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Storia del diritto medievale e moderno

Età romana

In epoca medievale cambiano le forme e gli istituti del diritto. L’età romana va dall’età repubblicana ma si consolida soprattutto in età imperiale come frutto di legislatori e del princeps che emana costituzioni di validità generale e come frutto della riflessione tecnica di esperti cioè della dottrina e soprattutto la generazione di giuristi vissuti tra il 2 e il 3 d.C. cioè gli autori di età classica che influenzeranno il diritto giustinianeo. È una cultura che raggiunge un livello molto alto soprattutto in ambito civilistico riguardante le relazioni fondamentali che legano i cives agli altri membri della società (famiglia, proprietà, contratti, obbligazioni, testamenti). Il diritto romano diventa strumento fondamentale per rendere possibile un’esperienza politica-istituzionale consistente nel passaggio da una città-stato a un impero di livello mediterraneo arrivando fino al Reno e al Danubio occupando militarmente e con l’amministrazione pubblica tutti i territori affacciati sul Mediterraneo.

Il diritto romano aveva dunque sostenuto l’evoluzione di una società diventando il diritto di tutti gli abitanti dell’impero con la Constitutio Antoniniana (212 d.C.). Tale diritto recuperato dai giuristi dell’11 e 12 secolo costituisce un fondamentale modello di riferimento sia per l’ampiezza della produzione legislativa con norme e regole che disciplinano ogni profilo di diritto privato e civile e già accompagnato da una riflessione dottrinaria cioè le opere conservate dei giuristi di età classica conservati nel Digesto pubblicato da Giustiniano nel 533. A partire da 11 e 12 secolo viene recuperato il diritto romano nel Medioevo per le esigenze di una società sempre più complessa come quella comunale. Fondamentale la notte di Natale dell’800 d.C. con la ricostituzione dell’impero nella forma di consacrazione papale (Carlo Magno), viene riconosciuta come rilevante la legislazione imperiale di età romana.

Alto medioevo

L’impero romano si frantuma, i barbari spezzettano in molte unità il vecchio impero romano e danno inizio a una nuova civiltà; nel corso del VI secolo si colloca il passaggio dall’età antica all’alto medioevo che è caratterizzato da due elementi importanti: 1) il vuoto statuale successivo al crollo dell’impero per cui non c’è più struttura politico amministrativa unitaria che consenta la diffusione e l’applicazione di un diritto dai caratteri unitari, si formano 2) nuove forme di potere di controllo. Contemporaneamente in questa fase di decadenza che interessa tutti gli ambiti della cultura avviene una sostanziale scomparsa della civiltà giuridica romana a quei livelli raffinati a cui era giunta, non ci sono più scuole o esperti in grado di diffondere tale cultura giuridica e si entra in quella che viene chiamata età senza giuristi poiché non vi sono più opere dottrinarie o interpreti del diritto romani, è finita la stagione dei grandi giuristi del II e III secolo. Anche il diritto subisce gli effetti di una decadenza di civiltà in tutte le sue forme che aveva caratterizzato l’impero romano al suo massimo splendore.

Questo tipo di transizione non deve essere letta solo in termini di decadenza, si determinano i caratteri di una civiltà nuova e nuove forme di produzione del diritto che di per sé non sono portatrici di un valore assoluto, sono diverse perché rispondono ad esigenze nuove di uomini diversi, sono tribù che hanno alle spalle una tradizione di spostamenti che non sono abituati ai concetti di diritto territoriale o di istituti giuridici o di leggi valide universalmente, hanno delle identità proprie. Nei secoli dell’Alto Medioevo si assiste a un tracollo, nei vari regni barbarici e nella ricostruzione dell’autorità imperiale con Carlo Magno il diritto legislativo è molto più disorganico, a caratteri casistici e particolari. Rispetto poi all’estensione del diritto romano sul tutto il territorio si vedono coesistere diritti diversi entro un medesimo territorio dove ci sono soggetti che discendono da popoli diversi e che rivendicano il proprio diritto personale che fa parte della loro appartenenza etnica ad un determinato popolo: la legge vale perché identifica il diritto di un popolo e dei suoi componenti ovunque si trovino (soprattutto IX e X secolo nell’impero carolingio), è il concetto della personalità della legge, si seguono le consuetudini del proprio popolo, il diritto si diffonde come attaccato alle persone (vedi Paolo Grossi).

