Diritto, giustizia, diritti
Definizione minima di diritto
Tra le tante cose, il diritto è l'amministrazione della giustizia, la tutela da parte dei giudici di aspettative individuali, a vita, libertà e beni. Per la filosofia, il diritto deve garantire la giustizia, tutelare aspettative chiamate diritti nel senso soggettivo della parola diritto. Possiamo provare a definire la parola che tra l’altro ha svariati significati, ma non la cosa. Infatti, del diritto si possono fornire teorie, definizioni e filosofie molto diverse. Prima di parlare del fenomeno del diritto (la cosa), dobbiamo definire le parole che lo indicano e distinguere termini, enunciati e significati sia dei termini sia dei significati.
Il diritto è un linguaggio, le norme sono fatti di linguaggio. Come sappiamo, il diritto non ha solo un senso oggettivo ma anche aspettative favorevoli di un soggetto tutelate da giudici o almeno da norme morali o giuridiche. Parliamo quindi anche di diritto in senso soggettivo, o meglio di diritti.
- Il diritto è qualificato come oggettivo quando indica l’amministrazione della giustizia o giurisdizione.
- Il diritto è qualificato come soggettivo quando indica le più importanti tra le aspettative che sono tutelate selezionandole dallo stesso diritto oggettivo.
Parliamo in questo caso degli iura, prima solamente spettante di ius appartenente al singolo soggetto, utilizzato per indicare più qualcosa di sfavorevole che favorevole. I diritti soggettivi oggi sono aspettative normative individuali, tutelate dai giudici.
Sinonimi del termine "diritto"
- Pretesa – in relazione al soggetto, diritto soggettivo
- Ordinamento giuridico – in senso oggettivo come insieme di norme istituzionalizzate dalla quale deriva quello soggettivo
- Legge
- Facoltà – es facoltà di insegnamento
- Tutela
- Giustizia
- Materia
- Disciplina giuridica
- Dovere – è un sinonimo in senso oggettivo
Significato del termine "diritto"
Come tutte le parole, anche “diritto” acquisisce significato solo se usato entro un enunciato, un’espressione in lingua formata almeno da soggetto e predicato. Come molte parole della lingua italiana, è polisemantica, ovvero ha più significati, un linguaggio ambiguo: questo rappresenta un problema per il giurista che deve orientarsi. Gli enunciati descrittivi informano e si basano sulla piena coincidenza tra detto e fatto, quelli prescrittivi invece sono quelli del linguaggio normativo e hanno lo scopo di guidare la condotta e l’azione. Quando gli enunciati esprimono norme giuridiche si chiamano disposizioni.
Tipi di enunciati e significati
- Le definizioni
- Le proposizioni (descrittive) vere o false in modo analitico o empirico, cioè per definizione o per esperienza
- Norme (prescrittive) su condotte da tenere (regole) o obiettivi da raggiungere (principi e valori), si basano non su enunciati descrittivi o analitici ma prescrittivi
Le definizioni servono a colmare l’indeterminatezza semantica. Questa può essere di vari tipi:
- Polisemia: la stessa parola si riferisce a cose diverse che individuiamo nel testo
- Ambiguità: termine che esprime diversi significati tra loro correlati
- Vaghezza: metafora del cono di luce è l’indeterminatezza di un solo significato, abbiamo una zona di penombra qualcosa che non sappiamo se sia certamente sussumibile nella semantica del termine
Le definizioni sono enunciati della forma il termine X (definiendum) significa Y (definiens), una definizione attribuisce a una parola/sintagma, un significato. X è ciò che va definito, Y è ciò che definisce. Non sono i filosofi a dover definire il diritto, come si credeva fino all’700/800 dove la dottrina giuridica sembrava dovesse solo stabilire cosa fosse il diritto. In realtà sono proprio i giuristi che ne sanno qualcosa a dover definire il diritti. Essa è l’introduzione di un criterio distintivo. Il definiens è composto da parole ma non annulla mai la vaghezza del termine.
Definizioni reali e nominali
In base al criterio dell’oggetto si dovrebbero distinguere definizioni reali di cose e definizioni nominali di parole. Per la definizione di definizione tutte le definizioni sono nominali. Due criteri che introducono il significato sono sicuramente la connotazione e la denotazione.
