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IURA PROPRIA

romano-giustinianeo riscoperto, studiato e interpretato dai Glossatori, agli diritti propri degli ordinamenti politici e giuridici locali (consuetudini, statuti comunali, leggi regie) Regni, che si erano ormai formati all'interno del Sacro Romano Impero (Comuni, Principati) e che solo sul piano formale ne facevano ancora parte, mentre di fatto erano autonomi.

Ius proprium (diritto proprio) → diritto speciale e vigente in un certo luogo (se andiamo a Milano c'è il suo diritto).

Ius commune (diritto romano) comune a tutti gli uomini, che si potrebbe usare → ovunque Comune a tutti. Ogni luogo, sia dentro il sacro romano impero, ma anche al di fuori, ha il suo diritto proprio, ma in tutto l'universo esiste solo un diritto comune.

Esistono tanti diritti propri, ma esiste solo un unico diritto universalmente valido. A seconda dei casi, sarà il giurista a decidere se usare lo ius proprium o una soluzione del diritto romano.

proprium applicazione secondaria/sussidiariaDopo secoli, i comuni aumentano la produzione di diritto, quindi utilizzeranno prima lo Statuto, poi se non dovesse essere sufficiente, utilizzeranno il diritto romano, perché il diritto romano non sarà più quantitamente superiore.

Per i doctores, la compilazione giustinianea doveva considerarsi unico corpus omogeneo del diritto come un rinvii, richiami, rimandi corpo organico intessuto da una rete di evidenziati dai Glossatori nelle loro glosse.

Fu proprio grazie a questa opera interpretativa che la CORPUS IURIS compilazione giustinianea fu intesa e chiamata CIVILIS civile, il corpo del diritto civile, dove “ ” significa l’insieme di tutte le regole giuridiche della civiltà umana. È un’espressione con il quale si designava, non la l’insieme del diritto romano semplice collezione di iura e leges redatta da Giustiniano, ma giustinianeo accompagnato.

dall'interpretazione dei giuristi medievali. (i libri della compilazione sono chiamati libri legales). I glossatori, come spiegavano il contenuto della compilazione giustinianea? Come si svolgeva la lezione? Si suddivideva in diverse fasi. La lezione si che corrispondevano ad altrettanti momenti del ragionamento dialettico. individuare e porre il cosiddetto CASUS LEGIS1. Era necessario prima di tutto, specifico caso ovvero la specifica ipotesi pratica da esaminare, cioè lo che avrebbe (per esempio, quanti testimoni devono essere presenti al momento della redazione di un testamento? Come si deve interpretare una certa clausola contenuta in un contratto? Quando si tratta di furto e quando di rapina? e cc.). Si trattava il problema giuridico da risolvere: Es. caso di adulterio, il giurista cerca nella compilazione giustinianea il passo (il punto) dove è regolata questa questione. Digesto e codice erano di tipo casistico, quindi caso per caso. Ilcasus legis, è regolato in un passo, in una legge della compilazione. Spiegazione delle singole parole della specifica legge. 2. Si procedeva poi, all'ariguardante questo caso un'interpretazione letterale, ossia a della norma (del passo individuato) giustinianea. Es. adulterio, il marito sorprende la moglie in flagrante adulterio e la uccide: il caso non era considerato un reato dai romani (da Costantino), era giustificato, quindi il maestro spiega questa cosa agli allievi. 3. Individuavano i passi paralleli (i SIMILIA - i passi simili) e successivamente i contrari (CONTRARIA) esistenti nelle diverse parti della compilazione giustinianea, cioè quelli che prendevano in considerazione lo stesso caso in questione nello stesso modo risolvendolo (passi paralleli), e quelli che sembravano essere inapparentemente in contrasto fra loro ma che per i Glossatori erano solo "contrarisolutio contrariorum" (passi contrari) e dovevano essere risolti con la cosiddetta tecnica di.ragionamento logico DISTINZIONE fatto, si usava una detta della distinzione, vale a dire operando delle distinzioni fra le regole apparentemente in contrasto fra loro e arrivando a dire, per esempio, che si trattava in realtà di regole che disciplinavano casi diversi; oppure, si poteva dire che una era la regola generale e l'altra l'eccezione (legge speciale); o ancora si poteva sostenere che una era la regola più vecchia e l'altra quella più recente, che abrogava o derogava quella più vecchia; ecc. Es. ci sono diversi punti, altri passi, in cui si parla di adulterio, dove la soluzione è identica (passi paralleli) o passi contrari, dove lo stesso caso potrebbe essere regolato in modo diverso, qui nasce un problema. Il marito viene condannato o no? I convinti che il Corpus Iuris Civilis non contenesse giuristi medievali erano anche regole e massime giuridiche contrastanti fra loro. Di conseguenza, l'eventuale apparente contraddizione.rilevata da un giurista era da considerarsi solo " " e tale dapoter essere eliminata con il ragionamento logico e giuridico. I contrasti sono solo apparenti. Siamo noi esseri umani, giuristi, che vediamo un contrasto dove in realtà non c'è. Esempi di distinzione, in cui si inventano delle tecniche per eliminare il contrasto: Es. 1- La compilazione dice che il marito non è punibile, poi c'è l'opinione di Cicerone che dice che deve essere punito. Come si risolve il contrasto? Distinguiamo il significato delle parole usate da Giustiniano da una parte e da Cicerone dall'altra, perché potremmo scoprire che in realtà il caso non è identico, ci sono delle piccole differenze che giustificano l'esistenza di due soluzioni diverse. Es.2- È lo stesso identico caso risolto in due modi diversi, allora la tecnica deve farsi più sottile, per esempio la regola di Costantino è arrivata dopo, mentre la

regola di Cicerone è diritto vecchio. Il diritto nuovo ABROGA, cioè elimina il diritto precedente. Si segue il diritto nuovo.

