IL PLURALISMO NORMATIVO: LE 4 FONTI DEL DIRITTO
diritto complesso di leggi emanate dallo Stato
Oggi con il termine “ ” si indica il : il diritto
è visto cioè come l’espressione della volontà dello Stato, e allo stesso tempo, come uno
strumento di cui lo Stato si serve per controllare la nostra vita e la società, per regolare i
rapporti tra privati oppure i rapporti tra i cittadini e le istituzioni pubbliche.
Questo modo di concepire il diritto, cioè l’identificazione del diritto con la legge statale, un
fenomeno recente. È una visione che si è imposta a partire dalla fine del Settecento, quando
all’Antico Regime e dato inizio all’età
la Rivoluzione Francese del 1789 ha posto fine
della Codificazione del diritto L’Antico Regime
. era quel modello di organizzazione
sociale, politica, economica e giuridica anteriore al 1789 e caratterizzato dalla presenza di
(nobili, clero, commercianti, artigiani, contadini, ecc
tanti ceti .). pluralismo
Sul piano del diritto in vigore, l’Antico Regime era contraddistinto dal cosiddetto
normativo molteplici fonti di produzione del diritto e delle regole
, poiché vi erano
giuridiche : non c’era solo la legge dello Stato, perché accanto ad essa trovavano
consuetudini, le pronunce giurisprudenziali (cioè le sentenze dei
applicazione anche le
tribunali) opinioni della Dottrina (cioè le opinioni dei giuristi, della scienza giuridica).
e le un’entità viva e in perenne metamorfosi
Nel corso dei secoli il diritto, si è evoluto come ,
la
Ancora oggi, si classificano le fonti del diritto secondo uno schema che deriva dal passato:
legislazione; la dottrina; le consuetudini; le sentenze dei giudici (o giurisprudenza).
La legislazione statale
: è l’espressione della volontà di chi esercita il potere politico
(ad esempio, il popolo attraverso i suoi rappresentanti che siedono in Parlamento), e
come tale la legge statale è una fonte di regole di condotta imposte ai soggetti che
vivono in un dato ordinamento giuridico.
La dottrina “scienza giuridica”,
: cioè la indica l’insieme delle opinioni espresse dai
giuristi, cioè di chi per formazione e per professione svolge la funzione di individuare e
interpretare le norme giuridiche, allo scopo di renderne esplicito il contenuto, di
renderle coerenti e applicabili ai casi della vita, ma anche di prospettare altre regole,
nuove e diverse, che meglio potrebbero rispondere a valori o a interessi ritenuti degni
di tutela.
Le consuetudini
: la consuetudine non è altro che una regola di comportamento
seguite dai membri di una comunità che vive in un certo luogo, che può essere
giuridica, perché ci impone un comportamento che se non rispettiamo, fa scattare la
“dall’alto”,
sanzione. Non nasce non c’è un sovrano che ci impone il comportamento,
“basso”,
ma nasce dal quando certi comportamenti, condotte o modi di agire sono posti
abitudini radicate
in essere giorno per giorno e sempre allo stesso modo dalla società. (
nel tempo)
La giurisprudenza
: intesa come l’insieme di sentenze dei giudici, Oggi non sono
autorevoli
fonti i diritto, ma sono delle decisioni che in futuro altri giudici seguiranno. Si
precedenti giurisprudenziali,
tratta di un “meccanismo dei precedenti”, i cosiddetti es. pretori ai tempi dei
costituiti dalle decisioni assunte dai giudici nel corso del tempo. (
romani)
A seconda delle epoche storiche, ci sono stati momenti in cui queste 4 fonti hanno avuto ruoli
diversi, per esempio momenti in cui la dottrina era più importante delle consuetudini, o
momenti in cui la giurisprudenza era più importante di altro.
pluralistica
Recap diritto ha quindi subito una dimensione “ ”, per il fatto che per tutto il
Il
periodo del Medioevo e per buona parte della seguente Età Moderna, non è esistito solo lo
(che si trattasse di Imperi, Regni, Comuni, Signorie
Stato come produttore di diritto ) ma anche
quelle della nobiltà,
una pluralità di organizzazioni non statuali come le organizzazioni cetuali (
del clero, del popolo) (si pensi alle corporazioni delle arti
o quelle professionali ed economiche
e dei mestieri) che erano in grado di produrre a loro volta diritto sotto forma di consuetudini,
(scienza giuridica), (giurisprudenza).
opinioni dottrinali decisioni dei giudici
(284dc– 700dc)
L’ETA’ TARDO-ANTICA
Intorno al terzo e quarto secolo, a partire dal regno dell’imperatore Diocleziano (284-305),
l’Impero romano assume sempre più i tratti di una forma di governo di stampo assolutistico e
potere esecutivo:
totalitario. La concentrazione di potere è nelle mani dell’imperatore (
l’apparato burocratico dipende da lui; ha il controllo del potere finanziario; comanda l’esercito,
dichiara la guerra e conclude la pace; interviene negli affari religiosi ).
