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TIPI DI REATI SECONDO LA STRUTTURA DEL FATTO
• Reati di mera condotta: il fatto si esaurisce nel compimento di azioni (reati di mera azione) o nel
mancato compimento (reati di mera omissione).
• Reati di evento: il fatto consiste in azione/omissione + evento.
• Reati istantanei: una volta verificatasi la consumazione del reato, è irrilevante la situazione
giuridica si protragga.
• Reati permanenti: il prostrarsi della situazione giuridica creata dalla condotta è rilevante, il reato
non si esaurisce finché perdura.
Prescrizione decorre dal giorno in cui è terminata la permanenza, la legittima difesa è possibile per
tutto il tempo, il concorso di persone può avvenire anche dopo l’inizio, le legge del tempo do
commesso reato è quella sia vigente all’inizio sia entrata in vigore durante, lo stato di flagranza
dura per tutto il tempo e la competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui ha avuto
inizio.
• Reati abituali: esige la ripetizione dell’azione o omissione.
Legge: quella in vigore al compimento dell’ultimo atto.
Territorio: anche solo se un atto è stato commesso nello stato
Prescrizione: ultimo atto
• Reati necessariamente plurisoggettivi:
Propri: assoggettati a pena tutti i soggetti
o Impropri: solo alcune condotte sanzionate
o
L’ANTIGIURIDICITÀ E LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Antigiuridico: contraddizione con l’intero ordinamento
Lecito: se anche un sola norma lo facoltizza o lo impone
Conflitto di norme: L’Unità dell’ordinamento dichiara il contrasto impossibile a garanzia dei cittadini,
dunque sarebbe solo apparente in quanto è inammissibile che uno stesso fatto venga considerato lecito e
illecito allo stesso momento; prevarrebbe sempre la norma che facoltizza o impone la realizzazione
dell’evento.
Cause di illiceità espressa: norme che contengono termini quali “ingiusto”, “indebitamente”, ecc.
Cause di giustificazione: insieme delle facoltà e dei doveri derivanti da norme, situate in ogni luogo
dell’ordinamento che autorizzano o impongono la realizzazione di fatti penalmente rilevanti con efficacia
universale.
Efficacia universale> l’unita dell’ordinamento prevede che le cause possano essere in qualsiasi luogo
dell’ordinamento e soprattutto che la loro efficacia sia universale > il fatto sarà lecito in qualsiasi settore e
non potrà essere assoggettato a sanzione.
Fonti: le norme che prevedono cause di giustificazione non sono né penali ne eccezionali, dunque non sono
assoggettate alla riserva di legge o al divieto di analogia.
Sono espressione di principi generali dell’ordinamento quindi è quindi si pongono in conflitto apparente
con le norme penali incriminatrici del fatto.
Disciplina: si tratta di un giudizio di liceità a carattere oggettivo, non dipende dalle valutazioni, dalle
conoscenze o dalle finalità.
La rilevanza oggettiva trova riconoscimento nel codice penale all’art 59 che sostiene che le cause di
giustificazione sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute
inesistenti.
Se invece l’agente crede erroneamente di agire in presenza di una situazione di fatto che darebbe vita a una
causa di giustificazione queste sono sempre valutate a favore di lui, la punibilità non è esclusa se l’errore è
causato da colpa in quanto il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Art 119: le circostanze oggettive che escludono la punibilità hanno effetto per tutti coloro che sono
concorsi nel reato.
Eccesso nelle cause di giustificazione: la condotta dell’agente eccede i limiti.
Eccesso colposo art 55: quando si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, viene
o sanzionato come un delitto colposo se previsto come tale dall’ordinamento.
La colpa può derivare da un’erronea valutazione o può radicarsi nella fase esecutiva della
condotta.
Eccesso doloso: con pieno controllo dei mezzi e consapevole e volontario.
o
Cause con estremi imperniati su un giudizio ex ante: pericolo nella legittima difesa, dovere/facoltà di
arresto, diritto di cronaca (verità della notizia) > il sacrificio di un bene può essere giustificato solo dalla
presenza di estremi oggettivi di una causa di giustificazione imperniati su un giudizio ex ante.
1) Consenso dell’avente diritto art 50
Non è punibile che lede o mette in pericolo un diritto con il consenso della persona che può
validamente disporne.
Giustificati solo i fatti che ledono diritti individuali che le norme tutelano nell’esclusivo interesse del
titolare, ovvero dei diritti disponibili dal titolare.
I diritti disponibili sono solo diritti individuali, non è tuttavia disponibile il diritto alla vita in quando
si configura come omicidio.
Sono disponibili:
Diritti patrimoniali, a meno che il bene soddisfi anche esercizio pubblico
o Diritti personalissimi (onore, libertà morale), non valido per la riduzione o il mantenimento
o in schiavitù
Integrità fisica, limitata dall’art 5 solo per la salvaguardia della salute, non è possibile se va
o a svantaggio, secondo limiti quantitativi (atti che cagionano una diminuzione permanente)
e qualitativi (atti che si scontrano con legge, ordine pubblico e buon costume).
