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PARTE PRIMA di Diritto commerciale Cap. II "I beni organizzati per l'esercizio dell'impresa"

L'azienda come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.

Il codice civile, all'art. 2555, definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

Un altro articolo che si riferisce all'azienda, ma sotto un diverso approccio, è l'art. 2082 dove definisce l'imprenditore come il soggetto che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Si ha dunque una differenziazione tra azienda e impresa: l'una complesso di beni organizzati, l'altra attività economica esercitata a mezzo del complesso di beni organizzati.

Un bene ai fini dell'art. 2555 è qualsiasi oggetto di tutela giuridica. Allora l'azienda è...

Un complesso di entità di natura assai varia, le quali vengono organizzate per l'esercizio di un'impresa.

Al fine di raggiungere l'unità economica deve sussistere, tra i beni, un legame funzionale.

L'avviamento rappresenta il valore dei beni presi nel loro insieme: ciò significa che il legame funzionale ne aumenta il loro valore e che senza quest'ultimo (beni considerati separatamente) il loro valore sarebbe molto inferiore o, in alcuni casi, nullo.

È giusto dire che l'avviamento è strettamente collegato alla clientela dell'azienda (direttamente proporzionale...) facendo però attenzione a tenere distintamente separate le due cose.

Sulla natura giuridica dell'azienda ci sono due principali teorie: una dice che l'organizzazione dei beni ha rilevanza puramente economica e quindi i beni devono essere trattati univocamente in senso giuridico, mentre l'altra considera i beni nel loro complesso.

quindi dà rilevanza giuridica all'intera azienda. Le varie discipline danno sostegno a entrambi, poiché in alcuni casi prevale una teoria piuttosto che l'altra, e viceversa. Negozi giuridici aventi ad oggetto l'azienda. La disciplina dell'azienda è, nella sua gran parte, disciplina dedicata alla circolazione più precisamente ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della sua proprietà e la costituzione di un diritto, reale o personale, di godimento. La disciplina riguarda: a) la forma e la pubblicità dei contratti che realizzano la circolazione; b) la concorrenza, particolarmente pericolosa per la conoscenza dei segreti aziendali, che chi cede l'azienda, in proprietà o in godimento, è in grado di fare al concessionario, e c) la sorte dei crediti, dei debiti e dei contratti relativi all'azienda ceduta, in proprietà e in godimento. Il codice civile non detta alcuna norma.

Che imponga l'osservanza di forme particolari per la validità dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il diritto di godimento limitandosi a far trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o stabilite dalla legge per particolari forme di contratto. Una particolare forma può perciò discendere dalla natura dei beni o del contratto, mai dal fatto che l'azienda è oggetto del contratto.

Nel caso che l'alienante o l'acquirente o entrambi siano imprenditori, allora il rapporto deve essere provato, per iscritto e depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto (a cura del notaio autenticante). In conclusione, la forma scritta, non richiesta per la validità del contratto, è richiesta tuttavia per i più limitati fini della prova e dell'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art.

2557 configura ora l'obbligo di non concorrenza come effetto naturale del contratto: chi aliena o costituisce un usufrutto o concede in affitto un'azienda deve, salvo patto contrario, astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta (non prima di 5 anni o, in caso di usufrutto o affitto, la stessa durata dell'usufrutto o dell'affitto).

Il legislatore ha disciplinato la sorte dei crediti, dei debiti e dei contratti inerenti all'azienda, ceduta in proprietà o in godimento, con norme che prendano in considerazione, più che i rapporti interni tra cedente e cessionario, i rapporti esterni relativi all'azienda ceduta, anche del cedente e del cessionario con i terzi. I crediti, in mancanza di notifica al suo debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento del trasferimento nel registro delle imprese.

riguarda l'esercizio dell'azienda, l'art. 2558 del codice civile stabilisce che il cessionario deve rispettare gli obblighi derivanti dai contratti in corso relativi all'azienda ceduta. Inoltre, l'art. 2560 afferma che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'azienda ceduta se i creditori non vi hanno dato il loro consenso. Il credito si trasferisce a titolo particolare e non universale. Questo vale anche quando l'iscrizione, come avviene per i piccoli imprenditori, non ha quella particolare efficacia che impedisce ai terzi di opporre l'ignoranza del fatto scritto, prevista dall'art. 2193, ma solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, prevista dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per quanto riguarda i debiti relativi all'azienda ceduta, l'art. 2560 (con disposizione la cui applicabilità appare limitata ai contratti di trasferimento della proprietà) dichiara che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'azienda ceduta se i creditori non vi hanno dato il loro consenso. È prevalente la dottrina che nel caso del silenzio delle parti si nega l'accollo dei debiti, ma nonostante questo giuridicamente vale l'opposto.