In questa struttura politica, in cui l’imperatore è al vertice della gerarchia del potere, le fonti
leges e iura
del diritto si possono ricondurre in due categorie rappresentate dal binomio .
Le LEGES sono le costituzioni imperiali , cioè le leggi emanate direttamente
costituzioni (le leggi imperiali)
dall’imperatore, l’espressione diretta della sua volontà. Le si
editti e rescritti
possono distinguere in .
edicta, generale
Gli EDITTI, sono costituzioni di valore “ ”, cioè che ha valore di legge
generale, che vale ovunque e per chiunque nello spazio, indipendentemente dai sudditi
o non.
I RESCRITTI, invece, sono le risposte date dall’imperatore a domande e a problemi
sollevati da funzionari imperiali, giudici oppure da privati cittadini: i funzionari, i giudici
o i cittadini scrivono all’imperatore per sapere da lui come risolvere specifici problemi di
carattere giuridico, sorti in un determinato luogo e in una determinata circostanza.
risposte
Sono quindi costituzioni imperiali, che nascono come “ ” date dall’imperatore
(non personalmente, ma attraverso la cancelleria imperiale) per risolvere problemi
“specifici” e concreti (non generali). Tuttavia, può capitare che alcuni di questi
rescritti dal valore “speciale ” finiscano con il passare del tempo per assumere un
valore “generale” simile a quello degli editti: alcuni rescritti, infatti, cominciano a
essere applicati dai funzionari o dai giudici che li hanno richiesti per risolvere un certo
caso, anche a tutti gli altri casi simili che si presentano in seguito (sono soluzioni valide
per risolvere tutti i casi analoghi che potrebbero presentarsi altrove). Ecco allora che
con il tempo alcuni rescritti finiscono per avere un’applicazione e un valore simile a
quello degli editti.
Il giudice di Milano, deve risolvere lo stesso caso che si è presentato al giudice di Parigi,
quindi utilizza il rescritto di Parigi speciale: quindi un rescritto che doveva essere applicato
solo a Parigi, inizia ad essere applicato anche altrove. Il rescritto, da speciale, diventa
generale: nasce come legge che risolve un singolo caso, ma contenti delle soluzioni che
forniva, iniziò ad essere adottato da altri posti, diventando una sorta di legge generale
(editto).
principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza
Gli IURA sono, invece, dei , cioè dai
per risolvere delle controversie
giudici e dai giuristi, e quindi non dal legislatore, , delle liti
fra cittadini.
Per fare un esempio, se la legge imperiale non prevede una soluzione per un certo tipo di
controversia sulla natura o la durata di un contratto, ecco che la soluzione può essere creata
dal giudice o da un giurista; o ancora, se ci sono 2 leggi che sembrano dire una l’esatto
opposto dell’altro, ecco che interviene un giudice o un giurista per prospettare la soluzione
destinata a sciogliere questo contrasto fra norme.
In sostanza, gli iura sono principi giuridici che si possono estrapolare dalle sentenze dei giudici
(come dagli editti dei Pretori romani) come
oppure dalle opere dei grandi giuristi romani (
Cicerone, Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino)
ius novum
Leges, sono , diritto nuovo, perché è stato prodotto dalla nascita
o dell’impero. Prodotte dallo stato romano, con la nascita dell’impero
ius vetus
Iura, sono , diritto antico, che deriva dall’epoca repubblicana.
o
LA COMPILAZIONE GIUSTINIANA DI GIUSTINIANO
Le istituzioni nel 533 in 4 libri
1. Il digesto nel 533 in 50 libri (frammenti, passi, di circa 40
2. giuristi/pretori)
Il codice nel 534 in 12 libri
3. Le novelle
4.
A metà del 6 sec., vista la grande abbondanza di leges e di iura che si
sovrapponendosi fra di
erano accumulate con il passare del tempo
loro, creando problemi di coordinamento, con inutili ripetizioni,
(dicendo cose diverse e opposte, cioè risolvendo lo stesso caso
oppure con contraddizioni
e lo stesso problema giuridico in modi diversi), l’imperatore, assistito dai suoi giuristi,
cercarono di sistemare e riportare un po’ di ordine in questo ammasso di fonti del
diritto stratificatesi nel tempo. riordinare l’esistente
Con “portare ordine” si intende di razionalizzare l’esistenza ( ).
