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Dispensa diritto penale (parte generale)
1. Concetti introduttivi
DIRITTO PENALE
Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva, detta sanzione criminale, reprime o previene determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini che esso stesso persegue.
Il diritto penale presenta i seguenti caratteri:
- positivo: è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche;
- statuale: le norme di diritto penale possono essere emanate soltanto dallo Stato;
- pubblico: il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno;
- autonomo: il diritto penale non si limita a sanzionare condotte già vietate da altri rami dell'ordinamento, ma tutela in modo autonomo determinati beni e/o interessi.
Il diritto penale ha sia una funzione punitiva che preventiva.
L'inosservanza delle regole nel diritto penale viene perseguita mediante una sanzione afflittiva, che incide sulla libertà personale, ragion per cui l’applicazione del diritto penale rappresenta l’extrema ratio, da applicare nelle situazioni in cui non è stato possibile ripristinare o far dissuadere i consociati alla violazione della norma mediante altre sanzioni (civili, amministrative o di altra natura). Al diritto penale si collegano le pene vere e proprie irrogate dall'Autorità Giudiziaria, mentre al Diritto Amministrativo si collegano le sanzioni amministrative, irrogate dall’Autorità Amministrativa, tranne nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo, ove sono stabilite dall’Autorità Giudiziaria.
Il diritto penale sostanziale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina e proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani, mentre il diritto penale processuale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina lo svolgimento del processo penale, che può portare all’irrogazione della pena.
Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel Codice Penale, che è suddiviso in tre libri:
- Dei reati in generale (artt. 1-240)
- Dei delitti (artt. 241-649)
- Delle contravvenzioni (artt. 650-734bis)
Il diritto penale complementare è contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di reati.
NORMA PENALE
La norma penale è una disposizione di legge che vieta o impone determinati comportamenti sotto la minaccia di una pena per i trasgressori, è caratterizzata dall’imperatività, è obbligatoria ed ha carattere statuale, nel senso che proviene soltanto dallo Stato, non è un atto autoritario dello Stato, ma è intesa come l’interpretazione dei sentimenti e delle esigenze del popolo.
Ci sono le norme incriminatrici e le norme subordinate, si definiscono norme penali quelle che disciplinano l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato. I caratteri essenziali delle norme penali sono:
- autonomia: complesso di norme, dotato di proprie regole e principi;
- sussidiarietà: il ricorso al diritto penale è l’extrema ratio;
- frammentarietà: l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di aggressione dei beni giuridici;
- necessarietà (o meritevolezza): l’intervento del diritto penale deve essere limitato alla sfera degli interessi di maggiore importanza per la collettività, di solito di rilevanza costituzionale.
NORME PENALI INCRIMINATRICI PERFETTE
Sono caratterizzate da due elementi: il precetto e la sanzione. Per precetto si intende il comando o il divieto di compiere un’azione o un’omissione; per sanzione si intende la conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto.
Altre figure di norme penali sono:
- norme imperfette: contengono o precetto o sanzione;
- norme in bianco: contengono precetto generico e sanzione determinata;
- norme integratrici: non contengono ne precetto ne sanzione, limitandosi a limitare o precisare la portata di altre norme.
DEFINIZIONE DI LEGGE PENALE
E' legge penale sia la legge che prevede un determinato fatto come reato comminando una sanzione penale, sia quella che prevede cause di esclusione del reato o della pena, sia quella che precisa l'ampiezza e la portata delle norme penali o gli elementi di norme penali. Le caratteristiche della legge penale sono la certezza o principio di stretta legalità (art. 1 c.p.), l'obbligatorietà, (la legge penale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato), l'irretroattività, (la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo), la territorialità (caratteristica per la quale la legge penale è operante sul territorio dello Stato per cui trova limiti oltre che nel tempo anche nello spazio).
FONTI DEL DIRITTO PENALE
L’unica fonte del diritto penale è la legge dello Stato.
