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Parte prima: l'imprenditore

L'esercizio professionale di attività economica organizzata. L'art. 2082 definisce imprenditore “chi esercita professionalmente l’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. I requisiti per un imprenditore sono:

Requisiti per un imprenditore

L'esercizio di un'attività economica: Per attività si intende una serie di atti coordinati tra di loro rivolti a perseguire un medesimo fine. Questa attività deve essere economica, cioè rivolta alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

Organizzazione: È necessaria un’organizzazione tra capitale e lavoro dedicati al fine produttivo, e questo implica per l’imprenditore la correlativa responsabilità (artt. 2055 – 1655). Ne consegue l’organizzazione gerarchica dell’impresa al cui vertice viene posto proprio l’imprenditore (art. 2086). Occorre un'etero-organizzazione e laddove questa è assente, non c’è impresa (p.e. i portabagagli o le guide non sono imprenditori, non perché non praticano un'attività economica ma perché non hanno un'organizzazione esterna; gli intellettuali possono considerarsi imprenditori nel momento in cui esercitano all’interno di un’organizzazione produttiva).

L'attività economica deve essere esercitata professionalmente: Nel concetto di professionista è insito quello di continuità e di abitualità. Non hanno carattere professionale e quindi imprenditoriale tutte quelle attività economiche organizzate praticate occasionalmente, ma lo saranno quelle praticate stagionalmente (oleifici, cantine, etc.).

L'esercizio professionale dell'attività economica: Perché si abbia un imprenditore occorre che l’esercizio professionale dell’attività economica sia organizzata ai fini dello scambio di almeno una parte dei prodotti e dei servizi dell’attività.

Scopo di ricavarne un utile patrimoniale: L’attività economica deve essere svolta con lo scopo di ricavarne un utile patrimoniale, ma l’intento speculativo non è essenziale all’imprenditore. L’imprenditore, per essere tale, deve perseguire uno scopo egoistico ovvero un qualsiasi interesse patrimoniale a lui riconducibile.

La spendita del nome e l'imprenditore occulto

È imprenditore chi esercita, nei modi sopra descritti, un'attività particolarmente qualificata; e, poiché l’attività si compone di atti, ciò significa che è l’imprenditore colui che compie gli atti dell’impresa, assumendo su di sé gli effetti, attivi e passivi, che a tali atti si ricollegano.

La legge prevede (delle volte impone) che un soggetto agisca in nome dell’imprenditore, questo può avvenire in due modi: spendendo il nome del rappresentato facendogli pervenire direttamente gli effetti degli atti (art. 1704), oppure in nome proprio acquisendo in proprio gli effetti degli atti per poi trasferirli in un secondo momento al rappresentato (art. 1705).

Unitariamente, nel primo caso, il rappresentato viene riconosciuto nella figura dell’imprenditore e quindi si applica la disciplina inerente. Nel secondo caso (prestanome) la cosa si complica. Chi assume gli effetti degli atti è senza dubbio imprenditore. Ma come si considera il rappresentato o meglio “l’imprenditore occulto”? Ci sono molte teorie su come questo debba essere disciplinato ma restano tuttavia dubbie.

Per questo è imprenditore colui che presta il nome (ovvero colui nel cui nome l’attività viene esercitata), mentre l’imprenditore occulto è un imprenditore limitatamente alla sua responsabilità e quindi non a tutti gli effetti.

L'impresa come attività e come fatto giuridico in senso stretto

L’impresa come attività è caratterizzata rispetto alle altre attività per essere economica, organizzata, esercitata professionalmente per il mercato. L’impresa e gli atti che la compongono sono disciplinate separatamente quindi il termine impresa non è soltanto un nome. Quindi impresa, imprenditore, azienda sono figure giuridiche in senso stretto.

Le diverse specie di imprenditore ed i loro statuti

Esistono varie specie di imprenditori e si distinguono per la natura della loro attività (imprenditori commerciali e imprenditori agricoli) e per la dimensione dell'organizzazione d’impresa (piccoli imprenditori e grandi imprenditori). Ognuno di questi viene disciplinato di volta in volta da un proprio insieme di norme (statuto speciale), e contemporaneamente esiste uno statuto generale, (da cui si diramano quelli speciali), che disciplina tutte le specie.

Naturalmente su come applicare queste discipline ci sono opinioni molto contrastanti ed è quindi per questo molto difficile (giuridicamente) individuare se un’impresa sia commerciale o agricola.

Un’altra distinzione va fatta tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo, imprenditore privato e imprenditore pubblico poiché a seconda del caso si applicano discipline differenti.

L'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale

Le due figure, imprenditore agricolo e imprenditore commerciale, sono complementari. Il legislatore, per segnare i confini d’impresa agricola, ha distinto le attività agricole in due grandi categorie: attività agricole principali (attività rivolte alla coltivazione di un fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali precisando che tali devono intendersi alla cura ed allo sviluppo…art. 2135) e attività agricole per connessione (si intendono attività agricole connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle attività agricole principali art. 2135).

Quindi le attività connesse a quella agricola principale sono di tipo commerciale. Per questo motivo dobbiamo fare un’ulteriore distinzione per le attività connesse che possono essere tipiche (definite dalla legge) e atipiche (non definite dalla legge, che possono essere la raccolta di funghi o qualsiasi altra attività di semplice raccolta).

Quindi possiamo dire che le attività connesse esercitate dallo stesso imprenditore agricolo dell’attività agricola principale devono avere, rispetto a quest’ultima, carattere di accessorietà e di strumentalità.

Devono considerarsi attività commerciali: attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancarie e assicurative, altre attività ausiliari alle precedenti (art. 2195). Si può notare una piccola differenza con la nozione di impresa in generale, cioè che in questo caso si parla di attività industriale. Questo ci porta a dire che un’attività è commerciale solo se la produzione è industriale.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.
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