Diritto penale
Parte generale e parte speciale
Le norme della parte generale sono le regole che definiscono la fattispecie di reato in astratto, senza dare gli strumenti per legarla al fatto, alla realtà; essa informa tutte le fattispecie di reato, cioè contiene regole generali e comuni da applicare a tutte le ipotesi, dentro o fuori dal codice.
Accanto a queste ci sono le regole della parte speciale, tutte quelle regole che fanno capire come i principi generali influiscono sui fatti di reato. Per cui norme scritte in modo differenziato sono complementari, non possono essere lette e applicate le une senza le altre.
Codice penale
Il contenitore per eccellenza delle norme generali è il codice penale (1930), contenute fino all’art. 240. La parte speciale, ovvero i singoli delitti (contro la persona, contro il patrimonio, contro l’amministrazione della giustizia, contro l’amministrazione pubblica, contro l’ordine economico ecc.) è contenuta in parte nel codice penale dall’art. 241 al 732 e in parte fuori dal codice penale, in testi unici o nei vari codici civili (es. diritto penale del fallimento, dello sport, societario, sicurezza dei lavoratori, mercati finanziari, ambiente).
Concetto di responsabilità
È un concetto centrale. La responsabilità si ascrive in sede processuale, individuando il soggetto a cui attribuire il reato e a cui attribuire la pena (pecuniaria o detentiva o entrambe). Ci sono regole ben determinate e certe per accertare la responsabilità, consostanziali e processuali (di cui tratteremo quelle generali).
Sistema punitivo italiano
Il sistema penale italiano è un sottosistema del sistema punitivo in cui non abbiamo soltanto violazioni penalistiche; esso contiene infatti tre sottosistemi:
- Sistema penale
- Sistema amministrativo punitivo
- Sistema di responsabilità amministrativa da reato degli enti
Non ha senso studiare il sistema penale senza osservare il parallelismo con gli altri due. Il terzo è stato inventato di recente per casi come quello di un amministratore di società che corrompe un pubblico amministratore per avere un vantaggio della società.
Illeciti di diritto pubblico
Gli illeciti punitivi (omicidio, furto, divieto di sosta ecc.) rientrano nella categoria degli illeciti di diritto pubblico, in cui ha un ruolo preminente lo Stato, che crea regole e punisce chi le viola. Si può immaginare una linea verticale tra:
- Il legislatore, che crea le regole e punisce chi non le rispetta
- Il cittadino, che rispetta le regole o le viola e quindi è punito
Tutte queste regole sono scritte in modi diversi:
- Illeciti punitivi scritti come d’azione: comando in positivo rispetto al dovere deciso dal legislatore es. "non uccidere chiunque cagiona la morte..."
- Illeciti punitivi scritti come d’omissione: comando in negativo rispetto al dovere in positivo es. "rispetta l’ambiente chi non rispetta l’ambiente..."
C’è sostanziale differenza tra:
- Regola civilistica, dove c’è rapporto paritario tra soggetti.
- Regola penalistica, dove c’è rapporto di sottomissione e obbedienza a una regola che viene dall’alto.
Codice penale
Il codice è del 1930, quindi molto antiquato, ma i principi generali restano assolutamente sottoscrivibili. Tra la carta costituzionale del 1948 e il codice Rocco, tutto sommato, c’è pacifica convivenza. Ci sono stati molti progetti di riforma, che non hanno avuto molta fortuna. Ad esempio alcuni volevano inserire il sistema penalistico nel sostrato sociale.
La parte generale è rimasta sostanzialmente in piedi; la parte speciale ha subito invece più riforme, anche perché sono intervenute altre fonti. Ciò che è importante è l’interpretazione di tali norme alla luce della Costituzione.
Principi costituzionali
I primi articoli della Costituzione, grossomodo fino all’art. 55, costituiscono dei principi fondamentali, che non potranno mai essere oggetto di revisione. Noi ci occuperemo di:
- Art. 3: principio di uguaglianza
- Art. 25: principio di stretta legalità
- Art. 27, I: principio di colpevolezza
- Art. 27, III: funzione della pena
Questi articoli, e i principi in esso contenuti, ci aiutano a costruire questa fattispecie.