Diminuzione permanente: il consenso non vale per parti non riproducibili anche se si tratta
di organi doppi, il consenso invece ha valore per le parti riproducibili (es. sangue, midollo),
Requisiti del consenso: legittimato è il titolare del diritto o il suo rappresentante legale, può essere
manifestato in qualsiasi forma, essere sottoposto a termini, condizioni o limitazioni, deve essere
immune da vizi e deve sussistere al momento del fatto e permanere.
2) Esercizio di un diritto: art 51
L’esercizio di un diritto esclude la punibilità, diritto inteso quale qualunque facoltà legittima di agire
riconosciuta dall’ordinamento.
Facoltà di agire possono scaturire da norme costituzionali, norme di legge ordinaria, da norme
dell’Unione Europea, da leggi regionali o da norme consuetudinarie.
Per stabilire se il fatto è lecito è necessario accertare il contenuto della norma attributiva del
diritto, bisogna accertare se tra le facoltà rientri proprio la specifica azione o omissione.
Il fatto resta lecito qualunque sia il fine che ha animato in concreto il soggetto.
3) Adempimento di un dovere imposto do norma giuridica: art 51
Uno stesso ordinamento non può vietare sotto minaccia di pena la realizzazione di un fatto e allo
stesso tempo imporne la realizzazione:
in tal caso si sceglierà la norma che contiene il dovere prevalente, spesso individuato con il criterio
di specialità. Se non sussiste rapporto di specialità, si considera il dovere che soddisfa un interesse
di rango superiore.
Fonti: legge o atti dotati di forza di legge; le norme di ordinamenti stranieri sono irrilevanti se
commessi in Italia.
4) Adempimento di un dovere imposto dalla pubblica autorità art 51
Da un ordine legittimo: formalmente e sostanzialmente
o E formalmente legittimo quando ricorrono tre requisiti:
1. Competenza dell’organo che emana
2. Competenza del destinatario ad eseguire
3. Rispetto delle eventuali forme prescritte
Responsabilità: risponde sia chi ha emanato l’ordine sia chi lo ha eseguito.
La responsabilità del superiore discende dal suo ruolo di istigatore, chi esegue l’ordine è
responsabile in quanto ha il dovere di astenersi quando l’ordine sia vietato.
Ordini illegittimi insindacabili: non è punibile chi esegue un ordine illegittimo se la legge non
o consente alcun sindacato sulla legittimità.
Non si tratta mai di vincoli assoluti:
I militari e la polizia non devono obbedire se:
a) Ordine formalmente illecito
b) Ordine manifestamente criminoso
c) Il sottoposto non deve essere a conoscenza del carattere criminoso
Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme, deve farlo presente a
chi lo ha impartito e, se confermato, lo deve eseguire.
Non risponde chi dia esecuzione di un ordine illegittimo se lo crede legittimo.
5) Legittima difesa: art 52
non è punibile chi ha commesso un fatto per esservi stato costretto da necessità di difendere un
diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Autotutela quando lo Stato non è in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela.
Presupposti:
• Pericolo: giudice compie una prognosi postuma in concreto per verificare se vi era la probabilità del
verificarsi di un’offesa.
• Fonte del pericolo: deve scaturire da una condotta umana (azione o omissione)
• Attualità del pericolo: causa di giustificazione non sussiste quando il pericolo è passato o futuro.
Valida solo per pericolo imminente o perdurante.
• Offesa ingiusta: qualsiasi interesse individuale di persona si finisca che giuridica.
Ingiusta: requisito dell’antigiuridicità dell’offesa.
Requisiti:
• Necessità: quando il pericolo non poteva essere neutralizzato da un’altra condotta o da una
condotta meno lesiva, quando non ha possibilità di difendere il bene senza commettere un fatto
penalmente rilevante.
Non è necessaria quando è possibile un commodus discessus, quando ci si può sottrarre al pericolo
senza esporre a rischio la propria integrità fisica.
• Proporzione: difesa proporzionata all’offesa, valutazione comparativa tra il bene aggredito e il bene
dell’aggressore in modo tale che il divario non sia eccessivo.
Legge 59/2006: ampliare i limiti della legittima difesa per i quasi in cui venga posta in essere nel
domicilio o in altri luoghi di privata dimora.
Sussiste il rapporto di proporzione se un soggetto usa un’arma detenuta legittimamente al fin di
difendere la propria incolumità o di altri o i beni propri o altrui.
Viene ampliata la concezione dei luoghi > ogni luogo ove viene esercitata attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.
6) Uso legittimo delle armi: art 53
Respingere una violenza o vincere una resistenza: Non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di
o adempiere a un dovere del proprio ufficio fa uso o ordina di far uso delle armi quando vi è costretto
dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza alle autorità.
È una posizione che si trova a metà tra legittima difesa e adempimento di un dovere: si tratterà di
legittima difesa quando ha lo scopo di difendere un diritto proprio o altri, si tratterà di dovere
quando l’uso delle armi ra