Introduzione alle fonti
Lo storico si basa su dati. Questi dati derivano dall’acquisizione di informazioni che arrivano dal passato e che ci possono pervenire da vari tipi di fonti. Per fonte, nel caso dello storico, si intendono i luoghi attraverso i quali si possono ottenere i dati. Le fonti dello storico possono essere di 2 tipi:
Fonti primarie e secondarie
- Primarie: quelle che descrivono più o meno direttamente la situazione che si vuole conoscere. Sono quelle contemporanee al periodo di cui lo storico si occupa.
- Secondarie: ricerche che altri storici fanno su dati elaborati già da qualcuno. Sono meno attendibili rispetto alle fonti primarie; questo perché riflettono i dati secondo l’interpretazione dell’autore, che è sempre in qualche modo parziale perché condizionata dalla cultura del contesto storico in cui lo storico vive. Ad esempio, Tacito, nella Germania, ha descritto costumi che ai Romani sembravano inusuali. Oggi questa influenza è un po’ più limitata.
Lo storico, per i motivi già detti, cerca essenzialmente fonti primarie. Le fonti primarie possono essere di tipo molto diverso a seconda del fine che si vuole raggiungere.
Tipi di fonti primarie
Fonti documentarie
Per la storia del diritto, le fonti documentarie possono essere di tipo diverso:
- Fonti legislative: fonti che contengono norme. Per il mondo medievale e moderno sono di diverso tipo:
- Raccolta di normative vigenti nei vari comuni d’Italia, detti statuti comunali: sono raccolte generalmente disorganiche.
- Statuti di altre associazioni che si formano nei comuni, ad esempio quelli delle corporazioni.
- Norme elaborate dai sovrani: più consistenti in età moderna.
- Fonti consuetudinarie: sebbene una consuetudine scritta sembri una contraddizione, sono norme che in origine erano consuetudinarie e poi divennero stabili. Esse sono:
- Libri Feudorum: (scritto nell’XI sec.) raccolgono le consuetudini formatisi nei feudi.
- Diritto mercantile: diritto ammesso nei mercati, che non sarà scritto fino al XVII secolo.
- Diritto agrario: contratti e rapporti di tipo agrario regolati dalle fonti giustinianee, profondamente modificate con consuetudini locali che hanno una profonda rilevanza.
- Fonti dottrinali: in seguito alla rinascita bolognese, cioè al fatto che tra XI e XII secolo avvenne una riscoperta dei testi romani e giustinianei e gran parte del diritto venne basato su questi testi, che però dovevano essere aggiornati e quindi interpretati da coloro che li studiavano, cioè i giuristi delle università. Possono essere di tipo diverso a seconda del genere letterario:
- Trattati
- Consilia: pareri legali, che in un primo momento venivano redatti per i giudici, che non sempre erano esperti del diritto (ad esempio i primi giudici comunali). Successivamente diventarono pareri elargiti alle parti del processo (più o meno gli odierni pareri legali).
- Fonti della prassi: fonti della pratica quotidiana, che ci dicono come il diritto era effettivamente applicato (e non come doveva essere applicato, come, invece, fanno le fonti legislative) e come le varie fonti erano unite tra di loro per lo scopo concreto. Queste fonti sono:
- Contratti redatti dai notai: sono quelli che ci sono rimasti in maggior quantità.
- Documentazione ecclesiastica: perché gli enti ecclesiastici permasero nel tempo ed erano destinati a durare in eterno. Essi però ci danno una visione parziale.
Fonti secondarie
Riguardo alle fonti secondarie, Carlo Cipolla dice: “ci sono tre livelli attraverso cui le ricostruzioni storiche possono essere viziate:
- Soggettività: ciascuno, anche se non ha pregiudizi, è influenzato dalla propria cultura.
- Semplificazione: perché soprattutto quando si tratta di fare indagini molto ampie si ha sotto gli occhi un materiale molto variegato e per cercare di mettere tutto insieme è necessario fare una semplificazione, che non tiene conto di tutte le particolarità.
- Generalizzazione: coincide pressappoco con la precedente.
