempo. Esse richiamano da vicino la disciplina dettata nella legge del commercio del 1930. L'obiettivo che persegue il legislatore del 1942 con questo articolato è quello di tutelare un interesse patrimoniale privato. Nel fenomeno societario si assiste ad una gestione di beni altrui da parte di amministratori e direttori generali (saranno loro allora, in primo luogo, i soggetti attivi dei reati qui considerati).

È evidente la necessità di fissare dei limiti a questa gestione, dando agli stessi rilevanza penale per assicurare una tutela più forte. Di più: c'è l'esigenza di fissare dei vincoli penalmente rilevanti anche per quel che concerne le condotte dei sindaci e cioè di quei soggetti.

che sono chiamati all'interno dell'organizzazione societaria al controllo sull'operato di amministratori e direttori generali (anch'essi dunque saranno soggetti attivi nei reati societari). Ed infine, esigenze di tutela e controllo si impongono anche nel momento della liquidazione a carico di coloro che la gestiscono (i liquidatori). Così, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori risultano essere i soggetti principali presi in considerazione dal legislatore in questo settore. La costruzione delle fattispecie nel testo originario nel 1942 seguiva una tecnica particolare: si stabilivano delle pene rinviando poi per la definizione del fatto tipico alle norme del codice civile sugli obblighi in capo a quei soggetti. Fino agli anni Settanta la situazione è ferma a questo punto: l'unico riferimento normativo in materia di reati societari è questo. Ma a questo punto le cose cominciano a cambiare in quanto le stesse società.

cominciano a cambiare. Come detto quell'articolato rispecchia l'organizzazione societaria del tempo. Di fronte ai cambiamenti si sente la necessità di una nuova disciplina. Sono gli anni in cui si verifica la cosiddetta polverizzazione della partecipazione societaria. Mutano cioè la natura e i fini dell'azionariato. Se fino a quel momento chi investiva in una società partecipava poi attivamente ed in prima persona alla sua vita, attraverso l'assemblea, ora il suo approccio muta: non gli interessa più partecipare alla gestione e al momento di decisione delle politiche sociali. I suoi obiettivi si fanno meramente speculativi. Alla base di questo cambiamento si colloca anche l'emergere del fenomeno borsistico. Alla luce di questi eventi il legislatore avverte l'esigenza di apprestare una nuova disciplina a tutela di questa nuova categoria di soci - investitori, prima di tutto riformulando le norme in materia di controllo. Non a

Caso proprio nel 1974 nasce la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società quotate in Borsa), orga

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
140 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.