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CAP. 1 L’IMPRENDITORE

1. IL SISTEMA LEGISLATIVO. IMPRENDITORE E IMPRENDITORE COMMERCIALE

Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla Tipi di

figura dell‟imprenditore. Ma la disciplina non è identica per tutti gli imprenditori. imprese

Il c.c. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

 in base all‟oggetto dell‟impresa, si distingue fra imprenditore agricolo e

imprenditore commerciale;

 in base alla dimensione dell‟impresa, si distingue fra piccolo imprenditore e

imprenditore medio-grande;

 in base alla natura del soggetto che esercita l‟impresa, si distingue fra

impresa individuale, società e impresa pubblica.

Il c.c. detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, detto Tipi di

statuti

statuto generale dell’imprenditore. Comprende la disciplina dell‟azienda, dei segni

distintivi, della concorrenza e dei consorzi e di alcuni contratti.

Poi, detta lo statuto dell’imprenditore commerciale che disciplina l‟iscrizione nel

registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale,

le scritture contabili, il fallimento e le procedure concorsuali.

Nel sistema del c.c. la qualifica di imprenditore agricolo e piccolo imprenditore ha

rilievo solo al fine di delimitare l‟ambito di applicazione dello statuto

dell‟imprenditore commerciale. Infatti, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore

(anche commerciale) sono esonerati dalla tenute delle scritture contabili,

dall‟assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre è stato esteso ad essi

l‟obbligo dell‟iscrizione nel registro delle imprese.

Anche la distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva

essenzialmente al fine di definire l‟ambito di applicazione dello statuto

dell‟imprenditore commerciale. Infatti, le società commerciali ( diverse dalla s.s.) sono

tenute all‟iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, anche se

l‟attività esercitata non è commerciale. (art. 2200)

1

Con la riforma delle società del 2006 è stata soppressa la regola per cui le società non

potevano essere mai considerate piccoli imprenditori; regola per cui le società erano

sempre espose al fallimento se esercitavano attività commerciale.

Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono sempre sottratti alla

disciplina dell‟imprenditore commerciale. In ogni caso non sono mai esposti al

fallimento.

In conclusione : lo statuto dell‟imprenditore commerciale è statuto proprio

dell‟imprenditore privato commerciale non piccolo.

1 Art. 2200 Società

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del

Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività commerciale.

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI. 1

2. NOZIONE DI IMPRENDITORE

Secondo l‟ art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Tale concetto si richiama alla nozione economica di imprenditore, ma che non

coincide con la nozione giuridica di imprenditore.

La nozione economica descrive l‟imprenditore come il soggetto che nel processo Nozione

economico svolge una funzione intermediaria fra chi dispone di fattori produttivi e economica

chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione l‟imprenditore

coordina, organizza e dirige, secondo scelte tecniche ed economiche, il processo

produttivo ( funzione organizzativa ) assumendo su di sé il rischio di impresa, cioè il

rischio che i costi non siano coperti da ricavi sufficienti.

Il rischio di impresa giustifica il potere dell‟imprenditore di dirigere il processo

produttivo e legittima l‟acquisizione da parte dello stesso dell‟eventuale eccedenza dei

ricavi sui costi ( profitto ). E proprio nell‟intento di conseguire il massimo profitto si

ravvisa il tipico movente dell‟attività imprenditoriale.

I requisiti giuridici minimi necessari e sufficienti che devono sussistere perché un Requisiti

dato soggetto sia qualificato come imprenditore e sia esposto alla disciplina giuridici

dell‟imprenditore sono stati fissati dal legislatore nell‟ art. 2082.

Dall‟art. 2082 si ricava che :

- l‟impresa è attività, cioè una serie coordinata di atti unificati da una funzione

unitaria,

- tale attività ha uno specifico scopo, cioè la produzione o scambio di beni o

servizi,

- tale attività ha specifiche modalità di svolgimento, cioè con organizzazione,

economicità e professionalità.

Si discute se siano altresì indispensabili:

- che l‟intento dell‟imprenditore sia quello di ricavare dei profitti, scopo di lucro,

- che i beni o servizi prodotti o scambiati siano destinati al mercato,

- che l‟attività svolta sia lecita.

Questi requisiti sono rilevanti ai fini dell‟applicazione delle norme di diritto privato, Relatività

della nozione

ma altri requisiti sono richiesti da altri settori dell‟ordinamento nazionale ( es. diritto di

tributario ) o dall‟ordinamento comunitario. imprenditore

Non esiste, quindi, una sola nozione di impresa, ma vi sono più nozioni di impresa.