Fatto di reato
Il fatto di reato è costituito da una persona (soggetto attivo) che compie un’azione (condotta) con una certa disposizione d’animo (copertura soggettiva) e realizza o no qualcosa (evento), ottenendo certe conseguenze (risposta sanzionatoria).
Come si arriva a una norma penale? Perché il legislatore sente l’esigenza di dare certi comandi? Perché esistono determinati beni da proteggere e la violazione del rispetto di questi comporta una reazione dello Stato, che può arrivare a violazione di principi costituzionali (es. pena detentiva si scontra con principio della libertà personale).
Principio di extrema ratio
Si parla di principio di extrema ratio del diritto penale: quando il legislatore sente che l’esigenza di tutela di un bene è talmente forte da soverchiare il principio costituzionale, reagisce con la costruzione di una fattispecie penale se ritiene che questo sia l’unico deterrente abbastanza forte.
Principio di uguaglianza (art. 3)
L’esordio del nostro discorso parte dal principio di uguaglianza, in quanto è fondamentale dire che tutti i principi astratti verranno applicati in modo identico a tutti i consociati, perché la legge è uguale per tutti, e questo è alla base della convivenza sociale.
Principio di stretta legalità (art. 25, comma II)
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Da una formula tutto sommato secca, si sviluppano 4 piani operativi di stretta importanza:
- Principio di riserva di legge
- Principio di irretroattività della disposizione sfavorevole
- Principio di tassatività
- Principio di precisione
Riserva di legge
La norma penale dev’essere contenuta all’interno di una legge. Questa affermazione pone due problemi:
- Solo legge dello Stato o anche legge regionale?
- Solo legge in senso stretto o anche atti aventi forza di legge?
- È consentito almeno in parte l’ingresso di una fonte secondaria?
1. È stato chiaramente affermato che le norme penali possono essere SOLO legge statale, perché il sistema punitivo non potrebbe prevedere regole diverse da una regione all’altra; tuttavia l’articolo 117 Cost. allarga le competenze regionali, e ci si chiede se la tutela di beni demandata alle regioni possa anche concretizzarsi in norme penali, ma anche qui la risposta è negativa. Tutti i tentativi che sono stati fatti dalle regioni in questo senso sono falliti con dichiarazioni di incostituzionalità (es. piante da sughero in Sardegna), tranne quello della Val D’Aosta sulle stelle alpine che però ha sfruttato interpretazione particolare di art. 734 c.p.
Nell’art. 9 di una legge viene enunciato un principio di specialità, che indica rapporti di specialità tra norme penali dello Stato e norme depenalizzate amministrative di tipo regionale, e possibili là dove la norma statale sia molto ampia e generale (pur sempre con prevalenza della legge statale).
2. Possono essere inserite norme penali ANCHE nei decreti legge, perché molto spesso c’è stata necessità o urgenza di interventi rapidi; ovviamente i decreti dovranno essere convertiti in legge, e se non convertiti le fattispecie penali enunciate decadono ex tunc (il che porrà problemi di successione di leggi penali nel tempo). Possono essere inserite norme penali ANCHE nei decreti legislativi; qui c’è problema opposto, il Parlamento interviene per primo fornendo la delega a formulare la nuova fattispecie penale secondo certi principi; la norma è illegittima se affetta da eccesso di delega, e quindi non sarà vigente.
3. Ci si chiede se PROPRIO TUTTI i contenuti della norma penale debbano essere contenuti in fonte primaria, o se almeno PARTE dei contenuti possano essere contenuti in decreti ministeriali o altre fonti secondarie, che integrino la fonte primaria. Prendiamo fattispecie in materia di sostanze stupefacenti: il concetto di sostanza stupefacente è di tipo tecnico, quindi deriva dalla nozione tecnica enunciata da un decreto ministeriale del Ministero della Salute; questo elenco tecnico è indispensabile, o qualunque povero farmacista potrebbe essere accusato di spaccio. Perciò una fonte secondaria PUÒ entrare nella fattispecie penale, a condizione che abbia scopo di specificazione, tipicità, garanzia di un elemento vago suscettibile di più interpretazioni (si parla di riserva di legge tendenzialmente assoluta).
