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La ripartizione dei seggi e il voto degli italiani residenti all'estero

Proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiamo superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato. Il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza. Questa percentuale di seggi riservata alla cosiddetta circoscrizione estero ci dà l'occasione di approfondire questo tema.

È stata creata una circoscrizione unica, che raccoglie in tutte le parti del mondo quegli italiani che, pur risiedendo ormai all'estero, sono stati chiamati a votare alle elezioni politiche del nostro paese. Ci sono alcuni profili discutibili di questa scelta. Il primo è rappresentato dal fatto che vi è un numero fisso di senatori e di deputati che entrano nel parlamento, sono sempre 12 e 6, a prescindere dal

Umberto di voti che questiabbiano raccolto. Quindi succede spesso che questi deputati e senatori eletti dallacircoscrizione estero, risultino decisamente meno votati, di come risultino invece gli altrideputati e senatori. Pertanto questa previsione qualunque sia il numero di voti raccolti illoro numero in parlamento rimanga fisso, determina una alterazione rispetto al principio diuguaglianza del voto, perché evidentemente il voto degli elettori che gli hanno eletti è unvoto che pesa di più degli altri voti. Inoltre l’altro aspetto discutibile è rappresentato dallamodalità on cui si svolge il voto di questi elettori, perché è un voto fatto percorrispondenza che non da necessarie garanzie circa la segretezza. Non si può garantireche prima di inviare in una busta la scheda elettorale, questa scheda sia stata vistaeffettivamente solo da colui che ha votato, o che colui che ha votato non abbia fatto peresempio una

fotografia—> non è un voto controllato. Per cui anche in questo caso non si è riusciti ad organizzare l'esercizio di voto per questi elettori in maniera da soddisfare quanto richiesto dall'art. 48 della costituzione.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CIRCOSCRIZIONI:

  • 28 CIRCOSCRIZIONI PER LA CAMERA
  • 20 CIRCOSCRIZIONI PER IL SENATO

Ci sono più circoscrizioni per la camera che per il senato perché la nostra istituzione prevede che l'elezione del senato avvenga in base regionale, ovvero ogni regione deve coincidere con una circoscrizione. Quindi non ci possono essere più piccole circoscrizioni all'interno di una regione. Pertanto il senato è vincolato a queste circoscrizioni. Per la camera invece la definizione delle circoscrizioni è più libera.

OGNI CIRCOSCRIZIONE È SUDDIVISA IN COLLEGI UNINOMINALI E PLURINOMINALI

NEI COLLEGI PLURINOMINALI PARTECIPANO ALL'ASSEGNAZIONE SOLO LE LISTE CHE HANNO SUPERATO

LE SOGLIE DI SBARRAMENTO:

  • 3% A LIVELLO NAZIONALE PER LE LISTE SINGOLE
  • 10% DEI VOTI A LIVELLO NAZIONALE PER LE COALIZIONI NELLE QUALI ALMENO UNA DELLE LISTE COLLEGATE ABBIA SUPERATO UNA DELLE ALTRE SOGLIE
  • 20% DEI VOTI ESPRESSI A LIVELLO REGIONALE PER IL SENATO PER LE LISTE SINGOLE

SEGGI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO:

  • 12 CAMERA DEI DEPUTATI
  • 6 SENATO

IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI.

Prima abbiamo parlato dei sistemi elettorali per le elezioni del parlamento, ora parliamo dei sistemi elettorali per le elezioni delle regioni. Non c'è un'unica legge elettorale, ma ci sono tante leggi elettorali quante sono le regioni. Fino al '95 vigeva una legge elettorale condivisa da ogni regione e prodotta dallo stato (era competente a disciplinare la materia elettorale delle regioni). Si eleggevano dunque in maniera uguale per tutte le regioni gli organi regionali. Successivamente c'è stata una revisione.

