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LE FONTI NORMATIVE
La disciplina della gestione accentrata venne introdotta nell'86 e istituiva, come unico gestore, la Monte Titoli s.p.a. Oggi tale è esercitata dai depositari centri autorizzati ai sensi del regolamento UE 909/2014 e la disciplina della g.a. è contenuta in diversi luoghi:
- T.U.F. negli art. dall'80 al 90 che regola la gestione accentrata di strumenti finanziari
- Il d.lgs. del 1998 che prevede la dematerializzazione integrale degli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati
- Reg. congiunto di Banca d'Italia e Consob: disciplina congiuntamente la gestione accentrata e la dematerializzazione degli strumenti finanziari. Si tratta di un esempio della delegificazione della disciplina del mercato finanziario: regole di estrema importanza sono contenute nel regolamento dei mercati.
Gestione semplice e gestione dematerializzata:
La gestione accentrata: riguarda
Gli strumenti finanziari documentalmente esistenti, mentre la gestione accentrata in regime di dematerializzazione concerne gli strumenti finanziari in cui il documento non viene neppure a esistenza della gestione dematerializzata.
Modalità:
Il d.lgs. del 2004 ha chiarito che le di trasferimento di diritti su strumenti finanziari, nonché di costituzione e realizzazione di garanzie e vincoli, sono regolate in via esclusiva e inderogabile dalla legge dell'ordinamento in cui è situato il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o le annotazioni direttamente a favore del titolare del conto.
L'OGGETTO DELLA DEMATERIALIZZAZIONE:
Nell'art 83-bis TUF si definisce l'oggetto della gestione dematerializzata negli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati. Alla Consob è demandato il potere (art. 81 TUF) di meglio determinare in sede.
regolamentareà gli strumenti finanziari che possono essere assoggettati alle due forme di gestione accentrata laà Consob, negli art. 22 e 23 reg. mercati, ha fissato l'ambito di applicazione oggettivo della gestione accentrata nel seguente modo: purché al sistema semplice accentrato sono ammessi i seguenti strumenti finanziari, n società liberamente trasferibili: le azioni di e titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato di capitali, le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali e le quote di fondi comuni di investimento, i titoli normalmente negoziabili sul mercato monetario e gli altri titoli negoziati che permettano di acquisire gli strumenti ora indicati. Tale ammissione è VOLONTARIA: l'emittente stipula, se ritiene, il relativo contratto con la n società di gestione; sempre su base volontaria il titolare degli strumenti finanziari può autorizzare il propriointermediario a immetterli in gestione semplice.
al sistema di gestione dematerializzata sono OBBLIGATORIAMENTE immessi tutti gli strumenti finanziari sopra menzionati che siano negoziati o destinati alla negoziazione nei mercatis regolamentati italiani taluni di essi qualora, pur privi di questo requisito, rispettino le condizioni fissate dalla Consob nell'art. 23 reg. mercati.
Possono inoltre essere ammessi su base VOLONTARIA anche strumenti finanziari privi dei requisiti per l'immissione obbligatoria.
Il sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione e non è teoricamente aperto ad accogliere nel suo ambito anche strumenti finanziari che non appartengono al novero dei titoli più di credito; in conclusione la disciplina della gestione accentrata ha un ambito di applicazione ampio di quello dei titoli di credito.
Lezione XIIII TITOLI DI CREDITO CAMBIARINORME GENERALI E SPECIALI NEI TITOLI DI CREDITO poiché Il sistema
La disciplina dei titoli di credito appare abbastanza complessa, risultante dalla coesistenza fra norme del codice civile e leggi speciali. Per quanto concerne i primi, la topografia del codice non indica un'unica sede della disciplina: le norme generali sui titoli di credito sono contenute negli artt. 1992 a 1997, ma si prolungano nella disciplina di dettaglio fino all'art. 2027. Altri titoli sono regolati in luoghi particolari del codice, come la fede di deposito e la società nota di pegno, ovvero i titoli emessi dalle società di capitali (azioni, obbligazioni e titoli di debito).
A questa griglia normativa va aggiunta la legislazione speciale, in particolare: i due regi decreti del 1933 sulla cambiale e sull'assegno, le norme sulla cartolarizzazione dei crediti, la legge sulle cambiali finanziarie.
