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CAPITOLO 7: OPERE DELL'INGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALI

Le creazioni intellettuali. Le creazioni intellettuali sono costituite da:

  • Opere dell'ingegno: opere creative nel campo culturale danno origine al diritto d'autore
  • Invenzioni industriali: idee creative nel campo della tecnica danno origine a:
    • brevetto per invenzioni industriali
    • brevetto per modelli di utilità o brevetto per modelli e disegni ornamentali

Il diritto delle imprese disciplina le creazioni intellettuali poiché la grande industria è, nel contempo, titolare e utilizzatrice della massima parte dei brevetti industriali.

Principi ispiratori. Le norme cercano di contemperare le due opposte esigenze di tutelare il diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera o dell'invenzione dell'autore o inventore (attraverso il diritto di esclusiva) e di far sì che i progressi conseguiti diventino di pubblico dominio mentre il diritto d'autore si conserva.

Attraverso limiti a tale diritto). Per questo, acquista con la creazione dell'opera, il diritto di esclusiva sorge solo in seguito abrevettazione, che da un lato permette la tutela dell'invenzione, ma dall'altro la rende di pubblico dominio. Il diritto di esclusiva è inoltre limitato nel tempo: dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore per le opere dell'ingegno, 20, 15 e 10 anni dalla domanda di brevetto per invenzioni industriali, modelli ornamentali e modelli di utilità.

IL DIRITTO D'AUTORE

A. diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione; romanzi, poesie, trattati scientifici, canzoni, opere d'arte software, ecc. Affinché possa essere attribuito il diritto d'autore, è necessario solo che l'opera abbia

carattere creativo (presenti cioè un minimo di originalità rispetto a altre opere dello stesso genere). L'acquisto oggettiva del diritto avviene semplicemente con la creazione dell'opera, e non è necessario che l'opera sia stata divulgata fra il pubblico, ma basta l'estrinsecazione (ad esempio uno scrittore è tutelato dal momento in cui fissa le idee su carta).

Diritto morale. I diritti morali sono irrinunciabili, inalienabili (non si perdono neanche con la cessione di diritti patrimoniali) e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell'autore. Diritto morale è il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, decidere se pubblicarla o meno, col proprio nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni che possano danneggiare onore e reputazione. L'autore può anche ritirare l'opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali.

in 70 anni dopo la morte dell'autore. Diritto

patrimoniale - Diritto patrimoniale. Si estende il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera "in ogni forma e modo, originale o derivato". Regole specifiche in caso di opere in collaborazione. Attribuzione specifica dei diritti:

  • Opera collettiva: opera costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o coordinatore (es. giornali). Autore della stessa è considerato il direttore, i diritti patrimoniali spettano all'editore, i singoli hanno però diritto d'autore sulla propria parte;
  • Opera in collaborazione: opera composta da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili (es. progetto redatto da più architetti). Si instaura regime di comunione tra autori: ognuno può tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l'accordo di tutti per i diritti patrimoniali (sostituibile dall'autorizzazione).
deltribunale in casi estremi); Opera composta: opera costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un'opera funzionalmente unitaria e indivisibile (es. opere liriche). Anch'esse cadono in regime di comunione, ma sono individuati i singoli autori sia per i diritti morali che per quelli patrimoniali. Secondo l'art. 2581, il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte. Peratto tra vivi qualsiasi schema contrattuale, atipico o tipico, è possibile, tuttavia i contratti previsti e più utilizzati sono: - Contratto di edizione: in esclusiva, l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. L'editore si obbliga a mettere in

commercio l'opera e a corrispondere il compenso pattuito all'autore. Il contratto può riguardare anche opera non ancora creata, e può siaprevedere un numero determinato di edizioni (contratto per edizione) o lasciare all'editore questa facoltà (contratto a termine). La durata del contratto non può eccedere i 20 anni. l'autore cede, di solito non in esclusiva, il

b) Contratto di rappresentazione ed esecuzione: solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a talfine (musicali, coreografiche, ecc.), o di eseguire in pubblico una composizione musicale. L'altra parte deve provvedere alle spese.

