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CRITERIO DELLA DIFESA

del titolare dell’interesse protetto dalla legge ed offeso dal reato.

reato,

 CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ

Si applica la legge penale dello stato nel cui territorio sia stato commesso il reato.

In quasi tutti gli ordinamenti il criterio base è quello della territorialità, seguito anche dal nostro

codice: tuttavia, le eccezioni a tale principio sono talmente numerose nel nostro ordinamento che

alcuni parlano di territorialità temperata e tendenziale universalità della legge penale nazionale.

IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ è fissato agli articoli:

Art 6 comma 1: Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo

la legge italiana.”

”La

Art 3 comma 1 : legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si

[..]”.

trovano nel territorio dello Stato

CITTADINI E STRANIERI

“Agli effetti della legge penale,

Art 4 comma 1 : sono considerati cittadini italiani gli

appartenenti per origine o per elezione ai luoghi dello Stato e gli apolidi

nel territorio dello Stato”.

residenti

IL TERRITORIO DELLO STATO

“Agli effetti della legge penale,

Art 4 comma 2 : è territorio dello Stato il territorio della

Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato”.

Qui però si distingue tra un territorio:

 Effettivo, composto dalla terra ferma secondo i confini geopolitici:

Il sottosuolo fin dove si può spingere l’attività umana,

-

- Il mare territoriale e costiero fino al limite delle 12 miglia agli effetti delle leggi doganali,

Lo spazio sovrastante il mare territoriale e la terra ferma, fin dove arriva l’attività umana.

-

 Fittizio, quello delle navi e o aeromobili italiani statali, considerati territorio dello Stato ovunque

si trovino, senza eccezioni, mentre la legge della bandiera vale per le navi o aeromobili privati,

salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale ad una legge territoriale straniera.

Quando il reato è commesso a bordo di un aereo o di una nave italiana su territorio straniero,

se c’è pericolo per la sicurezza dello Stato, la legge che vale è quella del territorio straniero.

IL LUOGO DEL COMMESSO REATO

Art 4 comma 2 : Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato , quando l'azione o

l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi

verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”.

Il legislatore segue la TEORIA DELL’UBIQUITÀ (es. il reato è commesso in Italia se un soggetto

in Italia spara ad uno in Svizzera o invia dei cioccolatini avvelenati ad un tedesco).

Alcuni sostengono che la condotta si considera realizzata in parte in Italia quando nel territorio

dello Stato italiano vi è stato almeno un tentativo di reato, ovvero atti idonei diretti in modo non

equivoco a commettere un reato.

MA l’osservazione che si può subito fare è che il tentativo è già reato, quindi non è possibile

richiedere atti di tentativo perché si sia verificato in parte il reato.

L’altra parte di dottrina ritiene che la condotta si considera realizzata in Italia quando siano stati

(es. comprare un’arma per uccidere).

realizzati atti meramente preparatori

MA non si può dire che per il solo atto preparatorio il reato sia stato commesso in Italia.

ALLORA si dice che occorre che nel territorio dello Stato si sia realizzata la parte iniziale

dell’esecuzione del reato: si richiedono quindi atti esecutivi, non più preparatori.

Certamente non è facile stabilire quando sia iniziata l’esecuzione, occorre verificare volta per volta.

15

ECCEZIONI AL CRITERIO DI TERRITORIALITÀ

– Reati commessi all’estero

ART 7

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero

taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte

di pubblico credito italiano;

4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri

inerenti alle loro funzioni;

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono

l'applicabilità della legge penale italiana.

Nei primi quattro commi si ha punibilità incondizionata e procedibilità assoluta per i reati che

offendono interessi di particolare rilievo dello Stato italiano.

In questo caso il criterio seguito è quello della difesa, si applica la legge nazionale del soggetto

passivo che in questo caso è lo Stato.

Nell’ultimo comma è seguito invece il criterio dell’universalità, contro reati compiuti dovunque

stabiliscono l’applicabilità della

da chiunque per i quali leggi speciali o convenzioni internazionali

legge penale italiana.