3. L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

L‟impresa è attività ( serie di atti coordinati ) finalizzata alla produzione o allo

scambio di beni o servizi. Quindi l’impresa è attività produttiva.

2

Per qualificare un‟attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi

prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi vanno a soddisfare. È impresa anche

la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. Attività di

godimento e

impresa

2 Art. 810 Nozione - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. 2

Inoltre è irrilevante che l‟attività produttiva possa qualificarsi nel contempo come

attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del

soggetto agente.

Non è impresa l‟attività di mero godimento, cioè l‟attività che non dà luogo alla

produzione di nuovi beni o servizi. Es. il proprietario di immobili che ne gode dei

frutti dandoli in locazione.

È attività di godimento e produttiva quella di un proprietario di un fondo agricolo che

destini lo stesso a coltivazione, oppure di un proprietario di un immobile che adibisca

lo stesso ad albergo. In questi casi, la locazione è accompagnata dall‟erogazione di

servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene.

È attività di godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di Attività di

produzione l‟impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di investimento e

finanziamento

strumenti finanziari con intenti di investimento, speculazione o concessione di

finanziamento. Quindi, sono imprese commerciali le società di investimento e le

società finanziarie.

Sono imprese commerciali anche le holding, cioè le società che hanno per oggetto Holding

esclusivo l‟acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con

funzione di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attività.

4. L’ORGANIZZAZIONE

Non è concepibile un‟attività senza programmazione e coordinamento della serie di

atti in cui essa si sviluppa, ossia priva di organizzazione. Non è concepibile attività di

impresa senza l‟impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o

altrui.

La funzione organizzativa dell‟imprenditore si concretizza nella creazione di un Organizzazione

apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, imprenditoriale

ossia di un‟ attività organizzata.

Affinché un‟attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa non è

necessario :

- che la funzione organizzativa dell‟imprenditore abbia per oggetto anche altrui

prestazioni lavorative autonome o subordinate. È imprenditore anche chi opera

utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro, senza avvalersi del lavoro

altrui.

- che l‟attività organizzativa dell‟imprenditore si concretizzi nella creazione di

un apparato strumentale fisicamente percepibile ( beni strumentali). È vero che

non vi può essere impresa senza impiego e organizzazione di mezzi materiali,

ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari. Ciò che qualifica

l‟impresa è l‟utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da

parte dell‟imprenditore per un fine produttivo.

In conclusione : la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l‟attività

è esercitata senza l‟ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri

fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale

materialmente percepibile. 3

5. IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo Autoorga-

produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente, cioè nizzazione

quando non vengono utilizzati né lavoro altrui né capitale proprio o altrui, quindi

manca la c.d. eteroorganizzazione .

Il problema si pone, quindi, per i prestatori autonomi d‟opera manuale (elettricisti,

idraulici, ecc.) o di servizi personalizzati ( mediatori, agenti di commercio).

La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere

considerata organizzazione imprenditoriale e in mancanza di un minimo di

eteroorganizzazione deve negarsi l‟esistenza di un‟impresa, anche se piccola.

Una parte della dottrina, invece, basandosi sull‟art. 2083 , ritiene imprenditore anche

3 Lavoro

chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, senza impiegare né lavoro altrui né autonomo

e piccola

capitali. Ma tale tesi non è condivisibile, in quanto la nozione di piccolo imprenditore impresa

non vuol indicare la superfluità di ogni forma di eteroorganizzazione.

L‟organizzazione del lavoro dei propri familiari è pur sempre organizzazione del

lavoro altrui. E comunque, il requisito dell‟organizzazione è richiesto sia per

l‟imprenditore che per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo.

In conclusione : un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è sempre

necessario per aversi impresa, anche se piccola. In mancanza si avrà lavoro autonomo

non imprenditoriale. Semplici lavoratori autonomi restano i prestatori d‟opera

manuale (elettricisti, idraulici) o di servizi (mediatori, agenti), fin quando si limitano

ad utilizzare mezzi materiali inespressivi, in quanto strumentali allo svolgimento di

ogni attività o strettamente necessari all‟esplicazione delle proprie energie lavorative.

Ossia, fin quando non si supera la soglia della semplice autoorganizzazione del

proprio lavoro; al di là si diventa imprenditori.

6. ECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’

Nell‟art. 2082 abbiamo visto che l‟impresa è un‟attività economica, dove attività

4 Attività

economica è sinonimo di attività produttiva, cioè attività rivolta alla produzione o allo economica

e attività

scambio di beni o servizi. produttiva

Ma, nell‟art. 2082 l‟economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo

dell‟attività . Ciò che qualifica un‟attività “economica” non è solo il fine (produttivo)

cui essa è indirizzata, ma anche il modo con cui essa è svolta.

L‟attività può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa ad ottenere la

copertura dei costi con ricavi ed assicurino l‟autosufficienza economica. Altrimenti si

ha consumo e non produzione di ricchezza.

In conclusione : non è perciò imprenditore chi produca beni o servizi che vengono

erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioè da far oggettivamente escludere la

possibilità di coprire i costi con i ricavi.

3 Art. 2083 Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

4 Art. 2082 Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni

o di servizi 4

7. LA PROFESSIONALITA’ Abitualità

L‟ultimo requisito richiesto dall‟art. 2082 è il carattere professionale dell‟attività.

Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività

produttiva.

La professionalità non implica però che l‟attività imprenditoriale debba essere Attività

necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali

stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze

periodiche di quel tipo di attività.

La professionalità non implica nemmeno che quella impresa sia l‟unica attività o Pluralità

l‟attività principale. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di di attività

impresa da parte dello stesso soggetto.

Può aversi impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare. Il Unico

compimento di un unico affare può costituire impresa quando, per la rilevanza affare

economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l‟utilizzo di

un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato

dei singoli atti economici.

La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Non è necessario Professionalità

ed

che si abbia reiterazione degli atti di impresa, che l‟attività si sia già protratta nel organizzazione

tempo. Indice di professionalità può essere anche la creazione di un complesso

aziendale idoneo allo svolgimento di un‟attività potenzialmente stabile e duratura.

Altro è professionalità e altro è organizzazione. Infatti, si può avere esercizio non

professionale di attività organizzata, come previsto dall‟art. 2070 ° comma .

5

3

8. ATTIVITA’ DI IMPRESA E SCOPO DI LUCRO

Non c‟è dubbio sul fatto che lo scopo che normalmente anima l‟imprenditore è la

realizzazione del profitto e del massimo profitto consentito dal mercato. Ma ci si

chiede se lo scopo di lucro sia necessario e, quindi, si debba negare la qualità di

imprenditore e l‟applicabilità della relativa disciplina quando ricorrano tutti i requisiti

dell‟art. 2082 ma manchi lo scopo di lucro.

La risposta è negativa quando lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico Lucro

dell‟imprenditore, c.d. lucro soggettivo. soggettivo

Lo scopo di lucro soggettivo non può ritenersi essenziale perché l‟applicazione della

disciplina dell‟impresa, volta a tutelare i terzi, deve basarsi su dati esteriori ed

oggettivi. Essenziale è solo che l‟attività venga svolta secondo modalità oggettive Lucro

astrattamente lucrative, (lucro oggettivo). Irrilevante è sia la circostanza che un oggettivo

5 Art. 2070 Criteri di applicazione

L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente

esercitata dall'imprenditore (2082).

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi

corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro Impresa

relativi alle imprese che esercitano la stessa attività. pubblica

5

profitto venga poi realmente conseguito, sia il fatto che l‟imprenditore devolva

integralmente a fini altruistici il profitto conseguito. È sufficiente che l‟attività venga

svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi (metodo

economico) e non anche che le modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi

eccedenti i costi (metodo lucrativo).

La nozione di imprenditore è unitaria, comprensiva sia dell‟impresa privata sia

dell‟impresa pubblica, art. 2093 . Ciò implica che requisito essenziale può essere

6

considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.

L‟impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non è

preordinata alla realizzazione di un profitto.

Le società, invece, sono tenute ad operare con metodo lucrativo e nel duplice senso Società

che l‟attività di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili, lucro oggettivo,

e che l‟utile deve essere devoluto ai soci, lucro soggettivo.

Nel caso particolare delle società cooperative, essendo caratterizzata dallo scopo Impresa

mutualistico, si deve considerare pienamente rispondente alla legge e alla mutualistica

Costituzione una gestione dell‟impresa mutualistica fondata su criteri di pura

economicità e non tesa alla realizzazione di profitti.

La recente disciplina delle imprese sociali, introdotta dal d.lgs. n. 155/2006, art. 3 ,

7

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.
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