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CONTRATTI CON FUNZIONE AUSILIARIA - IL MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (di solito, contratti) per conto dell'altra parte (detta mandante) (art. 1703). È proprio il compimento di atti giuridici che consente di distinguere il mandato da altri contratti affini, quali ad esempio: l'appalto, il trasporto o il contratto d'opera.
Il mandato può anche essere a titolo gratuito, ma di solito è a titolo oneroso (art. 1709), e quindi il mandante è obbligato a ricompensare il mandatario per l'attività prestatagli. La misura del compenso, se non è stata stabilita nel contratto, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Se il mandatario è incaricato di compiere uno o alcuni atti determinati, il mandato si dice speciale; se, invece, è incaricato di compiere
tutti gli atti giuridici che interessano il mandante, il mandato si dice generale. Tuttavia è opportuno specificare che il mandato generale comprende, però, solo gli atti di ordinaria amministrazione (art. 1708 c.2). Se il mandante è un imprenditore commerciale, il mandatario può essere definito un suo ausiliario: però a differenza degli institori, dei procuratori e dei commessi, egli è unausiliario autonomo, perché non è vincolato da un rapporto di lavoro subordinato. IL MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA Il mandato, essendo un contratto, è un negozio giuridico bilaterale, perché è costituito dalle dichiarazioni di volontà di entrambe le parti. Al mandato, si può aggiungere la procura, che invece è un negozio unilaterale, poiché è costituito dalla dichiarazione di volontà del solo mandante. E precisamente, con la procura, il mandante conferisce al mandatario ilIl tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html.
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potere dirappresentanza; pertanto, si possono distinguere mandatari con rappresentanza e mandatarisenza rappresentanza (art. 1704 e 1705).
Il mandatario con rappresentanza compie tutti gli atti giuridici in nome del mandante, cioè dichiara al terzo che il soggetto degli effetti dell'atto è il mandante; pertanto, se il mandatariocompra un bene determinato, la proprietà del bene viene acquistata dal mandante, il quale è obbligato a versare il prezzo al terzo venditore.
Il mandatario senza rappresentanza, invece, compie gli atti giuridici per conto del mandante, ma in nome proprio. I terzi non entrano in rapporti con il mandante, anche se sapevano dell'esistenza del mandato, e che quindi il mandatario agiva nell'interesse del mandante. Pertanto è il mandatario che diventa titolare dei crediti e dei debiti derivanti dagli atti conclusi, anche se si ammette che il mandante possa esercitare i diritti di credito del mandatario, sostituendosi allo
stesso (art. 1705 c.2).
Nei rapporti tra mandante e mandatario gli effetti degli atti compiuti devono essere attribuiti al mandante, pertanto quest'ultimo deve fornire al mandatario i beni necessari per adempiere le obbligazioni assunte verso i terzi, ed inoltre - egli - deve porre a disposizione del mandante i beni acquistati per suo conto (somme di denaro, beni mobili e immobili).
Per le somme di denaro, per i beni immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a trasferirne la proprietà al mandante (art. 1706 c.2), e se non lo fa il mandante può chiedere all'autorità giudiziaria che, questo, trasferimento avvenga mediante sentenza.
Per i beni mobili, invece, il mandatario è obbligato a trasferirne solo il possesso, il che significa che la proprietà degli stessi appartiene al mandante fin dal momento dell'esecuzione del mandato (ciò si desume dall'art. 1706 c.1, il quale
attribuisce al mandante l'azione di rivendicazione). Quanto alla forma diciamo che, il mandato è un contratto a forma libera (può essere, cioè, concluso in qualsiasi forma); tuttavia, se il mandato (anche quello senza rappresentanza) ha per oggetto l'acquisto o l'alienazione di beni immobili, esso dev'essere conferito per iscritto a pena di nullità.
GLI ALTRI OBBLIGHI DEL MANDANTE E DEL MANDATARIO
- Il mandante, oltre al pagamento del compenso, è obbligato a rimborsare al mandatario le somme dallo stesso anticipate, con gli interessi dal giorno dell'anticipo (art. 1720).