Un problema è che spesso le fonti sono lacunose. Le situazioni antiche, povere di fonti, richiedono un maggior lavoro interpretativo. Quelle più recenti, data l’abbondanza di fonti, richiedono un’attività di sintesi. Le fonti possono essere lacunose per vari motivi:
- Non sono state prodotte fonti documentarie che descrivono un fatto giuridico: ad esempio, alcuni processi nell’ambito del diritto mercantile o ecclesiastico erano con procedura sommaria, una procedura semplificata e orale (solo in alcuni casi veniva scritta la sentenza, che però non era motivata). Fino a metà dell’Ottocento le sentenze rimasero senza motivazione.
- La documentazione è stata accidentalmente distrutta: ad esempio, la documentazione dell’Archivio di Napoli (anteriore al XV secolo), che durante la guerra civile è stata portata in una villa poi bruciata dai nazisti, che non sapevano che fosse stata portata lì per salvarla dai bombardamenti della città. Oppure ancora, la documentazione contenuta a Lisbona dei commerci tra Portogallo e Indie occidentali, andata persa in seguito a un terremoto. Oppure, i protocolli notarili delle fiere tenute nella Champagne, andati persi per motivi vari.
- La documentazione è stata volontariamente distrutta: la distruzione può avere un significato che deve essere preso in considerazione. La volontarietà può essere di tipo diverso:
- Scarto archivistico: metodo usato oggi, soprattutto per gli archivi di Stato, che consiste nell’eliminazione dei documenti ritenuti inutili, al fine di fare spazio.
- Scarto volontario: ad esempio, la distruzione degli archivi ecclesiastici e delle statue dei nobili, fatta durante la Rivoluzione francese.
Problemi di decifrazione e interpretazione
Il primo problema legato all’uso delle fonti è quello della decifrazione letterale della documentazione. Per la decifrazione sono necessari una serie di strumenti, in quanto nei secoli le forme di scrittura si sono modificate. In passato esistevano delle forme di abbreviazioni, i testi erano scritti generalmente in latino (o al limite nelle lingue volgari arcaiche). La paleografia si occupa di ciò.
Dopo l’interpretazione letterale, bisogna dare un’interpretazione del contenuto, per capire se esso sia attendibile o meno. Ad esempio, nei testi medievali compare spesso la clausola “stipulatio submissa” anche nei contratti unilaterali e il che non avrebbe senso; si è capito allora che era una clausola di stile, adottata dai notai perché l’avevano vista nei formulari romani.
Un altro problema è quello dell’autenticità (provenienza da chi dice di averlo prodotto), che non è mai stato un criterio assoluto nel corso dei secoli, perché in realtà il nostro concetto di autenticità (basato sulla firma) è tale solo dalla fine del ‘600, quando il francese Jean Mabillon cominciò ad occuparsi della critica dell’autenticità dei testi, fondando una nuova disciplina: la diplomatica (studio dei diplomi). In origine l’autenticità era basata sul principio di autorità, per cui una cosa è autentica se proviene da un’autorità riconosciuta.
Autenticità e attendibilità dei documenti
L’autenticità non sempre incide sull’attendibilità del documento, ossia il fatto che un testo sia stato prodotto da chi dice di averlo prodotto non vuol dire che dica cose vere e viceversa. Sulla autenticità e attendibilità si possono avere:
- Documenti che non sono autentici e che hanno contenuto falso: ad esempio, la Donazione di Costantino, documento con cui l’Imperatore Costantino, nel momento in cui si accinse a spostare la capitale a Bisanzio, donò tutte le terre a Occidente al papa. Di questa donazione non abbiamo il testo originario ed è stata creduta autentica fino al XV secolo. Per secoli essa è stata alla base del potere temporale della Chiesa. A metà Quattrocento, l’umanista Lorenzo Valla fece un’analisi contenutistica di elementi secondari del testo (non originale) e, essendo un grande conoscitore dei costumi di allora, si accorse di una numerosa serie di errori; ad esempio, quando si cita la corona dell’Imperatore, si parla di una corona metallica, mentre all’età di Costantino il diadema dell’imperatore era di stoffa. Pare che questo documento fosse stato redatto dalla Curia pontificia in età carolingia (VIII-IX secolo) per affermare il potere papale.
- Documenti che non sono autentici ma che hanno contenuti veri: la frequenza di questi casi dipende dalla frequenza con cui i documenti andavano distrutti (incendi, umidità, topi, ecc.). Ad esempio, l’Imperatore donava dei privilegi a un convento ma poi il documento che lo attestava andava distrutto. I monaci allora, ricordandosi il contenuto, ne redigevano uno nuovo e uguale.