– all’estero

ART 8 Delitto politico commesso

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non

compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge

italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta,

anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse

politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto

politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Questa seconda deroga è prevista per i delitti politici diversi dai delitti contro la personalità

(previsti dall’art 7) commessi dal cittadino o dallo straniero all’estero.

dello Stato

Tuttavia, mentre nell’art 7 la punibilità è incondizionata e la procedibilità è assoluta, per punire il

l’art 8

reato secondo occorre una preventiva autorizzazione del ministro della giustizia e la querela

della persona offesa.

L’art 8 ha una particolare importanza perché viene data la definizione di delitto politico, nozione

estremamente ampia, proprio per consentire l’applicazione della legge penale italiana uguale.

Si ha quindi un concetto di delitto:

 Oggettivamente politico: quello che offende un interesse politico dello Stato o un diritto

l’interesse dello Stato è quell’interesse che attiene alla

politico del cittadino: vita dello Stato

nella sua essenza unitaria, mentre un esempio di diritto politico del cittadino è la partecipazione

alla vita politica (es. eleggere un parlamentare)

 Soggettivamente politico: il delitto comune determinato in tutto o in pare da motivi politici. 16

LE REGOLE PROCESSUALI

Art 11 Rinnovamento del giudizio

Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato

giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato

all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Il comma 1 esprime una riserva di giurisdizione incondizionata: vi è sempre il rinnovamento del

giudizio in Italia.

Il comma 2 prevede invece un rinnovamento del giudizio in Italia soltanto previa valutazione

politica Ministro della giustizia.

L’esito del giudizio all’estero è indifferente pena scontata all’estero viene sempre

però la

secondo l’art se c’è stata custodia

computata 138 cp, tenendo conto della specie di essa, e

secondo l’art 137 c 2.

cautelare se ne tiene conto

Non costituisce un principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto quello del ne bis in

idem processuale, quello che vieta di processare due volte la stessa persona per lo stesso fatto.

Tuttavia, in ambito europeo, tale principio tende ad essere superato dal momento che una serie di

convenzioni tendono a superare la disciplina posta negli artt 11 e 12 c.

L’Art 12 cp tratta del riconoscimento delle sentenza penali straniere: nessun riconoscimento

gli può essere dato per quanto riguarda la pena principale, mentre è previsto solo per

determinati e limitati effetti tassativamente indicati dallo stesso art 12 quali effetti civili e misure

soprattutto di carattere preventivo.

“Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità

giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non

esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato,

qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta”.

Anche tale disciplina tende ad essere superata in ambito europeo in seguito a una serie di

convenzioni internazionali, e il nuovo codice di procedura penale prevede due diverse forme di

riconoscimento delle sentenze penali straniere agli artt:

 730: riconoscimento degli effetti previsti dal codice penale.

 731: riconoscimento delle sentenza penali straniere a norme di accordi internazionali

L’ESTRADIZIONE

Più antica forma di collaborazione tra Stati per la lotta alla criminalità: è la consegna di un

soggetto imputato o condannato che si trova nel territorio di uno Stato ad un altro Stato, perché

ini venga sottoposto a procedimento penale quindi giudicato (estradizione processuale) o perché

nell’altro Stato venga eseguita la pena (estradizione esecutiva).

L’estradizione può essere attiva se richiesta o passiva se concessa.

L’estradizione è un istituto essenzialmente convenzionale, disciplinato quindi prevalentemente

da convenzioni internazionali.

L’Art disciplina l’estradizione extraconvenzionale:

13 cp leggendo il 1° comma si può essere

indotti in errore perché sembra che fonte primaria dell’estradizione sia la legge penali italiana.

bisogna tornare al codice di procedura penale: l’art

Per le fonti 696 cpp prevede la

prevalenza delle convenzioni internazionali e delle norme diritto internazionale generale, in

mancanza sopperisce il diritto interno.

Nell’art 13 si trova un principio importante, forse il più importante in tema di estradizione, il

l’estradizione può essere concessa solo se il fatto

principio di doppia incriminazione, per cui

che è oggetto di estrazione è previsto come reato da entrambi gli Stati: non i

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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Patrono Paolo.