Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SECONDO METODO DI RICERCA DELLA RATIO
Nel testo normativo i giuristi ritengono che ci sia un'idea del legislatore che il legislatore ha espresso in forma frammentaria. Ogni norma è riconducibile a un'idea di fondo più generale. Il giurista cerca il contesto (ogni testo è espressione di un contesto più ampio). Dal testo al contesto, ogni norma è espressione di un'idea o un obiettivo del legislatore espresso in forma frammentaria. Per ricomporre la ratio si usano gli argomenti, o loci, della dialettica aristotelica - gli strumenti della dialettica sono gli argomenti in latino loci. La dialettica è l'arte del discutere e nella dialettica si affronta un problema intorno al quale si discute, viene affrontato con argomenti diversi. Coloro che partecipano alla discussione esprimono ciascuno un argomento diverso. Il problema viene affrontato da punti di vista diversi (dunque da luoghi differenti, ecco perché si chiamano loci). I giuristi
utilizzano gli argomenti della logica per affrontare un problema giuridico e attraverso gli argomenti della logica mettono le norme in relazione fra loro. GLI ARGOMENTI DEFINIZIONE: consente di mettere le norme a confronto tra loro (esempio → definizione di donazione: è un contratto; la prima cosa è cercare la categoria generale a cui appartiene l'oggetto definito. A questo punto il giurista nella categoria generale deve distinguere logicamente il definito da tutti gli altri che appartengono a quella categoria. La definizione si conclude dicendo che la donazione trasferisce la proprietà ad altri gratuitamente. La definizione procede per genere e differenza. Il giurista mette in relazione fra loro le norme dei diversi contratti e ritaglia la fisionomia della donazione.) COMPARAZIONE: argomento più utilizzato dai giuristi (comparando tra loro diverse norme si riusciva a ricavare il contesto) ANALOGIA: prende in considerazione 2 casi (fattispecie concrete). Se i 2 casisono simili quando il caso a genera una certa conseguenza quella si dovrà generare anche nel caso b. in presenza di fattispecie simili di cui però una sola sia considerata da una norma l'analogia impone di estendere quella norma anche al caso simile.
ARGOMENTO "A FORTIORI", in questo caso si vede come il giurista mette a confronto norme differenti. (la moglie quando si sposava riceveva una dote per far fronte alle necessità della vita familiare; normalmente la moglie entrava in casa del marito con una dote e i testi romani non specificavano nulla se la dote non ci fosse o fosse insufficiente. in questo caso il marito ha l'obbligo di mantenere la moglie? i giuristi individuano una norma esplicita che imponeva al marito di seppellire la moglie defunta. se esiste un obbligo giuridico del marito di seppellire la moglie ha anche l'obbligo giuridico di mantenerla quando è in vita.)
DISTINZIONE, è una comparazione per contrasto. La distinzione era
generata dalla presenza di norme spesso contrastanti. Funzione interpretativa: applicare e realizzare l'aequitas. Nel mondo medievale è un obiettivo che deve essere raggiunto sempre. Aequitas = dio, perché dio stesso ha creato l'universo e quindi è dio stesso che ha creato le situazioni concrete. I giuristi la vedono come la virtù che assegna pari diritti a parità di situazioni. Da questa definizione si intuisce che l'aequitas è un adeguamento del diritto alle situazioni concrete. Cercano sempre di calibrare il diritto sulle situazioni concrete. L'uomo deve tenere all'aequitas e questa si chiama giustizia. Aequitas è l'ordine delle cose concrete, l'uomo che si adegua all'aequitas persegue la giustizia. Per l'uomo medievale la legge deve sempre conformarsi alla giustizia. Questo rapporto tra giustizia e legge viene espresso ricorrendo a una doppia definizione dell'aequitas. Può essererudis = è la giustizia, l'ordine dei fatti, giustizia delle situazioni concrete. la legge deve sempre essere nella visione medievale aequitas costituita: che l'uomo traduce in regole giuridiche. A volte le norme giuridiche non corrispondono all'equitas, molto spesso si crea un contrasto tra equitas (giustizia) e lo strictum ius (diritto). I giuristi iniziamo a ragionare su questa problematica del contrasto. c'erano nel corpus iuris 2 norme in contrasto fra loro (una diceva che il giudice deve sempre nel caso concreto favorire l'equità rispetto al diritto stretto; l'altra prevedeva che solo l'imperatore potesse inserire nelle norme l'equità). I giuristi cercano una soluzione che corrisponda alle loro esigenze; (bulgaro e martino, i glossatori, iniziano a dibattere sul ruolo dell'equità. bulgaro è più timoroso e sostiene che solo il principe può tradurre l'aequitas in regole.
legislative; martino è più preoccupato per la giustizia nelle situazioni concrete e quindi sostiene che anche al giudice spetta nel caso concreto quindi sia necessario agire secondo equità ). Prevale la tesi di martino quella più favorevole all'equità. Un esempio di martino riguarda la gestione di un negozio a favore di un terzo. →il diritto romano non conosceva forme di gestione dei negozi per conto di un terzo ( la parte doveva agire per se stessi in nome proprio; conosceva lievemente la rappresentanza indiretta. non conosce la rappresentanza diretta ). Martino ritiene che in certi casi per motivi pratici è più giusto concedere un'azione diretta al rappresentato, quindi il rappresentato raggiunge direttamente contro i terzi ( fa riferimenti a casi specifici ). il giudice doveva concedere al rappresentato un'azione diretta e martino la chiama un'azione equitativa ( azione non prevista dallo stretto diritto ma che ilIl giudice concede perequità. Alla fine prevale nettamente la posizione di Martino, e quindi si arriva a sistemare questo problema dicendo che lo strictum ius era la regola mentre l'equità era l'eccezione. La regola nel caso concreto viene derogata dall'eccezione ma rimane valida.
