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Diritto Penale I

06/10/15

Manuale di Fiandamusco diritto penale VII Zanichelli (da trent'anni in voga)

Diritto Penale Duminico Pulitanò VI (Giappichelli) (culturalmente migliore)

Francesco Palazzo Manuale di Diritto Penale (Giappichelli) (classico)

Esonero gennaio

Nel diritto romano ius teribile, perché si avvale della pena alla quale assegna degli scopi teorici. La

pena traduce nella realtà quello che promette?

Il diritto penale mantiene quello che promette?

Quel settore dell'ordinamento giuridico che si occupa dei delitti e della pena. Si occupa di fatti che

costituiscono gravi forme di aggressione. Tutti i problemi che vi ruotano attorno hanno a che fare,

idealmente, con l'uso della spada della giustizia; che viene utilizzata da uomini verso altri uomini.

Divina Commedia: "giustizia mosse il mio alto fattore"; il diritto penale riguarda "la città dolente"

l'inferno in cui si scontano le pene. Il concetto di afflizione è il nocciolo del diritto penale, sembra

in contraddizione con il diritto, il quale serve a regolare la vita.

Il penale ha a che fare con il problema del "male", ma è prodotto e specchio della società che lo

esprime.

Il diritto penale assorbe determinati fenomeni esterni. Ci si occupa del diritto penale occupandosi

delle scienze.

Sistema penale nasce da realtà che lo condiziona. I problemi e le soluzioni che a essi possono

essere date.

Il diritto penale è trasversale attraversa tutti i problemi.

- natura degli illeciti (fatti gravi)

- sanzione (catene)

- esigenza di garanzia (processo)

Queste sono le idee generali sul diritto penale.

Il legislatore può qualificare un fatto come penalmente rilevante, ossia ricondurre quei fatti a un

insieme di regole che delimitano soltanto i fatti dolosi, o che estendono resp. non solo a chi

commette il fatto ma anche a chi istiga.

Il legislatore deve fare i conti anche con i principi che esprimono i perché della disciplina:

- p. di colpevolezza (art. 27 Cost.) , che esige che tra fatto e autore vi sia un collegamento

psichcico

- p. di offensività

- p. di materialità, can. latino nessuno può essere sottoposto a pena per un semplice pensiero

- p. di responsabilità penale (art. 27 Cost.)

Questi pensieri hanno un'orientazione finalistica, ossia sono finalizzati a qualcosa. La fonte

principale sta nella base culturale e negli orientamenti di civiltà. I principi nascono in determinati

momenti storici e poi si evolvono.

Prima dell'illuminismo reato uguale peccato. Il diritto penale si sovrapponeva all'ordinamento

religioso della chiesa cattolica.

Il diritto penale deve essere utile per combattere i reati, da ciò nasce il p. di legalità. Pagina 1

Jeremy Bentha (UK)

Montesquieu (FRA)

Voltaire (FRA)

Il ruolo dei principi è quello di limitare l'arbitrio degli organi legislativi. Il legislatore non è

completamente libero.

Il p. di materialità: non si può punire una persona se non per un fatto materiale.

Il diritto penale è diverso dagli altri diritti per la pena, la pena criminale. Il cardine attorno al quale

ruota il diritto penale è la pena.

Il reato è ogni fatto umano a cui l'ordinamento collega una pena di tipo criminale.

la pena criminale è una specie di sanzione giuridica, la più dura e rigorosa. La pena criminale è

distruttiva, perché il concetto di sanzione non è limitato esclusivo del diritto penale ma è comune

agli altri settori dell'ordinamento (amm., civile...).

Anche il risarcimento del danno è inflitta dal giudice. Nel caso del diritto civile la pena è distruttiva e

costruttiva mentre nel diritto penale la pena è soltanto distruttiva perché depaupera il condannato

senza arricchire nessun altro.

12/10/05

Che cos'è il diritto penale?

esso è caratterizzato dalla pena

La caratteristica del diritto penale era la pena criminale. Prima veniva chiamato diritto criminale,

non c'era il diritto penale ma quello criminale (penal law).

Nozione di pena criminale, art. 17 cod. pen. che contiene un'elencazione delle pene principale. Il

Cod. Pen. regio decreto del 1931. I codici non sono tassativi, sono leggi ordinarie. Quindi l'art. 17

(elenco delle pene principali per i delitti e le contravvenzioni) non è un elenco chiuso ma può

essere implementato da altre leggi che hanno introdotto altre sanzioni.

