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MANUALE DIRITTO PENALE 1 1. Teorie della pena e tipo di Stato Nel ‘700, troviamo pene efferate (pena di morte, pene corporali, confisca totale dei beni, ecc.) Nei due secoli successivi, il sistema delle sanzioni penali ha attenuato la sua durezza: la pena detentiva ha progressivamente sostituito le altre, fino all’abolizione della pena di morte in molti paesi. Problema fondamentale: che cosa legittima il ricorso dello Stato alla pena? 1.2. La risposta a questa domanda viene offerta dalle teorie della pena: 1. teoria retributiva 2. teoria della prevenzione generale 3. teoria della prevenzione speciale o individuale ⇒ Teoria retributiva: pena=male inflitto dallo Stato per compensare ('retribuire') il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società: nella sua forma più primitiva, questa teoria trova espressione nella legge del taglione (‘occhio per occhio, dente per dente'). La teoria retributiva viene designata come assoluta, cioè disinteressata agli effetti della pena: si punisce perché è giusto, non perché la pena sia utile in vista di una qualsivoglia finalità. Le teorie relative sono, invece, incentrate sugli effetti della pena. ⇒ Teoria della prevenzione generale: pena=mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari: - in primo luogo, facendo leva sull’effetto intimidatorio della pena, - nel lungo periodo, attraverso l'azione pedagogica della norma penale: si confida che col tempo si crei nella collettività una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge penale. L'effetto di orientamento culturale dovrebbe sostituirsi, a poco a poco, all'obbedienza dettata dal timore della pena. ⇒ Teoria della prevenzione speciale o individuale: pena=strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati. Questa funzione può essere assolta in tre forme: 1. risocializzazione, cioè l'aiuto al condannato a reinserirsi nella società nel rispetto della legge; 2. intimidazione, rispetto alle persone per le quali la pena non può essere strumento di risocializzazione; 3. neutralizzazione, quando il destinatario della pena non è suscettibile né di risocializzazione, né di intimidazione, l'unico obiettivo che la pena può perseguire nei suoi confronti è renderlo inoffensivo o almeno rendergli più difficile la commissione di nuovi reati. 1.3. Le varie teorie della legittimazione della pena vengono spesso presentate come assolute. Mentre, in realtà, la legittimazione della pena varia a seconda del singolo ordinamento in un dato momento storico. Così, in uno Stato teocratico ogni comportamento immorale o peccaminoso potrà essere represso come reato e la pena potrà legittimarsi sulla falsariga della giustizia divina; in uno Stato totalitario, si reprime come reato qualsiasi sintomo di ribellione e la pena è fondata sull'intimidazione e sulla neutralizzazione. Nel nostro Stato costituzionale, i tre poteri dello Stato concorrono all'esercizio della potestà pu
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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