Le eccezioni al regime sanzionatorio del concorso formale di reato
Il cosiddetto reato aberrante. Ma prima di parlare di ciò, occorre fare un piccolo passo indietro e capire almeno la struttura generale del concorso formale di reato.
Articolo 81: concorso formale di reato
"È punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge ovvero viola più volte la medesima disposizione di legge."
Elemento da tenere ben presente di questo articolo è quindi che l’agente pone in essere una sola condotta la quale viola o più disposizioni di legge (concorso eterogeneo) o più volte la stessa disposizione di legge (concorso omogeneo).
Per intenderci, pensiamo al fratello che ha un congiungimento carnale violento con la propria sorella. L’agente in questo caso realizza con una unica condotta sia la fattispecie tipica della violenza sessuale (art. 609 bis) che quella dell’incesto (art. 564).
Il regime sanzionatorio è disciplinato dalla prima disposizione: l’agente sarà punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo. Nel caso precedente si applicherà la pena prevista per lo stupro (5 a 10 anni a fronte dell’1 a 5 anni dell’incesto) aumentata sino al triplo.
Reato aberrante
Detto ciò, possiamo passare al reato aberrante, visto come quel reato che, a causa di un errore che incide sul momento dell’esecuzione del reato, comporta una divergenza tra evento voluto ed evento realizzato.
Esso è disciplinato dagli art. 82 e 83 che rispettivamente disciplinano l’aberratio ictus e l’aberratio delicti.
Aberratio ictus
Parliamo di aberratio ictus quando l’agente cagioni un danno a una persona diversa dalla vittima designata → Tizio vuole uccidere Caio ma inciampa e spara a Sempronio.
Aberratio delicti
Parliamo di aberratio delicti quando l’agente provoca un evento diverso da quello voluto → Tizio vuole rompere un vetro con una pietra ma per errore nell’esecuzione del lancio colpisce un passante.
In entrambi i casi, e qui notiamo l'analogia col regime del concorso formale di reato, vi è una sola condotta che porta a una duplice violazione di legge (si parlerebbe di un tentativo di reato e un reato consumato).
Trattamento sanzionatorio
In virtù di ciò, possiamo analizzare il diverso trattamento sanzionatorio che caratterizza il concorso formale di reato dal reato aberrante.
Per quanto riguarda l’aberratio ictus monolesiva, I comma dell’art. 82, l’agente risponde come se avesse cagionato il danno alla vittima designata. Ciò significa che egli ne risponde a titolo di dolo.