Nel 2000 quando si è estesa la giurisdizione penale al giudice di pace sono state introdotte nuove

sanzioni, obbligo di permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità. La nozione di pena

non sta nel codice. Si va allora a cercare in un altro strumento normativo, la Costituzione che non

espone una nozione di pena criminale, lei lo da per supposto.

Art. 25/27 Cost. dove si parla di pena (irretroattività della legge art. 25) e il III comma art. 27 (pene

non contrarie al senso di umanità e rieducazione).

Altre fonti per capire il concetto di pena, sia il cod. che la Cost. non danno la definizione di pena.

Analizzando il diritto penale si nota che da un lato ha caratteristiche generali comuni alle altre

branche dell'ordinamento, sotto altro aspetto il diritto penale ha altre caratteristiche;

Caratteristiche generali simile alle altre brache dell'ordinamento:

- nasce per regolare la conflittualità sociale

- sciogliere le interferenze tra interessi di cui sono portatori diversi soggetti agenti

- il mezzo attraverso il quale il diritto segue il suo scopo è quello di agire sui comportamenti dei

singoli attori Pagina 2

Come si interviene sul comportamento di questi attori? Si influisce con due schemi:

- positivo, quello secondo cui l'ordinamento sospinge i soggetti sociali verso certi comportamenti

prospettando il vantaggio della tutela. Azione conforme al modello genera una tutela, se

faccio una determinata cosa in modo regolare allora sono sicuro che l'ordinamento mi protegge.

- negativo, le norme posso influire sul comportamento dei soggetti in modo negativo. Art. 593

(omissione di soccorso) ordinamento impone ordine di fare. Le norme influiscono attraverso uno

schema di tipo negativo.

Le norme "schema positivo" individuano l'interesse meritevole, mentre con lo schema negativo

l'ordinamento ha presente certi comportamenti (rubare, omettere soccorso) questi possono

presentare un conflitto di interesse. Tra il nostro di soccorrere e quello sociale, nell'art. 593 il

legislatore ha imposto una serie di obblighi per risolvere il conflitto di interesse. Nello schema

negativo i soggetti sono incentivati o disincentivati attraverso la prospettazione di uno

svantaggio. In alcune occasioni si ha l'obbligo di soccorrere (ad es.) se non lo si rispetta allora vi

è lo svantaggio (multa, reclusione).

Il diritto penale è caratterizzato da norme che hanno questo schema negativo, ma anche altre leggi

presentano lo schema negativo. Il problema è che esiste un diritto degli illeciti (civili e penali); se

sono presenti entrambi allora come si distingue l'illecito penale? Sempre attraverso la pena

criminale, con quel rapporto di soggezione del soggetto sanzionato rispetto alla società da qui

discendono i caratteri di diritto pubblico.

Il diritto penale rientra nel diritto pubblico e il soggetto viene condannato rispetto a quelli che sono

gli interessi della comunità.

Mentre l'illecito di diritto privato pregiudica interessi di natura privata, in diritto penale ha natura

pubblicistica per i caratteri strutturali e funzionali della pena, es. l'anno e mezzo di reclusione si

sconta in un istituto statale a spese della collettività.

Il diritto tende a influire sui comportamenti umani attraverso la sanzione che è un modo per

orientare i comportamenti dei cittadini. La pena ha una sua naturale vocazione ad agire in via

preventiva.

Cesare Beccaria che specifica in un passo "Dei delitti e delle pene" che lo scopo della pena è di

impedire che il soggetto commetta altri delitti e di rimuovere lo stimolo a commetterli.

La sanzione ha vocazione naturale di operare in via preventiva e nella struttura (formale) della

norma questa è sempre una conseguenza.

"Se commetti A (ipotesi condizionate) subisci B (conseguenza condizionata)". La norma previene e

influenza i comportamenti e allora ha due sostanziali funzioni:

- prevenzione generale

- prevenzione speciale

Quali sono le caratteristiche della sanzione criminale:

- afflittività del contenuto sanzionatorio, la pena è sofferenza/patimento

La sanzione penale incide con la sanzione e ha effetto stigmatizzante, ossia segno. La sanzione

ha effetto stigmatizzante perché chi è stato in carcere rimane un soggetto segnato.