costituzionale importante nel 1999, che ha permesso di spostare la competenza in materia elettorale in capo alle regioni. Da due decenni, pertanto, le regioni sono libere di darsi un sistema elettorale proprio, con una propria legge elettorale, stando solamente fedeli solo con delle norme di principio osta dal legislatore. Quindi il legislatore ha fissato una disciplina di principio nel 2004, contenente principi che devono essere rispettati da tutte le regioni. Le regioni nel rispetto di questi principi possono scegliere le tipologie di sistema elettorale per il proprio territorio.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO DOPO L. COST. 1/1999: ELEZIONI DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E POTESTÀ LEGISLATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA ELETTORALE (V. L. 165/2004)

FINO ALL’APPROVAZIONE DEI NUOVI STATUTI DISCIPLINA TRANSITORIA: L. 108/1968; L. 43/1995

SISTEMA ELETTORALE: PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA E CON SOGLIA DI SBARRAMENTO

REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE DISCIPLINA

TRANSITORIA: L. COST. 2/2001- ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA- PER SICILIA, SARDEGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA = VEDI ELEZIONI DEICONSIGLI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO80- VALLE D'AOSTA E 2 CONSIGLI PROVINCIALI DEL TRENTINO ALTO ADIGE =REGOLE SPECIFICHE

IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI: Passiamo ora al sistema elettorale per comuni e province (per gli enti locali in generale). Ora parliamo solo dei comuni, perché le province, esistono ancora nel nostro ordinamento, ma solo come enti che si vanno a formare per un'elezione di secondo grado, pertanto non sono direttamente eletti dai cittadini. Le province non sono frutto di un'elezione popolare, ma di una elezione che avviene tra i sindaci dei comuni che si trovano sul loro territorio. Ricorda le province sono state ora sostituite (in determinate realtà) dalle città metropolitane. Per gli enti locali esiste solo una normativa nazionale del 2000, quindi i comuni,

In tutta Italia, affrontano delle elezioni sulla base di un'identica legge fatta dallo stato e che prevede che il popolo elegga direttamente il sindaco e i membri del consiglio comunale, che è l'organo rappresentativo. La legge del 2000 fa una distinzione tra comuni più piccoli (< 15000 abitanti) e comuni più grandi (>15000 abitanti). DISCIPLINA: T.U. (Testo unico) 267/2000 COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI: SINDACO = IL CANDIDATO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. Per questi comuni è eletto come sindaco il candidato che ha raccolto più voti. Il sindaco presiede anche il consiglio. CONSIGLIO = 2/3 DEI SEGGI ASSEGNATI ALLA LISTA COLLEGATA AL SINDACO RISULTATO VINCITORE; 1/3 DEI SEGGI ASSEGNATI PROPORZIONALMENTE FRA LE ALTRE LISTE. Per l'elezione dei consigli comunali c'è un premio di maggioranza, si dà sempre questa porzione di seggi (2/3) alla lista che è collegata al sindaco - modo per assicurargli.

una maggioranza solida. Il resto dei seggi viene ripartita tra le altre liste rispettando una soglia di sbarramento che impedisce la rappresentanza alle liste più piccole e sulla base di un criterio di proporzionalità.

COMUNI OLTRE I 15.000 ABITANTI

INDACO = IL CANDIDATO CHE HA OTTENUTO LA METÀ PIÙ UNO DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI (EVENTUALE BALLOTTAGGIO).

CONSIGLIO = SEMPRE CHE NON ABBIANO RAGGIUNTO AUTONOMAMENTE TALE RISULTATO, E SOLO IN PRESENZA DI ALCUNI PRESUPPOSTI, IL 60% DEI SEGGI VENGONO ASSEGNATI ALLA LISTA O AL GRUPPO DI LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO SINDACO VINCITORE. Anche per questi comuni vale la regola che circa i 2/3 dei seggi vengano assegnati alla lista collegata al sindaco eletto. Il resto dei seggi viene ripartito tra le altre liste rispettando una soglia di sbarramento che impedisce la rappresentanza alle liste più piccole e sulla base di un criterio di proporzionalità.

