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IL PLURALISMO NORMATIVO: LE 4 FONTI DEL DIRITTO

diritto complesso di leggi emanate dallo Stato

Oggi con il termine “ ” si indica il : il diritto

è visto cioè come l’espressione della volontà dello Stato, e allo stesso tempo, come uno

strumento di cui lo Stato si serve per controllare la nostra vita e la società, per regolare i

rapporti tra privati oppure i rapporti tra i cittadini e le istituzioni pubbliche.

Questo modo di concepire il diritto, cioè l’identificazione del diritto con la legge statale, un

fenomeno recente. È una visione che si è imposta a partire dalla fine del Settecento, quando

all’Antico Regime e dato inizio all’età

la Rivoluzione Francese del 1789 ha posto fine

della Codificazione del diritto L’Antico Regime

. era quel modello di organizzazione

sociale, politica, economica e giuridica anteriore al 1789 e caratterizzato dalla presenza di

(nobili, clero, commercianti, artigiani, contadini, ecc

tanti ceti .). pluralismo

Sul piano del diritto in vigore, l’Antico Regime era contraddistinto dal cosiddetto

normativo molteplici fonti di produzione del diritto e delle regole

, poiché vi erano

giuridiche : non c’era solo la legge dello Stato, perché accanto ad essa trovavano

consuetudini, le pronunce giurisprudenziali (cioè le sentenze dei

applicazione anche le

tribunali) opinioni della Dottrina (cioè le opinioni dei giuristi, della scienza giuridica).

e le un’entità viva e in perenne metamorfosi

Nel corso dei secoli il diritto, si è evoluto come ,

la

Ancora oggi, si classificano le fonti del diritto secondo uno schema che deriva dal passato:

legislazione; la dottrina; le consuetudini; le sentenze dei giudici (o giurisprudenza).

La legislazione statale

 : è l’espressione della volontà di chi esercita il potere politico

(ad esempio, il popolo attraverso i suoi rappresentanti che siedono in Parlamento), e

come tale la legge statale è una fonte di regole di condotta imposte ai soggetti che

vivono in un dato ordinamento giuridico.

La dottrina “scienza giuridica”,

: cioè la indica l’insieme delle opinioni espresse dai

 giuristi, cioè di chi per formazione e per professione svolge la funzione di individuare e

interpretare le norme giuridiche, allo scopo di renderne esplicito il contenuto, di

renderle coerenti e applicabili ai casi della vita, ma anche di prospettare altre regole,

nuove e diverse, che meglio potrebbero rispondere a valori o a interessi ritenuti degni

di tutela.

Le consuetudini

 : la consuetudine non è altro che una regola di comportamento

seguite dai membri di una comunità che vive in un certo luogo, che può essere

giuridica, perché ci impone un comportamento che se non rispettiamo, fa scattare la

“dall’alto”,

sanzione. Non nasce non c’è un sovrano che ci impone il comportamento,

“basso”,

ma nasce dal quando certi comportamenti, condotte o modi di agire sono posti

abitudini radicate

in essere giorno per giorno e sempre allo stesso modo dalla società. (

nel tempo)

La giurisprudenza

 : intesa come l’insieme di sentenze dei giudici, Oggi non sono

autorevoli

fonti i diritto, ma sono delle decisioni che in futuro altri giudici seguiranno. Si

precedenti giurisprudenziali,

tratta di un “meccanismo dei precedenti”, i cosiddetti es. pretori ai tempi dei

costituiti dalle decisioni assunte dai giudici nel corso del tempo. (

romani)

A seconda delle epoche storiche, ci sono stati momenti in cui queste 4 fonti hanno avuto ruoli

diversi, per esempio momenti in cui la dottrina era più importante delle consuetudini, o

momenti in cui la giurisprudenza era più importante di altro.

pluralistica

Recap diritto ha quindi subito una dimensione “ ”, per il fatto che per tutto il

Il

periodo del Medioevo e per buona parte della seguente Età Moderna, non è esistito solo lo

(che si trattasse di Imperi, Regni, Comuni, Signorie

Stato come produttore di diritto ) ma anche

quelle della nobiltà,

una pluralità di organizzazioni non statuali come le organizzazioni cetuali (

del clero, del popolo) (si pensi alle corporazioni delle arti

o quelle professionali ed economiche

e dei mestieri) che erano in grado di produrre a loro volta diritto sotto forma di consuetudini,

(scienza giuridica), (giurisprudenza).

opinioni dottrinali decisioni dei giudici

(284dc– 700dc)

L’ETA’ TARDO-ANTICA

Intorno al terzo e quarto secolo, a partire dal regno dell’imperatore Diocleziano (284-305),

l’Impero romano assume sempre più i tratti di una forma di governo di stampo assolutistico e

potere esecutivo:

totalitario. La concentrazione di potere è nelle mani dell’imperatore (

l’apparato burocratico dipende da lui; ha il controllo del potere finanziario; comanda l’esercito,

dichiara la guerra e conclude la pace; interviene negli affari religiosi ).