Quindi, l’ordine dato da alcuni imperatori consisteva di catalogare e di selezionare le
(le migliori e le più utili)
fonti del diritto per poi inserirle in grandi raccolte di leges
e di iura.
L’imperatore che ebbe maggiore successo nel perseguire questo fine fu Giustiniano:
nominò una commissione di 9 membri, presieduta dal giurista Triboniano, affidando loro il
compito di selezionare e rielaborare i testi di alcune leges esistenti e in vigore. Non si
trattava di raccogliere tutte le leges emanate nel passato e collezionarle in alcuni volumi (
cosa che sarebbe stata del resto impossibile, vista l’enorme quantità di leges prodotte nel
corso dei secoli), ma si trattava di scegliere quali leges del passato raccogliere e
(quindi di fare una selezione e di conservare alcune leges scartandone altre
conservare ).
Allo stesso tempo Giustiniano autorizzò i membri della commissione anche a
modificare il testo e il contenuto delle leges così selezionate e raccolte, per
ammodernarle e adattarle alla nuova realtà di quel particolare momento storico. Le
leges selezionate furono inserite dentro una grande opera “CODEX”, che però dopo
(534),
soli 5 anni fu sostituito da un nuovo testo, più ampio e migliorato nella
selezione di leges, chiamato “CODICE”, e suddiviso in 12 libri.
. A, tutte costituzioni sull’aborto),
Le misero in ordine alfabetico e per argomenti (es
così da semplificare il lavoro dei giudici.
Una volta raccolte e sistemate le leges, Triboniano e i suoi giuristi si occuparono
anche degli iura. La selezione di questi ultimi fu pubblicata nel 533 con il titolo di
(ma noto anche come Pandette
“DIGESTO” ).
Cos’è il digesto? Si trattava di un’opera colossale, che consisteva in una selezione
‘frammenti’,
di circa 10.000 cioè di passaggi o passi estratti dalle opere di circa 40
(pretori)
giuristi e giudici del passato e sistemati in 50 libri. Anche qui, gli iura
erano in ordine alfabetico e in ordine di materia (casistico).
Quindi, leges nel codice (12 libri), mentre gli iura nel digesto (50 libri).
“Passi”- gli estratti dalle opere dei giuristi oppure gli estratti dalle sentenze dei giudici
(pretori romani).
Non si fermano al codice e al digesto, nel 533 risale un’altra opera chiamata
“ISTITUZIONI”, che racchiudeva in 4 libri le nozioni giuridiche elementari da
impartire al primo anno di insegnamento nelle scuole giuridiche, una sorta di
manuale di diritto per l’insegnamento. (perché
L’ultima opera che viene realizzata da Triboniano, si chiama “NOVELLE”
erano “nuove”, esterne al Codice). Le novelle sono le nuove leggi, nuove
costituzioni imperiali, emanate e promulgate da Giustiniano. Queste nuove leggi
vennero a loro volta raccolte in diverse collezioni, la più diffusa delle quali era la
Authenticum
raccolta denominata .
4 opere: digesto, codice, istituzioni e novelle. L’insieme dei 12 libri
del Codice, dei 50 del Digesto, dei 4 delle Istituzioni e la raccolta
dell’Authenticum costituisce quella che nei secoli è stata definita
“compilazione giustinianea”. (possibile domanda di esame )
La compilazione giustiniane viene promulgata ed emanata in Italia nel 554. Ma com’è
stata fatta questa compilazione Giustiniano?
il metodo di lavoro seguito dalla commissione presieduta da Triboniano:
1- L’imperatore Giustiniano aveva autorizzato la commissione (i giuristi) ad intervenire
sulla forma e sui contenuti dei testi originali, che venivano progressivamente
raccolti, selezionati e sistemati. Questo punto è fondamentale: i giuristi erano
(per
autorizzati a modificare le fonti originali raccolte, sia nel dettato formale
quanto riguardava la mera forma espositiva, cioè le parole usate ) sia nella sostanza
(nei comandi e nei divieti). ‘manipolazioni’
Queste dei testi originali, queste
alterazioni realizzate più o meno consapevolmente dai membri della commissione,
venivano dette interpolazioni.