- Documenti che sono autentici ma che hanno contenuto falso: ad esempio, nel Medioevo, quando si doveva concludere un contratto di stipulatio usurae, vietato dalla Chiesa (pena la scomunica), il notaio non aggiungeva la clausola della stipulatio usurae, però rimane difficile da credere che tale contratto fosse effettivamente gratuito.
- Documenti che sono autentici e che hanno contenuto vero.
Valutazione dell'autenticità e dell'attendibilità
Come si valuta l’autenticità di un documento? Ci sono vari elementi, che dipendono a seconda che ci si trovi davanti a:
- Documenti ufficiali: ossia documenti che provengono da una cancelleria (organo deputato alla produzione di documenti ufficiali imperiali o pontifici). Nel caso di documenti pontifici si potevano trovare la bolla (tondo metallico agganciato al documento con filo di corda o filo di seta a seconda del tipo di documento) e le sottoscrizioni dei cardinali. Nel caso di documenti imperiali si potevano trovare le sottoscrizioni del Cancelliere e degli altri funzionari imperiali che avevano redatto il documento e il sigillo (anche in documenti di principi ed enti ecclesiastici). I documenti notarili avevano un particolare segno distintivo, signum tabellionis, all’inizio e alla fine, che è una sorta di stemma proprio di ogni notaio.
- Documenti privati: ci sono vari elementi:
- Analisi delle scritture: per vedere se la datazione coincide.
- Analisi contenutistica
- Analisi della forma e delle formule
Come si valuta l’attendibilità del contenuto? Bisogna avere innanzitutto delle conoscenze generali sulla tipologia di documento. Ad esempio, nell’Alto Medioevo gli scambi venivano fatti col baratto, però i documenti giuridici parlavano di scambi in denaro: la ragione è probabilmente che quel denaro era una moneta di conto, cioè serviva a quantificare il valore di scambio. Poi la valutazione sulla veridicità deve anche dipendere da chi ha prodotto quel documento e in che contesto. Infatti, un documento potrebbe essere influenzato dalla parzialità del suo autore. Un altro problema è che ci siano errori di copiatura (soprattutto nei testi giuridici); tali errori possono essere facili da individuare e in questo caso è necessario fare edizioni critiche dei testi, ossia si vanno a cercare gli scritti più antichi, li si confronta e, nel caso in cui ci siano difformità, si fa una valutazione critica per capire quale sia la versione più corretta.
Ci sono errori che possono essere, invece, molto gravi; ad esempio, nel 1430 il Duca di Savoia Amedeo VIII decise di redigere una raccolta delle norme dei suoi predecessori e di alcune sue, riguardante il diritto pubblico del Ducato, con, all’interno del proemio, una gerarchia delle fonti del Ducato; leggendo i testi più recenti, risulterebbe che il duca avrebbe detto che la legge del principe ha un valore generale, ma viene derogata a livello locale dagli statuti locali dei comuni e dalle consuetudini in quei luoghi che avevano diritto prevalentemente consuetudinario (Valle d’Aosta e cantone svizzero del Bo) se questi erano stati dal duca approvati; e poi ci sarebbe una frase finale che dice che il diritto comune avrà preminenza qualora la legge del principe altro disponga, cioè anche il diritto comune derogherebbe la legge del principe; quindi la legge del principe avrebbe valore solo nel momento in cui nessuna altra fonte si occupi di un problema. I giuristi del ‘600 notarono una difformità tra quel documento e quanto avveniva nella pratica, perché non succedeva praticamente mai che il diritto comune potesse derogare la legislazione del principe. I giuristi cercarono allora di dare interpretazioni che mettessero assieme questi due elementi. Il Sola dice che il senso sarebbe che il diritto del principe non può derogare ai principi generali del diritto comune, che sono quelli ulpianei del non danneggiare il prossimo, vivere onestamente e dare a ciascuno il suo; può però derogare nel dettaglio tutto il resto. In realtà si è visto che c’è stato un errore di un copista e che la frase originale diceva che il diritto comune ha valore ove gli statuti del principe altro non dispongano; il copista avrebbe, dunque, saltato il “non” (tra l’altro abbreviato con una enne sbarrata).