Il pericolo è una tendenza che in alcuni momenti storici aumentano le pene. Questo si basa per

disincentivare ancora di più a commettere la pena. Questo si chiama utilitarismo della sanzione

penale lo Stato utilizza la sanzione perché attraverso la sanzione riesco a orientare i

comportamenti dei cittadini. Questo può portare a due rischi:

- esemplarità della pena

- capro espiatorio Pagina 3

Applicare una pena esemplare, così chi è condannato e i terzi sanno che commettere quei fatti

porta a quella pena esemplare.

Il capro espiatorio, si sacrifica l'innocente per il bene della comunità.

Kant ed Hegel se la pena inumana serve al bene comune allora è giusto.

Funzione di prevenzione generale, si intende che la minaccia della pena serve a distogliere la

generalità dei soggetti dal compiere dei fatti socialmente dannosi.

Si è così sicuri che l'effetto di intimidazione, mettere paura è un effetto importante? La pena

criminale ha funzione di tipo preventivo che è abbastanza limitata, agisce ma soltanto su

determinate fasce di soggetti.

Si può degenerare verso un eccesso repressivo si fa leva sull'efficacia dissuasiva alzando le

pene. Terrorismo sanzionatorio questo si risolve in un alibi rispetto al mancato impegno da parte

del legislatore.

Attraverso la stigmatizzazione dei comportamenti offensivi si va verso una prevenzione generale

positivo. Far capire la dannosità del comportamento, si minaccia la pena non per un capriccio ma

perché quel comportamento inosservante è contro i valori della società.

La pena non deve essere coercizione psichica ma deve possedere una capacità di persuasione

esplicita di quella che è la solenne percezione del divieto.

Disapprovazione sociale e disapprovazione legale

13/10/15

Le caratteristiche della pena criminale, questa è afflittiva. Strumento distruttivo, dirompente.

Funzioni della pena:

- preventivo, influenza i comportamenti dei cittadini. Il meccanismo è strutturato in un periodo

ipotetico "se A allora B", dove la conseguenza B è la pena criminale. Il legislatore intende

orientare i comportamenti dei cittadini. La pena viene minacciata per far si che i comportamenti

siano orientati.

La funzione di prevenzione ha anche lo scopo di accreditamento sociale dei valori; se il

legislatore stigmatizza determinati comportamenti e li punisce vuol dire che quella situazione

riguarda una valore da tutelare. La capacità di una norma, che minaccia una pena, di persuasione

è data dalla solenne affermazione del divieto penale. Quindi se una pena limita la libertà

personale allora il valore tutelato è molto importante.

Funzione della pena di orientamento culturale.

Il valore sociale accreditato dalla norma deve essere appoggiato da una larga adesione

dell'opinione pubblica.

Ha una posizione di tipo utilitaristico.

- retributiva, la pena vista come retribuzione. La pena è una necessità logico/morale, questa è

vista come uno strumento di compensazione dell'offesa. Nel concetto di retribuzione c'è sempre

uno scambio.

Se l'offesa viene ad esistenza questa viene compensata (bilanciata) da una pena criminale, una

sofferenza. Filosofia individualistica di Kant ed Hegel. Pagina 4

"allo scioglimento della società tutti i carcerati devono essere giustiziati", Kant forte retribuzionista

pensa che il male deve essere pagato. La retribuzione trae la sua legittimazione dalla Giustizia

Assoluta.

Pena come retribuzione:

- idea della colpevolezza, la pena deve colpire quella persona perché ha commesso il male. Il

fatto deve essere riconducibile alla personalità del suo autore. Quindi merita il castigo. Il

soggetto deve capire il disvalore del fatto che commette, questo deve appartenere alla sua

personalità. Con colpevolezza si fa riferimento al legame psichico del fatto e il suo autore e la

autodeterminazione delle persone.

- idea della proporzione, la pena deve essere proporzionata al male fatto.

Da sola la pena come retribuzione assomiglierebbe alla vendetta, al taglione.

Una pena ingiusta provoca nel condannato una contestazione e un rigetto. La pena come

retribuzione si pone all'interno della filosofia della pena come realizzazione di una concezione

personalistica. La pena deve essere come un abito cucito su misura sul corpo del condannato. La

concezione personalistica serve per evitare che si strumentalizzi il condannato per il "bene

comune".

artt. 132/133 del cod. pen.; Il 132 fissa il criterio discrezionale de giudice nell'applicazione della

pena. Il 133 il giudice deve tener conto della gravità del reato. Esigenza della proporzione. Il

momento in cui la pena è retribuzione è quando il giudice commina la sentenza. Nel momento

inflizione della pena ha terminato il suo ruolo di minaccia per diventare retribuzione.