Sono fonti immediate o dirette le leggi propriamente dette (costituzione, leggi costituzionali e leggi ordinarie) e i provvedimenti emanati dallo Stato che esercitano funzione legislativa.
Sono fonti mediate o indirette, gli atti amministrativi qualora costituiscano i presupposti per poter applicare determinate norme del diritto penale, le convenzioni e gli usi internazionali che per acquisire forza normativa devono essere trasformate in leggi dello Stato, il diritto straniero quando la legge italiana ne fa riferimento.
CONSUEUDTINE
La consuetudine non può costituire fonte del diritto penale, non può creare norme incriminatrici e nuove pene, non ha il potere di abrogare una legge già esistente, ma ha importanza nella valutazione della legge a seconda degli ambienti sociali a cui si riferisce quando alla norma viene attribuito un carattere elastico con le parole: onore, decoro, pudore, moralità pubblica, buon costume.
INTERPRETAZIONE
E' quell'operazione mentale con la quale si ricerca e se ne spiega il significato al fine di poter applicare la norma al fatto concreto. Ci sono tre tipi: autentica (organo che l'ha emanata), giudiziale (magistratura), dottrinale (giuristi nello studio del diritto).
PRINCIPIO DEL "NE BIS IN IDEM"
Il principio del "ne bis in idem" sostanziale, esclude che per uno stesso ed unico fatto, una persona possa essere chiamata a rispondere di titoli diversi di reato.
Questo principio costituisce il fondamento dei criteri destinati ad evitare la contemporanea applicazione di più norme ad uno stesso fatto, fenomeno definito concorso apparente di norme o concorrenza di norme.
Si parla di concorso apparente di norme coesistenti in tutte le ipotesi in cui due o più norme sembrano, in astratto, applicabili al medesimo fatto, ma in concreto l’applicazione di una esclude l’altra. La ratio di tale disciplina è escludere che al colpevole venga applicato il regime del concorso di reati in modo ingiustificato. Nello stabilire la regola di cui sopra, il legislatore italiano ha accolto il c.d. criterio di specialità, secondo il quale lex specialis derogat legi generali.
I criteri per dirimere il conflitto apparente di norme e quindi per applicare il principio del ne bis in idem in astratto sono tre:
Criterio di specialità (art. 15 c.p.): presuppone che tra due norme esista un rapporto di genere a specie e comporta la priorità della norma speciale su quella generale. La norma è speciale quando contiene, oltre agli elementi compresi nella fattispecie generale, anche degli elementi particolari e specifici. Questo principio ha molta rilevanza nei risolvere casi in cui due o più leggi possano regolare lo stesso fatto giuridico, e quindi vi siano dubbi su quale decisione adottare. Questo criterio stabilisce pertanto la supremazia delle leggi speciali sul codice civile, e delle leggi riguardanti un preciso settore su quelle generiche. Da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1963 del 21 gennaio 2011, hanno precisato che il principio di specialità, quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrativo sanzionatorie, presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte.
Criterio di sussidiarietà: le cosiddette norme sussidiarie si applicano solo se non possono trovare applicazione altre norme primarie. Il criterio di sussidiarietà sarebbe in grado di individuare una relazione fra norme che prevedono gradi diversi di offesa al medesimo bene giuridico: ad esempio, fra la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza e il delitto di atti osceni. In tali casi, la norma che prevede l’offesa più grave andrebbe applicata in sostituzione della fattispecie che prevede un’offesa di grado minore.
Criterio di consunzione o assorbimento: esso afferma che, quando la commissione di un reato è solitamente accompagnata dalla commissione di un secondo ulteriore reato (si pensi ad una truffa commessa millantando credito), la comune valutazione sociale porta ad escludere che al medesimo soggetto possano essere addebitati ambo i reati: in tutti questi casi andrebbe solo applicata la norma che prevede la pena più grave. Secondo prevalente dottrina, tale criterio sarebbe l’espressione di un principio più generale, detto appunto "ne bis in idem" sostanziale, accolto dal legislatore penale in sede di disciplina del concorso di norme penali.