I giuristi medievali favorirono sempre le consuetudini rispetto alla legge; in caso di contrasto tra legge dell'imperatore e consuetudine doveva prevalere la legge dell'imperatore (secondo delle norme romane). Questa regola ai giuristi non sta bene e scoppia una disputa fra Bulgaro e Martino. Questa volta è Bulgaro che ha una soluzione più coraggiosa. La sua proposta è: secondo lui se una consuetudine era generale di tutto l'impero aveva lo stesso valore della legge. Le consuetudini locali dovevano soccombere di fronte a una legge? Martino dice si; Bulgaro distingue e dice: se un popolo ha introdotto una consuetudine contraria alla legge per errore.
prevale la legge; quando una comunità locale introduce una consuetudine contro la legge consapevolmente prevale la consuetudine.
lezione 16/03
processo romano canonico
tema che ci dimostra come il d comune abbia rivoluz l’evoluzione sociale nel corso del medioevo, d canonico lascito imp del d comune il nostro processo è impostato sullo schema del processo romano canonico, il processo attuale della chiesa rimane un modello improntato allo schema nato nel medioevo materia tecnica in cui non sono possibili bruschi cambiamenti questo tema ci dimostra bene il carattere duplice del d comune che ha 2 anime è composto dall’integrazione dell’anima civile e dell’anima canonica. il processo romano canonico mostra molto bene l’interazione tra questi 2 diritti la chiesa scelse di partire dal d romano, nel momento in cui è stato riscoperto il d romano necessariamente si recuperavano alcuni principi del processo, il sistema processuale romano era composto di
azioni tipiche (ogni diritto poteva essere fatto valere attraverso un'azione specifica) ogni diritto è legato alla sua specifica azione, la chiesa parte dal diritto romano ma ha una caratteristica che nell'epoca medievale nessun altro ordine ha: un sistema giudiziario che è accentrato e uniforme. Il mondo medievale è pieno di ordini giuridici (tanti diritti quanti i nuclei sociali) e ogni ordinamento aveva il suo giudice. In questa situazione c'erano tante giurisdizioni tutte diverse fra loro, un sistema frammentario, ma non nella chiesa che a partire dall'anno mille inizia ad escludere le influenze laiche al suo interno, si accentra e si uniforma, quindi era anche necessario un processo uniforme. La chiesa è l'unica entità del medioevo che abbia un sistema giudiziario unitario e uniforme, il vescovo è il giudice di ogni diocesi e poi il papa che è giudice di tutta la cristianità. Un sistema accentrato e uniforme in tutta la cristianità, il giudice dei fedeli e ilvescovo della diocesi afferma un sistema giudiziario che riesce ad essere uniforme in tutta Europa, quindi il processo dellachiesa si diffonde in tutta Europa e diventa un modello per gli ord laici che sono molto più frammentati. La chiesa a sua volta si basa su alcuni principi romani, su questi principi si costruisce per opera dei pontefici e dei giuristi un processo che in breve conquista tutta l'Europa. Si forma tra il 12 e il 13 secolo e a partire dal 300 il processo romano canonico è definitivo e conquista tutti i tribunali europei, un modello di perfezione giuridica che tutti gli ordinamenti poi fanno proprio. La società basso medievale, una civiltà che evolve complessa che ha bisogno di strumenti giuridici elaborati (problemi complessi seme più complesso il ruolo del giudice). Nel periodo dell'alto medioevo, viene introdotto un processo dai popoli germanici (scompare il processo romano) con le seguenti caratteristiche: il giudice non è un esperto di diritto, èun personaggio rispettabile della comunità che si trova a applicare le consuetudini, il processo si svolge pubblicamente e oralmente dura di solito 1 giorno davanti a tutta la comunità e il giudice non deve far altro che applicare la consuetudine potrebbe sorgere nel corso del processo una questione, problema di fatto su cui il giudice doveva decidere in base a delle prove ma le prove sono prove non razionali basate unicamente sulla forza, segno mandato da dio che una delle due parti aveva ragione. si cercava questo segno divino attraverso le prove in senso fisico cioè le parti potevano scegliere di duellare tra loro o attraverso le ordalie (sfida fisica che consisteva nel passare attraverso le fiamme, immergersi nell'acqua gelata...). la parte che superava la prova vinceva la causa oppure giuramenti per cui se le parti riuscivano a presentare un numero di persone disposte a giurare per loro poteva rappresentare una prova. il sistema probatorio dell'alto medioevo.Un sistema irrazionale basato sulla forza e i giudici non deve affrontare problemi complessi, doveva solamente dichiarare quale delle 2 parti era uscita vincitrice dalla prova.