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MANUALE DIRITTO PENALE 1
1. Teorie della pena e tipo di Stato
Nel ‘700, troviamo pene efferate (pena di morte, pene corporali, confisca totale dei beni, ecc.)
Nei due secoli successivi, il sistema delle sanzioni penali ha attenuato la sua durezza: la pena
detentiva ha progressivamente sostituito le altre, fino all’abolizione della pena di morte in molti paesi.
Problema fondamentale: che cosa legittima il ricorso dello Stato alla pena?
1.2. La risposta a questa domanda viene offerta dalle teorie della pena:
1. teoria retributiva
2. teoria della prevenzione generale
3. teoria della prevenzione speciale o individuale
⇒ Teoria retributiva: pena=male inflitto dallo Stato per compensare ('retribuire') il male che un uomo
ha inflitto ad un altro uomo o alla società: nella sua forma più primitiva, questa teoria trova espressione
nella legge del taglione (‘occhio per occhio, dente per dente').
La teoria retributiva viene designata come assoluta, cioè disinteressata agli effetti della pena: si
punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità.
Le teorie relative sono, invece, incentrate sugli effetti della pena.
⇒ Teoria della prevenzione generale: pena=mezzo per orientare le scelte di comportamento della
generalità dei suoi destinatari:
- in primo luogo, facendo leva sull’effetto intimidatorio della pena,
- nel lungo periodo, attraverso l'azione pedagogica della norma penale: si confida che col tempo
si crei nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge penale. L'effetto di
orientamento culturale dovrebbe sostituirsi, a poco a poco, all'obbedienza dettata dal timore
della pena.
⇒ Teoria della prevenzione speciale o individuale: pena=strumento per prevenire che l'autore di un
reato commetta in futuro altri reati. Questa funzione può essere assolta in tre forme:
1. risocializzazione, cioè l'aiuto al condannato a reinserirsi nella società nel rispetto della legge;
2. intimidazione, rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento di
risocializzazione;
3. neutralizzazione, quando il destinatario della pena non è suscettibile né di risocializzazione, né
di intimidazione, l'unico obiettivo che la pena può perseguire nei suoi confronti è renderlo
inoffensivo o almeno rendergli più difficile la commissione di nuovi reati.
1.3. Le varie teorie della legittimazione della pena vengono spesso presentate come assolute. Mentre,
in realtà, la legittimazione della pena varia a seconda del singolo ordinamento in un dato momento
storico.
Così, in uno Stato teocratico ogni comportamento immorale o peccaminoso potrà essere represso
come reato e la pena potrà legittimarsi sulla falsariga della giustizia divina; in uno Stato totalitario, si
reprime come reato qualsiasi sintomo di ribellione e la pena è fondata sull'intimidazione e sulla
neutralizzazione.
Nel nostro Stato costituzionale, i tre poteri dello Stato concorrono all'esercizio della potestà pu
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Scienze giuridiche
IUS/17 Diritto penale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
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apprese con la frequenza delle lezioni
di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mari Silvia.