Nel momento in cui si è in carcere c'è l'esecuzione della pena, allora qua la pena è retribuzione

ma subentra anche la teoria della rieducazione che fa si che il contenuto afflittivo della pena si

adatti in vista di un miglioramento della personalità del condannato.

art. 27 della Costituzione al III comma "[...] devono tendere alla rieducazione del condannato".

Questo non significa che il condannato sconti la sua pena rieducato. Infatti le pene devono

"tendere" alla rieducazione, altrimenti questa potrebbe essere coatta.

Anni 70 regime Ho Chi Min nord-vietnamita che metteva i nemici in campi di rieducazione forzata

che annullavano la personalità dell'internato. Assimilazione forzata del pensiero del dittatore.

Umanizzazione della pena non devono essere contrari al senso di umanità. Il corollario del

principio dell'umanizzazione della pena è:

- non la pena di morte

Una pena è umana quando corrisponde a una serie di criteri. Con l'umanizzazione della pena

nasce l'istituzione penitenziaria, che nasce intorno al 1700/1800. La finalità di rieducazione viene

vista in relazione a una serie di norme. Rieducazione non eticizzante, rieducazione e pentimento

morale sono cose diverse.

Nella rieducazione bisogna attivare il rispetto per quei valori sociali. La pena a differenza di tutte le

altre sanzioni la pena criminale si caratterizza per il ruolo essenziale che svolge la persona umana.

Pagina 5

19/10/15

Terminata la parte orientativa del diritto penale. Conclusioni:

- si caratterizza per la pena

I principi fondamentali del diritto penale

Sistema penale, ordinamento giuridico consta di sistema gerarchico di strumenti legislativi. Il primo

è la Costituzione del 1948. Che contiene disposizioni che riguardano i principi generali di tutto il

sistema penale.

Diritti soggettivi pubblici questi sono principi che vengono dati ai consociati d hanno funzione di

limite sui poteri dello stato.

Ruolo fondamentale che il potere penale svolge tra il potere politico e i singoli.

Art. 13 Costituzione - libertà dell'individuo è inviolabile. Questo è un limite al legislatore.

Presunzione di non colpevolezza. Il pubblico ministero deve dimostrare il contrario.

- Principio di legalità

- Riserva di legge

- Tassatività

- Divieto di analogia

- Irretroattività

- Personalità della responsabilità penale

- Funzione rieducativa

Quando la pena colpisce questa fa male.

Ramo dell'ordinamento pubblicistico, disciplina i fatti costituenti reato. Il reato é qualsiasi fatto

umano alla cui realizzazione la legge ricollega l'inflazione di una sanzione criminale.

Pilastri:

- reato

- Pena

- Misura di sicurezza

La pena rappresenta il momento culminante dell'esperienza. La costituzione riserva alla pena una

norma, art. 27 costituzione. Che da il principio di umanizzazione è necessaria rieducazione della

pena.

Principio di legalità, esprime il vincolo del giudice con la legge. Consegue a scelta politica natura

garantista. Problema sottostante (dilemma del diritto penale) è reato il fatto previsto dalla legge o il

semplice fatto antisociale. Pagina 6

PRINCIPIO DI LEGALITA’

Principio legalità in senso:

- formale: in virtù di questo principio esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che al momento

della commissione non espressamente previsto come reato. Non sono punibili quelle dannose o

antisociali se non previste preventivamente scelta di tipo individualistico garantista. Così si

mette al primo posto la libertà del singolo. Ha origini illuministiche, nasce come reazione allo

stato di polizia del 1800. Feubarch, formula del "nulla poena sine lege". Codice Zanardelli dal

1889 sino al 1930.

Art. 25 costituzione nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata prima

del fatto compiuto. Art. 1 cod. Pen. Dice quello che è stato ripetuto nella costituzione del 1948,

questa è una questione tecnica di gerarchia della fonti.

Il cod. Pen. È legge ordinaria quindi può essere modificata da qualsiasi legge entrata dopo. Allora

si e ribadito il principio di legalità della costituzione per bloccare e vincolare la norma del codice

penale.

Se il principio è proclamato da una norma gerarchicamente superio

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaegat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Zannotti Roberto.
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