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Storia del diritto medievale e moderno

Parte prima: Dall'età tardo-antica all'alto medioevo (secoli V-XI)

Il diritto tardo-antico

Le strutture pubbliche

Tra l'età di Costantino e l'età di Giustiniano, il territorio dell'impero era suddiviso in 114 province, suddivise tra Oriente e Occidente. La bipartizione divenne irreversibile con la caduta dell'Impero d'Occidente nel 476. La successione al trono prevedeva due imperatori (Augusti) e due successori designati (Cesari), in un rapporto di reciproca diffidenza.

Tre distinte gerarchie si affiancavano sul territorio: la gerarchia militare faceva perno sui duchi e sui magistri militum oltre che su milizie mobili. La gerarchia civile era ripartita in ben cinque livelli, che comprendevano i defensores della città, i governatori delle province, i vicari a capo delle diocesi, i quattro prefetti del pretorio in Italia, Gallia, Costantinopoli e Illirico. Una terza gerarchia di funzionari esercitava le competenze tributarie e finanziarie dell'Impero. Al di sopra delle tre gerarchie vi era l'imperatore, ormai titolare di tutti i poteri. La burocrazia imperiale non era esente da vizi e abusi, tuttavia è innegabile l'alto livello professionale.

Legislazione postclassica

Il tardo Impero concentrò ogni compito di produzione normativa nelle mani dell'imperatore, che agiva attraverso uffici e alti funzionari. Il Questore del sacro palazzo (questioni legali) e il Maestro degli uffici (capo della Cancelleria) elaboravano le costituzioni (edicta) poi approvate dall'imperatore. La funzione giudiziaria era esercitata dall'imperatore per mezzo dei suoi giudici centrali. Vi erano i casi sottoposti a lui in ultima istanza, i ricorsi diretti dei sudditi, le richieste di funzionari-giudici locali. La corte imperiale risolveva i casi emettendo a nome dell'imperatore un rescritto o un consulto. I rescripti potevano essere utilizzati anche per casi simili e vennero col tempo acquistando un ruolo di natura normativa, che divenne ufficiale quando una sezione di essi entrò nella compilazione giustinianea.

I mores e i responsa (pareri) dei giuristi, i senatoconsulta e le altre fonti vennero relegati sullo sfondo. Le fonti del diritto vennero ridotte a due categorie: gli iura, che includevano le fonti tradizionali del diritto civile e onorario, e le leges, cioè le costituzioni imperiali. Vi fu poi l'influenza del cristianesimo e del diritto greco.

Da Teodosio II a Giustiniano

Dal IV al VI secolo vi fu l'esigenza di raccogliere in testi organici il corpus delle costituzioni. I primi furono i Codici Gregoriano ed Ermogeniano, che raccoglievano i rescritti da Diocleziano, segue il Codice Teodosiano, promulgato da Teodosio II.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Treggiari Ferdinando.
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