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“le eccezioni al regime sanzionatorio del concorso formale di reato”: il c.d. Reato
Aberrante.
Ma prima di parlare di ciò occorre fare un piccolo passo indietro e capire almeno la
struttura generale del concorso formale di reato.
L’art 81: concorso formale di reato:
“è punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo chi, con
una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge ovvero viola più volte
la medesima disposizione di legge”
Elemento da tener ben presente di questo articolo è quindi che l’agente pone in essere
UNA sola condotta la quale viola o più disposizioni di legge (concorso eterogeneo) o
più volte la stessa disposizione di legge (concorso omogeneo). Per intenderci,
pensiamo al fratello che ha un congiungimento carnale violento con la propria sorella.
L’agente in questo caso realizza con una unica condotta sia la fattispecie tipica della
violenza sessuale (art 609bis) che quella dell’incesto (art 564).
Il regime sanzionatorio è disciplinato dalla prima disposizione: l’agente sarà punito con
la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo. Nel caso precedente si
applicherà la pena prevista per lo stupro (5 a 10 anni a fronte dell’1 a 5 anni
dell’incesto) aumentata sino al triplo.
Detto ciò possiamo passare al reato aberrante, visto come quel reato che, a causa di
un errore che incide sul momento dell’esecuzione del reato, comporta una divergenza
tra evento voluto ed evento realizzato.
Esso è disciplinato dagli art 82 e 83 che rispettivamente disciplinano l’aberratio ictus e
l’aberratio delicti.
Parliamo di aberratio ictus quando l’agente cagioni un danno ad una persona diversa
dalla vittima designata tizio vuole uccidere caio ma inciampa e spara a sempronio
Parliamo di aberratio delicti quando l’agente provoca un evento diverso da quello
voluto tizio vuole rompere un vetro con una pietra ma per errore nell’esecuzione del
lancio colpisce un passante.
In entrambi i casi, e qui notiamo l analogia col regime del concorso formale di reato, vi
è UNA sola condotta che porta ad una duplice violazione di legge (si parlerebbe di un
tentativo di reato e un reato consumato).
In virtù di ciò possiamo analizzare il diverso trattamento sanzionatorio che caratterizza
il concorso formale di reato dal reato aberrante.
Per quanto riguarda l’aberratio ictus monolesiva, I comma dell’art 82, l’agente
risponde come se avesse cagionato il danno alla vittima designata. Ciò significa che
egli ne risponde a titolo di DOLO. Notiamo qui una importante differenza rispetto al
regime sanzionatorio generale previsto per l’art 81. Se avessimo voluto applicare il
cumulo giuridico all’ipotesi di aberratio ictus monolesiva si avrebbe avuto un cumulo
giuridico tra un tentato omicidio e un omicidio colposo, la cui sanzione risulterebbe di
minore entità rispetto a quella prevista dall’art 575 dell’omicidio. Inoltre, in molti in
dottrina hanno criticato l’art 82 sostenendone l’illegittimità costituzionale in contrasto