Diritto penale
Criteri guida per la selezione dei fatti penalmente rilevanti
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Principio di offensività: non vi è reato senza offesa ad un bene giuridico, comportamenti che ledano o pongano in pericolo un bene carico di valore modificabile e quindi offendibile. Vincolo per:
- Il legislatore: elevare solo alcuni fatti
- L'interprete: adattarli alla Costituzione
- Principio di colpevolezza: offese personalmente rimproverabili al loro autore. Rango costituzionale: art 27 > principio di personalità della responsabilità penale.
- Principio di proporzionalità: logica costi-benefici, i vantaggi che si possono trarre dall’attuazione di una pena sono messi a confronto con i costi. Meritano la meritevolezza della pena solo quelle applicate a fatti relativamente gravi arrecate ad un bene giuridico sufficientemente importante. Occorre che la pena possa produrre un reale effetto di prevenzione generale. Costituzione: art 27 > principio della rieducazione del condannato.
- Principio di sussidiarietà: pena utilizzata solo quando nessun altro strumento sia in grado di assicurare al bene una tutela efficace, essa si usa quale ultima ratio. Costituzione: art 13 > carattere inviolabile della libertà personale.
Fonti
Principio di legalità (art 1 CP > principio di tassatività)
Nullum crimen sine lege. Frutto del pensiero illuministico. Impone di interpretare la formula "legge" nell’art 25 nella Costituzione quale legge formale, escludendo i decreti legislativi e i decreti-legge. Opposto è l’ordinamento della prassi parlamentare e governativa, il governo ha fatto ampio ricorso al decreto-legge e il parlamento alla delega legislativa. La dottrina approva la prassi in quanto per quanto riguarda il decreto legge in caso di conversione diviene legge formale, per quanto riguarda il decreto legislativo la sua inclusione sarebbe legittimata dal fatto che il Parlamento deve dettare ex art 76 Cost i principi e i criteri direttivi per l’esecutivo.
L’unica deroga alla legge formale sono i decreti legislativi in tempo di guerra, che in base all’art 78 Cost possono essere fonte di norme penali su delega espressa del Parlamento. Art 25 cost: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Legge regionale
Non è fonte di norme incriminatrici, lo stato ha legislazione esclusiva in quanto solo il Parlamento nazionale rappresenta l’intero popolo; gli altri cittadini si vedrebbero applicare norme emanate da un organo privo di rappresentatività nei loro confronti. Illegittime:
- Creare un nuovo reato o abrogano una norma
- Modificano la disciplina
- Sostituiscono la sanzione penale con una amministrativa
- Configurano una nuova causa di estinzione
Diritto dell’Unione Europea
Prima trattato di Lisbona: (2007), Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, entrata in vigore nel 2009; non si ha attribuzione espressa a istituzioni comunitarie di creare norme incriminatrici, solo sanzioni amministrative. Poteva imporre ai legislatori l’obbligo di emanare norme penali, si distingue tra norme di primo pilastro (diritto comunitario): spesso la comunità si rivolgeva agli Stati con direttive, o richiesta di apprestare una tutela adeguata a determinati interessi o di assimilare la tutela già offerta. Terzo pilastro (cooperazione intergovernativa): scopo l’armonizzazione delle legislazioni penali.
Dopo il trattato di Lisbona: Abolito la distinzione in pilastri, l’art 83 TFUE:
- 1^ paragrafo: Parlamento e consiglio possono stabilire mediante direttive norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità gravi che presentano una dimensione transnazionale. (terzo pilastro)
- 2^ paragrafo: attraverso direttive definizione di reati e sanzioni quando il ravvicinamento si riveli indispensabile per l’attuazione di una politica armonizzante. La competenza dell’Unione rimane comunque indiretta. (primo pilastro)
Art 86 TFUE: Istituzione di una procura europea per individuare e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Si ha competenza penale diretta. Non esiste una potestà sanzionatoria europea ma l’incidenza del diritto dell’Unione è notevole, ne discendono obblighi e vincoli:
- Per il giudice penale: incompatibilità tra norme statali e europee, ne paralizzano l’applicazione, queste norme trovano la loro fonte nei trattati, nei regolamenti e nelle direttive. Incompatibilità totale: inapplicabile in tutta la sua estensione. Incompatibilità parziale: campo di azione limitato.