In questa struttura politica, in cui l’imperatore è al vertice della gerarchia del potere, le fonti

leges e iura

del diritto si possono ricondurre in due categorie rappresentate dal binomio .

Le LEGES sono le costituzioni imperiali , cioè le leggi emanate direttamente

costituzioni (le leggi imperiali)

dall’imperatore, l’espressione diretta della sua volontà. Le si

editti e rescritti

possono distinguere in .

edicta, generale

Gli EDITTI, sono costituzioni di valore “ ”, cioè che ha valore di legge

 generale, che vale ovunque e per chiunque nello spazio, indipendentemente dai sudditi

o non.

I RESCRITTI, invece, sono le risposte date dall’imperatore a domande e a problemi

 sollevati da funzionari imperiali, giudici oppure da privati cittadini: i funzionari, i giudici

o i cittadini scrivono all’imperatore per sapere da lui come risolvere specifici problemi di

carattere giuridico, sorti in un determinato luogo e in una determinata circostanza.

risposte

Sono quindi costituzioni imperiali, che nascono come “ ” date dall’imperatore

(non personalmente, ma attraverso la cancelleria imperiale) per risolvere problemi

“specifici” e concreti (non generali). Tuttavia, può capitare che alcuni di questi

rescritti dal valore “speciale ” finiscano con il passare del tempo per assumere un

valore “generale” simile a quello degli editti: alcuni rescritti, infatti, cominciano a

essere applicati dai funzionari o dai giudici che li hanno richiesti per risolvere un certo

caso, anche a tutti gli altri casi simili che si presentano in seguito (sono soluzioni valide

per risolvere tutti i casi analoghi che potrebbero presentarsi altrove). Ecco allora che

con il tempo alcuni rescritti finiscono per avere un’applicazione e un valore simile a

quello degli editti.

Il giudice di Milano, deve risolvere lo stesso caso che si è presentato al giudice di Parigi,

quindi utilizza il rescritto di Parigi speciale: quindi un rescritto che doveva essere applicato

solo a Parigi, inizia ad essere applicato anche altrove. Il rescritto, da speciale, diventa

generale: nasce come legge che risolve un singolo caso, ma contenti delle soluzioni che

forniva, iniziò ad essere adottato da altri posti, diventando una sorta di legge generale

(editto).

principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza

Gli IURA sono, invece, dei , cioè dai

per risolvere delle controversie

giudici e dai giuristi, e quindi non dal legislatore, , delle liti

fra cittadini.

Per fare un esempio, se la legge imperiale non prevede una soluzione per un certo tipo di

controversia sulla natura o la durata di un contratto, ecco che la soluzione può essere creata

dal giudice o da un giurista; o ancora, se ci sono 2 leggi che sembrano dire una l’esatto

opposto dell’altro, ecco che interviene un giudice o un giurista per prospettare la soluzione

destinata a sciogliere questo contrasto fra norme.

In sostanza, gli iura sono principi giuridici che si possono estrapolare dalle sentenze dei giudici

(come dagli editti dei Pretori romani) come

oppure dalle opere dei grandi giuristi romani (

Cicerone, Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino)

ius novum

Leges, sono , diritto nuovo, perché è stato prodotto dalla nascita

o dell’impero. Prodotte dallo stato romano, con la nascita dell’impero

ius vetus

Iura, sono , diritto antico, che deriva dall’epoca repubblicana.

o

LA COMPILAZIONE GIUSTINIANA DI GIUSTINIANO

Le istituzioni nel 533 in 4 libri

1. Il digesto nel 533 in 50 libri (frammenti, passi, di circa 40

2. giuristi/pretori)

Il codice nel 534 in 12 libri

3. Le novelle

4.

A metà del 6 sec., vista la grande abbondanza di leges e di iura che si

sovrapponendosi fra di

erano accumulate con il passare del tempo

loro, creando problemi di coordinamento, con inutili ripetizioni,

(dicendo cose diverse e opposte, cioè risolvendo lo stesso caso

oppure con contraddizioni

e lo stesso problema giuridico in modi diversi), l’imperatore, assistito dai suoi giuristi,

cercarono di sistemare e riportare un po’ di ordine in questo ammasso di fonti del

diritto stratificatesi nel tempo. riordinare l’esistente

Con “portare ordine” si intende di razionalizzare l’esistenza ( ).

