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Legge sull'aborto colposo e la rivelazione dell'identità della donna
Aborto colposo: è prevista come autonoma figura di delitto la causa azione colposa dell'interruzione della gravidanza o di un parto prematuro.
Rivelazione dell'identità della donna: chi, essendone venuta a conoscenza per ragioni di professione o d'ufficio, rivela l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, o comunque divulga notizie idonee a rivelarla, è punita a titolo di rivelazione di segreto d'ufficio se si tratta di un pubblico funzionario, o altrimenti a titolo di rivelazione di segreto professionale.
Protezione medicalmente assistita: nuove problematiche con Serrenti la vita sono sorti in ragione delle nuove possibilità tecniche di fecondazione per via diversa dal rapporto sessuale. Tecniche di fecondazione in vitro e successivo impianto nell'utero materno. La legge del 2004 si caratterizza per l'introduzione di limiti e divieti, a tutela.
dell’embrione e di unaparticolare concezione etica della procreazione. le pratiche definite come procreazionemedicalmente assistita sono state sottoposte a condizioni fortemente restrittive.al fine difavorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana èconsentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo lemodalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compresoil concepito. il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi sianoaltri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Gli interventi diprocreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e privateautorizzate dalle regioni iscritte in apposito registro.la legge contiene una dettagliata disciplinadel consenso informato, che ovvia condizione dilegittimità di interventi medici, e delle forme di dichiarazione della volontà. La volontà può essere revocata da ciascuno dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico sanitario. In tal caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. La dignità della persona e l'intangibilità del corpo ostano che l'impianto possa essere imposto coattivamente. È prevista l'emanazione di linee guida da parte del ministero della salute, contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate. Le linee guida devono essere aggiornate periodicamente almeno ogni tre anni, in rapporto alle evoluzione tecnico scientifica. Assistita è presentata da un
Articolato sistema di illeciti penali amministrativi. Sanzioni amministrative molto severe sono previste per la violazione dei divieti di accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Alla tutela dell'embrione sono finalizzate norme penali. Per chi a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei due componenti sia minorenne ovvero che siano composti da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 € a 400.000 €. Per chi applica tecniche senza aver raccolto il consenso secondo le modalità prescritte dalla legge prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 €. Per chi applica tecniche strutture diverse da quelle autorizzate è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 300.000 €. Le norme penali relative all'embrione sono contenute negli articoli
13,14. L'articolo 13 parla della sperimentazione sugli embrioni umani. Pone un divieto di principio e una limitata eccezione: la ricerca clinica sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguono finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Sono comunque vietati la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche. Sono inoltre vietati interventi di donazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di Ector genesi sia a fini pro.creativi sia di ricerca. La fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere sono vietati. Per la violazione del divieto di sperimentazione su embrioni è prevista la reclusione da due a sei anni e una multa da 50.000 a 150.000 €. Disciplina penale delle armi: La disciplina penale delle armi trova la propria giustificazione nella loro intrinseca pericolosità. Le armi, in particolare quelle da fuoco, giocano un ruolo molto rilevante nella commissione di crimini violenti. L'esistenza di una correlazione tra disponibilità di armi da fuoco e omicidio, o in generale con i tassi di reati violenti, non è mai stata dimostrata. La letteratura maggioritaria suggerisce però che il possesso di armi da fuoco, sebbene possa talvolta servire da deterrente in caso di aggressione, rappresenti più che altro un fattore di rischio che accresce la probabilità che reati vengano commessi o che abbiano conseguenze.immortali o gravemente lesive. La nazione generale di arma agli effetti della legge penale è data dall'articolo 585.
le armi sono innanzitutto le armi da sparo, comprensive delle armi da fuoco e delle armi ad aria o a gas compressi.
le armi da sparo sono classificate dalla legge in armi da guerra e armi comuni da sparo.
le armi da guerra sono le armi di ogni specie che, per la loro spiccata punta in salita di difesa, sono possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o essere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
le armi di tipo guerra sono invece indicate come armi comuni da sparo che possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche
Le munizioni balistiche sono strumenti di impegno comune con le armi da guerra. Sono considerate munizioni da guerra le cartucce, i bossoli e i proiettili destinati alle armi da guerra.
Le armi comuni da sparo includono fucili a caricamento successivo con azione manuale, fucili, carabine e pistole a funzionamento semiautomatico, rivoltelle a rotazione e repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori fucili e carabine.
Sono considerate armi proprie tutti quegli strumenti d'onda sparo la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona. Esistono inoltre strumenti che possono recare danno alla persona se utilizzati per fini diversi da quelli propri. La legge considera tali strumenti armi improprie. Rientrano ad esempio strumenti sportivi, strumenti dal lavoro o di uso comune, come coltelli di qualsiasi genere e dimensioni, archi, palestre e fucili da pesca...
Le attività con armi sono soggette a un rigido sistema di controllo. Tale sistema comporta per il privato l'imposizione di obblighi informativi,
penalmente sanzionati, in merito a situazioni attività contenenti le armi, finalizzati a mettere l'autorità di pubblica sicurezza in condizioni di conoscere modelli e quantità di armi in circolazione, chi le detiene e per quale scopo, e dove esse si trovino. Strumento fondamentale di controllo è l'autorizzazione di polizia cui le disposizioni vigenti subordinano l'esercizio lecito di numerose attività relative alle armi. Per lo svolgimento delle attività di fabbricazione, introduzione e commercio e scambio di armi comuni da sparo, loro parti o delle relative munizioni, è richiesta la licenza del questore. L'armaiolo senza licenza è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa. Nel quadro di una politica legislativa attesa impedire o contenere la disponibilità di armi pericolose, è proibita la fabbricazione, l'introduzione e la vendita nel territorio dello Stato di armi da fuoco leggere.
cortesemi automatiche o a Ripetizioni.di tali armi invece ammesse la fabbricazione in Italia si è destinataalle forze armate o ai corpi armati dello Stato, o se sono destinati alle esportazione. L'acquisto diarmi comuni o delle relative munizioni è consentita a persone munite di porto d'armi o di nullaosta che deve essere richiesto alla questura per ogni operazione d'acquisto.il nullaosta autorizza atrasportare le armi acquistate a luogo di destinazione. richiesta delle nostre deve indicare i motivie il tipo di arma che si intende acquistare. la compravendita di armi comuni per corrispondenza oacquistare in base a contratta a distanza è consentita esclusivamente ai titolari di licenza perl'esercizio di attività industriali o commerciali in materia di armi, oppure all'acquirente, priva diautorizzazione, che provvede al ritiro dell'arma presso un'armaiolo o un intermediario munito dilicenza.la detenzione di armi
comuni da sparo è libera, nel senso che non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Vi sono delle eccezioni per semidetenuti o liberi vigilati e per soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. È vietato invece la detenzione di armi di guerra, tipo guerra e delle relative munizioni, con l'esclusione di talune categorie di soggetti: Stato e enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico culturale, soggetti muniti di autorizzazione. Al fine di impedire una diffusione incontrollata di armi la legge impone a tutti i possessori un generico dovere, penalmente sanzionato, di assicurarne con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica la custodia. Tale dovere si ritiene adempiuto alla condizione che risultino adottate le cautele ordinarie che possono esimersi da una persona di normale prudenza. Soggetti che esercitano professionalmente
attività in materia di armi ed esplosivi sono tenuti ad adottare efficaci difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. Richiede l'adozione delle necessarie cautele dirette a evitare che giungano a impossessarsi d