- Per l’interprete: interpretazione conforme alla normativa comunitaria. In caso di dubbio possibile rinvio alla Corte di Giustizia UE.
Fonti internazionali pattizie
In particolare modo la convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. Nessuna fonte internazionale può creare una responsabilità personale a causa del principio di legalità (solo leggi statali). Obblighi:
- Legislatore: potestà legislativa rispettosa degli obblighi internazionali.
- Giudice: interpretare le leggi nazionali in maniera conforme.
Effetti riduttivi > sia precetto penale che sanzioni. Effetti espansivi > ricavati dagli obblighi di incriminazione o in via interpretativa.
Consuetudine
No fonte di norme incriminatrici: sia per consuetudini incriminatrici che per consuetudini integratrici. Consuetudini abroganti: non possono abrogare norme incriminatrici. Consuetudine scriminante: unica accettata, fonte di causa di giustificazione.
Corte costituzionale
No controllo di costituzionalità delle norme penali quando hanno effetto in bonam partem e delle leggi depenalizzanti. La riserva di legge esclude che la corte costituzionale possa produrre effetto in malam partem (ampliare).
Riserva di legge e atti del potere esecutivo
Vari orientamenti:
- Legittimo ogni rinvio a forme sublegislativa: prevedere una sanzione per la violazione di un regolamento, la fonte unica sarebbe la legge.
- Norme emanate da fonti sublegislative concorrano con la legge per definire un reato.
- Riserva tendenzialmente assoluta: legittimo il rinvio solo se specificano sul profilo tecnico di elementi già individuati dalla legge.
Norme penali in bianco: precetto posto tutto o in parte da una norma di fonte inferiore, contengono un precetto o una sanzione ma rinviano per specificazione o per integrazione a una norma inferiore.
Riserva di legge e potere giudiziario
Per tutelare il cittadino dal potere giudiziario vi sono 3 obblighi:
- Principio di precisione: garanzia per libertà e sicurezza del cittadino, consente di muovere all’agente un rimprovero di colpevolezza, solo norme incriminatrici precise assicurano il pieno esercizio del diritto di difesa. Il più elevato grado di precisione è assicurato dalla tecnica casistica, tuttavia ciò comporterebbe l’elefantiasi della legislazione penale. Clausole Generali alto rischio di imprecisione.
- Principio di determinatezza: esigenza delle norme penali di descrivere fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo.
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Principio di tassatività: divieto di analogia a sfavore del reo, il giudice non può punire fatti che non siano espressamente previsti dalla legge. Opera anche nei casi di sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in disposizione extra penale. Vincolo per il legislatore: vieta le norme con fattispecie ad analogia espressa, che danno vita ad un’incontrollabile attività creatrice. Ammesse le norme che elencano una serie di ipotesi omogenee tali da consentire l’individuazione di un genere in cui ricondurre i casi. Analogia a favore del reo: ammessa per le norme che attenuano o escludono la responsabilità, con tre limiti:
- Non deve già ricomprendere il caso in esame
- La lacuna non deve essere intenzionale
- La norma favorevole non deve avere carattere eccezionale
Principio di legalità delle pene
Nulla poena sine lege. La legge deve prevedere:
- Tipo: attraverso norma incriminatrice o clausola generale.
- Contenuti
- Misura: massimo grado di precisione con sistema a pene fisse, ci sono tuttavia situazioni che richiedono l’individuazione della pena da parte del giudice > punto di equilibrio con la predeterminazione legate fissando per ogni figura di reato una cornice di pena.
