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Diritto penale

Diritto penale: settore dell'ordinamento giuridico che si occupa dei delitti (gravi forme di aggressione a diritti o interessi dei singoli o della collettività) e delle pene (reazioni previste per gli autori dei delitti, contenuti afflittivi) previsione di un particolare tipo di sanzione (la pena) conseguente al verificarsi di determinati fatti. Il diritto penale si distingue dagli altri diritti (es. civile, amministrativo) che si identificano in relazione ai campi di materia che ne costituiscono l'oggetto. C'è sovrapposizione e interferenze tra il diritto penale e le altre partizioni dell'ordinamento giuridico e la sanzione penale si aggiunge ad altri tipi di sanzione.

Sanzioni e danni da fatto illecito

Il danno da fatto illecito può implicare una sanzione:

  • Civile:
    • Funzioni e contenuto risarcitorio
    • Equivalente al danno subito
    • Attivata dall'interessato
  • Penale:
    • Contenuto afflittivo
    • Attivata da un organo pubblico che, di regola, procede d'ufficio
    • In passato: pena di morte, corporale e infamante. Oggi: pena detentiva (carcere), pecuniaria e sanzioni interdittive

Norme e reati nel diritto penale

La scienza giuridica definisce:

  1. Norma penale: norma che collega una specifica pena alla realizzazione di un fatto di un certo tipo, composta da due parti: la parte incriminatrice (divieto/comando di fare qualcosa - precetto) e quella sanzionatoria (sanzione minacciata dalla legge in caso di violazione del precetto).
  2. Reato: fatto dell’uomo, in violazione di un precetto, cui la norma penale ricollega la minaccia di una pena. Usato in relazione alla fattispecie astratta (art. 624 c.p.: reato di furto) o al fatto concreto (art. 624 c.p.: Tizio, agendo in quel modo, ha commesso un furto). Problemi di determinazione delle condizioni che determinano la presenza di un reato in un ordinamento positivo.

Il reato implica una condotta che deve possedere determinati requisiti per essere classificata come tale secondo un dato sistema o modello normativo: fatto tipico, antigiuridico e colpevole; offesa ad un bene giuridico. L'ordinamento penale positivo include una serie di figure o fattispecie di reati descritte, in via generale o astratta, da una norma penale (omicidio, furto, ecc.).

Funzioni del diritto penale

Il diritto penale è allo stesso tempo strumento di tutela e di limitazione (con definizione di precetti e di sanzioni nel caso di una loro violazione) di libertà e diritti. Ma in ogni caso la pena non dev'essere volta a punire e danneggiare il colpevole. Idee di:

Pena retributiva

Fondamento del punire: assoluta giustizia. Kant affermava che "se anche la società si sciogliesse, di fronte al male da taluno commesso, giustizia dev'essere fatta, applicando la pena corrispondente al peccato commesso". Doverosità del punire anche se la pena è svincolata da qualsiasi funzione legata al vivere in società. L'uomo non deve mai essere trattato come mezzo al servizio dei fini di un altro: dignità dell'uomo concepito come soggetto morale capace di scelte libere e responsabili. Sostenitore: Bettiol, secondo cui la pena ha funzione di guida dei comportamenti e di prevenzione di quelli indesiderati (la prevenzione generale risulta un modo di essere della pena e non il fine principale della pena retributiva).

Inizialmente si parlava di vendetta (dell'offeso o del suo clan), poi iniziò ad essere regolata da un'autorità superiore (che pone regole e ne sanziona la violazione) – idea della legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente, nella parte in cui prevede una proporzionalità tra reazione e delitto che si manifesterà ad esempio con il pagamento di una determinata somma di denaro. La giusta retribuzione è associata a più volti/varianti:

  • Eticizzante: fondamento autosufficiente del potere di punire (una sorta di sua legittimazione)
  • Garantista: limite del potere di punire (tutelati i diritti)
  • Rigorista: "nessun crimine senza pena" pena inderogabile (in caso di reato dev'essere sempre e necessariamente inflitta al reo) + obbligo del legislatore di intervenire (sul piano penale) in caso di gravi violazioni di beni o interessi rilevanti.
  • Delimitante della reazione punitiva: emergono qui:
    • Principio della personalità e della responsabilità: la pena, rivolta all'autore dell'illecito, presuppone un fatto illecito da retribuire
    • Criterio di giustizia non arbitrario: pena = reazione proporzionata

