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CAPITOLO III
L'ESPERIENZA PROCESSUALE. IL DECLINO DEL C.A. E LA PRIMA GIURISPRUDENZA POST-ABOLITIVA.
1 ASPETTI GENERALI DEL PROCESSO DEL C.A. NEL QUADRO UNITARIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.
A) Il problema dei rapporti tra la normazione processuale ordinaria e quella del C.A. con tentativo d'elaborazione di regole giurisprudenziali. La difesa della normazione processuale "speciale" e la "ricerca" degli istituti generali del processo: le giustificazioni della giurisprudenza nell'applicazione della normazione processuale ordinaria e le finalità del giudizio. L'utilizzazione dei principi generali del processo in funzione garantistica: l'esigenza del doppio grado di giurisdizione.
Il rapporto tra le norme processuali civili e la normazione del C.A. è regolato dal PRINCIPIO GENERALE, per cui le norme del processo civile si applicano "obbligatoriamente" al processo amministrativo solo in caso di "lacuna" da parte della legge processuale amministrativa.
Tuttavia il principo è applicato limitatamente, perché pochi sono i richiami alla legge processualcivilistica. Esso riguardano solõl'atto introduttivo del giudizio e l'esecuzione delle decisioni in virtù della regola che "la legge generale non deroga mai alle leggi speciali".
Il processo amministrativo, quindi, a differenza da quello civile proprio perché regolato da regole proprie. Nonostante l'affermazione del Giudice Amministrativo (G.A.) di ESAUSTIVITA' della normativa processual del C.A., quando la normativa civile è espressamente richiamata dalla legge amministrativa, quell'obbligatorietà si applica al processo amministrativo onde colmare le lacune.
Il G.A., nell'applicare le norme civili richiamate, (non) si riferisce al meccanismo di (rinvio) ma opera un'attività di elaborazione interpretativa dei singoli mezzi giuridici richiamati. Perfino la stessa massima secondo cui le norme C.P.C. sono obbligatorie in procedimento amministrativo, solo sé espressamente richiamate, subisce una sua elaborazione. Quindi il G.A. non si limita ad esplorare il mero disposto e contenuto formale della singola norma ma la applica in combinazione con altre disposizioni che ne costituiscono il presupposto e le conseguenze, con rinnovata attuazione, per questa, via, gli istituti generali del processo e con le anzidette norme specifiche istitutive che vengono piesarsi alle esigenze proprie del processo amministrativo. Molte sono, al riguardo le sentenze del G.A. che operano questa TRASPOSIZIONE DI VALORI: dal processo ordinario, e non solo per effetto del rinvio, ma anche perché ritenuti DERIVAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI.
Il G.A. ha invocato la specialità della sua disciplina processuale quando esistendo norme apposite e Quando non esistente, cioè nel caso di lacuna di norme speciali ha invocato disposizioni specifiche del processo civile o principi generali del processo civile e criminale, a seconda della competenza civica e "contravvenanziale" del C.A.
Le norme e i principi che venivano applicati da quei I.C.A. dovevano, quanto meno, avere lo stesso contenuto garantistico che le norme processuali del tempo erano in grado di fornire. Esempio: l'esigenza del doppio grado di giurisdizione sentita dal legislatore per il C.A., pur essendo, inzista nel quadro normativo del C.A. per l'articolazione, prima del 1859: Consiglio d'Intendenza; Camera dei Conti; e dopo il 1859: Consiglio di Governo 1°; Consiglio di Stato 2°) trova una applicazione più completa nel G.A. solo con riferimento, cioé applicando, i principi generali di diritto comune, come ad es. il divieto de novurn in appello, giustificato dalla circostanza che "non più discuterà, né deciderà una controversia che non abbor tutt'il ° grado di giurisdizione".
B) ".accordo tra la pronuncia giudiziale e le conclusioni delle parti; l'indole del processo C.A., le sollecitazioni dalla giurisprudenza ordinaria, e l'esigenza di motivazione della decisónì.