SEGGI RESIDUI: ASSEGNATI PROPORZIONALMENTE FRA LE VARIE

LISTE (CLAUSOLA DI SBARRAMENTO) PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE (non fare) LEGGE 201/2011:

  • PRESIDENTE = NON È PIÙ UN ORGANO AD ELEZIONE DIRETTA, MA VIENE ELETTO DAI SINDACI E DAI CONSIGLIERI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
  • CONSIGLIO = NON È PIÙ ELETTO DAL CORPO ELETTORALE PROVINCIALE MA DAI SINDACI E DAI CONSIGLIERI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
  • SCOMPARE LA GIUNTA

CITTÀ METROPOLITANE

IL SINDACO METROPOLITANO È DI DIRITTO IL SINDACO DEL COMUNE CAPOLUOGO.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO È COMPOSTO DAL SINDACO METROPOLITANO E DA:

  • 24 CONSIGLIERI NELLE CITTÀ METROPOLITANE CON POPOLAZIONE > 3 MIL. DI ABITANTI
  • 18 CONSIGLIERI NELLE CITTÀ METROPOLITANE CON POPOLAZIONE > 800.000
  • 14 CONSIGLIERI NELLE ALTRE CITTÀ METROPOLITANE

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DURA IN CARICA CIRCA 5 ANNI

IL CONSIGLIO METROPOLITANO È ELETTO DAI SINDACI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

IL SISTEMA

ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO: si utilizza per ciascuno stato membro un sistema elettorale diverso. Non c'è dunque un sistema elettorale comune a tutti i paesi dell'UE.

REGOLAMENTAZIONE LASCIATA (PER ORA) ALLE DECISIONI AUTONOME DEI LEGISLATORI NAZIONALI

PER L'ITALIA -> L. 18/1979-L. 78/2004-L. 90/2004- SISTEMA PROPORZIONALE A SCRUTINIO DI LISTA; L. 10/2009 NON CONSEGUONO SEGGI LE LISTE CHE NON ABBIANO OTTENUTO ALMENO IL 4% DEI VOTI VALIDI. L'Italia ha scelto un sistema elettorale di tipo proporzionale, a scrutinio di lista, ovvero si può esprimere una preferenza (non ci sono liste bloccate, ma liste con candidati che possono essere indicati dall'elettore) e c'è una soglia di sbarramento del 4%.

IL CONTENZIOSO ELETTORALE

COMPLESSO DI REGOLE CHE CONSENTONO AL SINGOLO CANDIDATO, ALLA LISTA O AI CITTADINI DI IMPUGNARE I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

ORGANO COMPETENTE- PER CIASCUNA DELLE DUE

CAMERE:

  • GIUNTA PER LE ELEZIONI - PER GLI ENTI REGIONALI E LOCALI: - MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA = REGOLARITÀ OPERAZIONI ELETTORALI
  • MAGISTRATURA ORDINARIA - ELEGGIBILITÀ O MENO DEI CANDIDATI
  • PER IL PARLAMENTO EUROPEO - TAR DEL LAZIO = REGOLARITÀ OPERAZIONI ELETTORALI; CORTE D’APPELLO COMPETENTE PER TERRITORIO = CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ

LA DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI (non fare)

FONTI:

  • L. 81/1993
  • L. 515/1993
  • L. 28/2000

CARATTERISTICHE:

  • DISCIPLINA GENERALE DIVERSA DA QUELLA SPECIFICA PER IL PERIODO ELETTORALE
  • PRINCIPI ISPIRATORI = PARITÀ DI TRATTAMENTO, IMPARZIALITÀ (PAR CONDICIO)
  • COMUNICAZIONE POLITICA E MESSAGGIO AUTOGESTITO
  • LIMITE ALLE SPESE
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
262 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CaroLura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Camilla.