Pena preventiva generale

Minaccia legale di pena finalizzata a ridurre, ad un minimo socialmente tollerabile (l’azzeramento è un'utopia), comportamenti indesiderati e dannosi degli interessi dei singoli e della società. La pena come deterrente. Necessari:

  • Un sistema normativo che ponga precetti e sanzioni corrispondenti attraverso la stesura di leggi e la loro attuazione attraverso specifici apparati e al law enforcement. Minaccia legale di pena credibile.
  • I contenuti precettivi consistono in fatti dell'uomo
  • Destinatari: uomini che siano in grado di comprendere i precetti, esserne influenzati, e agire in loro conformità.
  • Norme penali conosciute

Oltre che all'osservanza per timore di pena conseguente ad un fatto illecito si può parlare anche di osservanza spontanea (accettazione del vincolo derivante dalla norma) di norme che, con il tempo, sono state interiorizzate fino ad essere accettate come una abitudine (prevenzione generale positiva). Ciò è favorito da:

  • Accettazione dell'ordinamento giuridico o di singoli istituti da parte dei soggetti tenuti a rispettarli
  • Prontezza e certezza dell'applicazione della sanzione
  • Considerazione della sfera razionale che ha indotto un soggetto a compiere determinate condotte illecite

È la certezza di applicazione di una pena che fornisce un significativo impatto deterrente, non la sua asprezza che, al contrario, ne sfavorisce l'applicabilità. Questa teoria è sostenuta da Pulitanò che riprende il pensiero di Montesquieu (il cittadino è impressionato dalle pene più miti come lo è da quelle più gravi e la loro eccessiva severità è spesso causa di inesecuzione) e Beccaria (per porre un freno ai delitti non serve la crudeltà delle pene ma la loro infallibilità).

Pena preventiva speciale

Come la reazione dell'ordinamento giuridico può influire sull'autore del reato, una volta commesso. Prospettive pensabili:

  • Neutralizzazione di soggetti ritenuti pericolosi: restrizioni di libertà per evitare che tali soggetti continuino a nuocere a terzi
  • Rieducazione: linea guida della politica criminale moderna (come sottolineato dall'art. 27 della Costituzione). La rieducazione guarda al reo piuttosto che al reato; rieducazione e risocializzazione del condannato a fini preventivi per futuri reati.

Il pensiero politico e giuridico moderno è orientato su concezioni finalistiche ed è accettata l'ideologia retributiva della pena nella sua pretesa di assolutezza (come valore in sé per sé) affidata allo Stato. Questo Stato si pone come Stato etico che infligge pene coercitive senza uno scopo dal punto di vista dell'organizzazione della convivenza.

Diritto penale e sistema politico

Modello liberale del diritto di punire

  • Criterio della necessità di difesa dei diritti: Beccaria sosteneva che "gli uomini per necessità – uscire da un continuo stato di guerra e di precarietà delle libertà – si sono uniti in società e hanno dovuto rinunciare ad una piccola parte delle loro libertà – che insieme hanno costituito il diritto di punire – per poter godere delle restanti." Il diritto penale è l'extrema ratio.
  • Legge penale, volontà, politica e ragione: legalità delle pene e dei reati che possono essere previsti solo dalla legge e non da altre fonti normative. Principio politico: potere normativo penale come espressione del potere sovrano (nelle democrazie liberali: Parlamento, rappresentante la sovranità popolare, che esprime una volontà politica comune a maggioranza e opposizione).
  • Politica criminale: valutazioni, attività e strumenti adottati dallo Stato per definire e contrastare i fenomeni criminali. Il diritto penale è lo strumento atto a ciò nonché un limite invalicabile di politica criminale garantista: limiti all'arbitrario ricorso allo strumento penale.

