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Diritto medioevale e moderno

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Libro: Storia del diritto in EuropaAntonio Padoa Schioppa
Prova Intermedia: 26 Aprile

Introduzione

Passaggio dalla cultura orale ai manoscritti: invenzione della stampa (seconda metà del 400, invenzion della stampa al 500) dall’invenzione c’è esplosione di stampe e di libri anche giuridici. Incunaboli (in cuna, prime edizioni). Conseguenze anche nel mondo delle religioni. Lutero infatti espande il protestantesimo.

Cultura manoscritta (sino al 1470 circa) continua anche dopo l’invenzione della stampa a causa dei costi elevati. Sino al 1470 l’unico modo per conoscere gli sviluppi della cultura e anche cultura giuridica era tramite i manoscritti. I manoscritti costano. Materiale pregiato. Sedicesimo (sedici pagine) è la misura per determinare il costo delle edizioni.

Migratio accademica e migratio degli stranieri era un fenomeno normale nel medioevo. Il costo di un anno universitario era altissimo ma costava come un manoscritto. C’erano a Bologna le 12 nationes, bacini di 12 culture con elevato tasso di nazionalizzazione.

Diffusione dei manoscritti

I manoscritti erano un bene preziosissimo, erano un deposito della memoria storica. Epoche di massima diffusione dei manoscritti:

  • Età basso-medievale: periodo che va dall’anno 1000 alla conquista dell’America 1492.
  • Età alto-medievale: periodo che va dalla caduta dell’impero romano d’Occidente (476) sino all’anno 1000.

Manoscritti diffusi in entrambe le epoche. I manoscritti sono introdotti dalla comunità ecclesiastica. Nei monasteri si sviluppa la cultura dei monasteri.

Glossatori

Movimento scientifico che si sviluppa da fine undicesimo secolo sino al 1250. Glossa è simile alle nuvolette dei fumetti che sono collocate nell’immagine superiore, inferiore o laterale del corpus iuris civili (530-565). Il corpus è testo fondamentale dalla fine dodicesimo secolo sino alla fine del quindicesimo. Il codice era accompagnato dalle Glosse quindi. Tramite le Glosse il testo parla. Il momento più alto della Glossa è la Voce del Testo. Testo che è lontano 7 secoli dalla realtà in cui era stato scritto. Il testo era ancora espressione di giustizia. Tutti i manoscritti accumulano glosse.

Arriva Acuzio che accumula circa le 96mila glosse in un testo unico. Si assiste a un rimpiego del materiali, a causa dei costi elevati, gran parte dello sviluppo della scienza giuridica del dodicesimo secolo scompare dalla memoria storica. Avviene una raschiatura.

Edizioni a stampa del pensiero giuridico

Si passa poi alle edizioni a stampa del pensiero giuridico sino al diciottesimo secolo. Si sviluppano i primi codici. Codice napoleonico/Cod Napoleon 1804 è il primo codice, 1806 diventa legge vigente anche in Italia. Segna la storia giuridica italiana ottocentesca. Resta un legato per la giurisdizione italiana sino al 1942.

Decretum Gratiani

Decretum Gratiani: manoscritto pilastro del diritto canonico 1140. Viene dal convento di San Gallo/Sankt Galllen nella biblioteca Stiftsbibliothek.

Nel corso si tratta dal medioevo sino all’età contemporanea (V-VI secolo – XX Secolo)

Fonti dell’ordinamento giuridico

  • Legislazione; atti normativi che sono dotati di coattività.
  • Dottrina; interpretazione che il giurista di professione fa della legislazione. Per quanto riguarda gli statuti non vengono interpretati poiché gli statuari non volevano che i giuristi (visti come cantastorie) ne dessero una interpretazione diversa.
  • Prassi; applicazioni del diritto, le consuetudini. Anche interpretazioni notarili e giuridiche. Magna tribunalia (corte di cassazione) ne sono un esempio, tribunali che rappresentano la volontà del sovrano e si sostituiscono ad esso.

Chiavi per comprendere lo sviluppo della materia

Nelle varie epoche le fonti avevano influenze diverse. Esse però si influenzarono a vicenda.