- Le definizioni connotative sono predicati dell’oggetto, caratteristiche significative, proprietà comuni degli oggetti a cui si applica quella parola.
- Le definizioni denotative: complesso di cose a cui è applicabile la parola, come degli esempi.
Tuttavia, la distinzione più importante delle definizioni appare esser quella tra definizioni lessicali e stipulative.
- Definizioni lessicali: come quelle dei dizionari sono usate per informare sui diversi significati della parola. Diritto per esempio ha un duplice significato, quello oggettivo e quello soggettivo, problema che sussiste soprattutto al singolare dal momento che il diritto oggettivo al plurale diventa sistemi giuridici, rispetto ai diritti in senso soggettivo. Le lessicali attribuiscono un senso ordinario.
- Definizioni stipulative: sono tipiche delle scienze esatte, sono utilizzate invece per prescrivere cosa una parola deve significare, si rivolgono a un futuro lettore. Le stipulative attribuiscono un senso tecnico, fissato e completamente diverso. Una parola può passare dall’avere un significato tecnico, ad averne uno stipulativo. Anche i legislatori talvolta forniscono definizioni stipulative ma devono servirsi di un linguaggio ordinario o di ridefinizioni se vogliono essere compresi.
Le ridefinizioni servono a fornire uno o più significati ordinari elencati dalla definizione lessicale e a precisarli a scopi tecnici e pratici, come per esempio il termine “proprietà”, “possesso” etc. Nel diritto le parole hanno un senso tecnicizzato, non il mutevole senso ordinario, né il rigido senso tecnico; esso è stabilito dal legislatore, ma più spesso dalla dottrina. Le definizioni di cui si serve il diritto solo legislative, indirizzate al giudice e a coloro che devono adattarsi a quella norma.
È ora chiaro che ci approcciamo nella filosofia analitica positiva al diritto a partire dalla linguistica, esso è il nesso tra il discorso oggettivo e il metodo di interpretazione/progettazione, dei giuristi positivi. Al problema dell’ambiguità fanno riferimento all’aspetto semantico e all’aspetto sintattico, quest’ultimo aspetto è legato alla relazione/ordine tra le parole e segni, organizzazione sintattica della norma.
Il problema della vaghezza è relativo a cosa sia sussumibile all’interno del significato di un certo sintagma. Essa rischia di togliere la certezza del diritto stesso. Il Diritto è inteso come segni e significati. I segni sono prodotti da procedure derivanti dal diritto stesso, i significati dati dagli interpreti. La disposizione è ogni enunciato appartenente alla fonte del diritto e le norme sono le interpretazioni degli enunciati, frasi di senso e significato compiuto.
Tipi di enunciati
- Enunciati/proposizioni analitiche sono significati di enunciati la cui verità o falsità a differenza di quelle empiriche, dipende solo dalle definizioni. Esse possono essere necessariamente vere o necessariamente false a seconda se rispettino o meno le definizioni. Le cose sono quel che sono in virtù dei nomi dati loro, nomi diversi in lingue e culture diverse. Quando parliamo di natura del diritto come facevano gli antichi, si possono intendere due cose molto diverse. In greco il diritto si definiva come dikaion, che sarebbe il giusto giuridico e il giusto morale. Il loro essere vere o false è connesso solo alla definizione e non alla natura delle cose, chiaramente per formularle non ci si basa solo su presupposti linguistici, occorre conoscere i fatti e i fenomeni.
- Enunciati/proposizioni empiriche o assertive sono significati di enunciati la cui verità o falsità dipende dall’esperienza, questo non li esclude dalla vaghezza, anzi questo linguaggio tende alla genericità, la maggior parte delle proposizioni appaiono impure. Il diritto positivo, fatto di uomini, si presta ad essere conosciuto tramite proposizioni empiriche. È difficile nel caso del diritto immaginare proposizioni empiriche pure. Entrambi sono enunciati che possono essere definiti veri o falsi per necessità o esperienza.
- Enunciati/proposizioni deontologiche/prescrittive sono quelle che regolano la condotta, e non hanno un criterio oggettivo ma si determinano come valide e valide essendo costitutive delle norme e dipendono dal punto di vista di chi espone i giudizi e detta le norme. La fallacia per Hume sta proprio nel voler creare prescrizioni da descrizioni.
- Enunciati/proposizioni performative, usa la prima persona all’indicativo presente, proprio delle norme costitutive.