Diritto penale e morale

  • Separazione (positivismo giuridico) e relazione tra diritto e morale che sussistono senza sfociare in un'identità che implicherebbe il dover parlare di uno Stato etico che pretende di imporre con la propria autorità una propria morale attraverso il diritto.
  • Diritto penale tra concezioni di male e di vita buona: in una società pluralista ciò che è male risulta incompatibile con le minime condizioni per la convivenza; in una società liberale si parla, invece, dell'esigenza di ampi spazi di libertà, privi di coercizione e protetti dal diritto contro eventuali minacce. In una democrazia liberale vige il principio di tolleranza (rispettare anche chi ha idee contrastanti con le proprie). In una democrazia pluralistica: no tutela penale a ideologie, religioni e concezioni morali particolari.
  • Questione dell'enforcement of morals (tutela penale dei principi morali): ciò non è consentito. Motivi:
    • Principio del danno di John Stuart Mill: "si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro della collettività SOLO per evitare un danno agli altri (non è sufficiente il bene di un individuo).
    • Principio di offensività: non sussiste reato senza un'offesa ad un bene giuridico (situazione di fatto o giuridica) protetta dall'ordinamento e modificabile o offendibile per effetto di un comportamento umano.
    • Riconoscimento degli altri come persone umane di pari dignità e pari diritti.
  • Problemi del diritto ingiusto nel nazismo: trattati dal giurista Radbruch secondo cui la legge positiva si impone come vincolante anche se i suoi contenuti sono valutati ingiusti o inopportuni tranne in due casi:
    • Formula dell'intollerabilità: la legge contrasta con la giustizia in modo insopportabile
    • Formula della negazione: viene negata l'uguaglianza, vista come nucleo di giustizia (giustizia non cercata).
  • Diritto penale e processo penale: il processo è finalizzato a garantire diritti e libertà individuali. Processo giusto, necessario per attribuzioni di responsabilità e irrogazione di sanzioni, garantire, con il principio di legalità (per eguaglianza. Qui i presupposti della responsabilità penale devono essere accertati al di là di ogni ragionevole dubbio – paradigma cognitivo) e di obbligatorietà dell'azione penale
  • Separazione dei poteri per garantire una migliore giustizia penale
  • Autonomia relativa del diritto penale. Caratteristiche:
    • Dovuta ai diversi tipi di sanzione che lo caratterizzano
    • Non sussiste in caso di principi sovraordinati nella gerarchia delle fonti. Rapporti diversificati con gli altri settori dell'ordinamento (sanzioni penali accompagnate o meno da sanzioni di altra natura. La qualificazione di liceità e illiceità: l'illiceità penale implica l'impossibile liceità del medesimo fatto – conformità a diritti o doveri giuridici – (pena + risarcimento). Al contrario può coesistere una non illiceità penale con una illiceità in altri settori giuridici (solo risarcimento).
  • Carattere frammentario (tutela solo nei confronti di fatti specificatamente tipizzati) e sussidiario (riduzione al minimo dell'intervento penale non siano possibili o non bastino interventi diversi e meno invasivi).

Scienza del diritto penale

Teoria generale del reato

Oggetto di un'astrazione concettuale (schema o modello per la comprensione dei contenuti delle figure di reato introdotte/introducibili in ordinamenti giuridici positivi. Obiettivo:

  • Sintesi caratteri dell'illecito
  • Presupposti della responsabilità penale

Dogmatica giuridica

Lavoro per costruire concetti e teorie per una conoscenza sistematica dell'ordinamento.

Costruzione di un linguaggio parzialmente tecnicizzato

Linguaggio comune del paese in cui hanno vigore + linguaggio tecnico.

Possibilità di modelli teorici diversi ognuno con una selezione e sistemazione della materia secondo partizioni significative importanti o poco importanti. Il modello viene definito se difettoso.

Modello analitico del reato

Si occupa di problemi di interpretazione generali e non di singole fattispecie di reato.