- Per assicurargli la soddisfazione dei suoi crediti, la legge stabilisce che il mandatario è privilegiato sulle cose che detiene in esecuzione del mandato e sui crediti pecuniari scaturiti dagli affari che ha concluso e può vendere le cose soggette a privilegio come se sulle stesse avesse un diritto di pegno.
- Il mandatario deve eseguire il
Ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
Per quanto riguarda l’esecuzione del mandato diciamo che, il mandatario può eseguire il mandato per mezzo di un’altra persona (sostituto). Per stabilire se il mandatario sia (o meno) responsabile delle eventuali colpe del sostituto, bisogna distinguere se il mandante avesse o meno autorizzato detta istituzione:
- In caso di autorizzazione, con indicazione da parte del mandante dell’eventuale sostituto, il mandatario non risponde dell’operato del sostituto; se, viceversa, il sostituto è stato scelto dal mandatario, questi ne risponde se ha commesso colpa nella scelta (art. 1717 c.2);
- Se la sostituzione non era autorizzata né era necessaria per la natura dell’incarico, il mandatario risponde dell’operato del sostituto e perciò, in caso di colpa del sostituto, sono direttamente responsabili verso il mandante sia il mandatario che il sostituto (art.
1717 c.1 e 3).Il mandatario, inoltre, deve avvisare senza ritardo il mandante dell’esecuzione del mandato,rendergli il conto degli affari compiuti e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto in esecuzione delmandato (art. 1712 e 1713). Se i terzi, con i quali il mandatario ha concluso degli affari, noneseguono le loro obbligazioni, il mandatario non è responsabile. Egli, infatti, è responsabilesolo se all’epoca del contratto conosceva – o avrebbe dovuto conoscere – l’insolvenza dellecontroparti, ovvero se la sua responsabilità è stata prevista nel contratto di mandato (art. 1715).Se il mandato è gratuito, la responsabilità del mandatario per colpa è valutata con minorerigore (art. 1710 c.1).
Nel mandato, inoltre, può essere aggiunta la c.d. clausola di esclusiva, e precisamente:se l’esclusiva è a favore del mandatario, il mandante non può nominare altri mandatarinella stessa
zona; se, invece, è a favore del mandante, il mandatario non può assumere altri mandati nella stessa zona e per lo stesso genere di affari; se, infine, è a favore di entrambi, si producono ambedue dette conseguenze.
L'estinzione del mandato
Il rapporto di mandato si estingue per le seguenti cause (previste dall'art. 1722):
- Scadenza del termine o compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale il mandato è stato conferito.
- Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Se però il mandato ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, e l'impresa viene continuata, il mandato non si estingue: tuttavia, ciascuna delle parti, e i loro eredi, hanno il diritto di recedere dal rapporto.
- Revoca del mandante. E precisamente, questi rimane però obbligato al risarcimento del danno in 3 ipotesi:
- Se il mandato era a titolo oneroso e a tempo indeterminato, ed
Più imprenditori possono decidere di riunirsi insieme per eseguire un'opera di dimensioni molto rilevanti o che presenti caratteristiche tecniche che possono essere soddisfatte dall'una o dall'altra impresa. Per l'esecuzione dell'opera potrebbe anche essere costituita una società, un consorzio o una società consortile, o anche farsi ricorso ad un contratto di associazione in partecipazione. La legislazione speciale in tema di appalti pubblici ammette che possono partecipare alle gare per l'aggiudicazione dei lavori, presentando apposite offerte congiunte - oltre a imprese individuali e sociali, a consorzi formati da imprese commerciali, artigiane e cooperative - anche associazioni temporanee di imprese, appositamente raggruppate. Le singole imprese "facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara" devono conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale.
il capogruppo non ha poteri decisionali unilaterali, ma agisce come portavoce e coordinatore del gruppo.