  • Alto medioevo; prevalenza delle consuetudini. Diritto non scritto (Costumi continui che siano approvati dal consenso degli utenti/leggi). Le consuetudini tenute dai “barbari” non erano scritte ma c’erano delle regole condivise da tutti. Diffuse dai tempi di Tacito. Le consuetudini divennero poi testi scritti. Ci sono anche giudici e notai ma la prevalenza è delle consuetudini.
  • Basso Medioevo; esplosione di una scienza giuridica autonoma. Prima il giurista non aveva una identità precisa. La sua identità si forma in quest’epoca e diventa protagonista della storia sociale e politica del medioevo. I giuristi provenivano da famiglie nobili o mercantili, costava. Italia domina la scena internazionale in questo periodo. Alma mater studiorum a Bologna, a partire da questa città si formano poi nuovi centri.
  • Età Moderna; eclissi della scienza giuridica di tipo accademico. Crescita della legislazione (epoca della nascita dello stato moderno, stato che si organizza con strutture ordinate sotto un sovrano assoluto/illuminato). I legislatori avevano sotto mano i testi degli altri paesi, le monarchie maggiori quindi (Russia, Prussia e Austria) si dovettero rifare alle conseguenze della rivoluzione francese. Si assiste anche alla svalutazione della dottrina dovuta alla rinascita del legislatore. I giuristi hanno il monopolio del diritto.
  • Età Contemporanea; svalutazione progressiva della giurisprudenza (movimento anti-giurisprudenziale nel 700) nasce quindi la volontà di creare dei testi ordinati, si tiene largamente conto della tradizione in questi testi. Non dovevano essere bisognosi di interpretazioni così da fare a meno dei giuristi.

Altre fonti

  • Storia del diritto in Europa; fondamentale poiché c’è una comune civiltà giuridica.
  • Storia di una civiltà .
  • Repubblica della cultura giuridica (Respublica Iuriconsultorium).
  • Diritto come specchio della società civile.
  • Diritto come specchio della economia.
  • Diritto come specchio della politica.
  • Diritto come specchio della filosofia.
  • Diritto come specchio della cultura.
  • Diritto come specchio della religione.

Pluralismo delle fonti. Viene sostituito quando arrivano i primi codici (francese, ABGB, etc). Oggi invece si è tornati a pluralità di normative grazie agli organi sovranazionali, non c’è più sovranità assoluta né normativa unica: sorgono problemi interpretativi che vengono però risolti dal giurista con controversie (norme ordinamento interno vs norme ordinamento esterno).

Ordinamento Romano

Rileva sotto il punto di vista pubblicistico che privatistico (anche se essi talvolta si incontrano). Modello di organizzazione dal punto di vista pubblicistico, fine del 3 secolo, strutturato gerarchicamente. (superiorità di determinati soggetti rispetto ad altri, però vuol dire anche ordine). Esistevano, in risposta al caos:

  • Gerarchia amministrativa: Defensores civitatum (piccoli comuni), governatori delle provincie, prefetti del pretorio, imperatore. Imperatore è dominus dell’ordinamento anche se con la suddivisione dell’impero in Oriente ed Occidente si assiste a un ritorno al caos (cesare vs augusti).
  • Gerarchia giudiziaria: pari alla gerarchia amministrativa.
  • Gerarchia fiscale
  • Gerarchia militare

Ordinamento privatistico ordinamento di leggi che regolano i rapporti fra i civili e le norme. Fine del 3 secolo d.C. iniziano a intravedersi le prime norme. Perché il legislatore inizia ad esercitare il proprio potere mentre nei secoli precedenti regnava la giurisprudenza. Vengono raccolte le norme dei secoli precedenti in codici:

  • Codice Gregoriano.
  • Codice Ermogeniano.
  • Codice Teodosiano (434) antecedente del codice giustinianeo, 16 libri, importanza perché non viene scalzato totalmente dal codice giustinianeo (529) perché di fronte ai diritti della chiesa configurava una posizione più favorevole. La chiesa in età alto medioevale è una istituzione forte di ispirazione di adeguamento a una normativa civilistica, è un mezzo di diffusione dell’ordinamento romano. Ecclesia Chiesa Vivit Iure Romana (la chiesa vive secondo le discipline di diritto romano). Ecco perché il codice Teodosiano fu promosso in maniera maggiore del diritto giustinianeo.
  • Codice Giustinianeo (529) subentra dopo il Teodosiano ma ne trae ispirazione. Diviso in quattro parti:
    • Codex, composto in 12 libri. Il 12 va ripartito: i primi 9 libri riguardano il diritto privato. Tres Libres, ultimi tre, riguardano l’ordinamento pubblicistico. Rappresenta un diritto nuovo.
    • Digesto, diritto vecchio. Compilazione del però quasi scompare nell’alto medioevo ma sopravvive come consuetudine (Lex Consuetude Romanorum).
    • Rivisitazioni delle Istituzioni di Gaio
    • Novelle Giustinianee, appartengono al diritto nuovissimo. Authenticum; redazione completa delle 134 novelle che verrà alla luce nel basso medioevo. Epitome Iuliani è una versione riassunta che riesce a sopravvivere poiché nell’Alto medioevo si preferiscono studiare le forme riassuntive per il regredire delle conoscenze.