Criteri per distinguere una proposizione da una norma
Oggi esistono almeno tre criteri per distinguere una proposizione da una norma. Il diritto è il discorso delle attività normative, i segni sono dati dagli interpreti.
- Effetto diretto, è il primo intuitivo: le proposizioni hanno l’effetto diretto di conoscere il mondo naturale e umano, le norme valutano, come abbiamo più volte ripetuto, la condotta. Le proposizioni guidano la condotta indirettamente.
- Criterio di apofonicità, le proposizioni possono dirsi vere o false, mentre le norme semmai si dicono giuste o non giuste, valide o invalide e inefficaci o efficaci.
- Criterio di direzione di adattamento, nelle preposizione, la direzione di adattamento è il linguaggio, se il mondo non risponde alle proposizioni queste saranno falsificate e dovranno adattarsi al mondo. Nelle norme invece si parla di direction of fit, mondo → linguaggio, sono le condotte umane a doversi adattare alle norme, non il contrario. Se le norme non rispondono alle nostre aspettative, vanno comunque rispettate altrimenti si va incontro a sanzioni.
Le norme si dividono in norme strettamente intese, tipiche del diritto e valutazioni o giudizi di valore, tipiche invece della morale. Le prime ammettono che fa X, le seconde che X è buono, che può essere un modo indiretto per indurre a fare X, ma è pur sempre un giudizio di valore e non di fatto. Le norme si dividono in due categorie: le regole, che funzionano come norme in senso stretto, poiché guidano direttamente la condotta, e i principi, che funzionano come giudizi di valore generandola indirettamente.
Tipi di norme
Riassumendo:
- Regole
- Principi
- Enunciati proposizione analitiche ed empiriche
Nessuna di queste distinzioni è una dicotomia che... (Il testo si interrompe, quindi questa parte potrebbe non essere completa)
Le norme
Le norme sono significati nettamente distinti dalle proposizioni, in società quanto si fa si distingueva a malapena da quanto si deve fare, prescritto dalle norme. Il giusnaturalismo considera ancora le proposizioni normative come vere o false, oggettivamente giuste e ingiuste, mentre dovremmo parlare di valide o invalide. La giustizia non è il capo del vero e del falso da un punto di vista logico. La legge di Hume, filosofo del 700 che si confronta con la sua epoca, vieta di dedurre norme da disposizione e viceversa. Gli enunciati normativi hanno una forte carica prescrittiva e per questo regolano la condotta, ma non è sempre facile la relazione/coincidenza tra realtà e linguaggio. Le disposizioni sono enunciati delle fonti, le norme sono il significato delle disposizioni. Esse rappresentano il principale strumento con cui il diritto adempie ai propri fini: fare giustizia, tutelare i diritti. Le norme giuridiche sono prodotte da poteri istituti di altre norme, dette di competenza. A partire dallo stato legislativo, abbiamo concepito il diritto come insieme di norme. Prima lo si concepiva come un insieme di rapporti tra persone o tra persone e cose. Riducendo il diritto alla legge, lo si è poi identificato come un sistema di norme. La norma è una prescrizione astratta genericamente, significato di una disposizione. Non tutti gli enunciati del diritto sono prescrizioni di condotta, la prescrizione è un enunciato che verte sulla condotta qualificandola come doverosa: obblighi e divieti. Ci sono anche norme prive di disposizioni, o implicite o consuetudini non necessariamente formulate. La stessa norma può essere inoltre espressa da varie disposizioni.
Linguisticamente presenta tutte le indeterminatezze che un termine può presentare (ambiguità, vaghezza e polisemia). Alcuni ritengono che definire diritto in termini di norme, significherebbe dare una definizione ancora più oscura di una cosa oscura. Si potrebbe dire che la norma è ogni strumento possibile di guida della condotta. Sembra più opportuno dare una classificazione delle norme piuttosto che definirle: la prima distinzione rilevante è tra regole e principi, le prime guidano la condotta direttamente, i secondi attraverso le regole.
Tutte le norme sono regole o principi, come sappiamo c’è una differenza tra le due e sta nel modo di regolare la condotta stessa. Le regole, come il divieto per l’omicidio, vengono classificate come norme specifiche, suscettibili di essere eseguite ed applicate deduttivamente. I principi, come il rispetto della vita, sono norme generiche che possono essere applicate solo specificandole, cioè ricavandone regole più specifiche, come quella sopra citata.