  • Il fatto: fondamento della struttura del reato = oggetto del precetto penale (ciò che una norma incriminatrice vieta o comanda). Il problema è quello della tipicità (legame fatto concreto-tipo legale). Il fatto di reato può consistere in:
    • Omissione di un'azione che deve essere compiuta
    • Mera condotta, attiva o omissiva, o in un evento naturalistico
    • Danno/concreta lesione dell'interesse – omicidio – o messa in pericolo – abbandono di persona incapace di provvedere a se stessa (classificazione secondo il contenuto offensivo del fatto).
  • Antigiuridicità (assenza cause di giustificazione): fatto contrario al diritto che comporta responsabilità penale in capo all'autore del fatto. Indizio illecito: fatto conforme ad una fattispecie tipica di reato. Problema di giustificazione: esclusione obiettiva dell'illiceità in determinate situazioni e a determinate condizioni (configurazione della legittima difesa) per l'integrazione del reato non deve sussistere alcuna causa di giustificazione (antigiuridicità oggettiva).
  • Colpevolezza: presuppone mera realizzazione o causazione materiale + collegamento soggettivo tra il fatto e il suo autore. La responsabilità penale è legata (sempre o di regola) a elementi come il dolo e la colpa e a requisiti di capacità (imputabilità) dell'autore del reato.

Il modello tripartito (fatto tipico, non giustificato e colpevolmente commesso) – di origine tedesca e poi diffusosi anche in Italia con Giacomo Delitalia – viene ritenuto il più completo e conforme alla teoria del reato e pertanto favorito rispetto ad altri modelli quali:

  • Bipartizione tra elemento soggettivo e oggettivo (Carrara) che pone distinzione tra forza fisica e forza morale.
  • Teoria finalistica secondo cui l'azione umana tende sempre ad uno scopo agendo con dolo o colpa.
  • Natura commissiva o omissiva e ancora colposa o dolosa.

Alcuni poi introducono un quarto elemento, schema quadripartito: la punibilità. Nonostante la sussistenza dei tre requisiti sopra enunciati ci si può chiedere se sia o meno opportuno punire (questione affrontata non dalla teoria del reato ma nel sistema delle conseguenze del reato).

Principi della teoria del reato

  • Immanenti (principio di legalità) e trascendenti il sistema.
  • Principi costituzionali interni al sistema e sovraordinati al legislatore che hanno determinato modificazioni in varie discipline tra cui, soprattutto, quella penale introducendo garanzie liberali.
  • Reato come costruzione razionale in quanto legato a profonde ragioni di civiltà pur non escludendo l'intervento del legislatore (previsto dal principio di legalità) che, in ogni caso, deve essere basato su criteri di ragione e giustificazione criticamente argomentabili.

Mentre una teoria del reato è abbastanza completa nel definire i presupposti di responsabilità, il sistema delle pene presenta elementi meno razionali e razionalizzabili. Cataloghi di pene, i livelli di gravità e le modalità applicative sono rimessi a scelte di legislatori.

Dibattito scuole penalistiche

  • Scuola classica: maggior rappresentante: Carrara secondo cui reato = ente giuridico nel quale si distingue un elemento oggettivo o materiale (forza fisica) ed uno soggettivo o psicologico (forza morale). L'uomo è un soggetto razionale in grado di autodeterminarsi; per questo le sue azioni possono essere seguite dall'attribuzione di una responsabilità morale o giuridica nel caso di commissione di un fatto delittuoso come retribuzione per ristabilire l'ordine sociale e pena per permettere il reinserimento del reo nella società. Modello sostanzialmente retributivo con attenzione al rispetto di libertà e dignità umane (anche nella previsione della pena per il reo).
  • Scuola positiva: fondatore: Lombroso. Un esponente di spicco: Garofalo. Reato = fenomeno naturale condizionato da fattori esterni ed interni all'autore che diviene sintomo di predisposizione di una persona a commettere reati (pericolosità sociale). Delinquente = soggetto anormale. Obiettivo: neutralizzare quei soggetti socialmente pericolosi. Dato che, però, non si può pervenire ad uno Stato utopico privo di reati, la risposta penale deve continuare ad operare. Attenzione agli autori del reato dal punto di vista biologico, sociale e psicologico.
  • Indirizzo tecnico-giuridico: (primi '900). Massimo esponente: Arturo Rocco che critica la scuola classica di aver tentato di delineare un diritto penale assoluto, immutabile e universale (illusione) e la scuola positiva per aver creato un diritto penale senza diritto. È necessario studiare il diritto penale esistente come risultato dell'esperienza di soggetti competenti per ottenerne una conoscenza scientifica. È lasciato ad altre scienze lo studio del reo, del reato e della pena.
  • Orientamenti attuali della scienza penalistica italiana: si è cercato di conformare il diritto penale ai principi costituzionali (tentativo complesso).
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoali14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.
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