Rescritti; provvedimenti che vengono presi dall’imperatore su richiesta rispetto a un caso singolo. Contenuti principalmente nei primi due codici. Qui l’imperatore svolge la funzione di giudice supremo. Essi finiscono per avere una validità erga omnes; la sua validità nasce quindi da un fatto singolo. Nel diritto canonico ci sarà un corrispondente dove darà il papa a prendere decisioni sul caso singolo che avrà ripercussioni su tutti.

Giustiniano riguardo gli studi giuridici aveva previsto una durata di 5 anni. Studio esclusivo a Bologna del Corpus Iuris Civilis.

Ordinamento della Chiesa

Si struttura nei secoli successivi alla riforma gregoriana. Tre papi importanti;

  • Gregorio Magno (eletto nel 590) ma non è stato lui e riformare la chiesa.
  • Gregorio VII collocato nel 1075. Riforma in senso gerarchico della chiesa. Rispetto al modello romano i poteri vengono collocati tutti nel papa. Riforma di tipo teocratico, si afferma anche la superiorità della chiesa sullo stato. Superiorità papale è punto cardine. Il papa può assegnare e rimuovere i benefici.
  • Gregorio IX artefice di un monumento del diritto canonico; corpus iuris canonici. È diritto nuovo (contrapposto al diritto vecchio, romano, e quello nuovissimo, moderno, quello nuovo è quello canonico). Liber exta 1234.

La Chiesa è una organizzazione gerarchica che prende vita dal 1 sec a.C. e già dai primi decenni ha una struttura forte che prende ispirazione del diritto romano. Struttura:

  • Apostoli
  • Episcopi (vescovi): acclamazione dei fedeli per essere confermati come tale.
  • Presbiteri
  • Diaconi
  • Assemblea dei Fedeli: ne fanno parte coloro che si riconoscono nei dogmi della chiesa.

Il cristianesimo è una religione del libro, la bibbia ha una fortissima rilevanza ha un peso sul determinare la metodologia giuridica nell’interpretare il corpus iuris civili. I testi del vecchio e nuove testamento sono da seguire e interpretare attraverso il ragionamento; anche dal punto di vista laico. Principio di Diversi Sed Non Adversi si da spazio alla distinzione (genere letterario che concilia testi contrapposti/norme apparentemente inconciliabili; norme sono dei fatti che possono essere molto simili nelle fattispecie ma in realtà nei dettagli sono diverse. Si salva l’armonia delle leggi antiche: è importante che in un testo non ci siano contrasti per logica e quindi si trova una metodologia per salvare la compattezza dell’insieme).

Fonti del diritto canonico

Punto di vista cronologico;

  • Canone Conciliare/Canone Concili; il diritto canonico prende il nome dalla prima fonte che lo costituisce. Unione dei vescovi per prendere decisioni a carattere locale o generale. Generale è il concilio ecumenico. Il primo concilio ecumenico avviene a opera dell’imperatore Costantino, Concilio di Nicea (325), che si occupò dell’unicità della religione e se fosse eretico l’arianesimo. Concilio di Costantinopoli (381) secondo concilio, riguarda la trinità e si parla dello spirito santo e vengono riaffermati i dogmi. Concilio di Calcedonia (451) questioni teologiche. Con il tempo diventano sempre più rari a favore delle decretali pontificie.
  • Decretali Pontificie; espressione di massimo potere papale. Decretali sono le lettere che venivano mandate al prelato che l’aveva interpellato. Nascono da un caso singolo poi vengono applicate erga omnes. Sono efficaci in quanto il papa è il capo della chiesa. Iniziano nel quarto secolo grazie al papa Silicio. Diminuisce il potere dei vescovi e aumenta quello papale. È il potere papale di creare norme e di rendere giustizia.

Stato-Chiesa

Chiesa è ordinamento che dapprima è perseguitata dall’ordinamento statale romano. In seconda fase nell’ordinamento romano si ebbe la tolleranza. Tolleranza non è uguaglianza bensì è il non perseguimento della religione cristiana.