Vincola il giudice in quanto nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto come reato dalla legge, e il legislatore in quanto con questo principio consacra l’idea che le caratteristiche delle pene sono determinate da legge. Il principio di legalità si oppone a pene indeterminate al massimo, la cornice edittale deve essere individuata con precisione e non deve essere troppo ampia.
Principio di legalità nelle misure di sicurezza
Anch’esse devono essere espressamente previste dalla legge, contenuto nell’art 25 cost. Il giudice non può condannare a misure di sicurezza diverse da quelle previste da legge e il legislatore non può delegare a fonti subordinate l’emanazione o stare una disciplina imprecisa.
Due presupposti di applicazione:
- Commissione di un fatto previsto come reato o quasi reato
- Pericolosità sociale dell’agente, ciò è incompatibile con il principio di precisione in quanto secondo il principio il giudizio di pericolosità dovrebbe essere riferito alla futura commissione di delimitate classi di reati; si scontra anche con il principio di determinatezza in quanto non vi sono leggi scientifiche o di massime di esperienza che consentono di affermare la pericolosità.
Interpretazione
Divieto di analogia in malam parte, vieta al giudice di ricondurre sotto la norma casi non riconducibili a nessuno dei suoi significati letterali. All’interno di questo limite, il giudice deve interpretare in modo conforme alla costituzione che comporta il rispetto di:
- Principio di precisione: eliminare le interpretazioni incerte
- Principio di colpevolezza: limite alla rilevanza penale di offese a beni giuridici il fatto che l’agente abbia agito almeno per colpa
- Principio di offensività: espulsione dalla fattispecie legale dei fatti inoffensivi
Un altro criterio è dato dall’obbligo di interpretare in modo conforme al diritto dell’Unione europea e agli obblighi internazionali; rilevante è oggi l’interpretazione conforme alla CEDU. Termini: alcuni vanno cercati nel linguaggio comune, altri nel linguaggio giuridico.
- Letterale: significato voluto dal legislatore, limite insuperabile. Da scarsi esiti quando una parola è ambigua, compatibile con diversi significati.
- Sistematica: interpreta alla luce del sistema, alla luce di un’altra legge. A fortiori > a maggior ragione, coerenza logica.
- Storica: si guarda ai lavori preparatori del Codice Penale, non è definitiva in quanto si evolve.
- Conforme alla Costituzione
Limiti all’applicabilità della legge penale
Limiti temporali
Principio di irretroattività: il se e il quando della punizione saranno determinati solo dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto, non sono punibili i fatti che al tempo della loro commissione non erano considerati tali. Art 2 CP:
- Comma 1: irretroattività delle norme che contengono nuove incriminazioni (figura di reato interamente nuova, ampliamento di un reato precedente)
- Comma 4: retroattività della legge favorevole al reo
Ratio: garantire al cittadino la libertà assicurando una sicurezza giuridica nel scegliere liberamente. Misure di sicurezza: se al tempo della commissione il fatto era già previsto come reato, il giudice applica la legge in vigore al momento in cui egli dispone la misura. Non può essere applicata misura di sicurezza se al tempo della commissione il fatto non era considerato reato e nel caso in cui la legge posteriore non prevedesse l’applicabilità di quella misura.
Nel processo penale: materia processuale vale il principio tempus regit actum, ovvero che atti processuali già compiuti conservano la loro validità anche dopo il mutamento della disciplina, mentre gli atti da compiere sono assoggettati alla nuova disciplina. Legge che modifica la durata della prescrizione: se già maturata non ha effetti, se in corso cambia a seconda della nuova disciplina. Retroattività a favore del reo: legge più favorevole quella che abolisce il reato o modifica la disciplina attenuandola.
Art 2, co. 2: nessuno viene punito per un fatto che secondo legge posteriore non costituisce reato, se vi è stata condanna ne cessano gli effetti. Successione di leggi penali con modifiche della disciplina: si applica quella più favorevole al reo. Garanzia costituzionale: art. 3 uguaglianza, si oppone all’applicazione di una sanzione per una pena che successivamente il legislatore non considera tale.