Tale collegamento è importante perché nel processo amministrativo, l'atto introduttivo del giudizio non delimita in modo immutabile la domanda da domanda introduttiva quanto è immutabile, potendosi però cambiare le loro conclusioni e la somma sempre in qualunque stato della causa.
Le ragioni di natura dalla legge, del “pregresso da custione” e della necessità di una persistente dialettica processuale, per la presenza di una parte pubblica nel processo amministrativo, non possono provocare mutamenti all'oggetto della domanda, riguardanti i motivi, (generali) in materia riguardanti tre aspetti con cui la sentenza deve contenere tutte le conclusioni delle parte a pena di nullità, sia perché in contrario qualsiasi psicolegazione, eventualità (in riguardo non si applica al C.A anche per ciò nel senso non era rintracciabile nella normativa specifica del C.A proprio l’integrazione di codice>(in riguardo anche alla indipendenza del processo C.A)) ma al momento sostanziale nell’obbligativo erogazione della sentenza (collegamento) a cui sfugge il principio secondo cui la sentenza deve pronunciare su tutte le conclusioni questioni delle parte, a pena di nullità –d. degenerandolamento.
Tale principio fu raramente applicato ma dinnanzi ridurre nella sua applicazione anordi seguendo di quali come il riservo delle conclusioni del P.M. tendevano ad assegnare nel processo amministrativo. (Esempio nel caso non si può impugnare, per difetto di motivazione, la sentenza che non indica le ragioni per le quali il tribunale (Cd.S.) preferì adottare - far suoi - i motivi spiegati nelle conclusioni dal P.M.); ciò perché il Cd.A, aveva sulla guida della giurisprudenza inquadrare la motivazione e specificazione, talvolta arrivando a superare la erroneità della motivazione con la mera affermazione della “giustizia” discingustiva (Esempio: non vi si può cassare una sentenza per motivi erronei, quando il dispositivo conforme a legge).
Il sistema istruttorio nel processo del C.A. come processo di parte; la giustificazione dell’impulso d’ufficio nelle finalità tipiche del processo.
I presupposti normativi del sistema istruttorio nel processo amministrativo (R.D. 1867, L.1850) stabiliscono una pari ordinazionetra l’impulso di parte e l’impulso d’ufficio, placitando al T.CA. la valutazione di necessità nella acquisizione delle prove richieste dalle parti.
La conseguenza è che nel processo amministravo le parti avevano la libertà di soppertare materiale di prova e il giudice, a sua volta, aveva la libertà di acquisire gli strumenti probatori richiesti dalle parti a fondamento delle loro pretese, secondo il suo libero convincimento, previa una valutazione della loro necessità. Così ne derivava: una sintonia ristrutturata, conforme al “processo di parte” di carattere umano e integrativo della funzione istruttoria d’ufficio.
Ma va notato che, in realtà, la norma che attribuiva al T.C.A. una sorta di veto di esclusività nell'acquisizione delle prove richieste dalle parti, venne interpretata come riconcuni (riconoscitrice) della possibilità offerta al G.A. di integrare il materiale probatorio proposto dalle parti con materiale da lui predisposto d’ufficio. E questa interpretazione rimase ferma nonostante la qualificazione del processo del C.A. come “processo di parti” e nonostante censure di nullità contro sentenze che non si basavano su altri istituti non richiesti dalle parti e disposto d’ufficio.
Quindi simmetrica esigenza dedicata è giustificata dalla presenza nel processo amministrativo di interesse pubblico che deve sempre saldamente consumuntemente an integranza divati. Da ciò deriva anche: a modernità di alcuni principi elaborati in occasione di problemi sorti in fase istruttoria quali: il principio dell’onere della prova come onere della parte in ordine ai fatti estranei o il principio che prove devono essere eliciste solo nell’ambito del rapporto pro;
ma che la questor venga dedotta dal giudizio intriso e voluminata la prudent valutazione; il G.A. può fare a comportamento delle parti mancanza della predisposizione di uno strumento probatorio e carattere sommario del compimento degli atti istruttorii derivante dal carattere sommario del processo amministrativo.