Per la cambiale e l'assegno, ossia quei titoli di credito speciali, denominati anche come titoli cambiari, è prevista una regolamentazione
conto corrente per effettuare pagamenti a terzi. L'assegno, infatti, rappresenta un ordine di pagamento emesso da un soggetto (il cedente) nei confronti di un altro soggetto (il beneficiario), affinché quest'ultimo possa incassare la somma indicata sull'assegno presso la propria banca. L'assegno, grazie alla sua natura cartacea, ha avuto un ruolo di grande importanza nel passato, quando i pagamenti avvenivano principalmente in contanti. Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecnologie e l'ampia diffusione dei mezzi di pagamento elettronici, l'assegno ha perso progressivamente la sua popolarità. Nonostante ciò, l'assegno continua ad essere utilizzato in alcune situazioni specifiche, come ad esempio per pagamenti di importi elevati o per transazioni commerciali tra aziende. Inoltre, l'assegno rappresenta ancora un mezzo di pagamento sicuro e tracciabile, che offre una certa protezione sia al cedente che al beneficiario. In conclusione, sebbene l'assegno abbia subito un declino nel corso degli anni, rimane comunque uno strumento di pagamento rilevante, soprattutto in determinati contesti. La sua sopravvivenza nel panorama dei mezzi di pagamento è testimoniata dalla sua continua utilizzazione, nonostante la crescente digitalizzazione del settore finanziario.banca al fine di effettuare un pagamento in sostanza, uno strumento alternativo alla moneta per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie naturalmente, a differenza della moneta avendo corso legale, con la consegna di un assegno non si realizza immediatamente l'estinzione dell'obbligazione: si dice che il pagamento effettuato tramite assegno si intende "salvo buon fine", che l'effetto estintivo si produce solo nel momento in cui il prenditore dell'assegno lo abbia effettivamente incassato. Sotto il profilo strutturale, possono distinguersi 2 forme di assegno: - assegno bancario: titolo avente struttura di delegazione di pagamento. Un soggetto (traente) ordina ad un altro soggetto (trattario), che deve essere necessariamente una banca, di pagare una somma determinata di denaro all'ordine del soggetto indicato nel titolo ovvero al portatore (o "prenditore"). La banca non assume alcunobbligo di pagamento verso il soggetto che presenta l'assegno: le conseguenze del rifiuto ingiustificato di pagamento rilevano solo nel rapporto banca-cliente;
- assegno circolare: titolo avente struttura di promessa di pagamento. La banca emittente promette di pagare una somma determinata di denaro a favore del soggetto indicato nel titolo. La banca, pertanto, è obbligata al pagamento nei confronti del possessore del titolo (di qui l'equiparazione, nell'apprezzamento sociale, dell'assegno circolare al denaro contante, in termini di certezza del pagamento).
L'EMISSIONE DELL'ASSEGNO E REQUISITI FORMALI
L'ASSEGNO BANCARIO
L'art 1 l. ass. individua i requisiti formali dell'assegno bancario in:
- denominazione di assegno bancario
- ordine incondizionato di pagare una somma determinata
- norme del trattario
- indicazione del luogo di pagamento
- indicazione della data e del luogo di emissione
L'accordo in forza del quale la banca consegna al proprio cliente il libretto di assegni, lo autorizza ad emetterli e, in presenza di fondi disponibili, si impegna a pagarli. Normalmente, tale convenzione è una clausola del contratto di conto corrente bancario. Va precisato che la mancanza dei moduli predisposti dalla banca, ovvero dell'esistenza o della validità della convenzione di assegni, non rende formalmente invalido l'assegno.
Altro presupposto dell'emissione dell'assegno è l'esistenza di fondi disponibili presso la banca sulla quale è tratto; detti fondi non sono solo quelli risultanti da rapporti attivi (p.e. saldo attivo di conto corrente), ma anche quelli derivanti da operazioni di concessione di credito da parte della banca (p.e. anticipazione bancaria, apertura di credito).
Tanto la mancanza delle convenzioni di assegni quanto la carenza di fondi disponibili rendono invalido l'ordine di pagamento.
non vincolante per la banca trattaria verso il cliente (c.d. assegno a vuoto).Le conseguenze a carico del traente di assegno a vuoto, sebbene non di natura penale, consistono in sanzioni pecuniarie e accessorie anche gravi (divieto di emettere assegni, un'attività di interdizione dall'esercizio di professionale o imprenditoriale, ecc.).
Manca una disciplina positiva del diffuso fenomeno del c.d. assegno in bianco, di quello validità emesso senza alcuni elementi essenziali per la. Normalmente, questa fattispecie ricorre nei casi di mancata indicazione della somma da pagare e/o della data o del luogo di emissione, rendendo così, nei fatti, l'assegno uno strumento alternativo di pagamento, ovvero un mezzo di dilazione dello stesso (è il fenomeno - peraltro illecito, anche se depenalizzato - dei c.d. assegni