Abolizione del reato (Abolitio Criminis)
Integralmente soppressa una figura di reato, sia nel caso ne siano ridefiniti i contorni (abolizione parziale), quando il legislatore non ritiene più meritevole o bisognosa di repressione una classe di fatti. L’abolizione ha retroattività illimitata, ne è travolto anche il giudicato, ne è disposta la revoca della sentenza di condanna.
- Legge intermedia: intervenuta dopo la commissione è abolita prima del giudizio.
- Abrogatio sine Abolitione: formale abrogazione di una norma che tuttavia conserva rilevanza penale in quanto riconducibile ad un'altra norma penale già prevista è divenuta applicabile dopo l’abrogazione o introdotta contestualmente alla modifica.
- Successione di norme integratrici: Abolizione tramite modifica di norme giuridica o extragiuridica richiamata dalla norma incriminatrice, la soluzione sarà diversa a seconda che la norma richiamata integri o no la norma incriminatrice, solo nel primo caso si avrà successione di norme integratrici. Qualora la norma incriminatrice faccia riferimento attraverso elemento normativo la norma non integra e dunque non si ripercuote. Le norme definitorie (norme attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati concorrendo ad individuare il contenuto) sono norme integratrici, dunque una modifica si ripercuote sulla norma penale. Pene in bianco sono norme integratrici, esistono solo in funzione di una mera integrazione tecnica.
- Successione di norme modificative della disciplina: la modificazione può riguardare solo la disciplina del reato; bisogna appurare se la nuova disciplina sia più favorevole o meno, se la nuova legge è meno favorevole, il principio di irretroattività impone che si applichi la legge vigente al momento della commissione, se la nuova legge è più favorevole verrà applicata questa (solo se non vi è già stata condanna). Per stabilire quale sia più favorevole, il giudice fa un giudizio concreto caso per caso confrontando i probabili risultati. Eccezione: dopo la commissione di un reato sanzionato con pena detentiva entri in vigore una nuova legge più favorevole che prevede una pena pecuniaria, in questo caso la pena detentiva inflitta si converte nella pena pecuniaria anche dopo la pronuncia definitiva di condanna.
- Ultrattività delle leggi eccezionali e temporanee (art 2 CP): il principio di retroattività non opera nel caso di queste due leggi. Legge eccezionale: emanata per fronteggiare situazione oggettive di carattere straordinario. Legge temporanea: contiene la predeterminazione espressa del periodo di tempo in cui sarà efficace.
- Decreti legge decaduti: se vengono convertiti decreti che contengono nuove incriminazioni o leggi sfavorevoli non hanno efficacia retroattiva. L’art 17 cost afferma che il decreto non convertito perde efficacia sin dall’inizio, la costituzione ha dichiarato illegittimo l’ultimo comma dell’art 2 che rendeva applicabili ai decreti non convertiti la disciplina della successione di leggi favorevoli. Fatti pregressi: commessi prima dell’emanazione del decreto-legge, l’abolizione di reato o leggi più favorevoli prevista dal decreto non convertito non ha effetto. Fatti concomitanti: dopo l’emanazione e prima del termine della sua conversione, si applica o la disciplina più favorevole contenuta nel decreto legge non convertito.
- Dichiarazione di illegittimità costituzionale: art 136 Cost e legge 87/1953, a partire dal giorno successivo alla decisione, nessuno può applicare la legge; quando una legge è dichiarata illegittima ne cessato tutti gli effetti penali, quando è stata dichiarata una sentenza l’esecuzione cessa. Dichiarazione di illegittimità di una norma favorevole: se avvenuta prima dopo la commissione nel fatto, verrà applicata la norma; la disciplina sfavorevole verrà applicata ai fatti commessi a partire dal giorno successivo la pubblicazione della decisione.
Limiti spaziali
Territorio dello Stato: art 6 CP, indifferente che l’autore si trovi dentro o fuori dallo Stato nel momento del reato.
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