L'età tardo-antica: la crisi del III secolo
La data convenzionale della caduta dell’Impero Romano d’Occidente è il 476 d.C., quando venne deposto il giovane imperatore Romolo Augustolo, da parte del re degli Eruli, Odoacre. In realtà nel corso del tardo impero c’erano già state molte altre deposizioni. Nella crisi del III secolo e nel regno di Diocleziano si verificarono grandi mutamenti, che caratterizzeranno poi l’età medievale. Con Diocleziano l’imperatore cessò di essere un primus inter pares e si passò a considerarlo come un semidio e questo per si ebbe:
- Crisi dell’autorità imperiale: cominciò a nascere per le ribellioni nelle province più lontane e perché a nord si cominciarono ad avere i primi contatti con le popolazioni germaniche.
- Diffondersi di religioni orientali che accentuavano la divinità del capo: Diocleziano era influenzato da queste idee, tant’è che cominciò a pretendere una serie di gesti, come la proskynesis.
Ci fu anche una identificazione dell’Imperatore con lo Stato e ciò si evince anche sul piano giuridico, perché sotto il profilo penale ci fu un’estensione del crimen laesae maiestatis ad una serie di casi in cui non si andava a ledere la persona dell’Imperatore, ma si commetteva atti contro l’organizzazione statale. Con gli Imperatori successivi l’elezione dell’Imperatore divenne appannaggio dell’esercito, che spesso spodestava anche gli Imperatori.
Sul piano della situazione dei cittadini, nel III sec. si ebbe un peggioramento dello stile di vita, che dipese da una serie di fattori:
- Spopolamento delle città e trasferimento nelle campagne: questo fenomeno durerà nell’arco di tutto l’Alto Medioevo.
- Aumento delle tasse: per far sì che le tasse fossero pagate da tutti, si impose l’obbligo della trasmissione dei mestieri di padre in figlio. Così al contempo si aveva la certezza che qualcuno proseguisse quel mestiere e che qualcuno pagasse le tasse imposte per quel tipo di mestiere. Una posizione particolarmente delicata era quella dei decuriones, i responsabili della vita cittadina, perché a loro era imposto di esigere le tasse da tutti i cittadini e poi di pagare l’erario; essi erano responsabili per la somma che dovevano riscuotere, quindi, se prelevano di meno, la differenza la dovevano sborsare di tasca propria.
Nella campagna la situazione non era migliore perché la piccola proprietà terriera andava scomparendo. I latifondisti si arricchivano sempre di più e acquistavano sempre più terra, che lasciavano ai contadini, i quali la coltivavano come coloni. Questa condizione di non proprietari incideva non solo sul bene, ma anche sullo status del colono, che non era più percepito come totalmente libero; egli e i suoi eredi cominciavano ad essere vincolati alla coltivazione di quell’appezzamento di terra. Progressivamente i coloni persero la libertà e si ridussero ad uno status semiservile. Nel tardo impero si diffuse l’istituto del patrocinium (una delle radici dell’istituto feudale), che consisteva nel fatto che coloro che si trovano in situazioni di inferiorità chiedevano la protezione di un potente. Tale protezione significa anche assicurare al latifondista l’appoggio sul piano politico ed economico.
Con Diocleziano avvenne la divisione dell’Impero. Ciò per ragioni di difesa. Venne diviso nell’Impero Romano d’Occidente e nell’Impero Romano d’Oriente, organizzato secondo il modello della tetrarchia, che prevedeva due imperatori, che potevano designare i propri successori. Gli imperatori avevano il titolo di Augusto, i loro successori portavano il titolo di Cesare. Diocleziano tenne per sé la parte orientale dell’Impero e affidò quella occidentale a Massimiano. Il primo designò come suo successore Galerio, il secondo Costanzo Cloro.
Le fonti
In questo periodo le fonti normative erano divise in:
- Senatusconsulta: ormai avevano un’importanza marginale. Il Senato veniva sempre più privato di potere, tant’è che nell’Alto Medioevo svolgeva il ruolo di Consiglio comunale di Roma.
- Legislazione imperiale:
- Edicta: norme con valenza generale e applicabili in tutto l’impero. Nel Medioevo saranno poco utilizzati; le uniche leggi generali utilizzate saranno quelle degli Imperatori romani contenute nel Corpus Iuris.
- Rescripta e decreta: derivavano da richieste fatte...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti
-
Diritto medievale - Appunti
-
appunti di diritto medievale
-
Appunti Diritto medievale in vista dell'esame