Nozione e contenuto del diritto penale dell'economia
Il diritto penale dell'economia è un diritto penale di parte speciale. Per tradizione radicata (emergente nella struttura del codice), i diversi ambiti del diritto penale vengono individuati in base al bene giuridico tutelato ed è proprio questo il criterio selettivo per l’accorpamento delle fattispecie in un'unica materia. Sembrerebbe da questa premessa logico desumere che la materia oggetto dello studio in diritto penale dell’economia siano quelle fattispecie che si pongono come obiettivo la tutela dell’interesse giuridico dell’economia. Ed in effetti il titolo VIII del libro II del codice penale tratta proprio “dei delitti contro l’economia pubblica, l’impresa e il commercio”.
In realtà, tuttavia, questi reati non costituiscono che una minima parte di ciò che rientra tradizionalmente nel diritto penale dell’economia: si tratta di fattispecie marginali o comunque di scarsa rilevanza pratica. Alcune sono per altro state abrogate o hanno subito una serie di interventi manipolativi ad opera del giudice costituzionale (vedi art. 502 e ss sui reati di sciopero). Cesare Pedrazzi, grande studioso di diritto penale dell’economia, osserva come si tratti in gran parte di fattispecie “malate di gigantismo” e questa sarebbe la causa della loro scarsa applicazione pratica: si prevede come perché il reato possa dirsi integrato sia necessario che quella condotta sia tale da “cagionare un grave nocumento alla produzione nazionale” (o espressioni simili).
I reati economici che trovano riscontro maggiore nelle aule di tribunale stanno fuori dal codice (in linea con quella che è del resto la tendenza generale del nostro diritto penale, che è un diritto per lo più extracodicistico, a differenza di quanto avviene ad esempio in Spagna, specie dopo la riforma del 1995). Delle varie fattispecie di reato di legge speciale, non tutte si identificano primariamente perché tendono a tutelare l’economia. C’è chi propone allora come criterio selettivo anziché quello del bene giuridico tutelato, quello del soggetto attivo, sottolineando come il diritto penale dell’economia sia una materia in cui devono essere fatti rientrare una serie di reati propri, aventi come soggetto attivo un certo operatore economico.
Per reato proprio si intende quel reato che può essere commesso solamente da determinati soggetti, con certe qualità o requisiti. Si potrà trattare di requisiti naturalistici (ad esempio l’essere madre nel delitto di infanticidio) oppure di una qualifica giuridica (ad esempio la qualità di amministratore di società). Il criterio selettivo incentrato sulla figura del soggetto attivo è un criterio tipicamente criminologico, che ha le sue origini negli studi condotti da Sutherland sulla criminalità dei colletti bianchi “White collar crimes”. Si tratta evidentemente di un criterio selettivo trasversale. Ma nemmeno questo è in realtà decisivo. Ed infatti ci sono ipotesi in cui un soggetto che opera in ambito economico commette un reato comune, diverso dai reati economici, come ad esempio un omicidio.
Problemi nello studio del diritto penale dell'economia
I due criteri fin qui presi in considerazione allora non saranno decisivi: saranno al più indicativi: potremmo parlare di criteri spia. In effetti in diritto penale dell’economia non esistono delle regole rigide per stabilire l’ambito di disciplina. Possiamo dire che si farà più che altro riferimento alle fonti normative e a ciò che tradizionalmente si fa rientrare nella materia. Così, tra gli altri:
- I reati societari, di cui al codice civile, articoli 2621 e ss.
- I reati fallimentari di cui alla legge fallimentare, articoli 216 e ss.
- I reati tributari di cui a diverse leggi speciali, in particolare decreto lgs 74/2000.
- Reati che hanno a che fare con il mercato borsistico.
- Reati che attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Problematiche principali
Quali sono le principali problematiche che si devono affrontare nello studio del diritto penale dell’economia?
- Problemi connessi alle tecniche definitorie e alla rilevanza dell’errore.
- Problemi connessi all’individuazione del soggetto attivo e cioè del soggetto da ritenere responsabile. In particolare:
- La questione della responsabilità delle persone giuridiche. Fino a pochi anni fa valeva il principio generale “societas delinquere non potest”. A partire dal 2001 è stata però introdotta una nuova forma di responsabilità che definiremo parapenale che si concreta in capo all’ente nell’ipotesi in cui ci sia commissione di un reato da parte delle persone fisiche che ne sono organi (responsabilità il cui accertamento spetta al giudice penale).
- La questione dell’accertamento dei requisiti richiesti in capo al soggetto attivo al fine della configurabilità del reato proprio. In particolare, si pongono problemi in due ipotesi:
- Soggetto che difetta della qualifica per un difetto di forma.
- Soggetto che agisce senza qualifica, assumendo di fatto il ruolo che formalmente spetterebbe ad un altro soggetto investito della qualifica in questione.
