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Capitolo III - Interpretazione della legge penale

L'interpretazione della legge penale designa il complesso delle operazioni intellettuali finalizzate all'individuazione del significato delle norme da applicare. L'interpretazione viene distinta in:

  • Autentica: è fornita dallo stesso organo che ha prodotto la norma da interpretare.
  • Ufficiale: è svolta dai pubblici funzionari dello Stato nell'ambito delle competenze istituzionali.
  • Giudiziale: è quella tipicamente effettuata dai giudici nell'emettere sentenze.
  • Dottrinale: è quella realizzata dagli studiosi di diritto nelle opere di dottrina.

L'ordinamento italiano contiene una norma, la quale si preoccupa di indicare all'interprete i criteri da seguire nel processo ermeneutico: l'art. 12 delle Preleggi dispone:

"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla

intenzione del legislatore”. I criteri ermeneutica indicati (significatoproprio e intenzione del legislatore) non offrono una guida sicura ed efficace.

La tradizione tramanda un insieme di canoni interpretativi così riassumibili:

  • Criterio semantico: individua il senso della norma facendo leva sul significatoo lessicale dei termini utilizzati nella formula legislativa; ma il riferimento allinguaggio comune non sempre offre un orientamento sicuro.
  • Criterio storico: mira a ricostruire la volontà espressa dal legislatore alo momento dell’emanazione delle norme.
  • Criterio logico-sistemico: la sua specificità consiste nel cogliere leo connessioni concettuali esistenti tra la norma da applicare e le restantinorme, sia del sistema penale strettamente inteso, sia dell’interoordinamento giuridico.
  • Criterio teleologico: l’interprete si deve sforzare di attualizzare il sensoo della norma, in base al più congruo scopo di tutela che ad essa può

essere assegnato nel preciso momento in cui si procede all'atto interpretativo.

"AMBITO DI VALIDITÀ SPAZIALE E PERSONALE DELLA LEGGE PENALE" CAP IV

Per determinare i limiti spaziali di applicabilità della legge penale sono prospettabili:

Il principio di territorialità per il quale la legge nazionale si applica a chiunque delinque nel territorio dello Stato.

Il principio di difesa che rende applicabile la legge dello Stato cui appartengono i beni offesi o cui appartiene il soggetto passivo del reato.

Il principio di universalità per il quale la legge nazionale si applica a tutti i delitti dovunque e da chiunque commessi.

Il principio di personalità in virtù del quale si applica sempre la legge dello Stato di appartenenza del reo.

Nessuno dei principi domina in modo assoluto, si assiste ad una combinazione di principi diversi.

Art. 6 comma 1°: sancisce il principio di territorialità, affermando che è punito secondo

La legge italiana “chiunque commette un reato nel territorio dello Stato”.

La nozione di territorio è fornita dall’ art. 4 : “agli effetti della legge penale èterritorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto allasovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati cometerritorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo ildiritto internazionale, a una legge territoriale straniera”.

Art. comma 2°: sancisce il principio di ubiquità, stabilendo che il reato siconsidera commesso nel territorio italiano quando l’azione od omissione che locostituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento cheè la conseguenza dell’azione od omissione.

Art. 7: dispone che alcuni reati, commessi in territorio estero non importa se da uncittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti.

Secondo la legge italiana, i delitti sono:

  • Contro la personalità dello Stato
  • Di contraffazione del sigillo dello Stato o di usi di tale sigillo contraffatto
  • Di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello stato, o in valore di bollo o in carte di pubblico credito italiano
  • Commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni
  • Nonché altri reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 continua a disciplinare il fenomeno della punibilità del cittadino per i delitti comuni commessi all'estero, la punibilità però è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

  • Che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti.

previsti all'art. 9, commi 2° e 3°.

Che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato.

Ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni, occorre, oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato, la richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero l'istanza o la querela della persona offesa.

Qualora si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

Art. 10: disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni a danno dello Stato o di un cittadino italiano, ovvero a danno di uno Stato estero o di uno straniero. Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, che il reo si trovi nel territorio dello Stato.

E che vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno di uno Stato estero o di un cittadino straniero, l'art. 10 comma 2° esige, oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro, che sia prevista per il delitto la pena dell'ergastolo ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e che l'estradizione non sia stata ancora concessa o accettata.

Art. 8 comma 3°: "Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici". Abbiamo due sottospecie:

  • Delitto politico in senso oggettivo: definibile tale in considerazione della natura del bene o interesse leso
  • Delitto politico in senso soggettivo: definibile tale in considerazione delle motivazioni che hanno spinto il soggetto a commettere il reato
caratterizzato dalla motivazione psicologica che spinge l'autore a commettere il fatto. sancisce il principio di obbligatorietà → la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano sul territorio dello Stato; e tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano all'estero nei casi stabiliti dalle legge medesima o dal diritto internazionale. Fatte salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. Le eccezioni vengono denominate immunità penali e definiscono un complesso di situazioni unificate soltanto dall'effetto finale della sottrazione al potere coercitivo dello Stato. Le immunità derivanti dal diritto pubblico interno possono riassumersi così:
  • Il Presidente della Repubblica non è esponibile ex art. 90 Cost. degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

non compiuti nell'esercizio delle sue funzioni è equiparato ad un comune cittadino e sottoposto allacoercizione penale.

Il Presidente del Senato, che esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, gode delle stesse immunità per tutto il periodo della supplenza.

I membri del Parlamento a norma dell'art- 68 Cost. non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. È un'immunità assoluta che esclude ogni forma di responsabilità.

I giudici della Corte Costituzionale godono di un'immunità analoga a quella dei parlamentari, l'autorizzazione a procedere è data dalla stessa Corte costituzionale.

I membri dei consigli regionali, a norma dell'art. 122 comma 4° Cost. godono soltanto della garanzia dell'irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

I membri del

Consiglio Superiore della Magistratura godono di un'irresponsabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Le immunità del diritto internazionale sono riconosciute dell'ordinamento giuridico italiano in forza di trattati, convenzioni o accordi internazionali, ovvero in forza dell'art. 10 Cost. che garantisce la conformità della nostra legislazione "alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" e sono così riassumibili:

  • La persona del Sommo Pontefice è considerata sacra ed inviolabile ed è un'immunità assoluta.
  • I Capi di Stato esteri e i Reggenti che si trovano in tempo di pace nel territorio dello Stato beneficiano di un'immunità totale che si estende anche al seguito e ai familiari che li accompagnano.
  • Il Presidente del Consiglio e i ministri per gli affari esteri godono di un'immunità per tutti i fatti

commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli agenti diplomatici godono di un'immunità penale assoluta dello Stato accreditato e dell'esenzione da qualsiasi misura esecutiva, essi sono dichiarati inviolabili e non possono essere sottoposti ad alcuna forma di detenzione o di arresto. Il medesimo status è esteso ai membri conviventi delle loro famiglie, il personale di rango inferiore delle rappresentanze diplomatiche gode di un'immunità funzionale.

I funzionari internazionali godono della sola immunità funzionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

I parlamentari europei godono sia della prerogativa dell'irresponsabilità, sia dell'immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, nonché su territorio di ogni Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da procedimenti giudiziali, per la durata delle ses

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A.A. 2012-2013
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Coppi Franco.