2- di ripetizioni
L’imperatore e i suoi giuristi non esclusero l’esistenza all’interno della
compilazione giustinianea. Si è cercato di eliminare anche le contraddizioni, cioè le
antinomie fra passi diversi della compilazione.
3- ripetizioni
In caso di , il giudice seguirà una fonte o l’altra, perché il risultato è lo
stesso, dicono la stessa cosa. (si è cercato di eliminare le ripetizioni, ma possono essere
Nessun dubbio
sfuggite alcune). .
contraddizione antinomie),
Di fronte ad una (di invece, il giudice ha un dubbio. In
questo caso, il bravo giudice doveva cercare di risolvere ricorrendo ai vari criteri
interpretativi previsti nella compilazione giustinianea*, ma in caso di difficoltà, era
alla cancelleria imperiale, quindi chiedere all’imperatore
obbligato a rivolgersi
l’interpretazione autentica .
*Ad esempio, si poteva fare ricorso alla tecnica dell’analogia, che prevedeva di
estendere l’applicazione di una certa norma che regolava un certo caso a tutti gli altri
casi ‘analoghi’, cioè simili; oppure si poteva usare la tecnica dell’esame dei
precedenti, cioè delle soluzioni date in precedenza ai casi uguali
La stessa cosa in caso il giudice si trovi in un caso, senza contrasto, ma con solo
una fonte, poco chiara (scritta male). Il giudice anche qui, ha un dubbio che
sorge dalla fonte poco chiara. Cosa fa il giudice? Deve risolvere, cercare la
soluzione, ma in caso non riesca, chiede all’imperatore interpretazione autentica.
2 tipi di dubbio diversi, ma con le stesse modalità di
Vi sono quindi
risoluzione . lacuna vuoto
4- Cosa succede invece di del diritto? In questo caso c’è un
normativo (come gli antichi pretori,
, qui il giudice non può creare la soluzione
perché dr n si ricomincerebbe con una sovrabbondanza di leggi sono
), ma
obbligati a chiedere l’intervento dell’imperatore , cioè del titolare del potere
legislativo, così che quest’ultimo emanerà una nuova legge.
5- L’imperatore infatti, per no far risorgere una sovrabbondanza di leggi, decide di
restringere permettendo ai giuristi
al massimo l’interpretazione dottrinale,
soltanto di tradurre i passi della compilazione in altre lingue (e comunque
in modo letterale), di fare sommari e riassunti elencare i passi paralleli
, di , di
dicare come sciogliere le apparenti contraddizioni nel testo di cui si
in
diceva sopra. Era assolutamente vietato di ricorrere ad attività interpretative che
potessero stravolgere il senso delle leggi e portare alla confusione, all’incertezza
del diritto.
I giuristi possono creare nuovo diritto? No. Il nuovo diritto lo produce l’imperatore.
CARATTERE ESCLUSIVO: usate solo le fonti combinate nella combinazione giustinianea.
Tutto ciò che è stato scartato è irrilevante.
La vigenza della compilazione giustinianea fu estesa all’Italia nel 554 con una costituzione
Prammatica Sanzione
imperiale chiamata , quando le armate di Giustiniano
riconquistarono l’Italia sconfiggendo il popolo barbarico degli Ostrogoti, che si era
stanziato in Italia circa un secolo prima provocando la fine dell’impero d’Occidente.
IL CRISTIANESIMO E LA CHIESA CATTOLICA (ed il suo diritto nell’età tado-
antica) Chiesa cattolica
L’altra grande protagonista dell’Età tardo antica fu la , che ebbe una grande
influenza nel campo della giustizia e della legislazione, in virtù del suo sistema di valori etico-
morali e per le tecniche di ragionamento e di analisi da applicare nell’applicazione dei testi
normativi che disciplinavano la vita dei religiosi e i loro rapporti con i laici.
(religione che segue la religione di Cristo
Il cristianesimo ) come nuova religione è stata per
secoli perseguita dai romani, perché quando per i cristiani si riconosceva un unico Dio, i
(in terra)
romani riconoscevano come Dio l’imperatore, che dovevano venerare.
culto lecito l’editto
La religione cattolica diventò un , tollerato e ammesso dallo Stato, con
di Milano del 313 Costantino
emesso dall’imperatore . Il culmine dell’ascesa del
religione cattolica fu proclamata esclusiva da
Cristianesimo ci fu però quando la
Teodosio I nel 380, l’editto di Tessalonica tutti i popoli sottoposti all’impero
con :
dovevano seguire la religione professata dai vescovi di Roma e di
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