- La questione della rilevanza in diritto penale della delega, che è un istituto privatistico di rilevanza centrale nel mondo economico (si pensi all’organizzata definizione di impresa quale attività economica svolta professionalmente al fine dello scambio o della produzione di beni o servizi): è ammissibile liberarsi da una responsabilità penale in forza di una delega?
- La questione dell’accertamento della responsabilità in capo al garante. In base all’articolo 40 II comma del codice penale “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Pensiamo ad un’ipotesi di morti causate da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sarà configurabile una responsabilità in capo al soggetto che ha omesso di impedire l’evento, trovandosi in una posizione di garanzia. Ecco allora che anche con riferimento a reati comuni, quali in questo caso ad esempio l’omicidio, la questione dell’accertamento della qualifica sarà centrale ai fini dell’accertamento della responsabilità e si porrà in termini analoghi rispetto all’accertamento della qualifica richiesto ai fini dell’accertamento della responsabilità per i reati propri.
- La questione dell’individuazione dei responsabili quando il fatto penalmente rilevante sia attribuibile non a un singolo ma ad un collegio pluripersonale. Dal punto di vista criminologico si evidenzia come in questi casi la criminalità economica sia tanto più pericolosa, visto che si va incontro ad una deresponsabilizzazione: quando c’è organizzazione e distribuzione dei ruoli, ci saranno meno freni inibitori per il singolo che non commette il fatto nella sua integralità e si sente in qualche modo così “scusato”. Ciò renderà per altro verso più difficile la ricostruzione delle responsabilità anche da un punto di vista processuale.
Il reato funzionalmente economico
Cesare Pedrazzi in “Interessi economici e tutela penale” (1985) individua quali sono i coefficienti che conferiscono il requisito dell’economicità al fenomeno criminale e alla disciplina normativa. Egli distingue due possibili approcci:
- Un approccio funzionale: è economico il reato funzionalmente connesso all’esercizio di un’attività economica.
- Un approccio effettuale: è economico il reato che lede interessi economici secondo i criteri di classificazione consuetamente adottati dalla dottrina penalistica.
Entrambi gli approcci portano ad avviso di Pedrazzi ad un’eccessiva dilatazione del concetto di reato economico così da non consentire l’individuazione di un ambito organico di disposizioni, legate tra loro da principi comuni. L’approccio funzionale più che agli aspetti strettamente giuridici guarda ai profili criminologici della materia. Più che sul piano delle tecniche di incriminazione e su quello della selezione degli interessi meritevoli di tutela si concentra sul profilo della criminalizzazione dei protagonisti degli atti dotati di rilievo economico e della individuazione di sanzioni adeguate. In questo senso va segnalato lo sviluppo delle sanzioni interdittive rispetto ai reati funzionalmente economici.
Se nell’impianto originario del cp l’articolo di riferimento in tema di sanzioni interdittive era l’articolo 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione) oggi sono stati introdotti un nuovo articolo 32bis (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), un nuovo articolo 35 bis (sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), un nuovo articolo 32 quater (casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione).
Tale approccio (funzionale) al reato economico ha portato ad una dilatazione della materia che si fa rientrare nell’ambito del diritto penale dell’economia e dunque delle ipotesi di reato economico. C’è stata un’indubbia dilatazione del campo di intervento del legislatore in materia di reati funzionalmente economici e cioè di reati che attengono al mondo dell’attività economica. Il punto è che c’è stata un’evoluzione, per non dire una rivoluzione, profondissima rispetto a quella che era l’idea di tutela penale della sfera economica.
Ed infatti si è passati da una concezione statica dell’economia (quale quella degli anni Trenta), propria di una società agricola, industriale, basata sulla centralità del patrimonio del singolo (che lasciava solo uno spazio marginale alla tutela dell’economia intesa come funzione pubblica, attraverso previsioni, quali quella di cui all’articolo 499 cp per altro caratterizzate da scarsissima operatività pratica), ad una concezione dinamica (quella dell’età post industriale, del mondo globalizzato) basata sulla circolazione della ricchezza. Cosa significa questo in altri termini? Che si è passati da una visione che poneva al centro della tutela penale in ambito economico il patrimonio del singolo, ad una visione che pone l’accento su quelle condotte che possono portare ad un’alterazione del mercato, e lato sensu dell’intero assetto democratico del vivere sociale.
Si è preso atto del mutamento dell’attività criminale in ambito economico:
- Che si intreccia sempre più con la criminalità organizzata, nell’elaborazione di complessi piani che vanno colti nella loro dimensione “di un agire che si estende e protrae nel tempo” (e non più di una condotta istantanea come accade nei tradizionali delitti contro il patrimonio, per esempio nel furto). All’origine di questo fenomeno di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico starebbero:
- La massiccia disponibilità di capitali liquidi derivanti dall’accumulazione illecita, che necessitano di essere reimmessi nel circuito legale, attraverso il riciclaggio.