Successivamente con Teodosio I nel 381 avviene il pieno riconoscimento. Nel 380 la religione cattolica è l’unica riconosciuta all’interno dell’impero. La chiesa ha quindi dei privilegi e svolge alcuni funzioni che prima erano solo dello stato. Nel quarto secolo la chiesa svolge azioni in materia di amministrazione della giustizia. Ci si rivolge ai vescovi per ricevere giustizia, secondo le regole della religione. Equità canonica, legge i dettagli del caso e cerca una soluzione migliore per risolverlo.

Man mano si genera il cesaropapismo dove l’imperatore considera la chiesa una organizzazione subordinata che fra il quarto e il quinto secolo produce degli elementi di conflitto che si risolvono nella dottrina gelasiana dettata da Gelasio I (papa della seconda metà del V secolo) che crea la Dottrina della Separazione “Impero e il sacerdozio sono due dignità distinte da una parte vi è l’autorità sacra del pontefice dall’altra la podestà regale dell’imperatore, ciascuno dei due poteri è destinato a regolare un aspetto diverso della vita degli uomini: il papa regola gli aspetti della vita spirituale degli uomini mentre l’imperatore regola i negozi temporali”. Questa dottrina generò dei conflitti; competenza legislativa giurisdizionale assoluta della chiesa riguardo ai matrimoni anche se è un aspetto laico. Anche in materia successoria però la chiesa interviene.

Il Monachesimo

Parallelismo in questi secoli fra chiesa e diritto. Esso è un movimento spirituale che percorre la storia fra alto e basso medioevale. È una forza della società anche civile in questo periodo. I monaci attraverso il lavoro intellettuale svolto quotidianamente garantivano una vita successiva ai testi classici di ogni materia.

Tipologie di monachesimo

  • Anacoretica; eremiti, persone isolate
  • Cenobitica; dovunque c’è la società c’è diritto, è un monachesimo formato da più persone che vivono fra loro con regole stabilite. Vi è rispetto delle regole (termine formato da San Benedetto nel 529 quando fondò il suo monastero).

La regola benedettina è la regola di una comunità organizzata secondo precise regole di condotta “ora et labora” diretta da un abate eletto a maior et sanior pars (maggioranza e in modo più sana; maggioranza composta dai monaci che si comportano meglio). Ci sono quattro categorie di monaci; coloro che si comportano male, i vagabondi (coloro che si comportano male, infatti vagano fuori dai conventi). La comunità è organizzata secondo le diverse funzioni. C’è la distinzione della giornata fra ore di lavoro manuale e ore di lavoro intellettuale (trasmissione delle opere classiche); viene contemplata ovviamente la preghiera. Nella legislazione laica è presente una estrema cura del dettaglio e spesso la legislazione dei conventi influenzano la forza politica dei re barbari ad esempio; alcune forza vengono influenzate dallo stile di vita e dalle sue regole.

Gregorio Magno 5590-604 anni del pontificato. Forma di ministero fra i credenti e le persone del mondo civili. Lanciava messaggi a tutti anche alle popolazioni barbariche con consigli di vita reale. Presente unità di potere, il rappresentante supremo della gerarchia esercita tutti i poteri e quindi anche la giustizia.

Egli è di provenienza civile, era un praefectus urbi a Roma. Divenne successivamente monaco benedettino e poi papa. Fu come già detto un promotore di un metodo di risoluzione dei casi concreti a lui sottoposti fondato sull’utilizzo del testo scritto (non si decide ad arbitrio, è una specie di garanzia). Il testo scritto può essere o la Sacra Scrittura, i canones (canoni ecumenici o locali) o leges (si rifanno al diritto romano). La chiesa vive secondo la legge romana, si presuppone l’utilizzo di un editto laico tramite le leges. Le sue decisioni venivano emanate via epistola.

Le lettere di Gregorio Magno erano espressioni di un concetto di uguaglianza che è citata nella regola benedettina; equità che guida le decisioni, non si possono favorire determinate persone rispetto ad altri.

Penitenziali

Fonte. Si fa riferimento alle penitenze. I primi penitenziali nascono in Irlanda dal sesto secolo sino al decimo. I penitenziali riguardano i clerici e i laici; sono un processo di evoluzione della penitenza (da una penitenza pubblica si passa a una privata). Nel 1215 viene regolarizzata la penitenza privata, grazie al processo ecumenico () si doveva seguire la regola della confessione annuale.

Sono presenti degli elenchi di penitenze previsti.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AliAmore di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Di Renzo Villata Gigliola.
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