Difesa del diritto d'autore. Il diritto d'autore è protetto da specifiche sanzioni civili, penali. E' possibile chiedere l'accertamento del proprio diritto, l'inibizione amministrative, della violazione, ed eventualmente la rimozione e la distruzione di ciò che materialmente ha leso il diritto,

salvo risarcimento dei danni subiti. Il giudice può anche disporre la pubblicazione su uno o più giornali. Dato che le opere dell'ingegno godono di tutela esclusivamente internazionale e sono esposte alla concorrente utilizzazione in altri Stati, l'Italia ha aderito a due convenzioni europee.

B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI.

Oggetto. Le invenzioni industriali consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Rispetto alle opere dell'ingegno, si differenziano per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti e marchi.

Possono formare oggetto di brevetto:

  • Invenzioni di prodotto, riguardanti un nuovo prodotto materiale;
  • Invenzioni di procedimento, riguardanti un nuovo metodo;
  • che "derivano da un'invenzione precedente e a loro volta
siInvenzioni derivate, suddividono in: a) invenzioni di combinazione, combinazione di invenzioni precedenti per averne una nuova, b) invenzioni di perfezionamento, attraverso modificazioni di miglioramento di un’invenzione precedente; c) invenzioni traslative, nuova utilizzazione di prodotto già conosciuto. Per scelta legislativa, non sono però considerate invenzioni (e tutti così ne possono fruire): - scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; - presentazione di informazioni; - software (mentre lo è l’hardware). Non sono brevettabili neanche i metodi diagnostici e chirurgici, né le razze animali modificate biologicamente. Requisiti di validità: - Liceità: è nuova l’invenzione “non compresa nello stato della tecnica”, cioè già divulgata; - Novità: divulgata; - Implicazione di attività inventiva (originalità): è invenzione qualunque tipo di progresso tecnico, anche piccolo.

Purché non conseguibile da un esperto del ramo facendoriferimento alle sue ordinarie capacità e conoscenze (giudizio di non ovvietà);

21l’invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.

L’inventore acquista il diritto ad essere riconosciuto autore del’invenzione (diritto per il solo fatto dell’invenzione. Egli ha inoltre il diritto, morale, trasferibile, di conseguire il brevetto (diritto al brevetto), che ha funzione costitutiva ai fini dell’acquisto del diritto patrimoniale (diritto sul brevetto).

N.B. Non sempre l’autore dell’invenzione coincide col soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a sfruttarlo economicamente.

Il lavoratore ha sempre diritto ad essere riconosciuto autore.

dell'invenzione fatta Posto che nel svolgimento del rapporto di lavoro (art. 2590), possono distinguersi 3 casi: - Invenzione di servizio (attività inventiva prevista come oggetto del rapporto di lavoro, con specifica retribuzione per tale attività): i diritti, salvo quelli morali, spettano al datore di lavoro. - Invenzione aziendale senza specifica retribuzione: i diritti spettano al datore di lavoro, ma al lavoratore spetta un equo premio. - Invenzione occasionale (invenzione fatta nell'esecuzione dell'attività d'impresa, ma del tutto casuale): i diritti patrimoniali spettano al lavoratore, al datore solo diritti di relazione. La domanda per il brevetto va fatta all'Ufficio brevetti, corredata, a pena di nullità, da una adeguata descrizione dell'invenzione. Può inoltre avere ad oggetto una sola invenzione e deve specificare cosa.

Debba formare oggetto del brevetto (rivendicazione). L'Ufficio brevetti accerta solo la regolarità formale (liceità e industrialità), e non accertainvece né se il richiedente è titolare del diritto al brevetto, né la novità e l'originalità.

Durata ed effetti. La durata del brevetto per invenzioni industriali è 20 anni dalla data di deposito della domanda (e non dalla registrazione!). È esclusa ogni possibilità di rinnovo.

Il brevetto conferisce la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, sia per quanto riguarda la fabbricazione, sia per quanto riguarda il commercio e l'importazione dei prodotti cui l'invenzione si riferisce. Si parla però di esaurimento con la prima immissione in circolazione del prodotto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.