Precisione
Le norme penali devono essere scritte in modo abbastanza chiaro e preciso da consentire sì interpretazione, ma da non lasciare troppa libertà, da creare un quadro sufficientemente delimitato. L’interpretazione può essere:
- Restrittiva (es. del "chiunque cagioni la morte di un uomo": solo maschio)
- Allargata (in generale, persona umana vivente)
- Sistematica: interpretazione di un termine di una norma in base alle norme limitrofe e al sistema complessivo in cui la norma è inserita; per capire nozione di possesso, si potrebbe cercare definizione (ma si trova nel c.c., quindi un altro sistema) oppure cercare un’autonomia sistematica della nozione all’interno del sistema penale (ad es. esaminando norme sul furto)
- Costituzionalmente orientata: interpretazione che il giudice attua seguendo i principi costituzionali e le sentenze della Corte costituzionale relativa ai principi di riferimento; egli cerca in ogni modo di cercare un’interpretazione concorde, e se ci riesce bene, altrimenti fa rinvio; lo stesso meccanismo funziona in relazione alle norme europee
- Storica: in base al precedente normativo in base ai lavori preparatori e/o in base alla nuova lettura che risulta dalle norme più recenti
NO interpretazione teleologica!! Nel penale, divieto di analogia, (quella più vicina all’analogia). È infatti enunciato il divieto di analogia che non è interpretazione, ma l’uscita da un dato normativo ed alla legittimazione esegetica e l’uso del dato astratto per regolare fattispecie concrete simili, ma che non rientrano nel suo perimetro (NO sussumibilità). Es. in "uomo" potremmo far rientrare anche altro che uomo non è, e si condannerebbe per omicidio chi ha ucciso un animale.
L’analogia non va bene:
- Né in senso astratto, perché il giudiziario amplierebbe il dato normativo a propria descrizione, violando sia il principio di riserva di legge, sia il principio di precisione
- Né in senso concreto, Tuttavia parte di dottrina e giurisprudenza sono:
- Malam partem: del tutto sfavorevoli all’analogia (che amplia la negatività di una norma allargandone la punibilità)
- Bonam partem: ma favorevoli all’analogia (che amplia le regole di vantaggio per il soggetto della disposizione es. la falsa testimonianza della moglie su un crimine del marito non è punibile; possiamo estendere questo alla convivente, con analogia b.p? Secondo alcuni sì).
Tassatività/determinatezza
È un principio importante rivolto dalla Carta costituzionale al legislatore, invitato a scrivere in maniera tassativa e determinata perché il destinatario della norma riceva un ambito dai confini rigidi e ben definiti.