Tipi di norme giuridiche
- Il primo tipo di norma è chiaramente quella prescrittiva/giuridica, caso per antonomasia di norma, paradigma indiscutibile. Si tratta di norme che guidano la condotta direttamente attraverso la formulazione di loro disposizioni, ossia dicendo cosa si deve fare, ciò che è lecito e ciò che è illecito, ciò che è concetto e ciò che è vietato/obbligatorio. È il caso delle leggi ordinarie proposte originariamente dal sovrano, che oggi indicano più prescrizioni di fare piuttosto che di omettere. Prescrivere è più in generale, legiferare, è il modo di produrre norme, tipiche dello stato legislativo, dove le leggi vengono prodotte intenzionalmente. Il diritto è prodotto non intenzionalmente quando lo si produce perseguendo altri obiettivi: quando si limita la condotta e si producono prescrizioni, quando la dottrina interpreta disposizioni o sistema norme così concorrendo a determinarne il significato. Le prescrizioni possono essere formulate verbalmente e per iscritto. La formulazione delle leggi è canonica: interpreti diversi possono attribuirgli significati diversi, purché li presentino come significati di quella formulazione. Nel novecento Kelsen ha proposto il modello contrapposto ad Austin, riducendo tutte le norme giuridiche a prescrizioni ipotetiche: se x allora y. La norma può essere prescrittiva quando attribuisce un obbligo, proibitiva un divieto e permissiva che attribuisce al destinatario una facoltà giuridica. È una sottocategoria, ha la funzione di deroga alla condotta imperativa, la differenza sta nel fatto che regola sempre la condotta ma ha un aspetto differenziale, non può essere violata poiché non esplicitamente un obbligo o un divieto, ma qualcuno può privarcene o impedire che venga applicata. Nelle norme giuridiche il modo utilizzato è quello dell’indicativo, il verbo servile non aggiunge nulla in più all’obbligatorietà dell’azione. Tutti gli enunciati pubblici sono prescrizioni generali astratte. La norma permissiva può avere la funzione di derogare, abrogare e interdire. In una società regolata da una base giuridica, la presenza di norme permissive determina la preclusione di obblighi e prescrizioni.
- Il secondo tipo di norme è rappresentato dalle consuetudini, norme e condotte seguite per imitazione e poi perché ritenute modelli di comportamento vincolanti. I giuristi parlano di diuturnitas per ripetizione della condotta e di opinio iuris et necessitatis per la convinzione della sua obbligatorietà, e oppongono le consuetudini dette fonti-fatto a tutte le fonti del diritto, dette fonti-atto. Così facendo si distinguono le norme intenzionalmente prodotte da quelle che non lo sono. La consuetudine prodotta sarà meno normativa di una esplicita, nella storia del diritto le consuetudini hanno spesso dovuto essere formulate in leggi, eppure restano differenze indiscutibili tra consuetudini e leggi. La legge deve avere un’interpretazione canonica: per applicarla bisogna osservare chi la osserva, altrimenti l’uso non c’è più nonostante essa sia scritta. Una legge può non essere più applicata tramite un’abrogazione, le consuetudini cambiano più lentamente. Nel common law le leggi giudiziali hanno un peso importante e possono cambiare il giudizio discostandosi da quello precedente. Nel civil law le cose cambiano più lentamente: le decisioni giudiziali più innovative fanno spesso fatica ad imporsi. Si potrebbe dire che la legge esprime regole, il precedente solo esempi: nulla impedisce di ammettere che entrambi formulino leggi, le une generali e astratte, le altre particolari e concrete.
- Il terzo tipo di regole è rappresentato dalle regole tecniche/competenza che prescrivono una condotta solo come mezzo per ottenere un certo fine: se vuoi ottenere x allora fai y. È questo il caso delle istruzioni per l’uso: la normativa delle regole tecniche è minore di quella delle prescrizioni e consuetudini poiché dipende dal fatto se i destinatari sono interessati o meno al fine. Nel caso di quelle giuridiche, le norme tecniche sono quelle di competenza, cioè quelle che attribuiscono a un certo... (Il testo si interrompe, quindi questa parte potrebbe non essere completa)
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