Il testo riguarda i contratti stipulati e stabilisce che l'acquirente subentra in essi in quanto non abbiano carattere personale. Questa disposizione si applica anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto. Tuttavia, il terzo contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia di trasferimento dell'azienda, se sussiste giusta causa. La norma ha un duplice significato: nei rapporti tra l'alienante e l'acquirente, la norma stabilisce che l'acquisto dei contratti che non avevano carattere personale è un effetto naturale del contratto di trasferimento dell'azienda, anche qui per successione a titolo particolare. Tuttavia, la volontà delle parti può escludere il trasferimento dei contratti. Nei rapporti con il contraente ceduto, la norma disciplina la cessione del contratto, richiedendo il consenso dell'art. 1406.

In parte divergente: del contraente ceduto, mentre nell'art. 2558 non lo è ed è "sostituito" dal diritto direcesso entro tre mesi dell'avvenuta alienazione sotto giusta causa. Ancora diverso è il trattamento dei contratti di lavoro: In caso di trasferimento, di usufrutto e di affitto di azienda, è regola che il rapporto di lavoro continui con l'acquirente e che l'acquirente e l'alienante siano obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento o della costituzione dell'usufrutto o della concessione in affitto, anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori. Per il trasferimento parziale dell'azienda (art. 2112). Questo vale anche PARTE PRIMARiassunti di Diritto commerciale Cap. III "La documentazione". Le scritture contabili dell'imprenditore commerciale. commerciale non piccolo si dividono in obbligatorie. Le scritture contabili per

l'imprenditore in via generale e in via speciale (vanno in base alle dimensioni e alla natura dell'impresa). Sono obbligatorie poiché in caso di dissesto possono essere usate per ricostruire le cause dell'avvenuto. Le scritture obbligatorie in via generale sono: a) il libro giornale, costituito di tutte le operazioni effettuate ordinate in senso cronologico (cronologicità e immediatezza); b) il libro degli inventari, che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio e poi contenere l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e di tutte le passività relative all'impresa, ed anche di quelle personali dell'imprenditore, cioè estranee all'impresa. L'inventario si conclude poi con il bilancio d'esercizio (art. 2217), ovvero lo stato patrimoniale ed il conto economico. Per garantire l'integrità di questi documenti e per impedirne l'alterazione,tutti i documenti2prima di essere messi in uso devono essere numerati progressivamente (art. 2215 ). Tuttele scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, e inoltresenza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non si possono fareabrasioni, e se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che leparole cancellate siano leggibili (art. 2219).Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultimaregistrazione; e per lo stesso periodo deve essere conservata la corrispondenza (art.2220).Efficacia probatoria delle scritture contabili.Le scritture contabili possono essere utilizzate per provare i fatti costitutivi delle domandee delle eccezioni avanzate nel corso di un giudizio, di cui sia parte l’imprenditore che le hadistinguere tra efficacia probatoria a favore dell’imprenditore da quella atenute. Bisognasuo sfavore.Solitamente le scritture contabiliono a sfavore dell'imprenditore, tuttavia chi volesse trarne vantaggio non potrebbe scinderne il contenuto. L'efficacia probatoria delle scritture a favore dell'imprenditore è invece rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice ed è comunque condizionata alla regolarità della tenuta dei libri, che garantisce contro le alterazioni successive, e alla possibilità di riscontro fra i libri delle parti contrapposte. Deve quindi trattarsi di libri correttamente tenuti e di rapporti tra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710). I mezzi processuali per far valere l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore sono due: l'esibizione (più limitata poiché viene fatta al giudice e solo su determinate registrazioni) e la comunicazione (più ampia poiché viene fatta alla parte e su tutte le scritture contabili). Quest'ultima è ammessa s
Dettagli
A.A. 2012-2013
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.