In questa nuova dimensione prevale dunque un diritto a base consuetudinaria prodotto dal basso, dalla tradizione di comportamenti e relazioni che vengono confermate e riconosciute come valide. Un diritto di questo tipo molto basilare che regola i bisogni essenziali delle persone e dunque non molto complesso tramandato per via orale prima ancora che per via scritta non vede più la necessità di giuristi professionisti, sono consuetudini per la cui applicazione bastano i pratici, gli anziani delle tribù che svolgono la funzione di iudices, di scribae, di notarii, non c’è codice, c’è la memoria della tribù. Si sviluppano anche dei complessi normativi di grandi rilievo: le leggi barbariche sono destinate ad essere abbandonate nei secoli per la crescita economica e culturale che portano a nuove forme di organizzazione politica ma tale formazione consuetudinaria già dall’VIII secolo porta a complessi normativi come il diritto feudale che nasce nei popoli franchi oppure il ius mercatorum che si forma tra X e XI secolo e rappresenta l’identità del ceto delle classi di mercanti che diventano gruppi importanti nel contesto delle nuove città comunali e delle città che si basano sui commerci (vedi le repubbliche marinare che investono in termini di risorse non sullo sfruttamento del territorio ma sulle attività commerciali proiettate verso il mare).

Ancora nel XIX secolo si producono codici commerciali e questo vuol dire che i contratti mercantili sono concepiti come un campo a sé rispetto al diritto civile (il primo codice moderno il codice napoleonico).

Diritto consuetudinario

Non è determinato da legislatori che lo producono e impongono dall’alto, la consuetudine nasce dal basso e si basa sulla regolarità di comportamenti e dalla loro accettazione da parte della maggioranza dei soggetti che partecipano a date relazioni, la consuetudine è fatta soprattutto di rituali, di forme visibili che vengono svolte di fronte a testimoni con un riconoscimento collettivo della loro validità; vi è poi la convinzione che tali usi e costumi vengano dal passato, che derivino dagli avi e che siano stati utili a regolare la convivenza sociale. Questo tipo di diritto proprio perché non può essere portatore di regole troppo complesse prevale in una società statica con bisogni alquanto limitati che nell’esperienza dell’Europa dell’Alto Medioevo è una società rurale, che basa la ricchezza su beni mobili, solo in una seconda fase quando i barbari iniziano a fissarsi in alcuni territori si inizia a pensare di disciplinare situazioni più complesse. La consuetudine comincia un certo stadio di evoluzione, viene messa per iscritto anche per il fatto che tali popoli si siano insediati negli ex territori dell’impero romano e che abbiano iniziato a parlare con i popoli che lì vivevano, cominciano a cercare un alfabeto e un vocabolario comune, si sono formati dei regni barbarici che mantengono in vita la popolazione locale e il loro diritto originario (restano cioè componenti romane) così tra VI e VII secolo cominciano ad essere prodotte le prime raccolte scritte di consuetudini (es. editto di Rotari 643 concluso dal re dei longobardi attraverso consulenti e saggi come raccolta di consuetudini che rappresentano il diritto del suo popolo).

Basso medioevo

A partire dall’XI e XII secolo dal punto di vista della cultura giuridica le cose cambiano a partire da esperienze che hanno radici italiane, da questo momento la cultura giuridica si orienta in direzioni diverse perché comincia a recuperare e studiare il diritto romano nella forma del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano; per una serie di interessi di singoli intellettuali, per il bisogno di formalizzare l’amministrazione della giustizia si recuperano tali testi e si studiano in modo completo e sistematico, la novità è l’interesse nel conoscerli interamente e nel metterli in relazione fra loro per estrarne i precetti fondamentali.