- Le grosse possibilità di guadagno che derivano da una commissione tra circuiti economici legali e attività criminali.
- Un’approfondita e lucida analisi di questo fenomeno è stata di recente fatta da Carmona. Egli sottolinea tra l’altro gli effetti distorsivi del mercato (e ancor più in profondità sulle regole della convenienza democratica) prodotti dall’ingresso massiccio della criminalità nel circuito legale dell’economia.
- Che si avvale di nuove tecnologie così da rendere più difficile l’investigazione.
- Che assume una dimensione transnazionale così da creare difficoltà di coordinamento sia a livello investigativo che a livello repressivo tra autorità di diversi stati.
- Che tende alla dematerializzazione e delocalizzazione dei comportamenti, attraverso l’informatizzazione.
- Che sempre più si collega all’attività e ai piani di impresa così che l’azione del singolo diviene prodromica alla realizzazione non tanto e non solo del suo profitto quanto piuttosto di un profitto dell’ente collettivo.
A fronte di tali nuove tendenze si segnalano quelle che sono state le principali evoluzioni del sistema normativo:
- L’introduzione con il decreto lgs 231 del 2001 della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Si è riconosciuta la necessità di una disciplina preventiva e repressiva che non si fermi alle persone fisiche ma crei un doppio centro di imputazione coinvolgendo l’ente collettivo nella responsabilità per l’esercizio criminale dell’attività aziendale. La normativa in oggetto nasce dalla ratificazione di tre Convenzioni internazionali in tema di interessi finanziari della comunità europea.
- La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee del 1995 (convenzione PIF).
- La convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
- La convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle comunità europee e degli stati membri dell’Ue.
- Lo sviluppo della disciplina normativa inerente la criminalità organizzata, che tiene conto della infiltrazione criminale nell’economia. Il sistema normativo di fronte a questo dilatarsi delle aree di incidenza della criminalità economica organizzata ha creato una serie di nuove fattispecie criminose che si giustappongono alle figure tradizionali di reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. Vanno tra le altre segnalate le norme di nuova introduzione in punto di:
- Frode compiuta per carpire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di altri enti pubblici e delle Comunità Europee (art. 640 bis, che si affianca alla tradizionale fattispecie di truffa ex art. 640).
- Malversazione a danno dello Stato e delle comunità Europee (art. 316 bis) e indebita percezione di erogazioni a danno dei medesimi enti (art. 316 ter), che si affiancano alle classiche ipotesi odi peculato.
- Usura: la vecchia formulazione di questa fattispecie (art. 644 cp) è stata radicalmente rivista nel 1996.
- Illeciti in materia ambientale (in primis la fattispecie di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che sono stati al centro di un importante intervento legislativo nel 2006, che è andato nel senso di combattere le ecomafie).
- La normativa antiriciclaggio che si incardina sugli articoli 648 bis e ter (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del cp come riformati nel 1993 nonché sulla disciplina dettata in materia di operatori bancari e finanziari, ma anche di alcune altre categorie di liberi professionisti (quali dottori commercialisti, revisori contabili, avvocati, notai), quale risulta dalla ricezione delle tre direttive comunitarie “antiriciclaggio”: vengono disposti una serie di obblighi di controllo e di accertamento sulle operazioni destinate alla circolazione di denaro (obblighi di identificazione dei clienti, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette).
- Va da ultimo in questo campo segnalata l’introduzione di un nuovo articolo 648 quater, nel 2007, che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti agli art. 648 bis e 648 ter sancisce l’applicabilità della confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto ovvero quando quest’ultima non sia possibile la confisca di denaro o altre utilità per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
- La nuova disciplina dettata in punto di confisca. Rispetto all’originario assetto codicistico e a quella che era la normativa sul punto (incentrata sull’articolo 240 che vede questo strumento esclusivamente come misura di sicurezza patrimoniale) si è arrivati a concepirla quale strumento di ablazione coattiva del profitto criminosamente conseguito. Un primo passo in questo senso è stato fatto con gli articoli 2 bis e ter della legge sulle misure di prevenzione del 1975 che hanno previsto una confisca dei patrimoni contro le persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, laddove sussista una sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale lecita. Ancora va segnalata la previsione di cui all’articolo 416 bis settimo comma per cui la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto, sarà obbligatoria in caso di condanna per associazione di tipo mafioso. Da ultimo va segnalata l’attenzione in ambito europeo per lo strumento della confisca per equivalente, già a partire dal 1990 (Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi da reato).
- La norma di cui all’articolo 416 (associazione di tipo mafioso), introdotta con la legge 646 del 1982, che costituisce l’apice del sistema normativo di contrasto all’esercizio criminale dell’attività economica. Nella descrizione del fatto tipico, infatti, appieno si coglie la cruciale connessione tra criminalità organizzata e settore economico.
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