Es.3- la tecnica del nuovo che elimina il vecchio porta a molte controversie, quindi si passa ad un altro esempio di distinzione: le due regole arrivano da due epoche e contesti diversi. È cambiata la sensibilità sociale. Il contrasto si risolve dicendo che una è l'eccezione (legge speciale da usare solo in determinati casi) e l'altra è la legge generale.

4. A questo punto, grazie a questa complessa analisi del caso concreto e delle norme che enunciavano dei principi giuridici generali chiamati notabilia lo riguardavano, si o brocarda (per esempio, nota bene che un solo teste-un testimone-equivale a nessun teste; unus teste nullus teste; deposizione di almeno 2 testimoni, se abbiamo un solo testimone è zero).

Enucleazione/enunciazione di principi generali. Si parte dal caso pratico e si Notabilia (n.b; nota

bene),arriva alla teoria, enunciazione della regola generale. sebrocardo (frase)non usano notabilia c’è il , cioè una massima che esprime la sintesi diun concetto o un principio giuridico tratto dall’analisi di un caso specifico.porre e5. Infine, si poteva giungere a una fase più complessa, che consisteva nelrisolvere le cosiddette quaestiones domande quaestio rivolte dal, cioè delle ( )maestro agli allievi (vuole vedere se hanno appreso ciò che ha spiegato ) e che2 tipi di problemi specificiriguardavano :

QUAESTIO LEGITIMA, cioè come coordinare dei contrasti fra norme diverse dellalacompilazione giustinianea. Un problema che si risolveva con la tecnica delladistinzione(regola/eccezione, diritto vecchio/diritto nuovo, norma applicabile ovunque o solo in unluogo, ecc.)la

QUAESTIO EX FACTO EMERGENS, cioè cosa fare se un certo caso non ècontemplato dalle norme giustinianee,Es. il caso di adulterio, che potrebbe

essere simile, ma diverso perché con è contemplato nella compilazione giustinianea.

argomentazioni

Un problema che si risolveva ricorrendo alle dialettiche dialettici. ragionamento a simili/ragionamenti

Ad esempio con il argumentum a simile, cioè per analogia (si prende la regola che disciplina un certo caso e se ne estende l'applicazione a tutti i casi simili non regolati da nessuna norma);

oppure con quello più al meno argumentum a maiori ad minus, ciò che è proibito al soggetto più degno, a (a "maggior ragione è proibito al meno degno" se un minore non può rescindere un contratto da lui giurato, a maggior ragione non lo può fare un adulto dal meno al più);

a minori ad maius: "se è proibito qualcosa al soggetto meno degno, a (maggior ragione è proibito qualcosa al soggetto più degno" il divieto di portare cani in un parco senza museruola si estende a maggior ragione alle tigri.

contrario); sensu, usato per bloccare l'applicazione di una norma a casi in essa non espressamente previsti oppure per applicare al caso contrario a quello regolato da tale norma; ecc. Es. pensiamo ad un minorenne che ha stipulato un contratto, e che ha giurato solennemente che darà esecuzione a quel contratto senza chiedere la rescissione. Il minorenne che ha giurato fede non può uscire da questo contratto. È un soggetto degno di protezione, gli impediamo di chiedere la rottura del contratto. Il minorenne va assistito, deve capire che non può violare il giuramento. Se un maggiorenne invece viola il giuramento e chiede la rescissione? La stessa regola che applichiamo al soggetto degno di maggiore protezione (minorenne) la applichiamo al soggetto di minore protezione (il maggiorenne). Il giurista si ritrovava così a porre la quaestio, ossia si interrogava su un

determinato

discutendo prospettando tesi e antitesi valutando gli argomenti

problema

pro e contro soluzioni

di ciascuna ipotetica soluzione e infine prospettava una soluzione.

IL DIRITTO CANONICO E LA FORMAZIONE DEL CORPUS IURIS CANONICI

Il decretum di Graziano (1140); concordia discordantium cànonum, nel campo del diritto canonico

Un ruolo simile ad Irnerio fu assunto da un monaco di nome Graziano. Fino alla prima metà del XII secolo, il diritto della Chiesa era stato oggetto di diversi interventi di sistemazione, diverse fonti dirette a coordinare fra di loro le del diritto canonico

Sacre Scritture, testi dei Padri della Chiesa, cànoni conciliari, decretali pontificie) e che potevano

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Publisher
A.A. 2021-2022
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rondini Paolo.