Termina l’età senza giuristi e cominciano a formarsi degli intellettuali che si concentrano sui testi giustinianei e li insegnano, li diffondono, nasce un metodo scientifico per la trasmissione della conoscenza giuridica; in parallelo si fonda su basi nuove anche lo studio e la produzione del diritto canonico, forme di diritto a base scientifica, studiato ed insegnato negli studia cioè luoghi organizzati per la trasmissione del sapere giuridico, questo diritto romano e canonico verrà sempre utilizzato per integrare i diritti a base locale perché è un diritto molto più completo ed approfondito rispetto ad ogni esperienza giuridica medievale; il diritto romano canonico è perfettamente collegato all’evoluzione della civiltà comunale, dall’XI e XII secolo la civiltà basata sulla città si espande in buona parte dell’Europa. La rivoluzione che si osserva nel XII secolo e che investe soprattutto il diritto romano giustinianeo e il diritto canonico è importante ma si possono individuare differenze fondamentali tra diritto romano cioè quello prodotto da Giustiniano nel VI secolo fino al 565 il quale viene recuperato rileggendo manoscritti e ricostruendoli filologicamente confrontandoli fra loro tra XI e XII secolo, il quale è un diritto che rinasce nell’interesse di nuove generazioni di studiosi (prima si cerca di ricreare una dottrina e poi entra nella pratica del diritto e in funzione sussidiaria solo più tardi entrando così nel diritto applicato), è un diritto statico quello romano che vive nei codici di Giustiniano che viene fatto rivivere dai giuristi medievali che trasmettono la loro conoscenza da maestro ad allievo (dalla teoria alla pratica). Il diritto canonico invece è un fenomeno che ha direzione opposta rispetto al diritto romano non va da un recupero teorico ad applicazione pratica ma essendo diritto positivo prodotto dai pontefici del medioevo nasce come ordinamento pratico della chiesa (dalla pratica alla teoria), dalla pratica viene accresciuto con una parte teorica con una dottrina (prima raccolta ufficiale da Gregorio IX 1234, in realtà un’altra precedente cioè il decreto di Graziano del 1140 anche se non ufficialmente promulgata da un pontefice ma da un ecclesiastico privato, rientra fra le raccolte che costituiscono il diritto canonico), il diritto canonico è dinamico perché via via che si procede nel tempo i pontefici emanano altri provvedimenti che poi si consolidano secondo una sequenza che poi va a costituire il Corpus Iuris Canonici che rimarrà in vigore fino al 1917 cioè fino al piano di riforma che il pontefice dell’epoca imposta per racchiudere il diritto in un codice di diritto canonico di struttura moderna, il successivo risale al 1984 ed è quello vigente, è più snello e comincia ad essere tradotto in tutte le lingue della cristianità.

La riscoperta del diritto romano e l’approfondimento teorico del diritto canonico cominciano a produrre quel fenomeno che chiamiamo ius commune: convivono nei vari ordinamenti diversi livelli di diritto fra cui gli iura propria cioè quelli specifici basati su statuti locali e su provvedimenti dei singoli principi/marchesi/duchi; dal duecento in poi si usa lo ius commune inteso come sistema integrato di diritto romano, di diritto canonico e della dottrina giuridica. A partire dal XIII secolo si comincia ad identificare il diritto comune come sistema giuridico, è un diritto comune da più punti di vista: è comune a 1) molti territori diversi, realizza un modello di 2) unità giuridica europea grazie al fatto che viene diffuso attraverso l’insegnamento universitari, è comune anche perché 3) integra i due grandi corpi del diritto (romano e canonico) tanto che dalla fine del duecento ci si laurea “in utroque iurae” cioè in entrambi così viene perfezionato nel programma di studio già dal XIII secolo.

Nel corso del tempo le espressioni più significative della produzione teorica in ambito giuridico caratterizzano paesi diversi, fino all’umanesimo giuridico però l’Italia è considerata il centro degli insegnamenti giuridici, dove abbiamo anche il primo utilizzo tecnico scientifico del diritto romano in ambito processuale. Nei secoli successivi le testimonianze più significative riguardano altri territori: nel 500 Francia, nel 700 Olanda e nel 900 la Germania. Un diritto romano con un destino paradossale che ha riguardato il Corpus Iuris Civilis il quale si è rivelato la base del diritto comune superando frontiere geografiche e culturali; con questa opera Giustiniano cerca di riunire il diritto romano classico ma le opere che raccolgono questa produzione normativa e dottrinaria sono promulgate a Costantinopoli nella parte greca dell’impero dove per ragioni di tipo politico non verrà mai applicato ma superato dai successori di Giustiniano che risponderà alle esigenze di un territorio e di una società legati ad un ambiente di cultura greca. Mentre questo diritto riunito a Costantinopoli nel VI secolo riemerge in Occidente dove avrà la sua vita a partire dall’XI e XII secolo e rinascerà grazie al contributo della scuola giuridica bolognese cioè grazie ad alcuni intellettuali interessati a tali studi che inizieranno ad insegnare i testi di Giustiniano.