Irretroattività (e successione delle leggi penali)
Enunciato come già detto all’art. 25 Cost. e all’art. 2 c.p. sulla successione delle leggi penali. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (norma costituzionalizzata, che non potrà essere modificata anche se è una fonte di livello primario). Questo principio esiste prevalentemente per ragioni di certezza del diritto, io devo ben sapere se un certo comportamento ha conseguenze penali o no.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Questo costituisce una grande limitazione al comma precedente, e quindi in generale al principio costituzionalizzato, ma a scopo garantistico, perché l’effetto positivo della nuova norme agisce retroattivamente, nell’ottica di garantire una situazione paritaria. Questo principio va completamente contro l’ottica di certezza del diritto. Tale Marco Siniscalco ha unito le due cose e individuato quindi, nell’art. 25, comma II, una duplice ottica:
- Certezza del diritto
- Garanzia di trattamento paritario
Perciò in quest’ottica anche art. 2, comma II può giovarsi in qualche modo di una costituzionalizzazione, che se non fosse stata trovata avrebbe portato a dichiarazione di illegittimità costituzionale. Si parla di successione di leggi penali nel tempo:
- Una norma non esisteva poi esiste
- Una norma esisteva poi è stata abrogata
- Una norma esisteva, poi viene abolita, perché sparisce la situazione negativa dal sistema giuridico italiano (abolitio criminis, art. 2 cpv. c.p.): le ragioni possono essere diverse, di politica criminale o di situazioni sociali. Vedi fattispecie a tutela della stirpe oppure l’ipotesi di adulterio femminile, abolita nel ’75. Tutto quello che era la negatività di quel precetto è uscito totalmente dal sistema; chi tiene quel comportamento dopo l’abolizione tiene un comportamento neutro, ma cosa succede ai procedimenti in corso di accertamento della responsabilità di quel fatto che prima era reato e ora non lo è più? Ragionamento: se oggi si ponesse in essere quel comportamento, il legislatore non sarebbe più interessato a sanzionarlo. Allora, la grande portata è: in virtù del principio di uguaglianza, non è più giusto continuare a punire un soggetto che ha tenuto quel comportamento, anche se l’ha fatto quando esso era ancora considerato reato. Chi non ritiene questo comma costituzionalizzato si è servito dell’argomento che esso in realtà non garantisce la certezza del diritto, caso mai il contrario. MA una dottrina torinese ha detto che il 25 cpv ha una ratio di incertezza ma anche di garanzia, perché permette ai soggetti destinatari di essere trattati nel miglior modo possibile; a questi importa più la garanzia dell’incertezza. Quindi, l’ultimo passo è arrivare a dire che anche questo comma trova costituzionalizzazione, che lo sottrae dalla possibilità di modificazione in peggio.
- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte subito nella corrispondente pena pecuniaria.
- Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- Una norma esiste poi viene modificata, in peggio (aumentando la portata del disposto negativo) o in meglio (viceversa), ferma restando la fattispecie (continuità dell’illecito) è consentita la retroazione del disposto favorevole, anche su situazioni che erano state perfezionate quando era in vigore la norma meno favorevole. Si farà la verifica della norma più favorevole, ricollocandola al momento in cui l’azione è stata compiuta si fa retroagire la norma alla commissione di quello che era un reato la retroazione si verifica se il fatto già corrispondeva alla fattispecie più stretta nuova, perciò se il legislatore ha diminuito la portata della legge il soggetto si gioverà della ora irrilevanza penale di quella fattispecie (di fatto c’è stata una abolitio criminis della norma più generale).
- Una norma continua ad esistere, ma viene modificata la parte sanzionatoria (una norma ha una parte precettiva e una parte sanzionatoria; le norme penali di solito hanno parte sanzionatoria strutturata in due limiti edittari es. da uno a cinque anni):
- Se la pena viene aumentata sia nel minimo sia nel massimo, varrà la sanzione vigente al momento della commissione del fatto, quindi l’irretroattività copre anche la sanzione.
- Se la pena viene diminuita sia nel minimo sia nel massimo, varrà la sanzione più lieve, che opererà retroattivamente.
- Se la pena viene aumentata nel minimo, diminuita nel massimo, è più difficile: la dottrina dice che il giudice dovrà decidere di volta in volta, in base a se la pena sia più vicina al minimo o al massimo, quindi anche qui nel modo più favorevole.
- Una norma è abrogata, ma non è abolita (a livello penalistico abrogazione e abolizione non sono la stessa cosa) a volte c’è abrogazione della fattispecie contenitiva del reato, ma continuità dell’illecito quindi non abolizione, perché il reato è rientrato in un’altra fattispecie; il tutto a condizione che ci sia un’assoluta sovrapposizione tra i due disposti, perché se avessimo differenze strutturali questo non sarebbe applicabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Questa è un’eccezione favor rei; il motivo di ciò è che ci sarebbe un invito a delinquere ai tempi vicini allo scadere della norma temporale o nel periodo di vigenza della norma.
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