Quindi, l’ordine dato da alcuni imperatori consisteva di catalogare e di selezionare le

(le migliori e le più utili)

fonti del diritto per poi inserirle in grandi raccolte di leges

e di iura.

L’imperatore che ebbe maggiore successo nel perseguire questo fine fu Giustiniano:

nominò una commissione di 9 membri, presieduta dal giurista Triboniano, affidando loro il

compito di selezionare e rielaborare i testi di alcune leges esistenti e in vigore. Non si

trattava di raccogliere tutte le leges emanate nel passato e collezionarle in alcuni volumi (

cosa che sarebbe stata del resto impossibile, vista l’enorme quantità di leges prodotte nel

corso dei secoli), ma si trattava di scegliere quali leges del passato raccogliere e

(quindi di fare una selezione e di conservare alcune leges scartandone altre

conservare ).

Allo stesso tempo Giustiniano autorizzò i membri della commissione anche a

 modificare il testo e il contenuto delle leges così selezionate e raccolte, per

ammodernarle e adattarle alla nuova realtà di quel particolare momento storico. Le

leges selezionate furono inserite dentro una grande opera “CODEX”, che però dopo

(534),

soli 5 anni fu sostituito da un nuovo testo, più ampio e migliorato nella

selezione di leges, chiamato “CODICE”, e suddiviso in 12 libri.

. A, tutte costituzioni sull’aborto),

Le misero in ordine alfabetico e per argomenti (es

così da semplificare il lavoro dei giudici.

Una volta raccolte e sistemate le leges, Triboniano e i suoi giuristi si occuparono

 anche degli iura. La selezione di questi ultimi fu pubblicata nel 533 con il titolo di

(ma noto anche come Pandette

“DIGESTO” ).

Cos’è il digesto? Si trattava di un’opera colossale, che consisteva in una selezione

‘frammenti’,

di circa 10.000 cioè di passaggi o passi estratti dalle opere di circa 40

(pretori)

giuristi e giudici del passato e sistemati in 50 libri. Anche qui, gli iura

erano in ordine alfabetico e in ordine di materia (casistico).

Quindi, leges nel codice (12 libri), mentre gli iura nel digesto (50 libri).

“Passi”- gli estratti dalle opere dei giuristi oppure gli estratti dalle sentenze dei giudici

(pretori romani).

Non si fermano al codice e al digesto, nel 533 risale un’altra opera chiamata

 “ISTITUZIONI”, che racchiudeva in 4 libri le nozioni giuridiche elementari da

impartire al primo anno di insegnamento nelle scuole giuridiche, una sorta di

manuale di diritto per l’insegnamento. (perché

L’ultima opera che viene realizzata da Triboniano, si chiama “NOVELLE”

 erano “nuove”, esterne al Codice). Le novelle sono le nuove leggi, nuove

costituzioni imperiali, emanate e promulgate da Giustiniano. Queste nuove leggi

vennero a loro volta raccolte in diverse collezioni, la più diffusa delle quali era la

Authenticum

raccolta denominata .

4 opere: digesto, codice, istituzioni e novelle. L’insieme dei 12 libri

del Codice, dei 50 del Digesto, dei 4 delle Istituzioni e la raccolta

dell’Authenticum costituisce quella che nei secoli è stata definita

“compilazione giustinianea”. (possibile domanda di esame )

La compilazione giustiniane viene promulgata ed emanata in Italia nel 554. Ma com’è

stata fatta questa compilazione Giustiniano?

il metodo di lavoro seguito dalla commissione presieduta da Triboniano:

1- L’imperatore Giustiniano aveva autorizzato la commissione (i giuristi) ad intervenire

sulla forma e sui contenuti dei testi originali, che venivano progressivamente

raccolti, selezionati e sistemati. Questo punto è fondamentale: i giuristi erano

(per

autorizzati a modificare le fonti originali raccolte, sia nel dettato formale

quanto riguardava la mera forma espositiva, cioè le parole usate ) sia nella sostanza

(nei comandi e nei divieti). ‘manipolazioni’

Queste dei testi originali, queste

alterazioni realizzate più o meno consapevolmente dai membri della commissione,

venivano dette interpolazioni.