Età moderna

Crescono i giuristi e si arriva ad una massa oggettiva di opinioni e linee interpretative che ha diversificato gli orientamenti dottrinali, questo è stato accelerato dall’invenzione della stampa, nel cinquecento in maggior parte si producono libri giuridici. Il sistema del diritto comune aumentando la produzione dottrinaria tende ad essere caratterizzato da elementi di incertezza, su tante questioni si confrontano opinioni diverse e questa incertezza si riflette anche in ambito giudiziario, il rapporto ius commune-iura propria viene affrontato anche dal punto di vista del funzionamento giudiziario aumentando da una parte il diritto territoriale che è il potere di controllo dei principi e dall’altra parte tentando di dare indirizzi più uniformi al diritto cominciando ad istituire tribunali centrali creati dal principe dotati di propri regolamenti; in età moderna le difficoltà che il sistema del diritto comune provoca trovano dei correttivi attraverso le riforme dei sistemi giudiziari dei diversi ordinamenti in modo che il diritto del principe sia considerato prevalente rispetto ai diritti locali. L’istituzione di grandi tribunali centrali ha portato alla riorganizzazione della conoscenza giuridica.

Il diritto comune oggi

Dopo una parentesi che ha caratterizzato il XIX e XX secolo, caratterizzati dall’affermazione degli stati territoriali dell’800 e dalle esperienze totalitarie nel 900, attualmente il nostro assetto della cultura giuridica si è stabilizzato su equilibri che non sono totalmente originali, ma dal punto di vista dello schema di funzionamento generale recuperano aspetti della civiltà giuridica del passato e in particolare dell’età del diritto comune, quando si è sperimentato un primo modello di unificazione del diritto nel momento in cui il diritto romano e canonico si sono diffusi su scala europea e si sono studiati con metodi simili nelle università e che hanno formato giuristi basati proprio su questi due modelli di ragionamento e schemi di pensiero.

L’assetto che negli ultimi cinquant’anni le istituzioni comunitarie hanno avviato ritrova dei tratti simili alle situazioni del passato, in cui conviveva in ciascun ordinamento e sovranità una pluralità di fonti e di diritti sia particolari cioè tipici di quell’ordinamento (prodotto da principi, statuti, consuetudini) e i diritti comuni (romano e canonico) che Grossi ha definito un laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e convigenti, nessun imperatore medievale ha proclamato ufficialmente la vigenza del diritto romano e neppure del diritto comune (non c’è stato un atto formale di riconoscimento), ma è stato comunque ritenuto vigente nei fatti ed è stato riconosciuto come base dottrinaria più utile per integrare qualsiasi ordinamento locale. Solo nel XV secolo, istituendo uno dei Tribunali centrali dell’impero, il Tribunale camerale dell’impero, l’imperatore Massimiliano d’Asburgo stabilì che dovesse essere inserito il diritto romano comune fra le fonti da poter utilizzare (1495 primo atto formale di recezione del diritto romano), c’è il riconoscimento della risorsa che serve per tutte le cause che possono arrivare a quel tribunale da tutti i territori, tale atto formale è motivato dal fatto di fissare le norme di procedura di un organo giudiziario centrale. Anche l’autorità imperiale va in questo senso, ristruttura il proprio sistema giudiziario istituendo due organi centrali il Tribunale camerale dell’impero e il Consiglio aulico con competenze generali nei confronti di tutti gli abitanti dell’impero sia a livello collettivo sia individuale.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonio_pagliaro.5555 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bonacini Pierpaolo.
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