2- di ripetizioni

L’imperatore e i suoi giuristi non esclusero l’esistenza all’interno della

compilazione giustinianea. Si è cercato di eliminare anche le contraddizioni, cioè le

antinomie fra passi diversi della compilazione.

3- ripetizioni

In caso di , il giudice seguirà una fonte o l’altra, perché il risultato è lo

stesso, dicono la stessa cosa. (si è cercato di eliminare le ripetizioni, ma possono essere

Nessun dubbio

sfuggite alcune). .

contraddizione antinomie),

Di fronte ad una (di invece, il giudice ha un dubbio. In

questo caso, il bravo giudice doveva cercare di risolvere ricorrendo ai vari criteri

interpretativi previsti nella compilazione giustinianea*, ma in caso di difficoltà, era

alla cancelleria imperiale, quindi chiedere all’imperatore

obbligato a rivolgersi

l’interpretazione autentica .

*Ad esempio, si poteva fare ricorso alla tecnica dell’analogia, che prevedeva di

estendere l’applicazione di una certa norma che regolava un certo caso a tutti gli altri

casi ‘analoghi’, cioè simili; oppure si poteva usare la tecnica dell’esame dei

precedenti, cioè delle soluzioni date in precedenza ai casi uguali

La stessa cosa in caso il giudice si trovi in un caso, senza contrasto, ma con solo

una fonte, poco chiara (scritta male). Il giudice anche qui, ha un dubbio che

sorge dalla fonte poco chiara. Cosa fa il giudice? Deve risolvere, cercare la

soluzione, ma in caso non riesca, chiede all’imperatore interpretazione autentica.

2 tipi di dubbio diversi, ma con le stesse modalità di

Vi sono quindi

risoluzione . lacuna vuoto

4- Cosa succede invece di del diritto? In questo caso c’è un

normativo (come gli antichi pretori,

, qui il giudice non può creare la soluzione

perché dr n si ricomincerebbe con una sovrabbondanza di leggi sono

), ma

obbligati a chiedere l’intervento dell’imperatore , cioè del titolare del potere

legislativo, così che quest’ultimo emanerà una nuova legge.

5- L’imperatore infatti, per no far risorgere una sovrabbondanza di leggi, decide di

restringere permettendo ai giuristi

al massimo l’interpretazione dottrinale,

soltanto di tradurre i passi della compilazione in altre lingue (e comunque

in modo letterale), di fare sommari e riassunti elencare i passi paralleli

, di , di

dicare come sciogliere le apparenti contraddizioni nel testo di cui si

in

diceva sopra. Era assolutamente vietato di ricorrere ad attività interpretative che

potessero stravolgere il senso delle leggi e portare alla confusione, all’incertezza

del diritto.

I giuristi possono creare nuovo diritto? No. Il nuovo diritto lo produce l’imperatore.

CARATTERE ESCLUSIVO: usate solo le fonti combinate nella combinazione giustinianea.

Tutto ciò che è stato scartato è irrilevante.

La vigenza della compilazione giustinianea fu estesa all’Italia nel 554 con una costituzione

Prammatica Sanzione

imperiale chiamata , quando le armate di Giustiniano

riconquistarono l’Italia sconfiggendo il popolo barbarico degli Ostrogoti, che si era

stanziato in Italia circa un secolo prima provocando la fine dell’impero d’Occidente.

IL CRISTIANESIMO E LA CHIESA CATTOLICA (ed il suo diritto nell’età tado-

antica) Chiesa cattolica

L’altra grande protagonista dell’Età tardo antica fu la , che ebbe una grande

influenza nel campo della giustizia e della legislazione, in virtù del suo sistema di valori etico-

morali e per le tecniche di ragionamento e di analisi da applicare nell’applicazione dei testi

normativi che disciplinavano la vita dei religiosi e i loro rapporti con i laici.

(religione che segue la religione di Cristo

Il cristianesimo ) come nuova religione è stata per

secoli perseguita dai romani, perché quando per i cristiani si riconosceva un unico Dio, i

(in terra)

romani riconoscevano come Dio l’imperatore, che dovevano venerare.

culto lecito l’editto

La religione cattolica diventò un , tollerato e ammesso dallo Stato, con

di Milano del 313 Costantino

emesso dall’imperatore . Il culmine dell’ascesa del

religione cattolica fu proclamata esclusiva da

Cristianesimo ci fu però quando la

Teodosio I nel 380, l’editto di Tessalonica tutti i popoli sottoposti all’impero

con :

dovevano seguire la religione professata dai vescovi di Roma e di

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rondini Paolo.
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