CAP. 1 L’IMPRENDITORE
1. IL SISTEMA LEGISLATIVO. IMPRENDITORE E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla Tipi di
figura dell‟imprenditore. Ma la disciplina non è identica per tutti gli imprenditori. imprese
Il c.c. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
in base all‟oggetto dell‟impresa, si distingue fra imprenditore agricolo e
imprenditore commerciale;
in base alla dimensione dell‟impresa, si distingue fra piccolo imprenditore e
imprenditore medio-grande;
in base alla natura del soggetto che esercita l‟impresa, si distingue fra
impresa individuale, società e impresa pubblica.
Il c.c. detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, detto Tipi di
statuti
statuto generale dell’imprenditore. Comprende la disciplina dell‟azienda, dei segni
distintivi, della concorrenza e dei consorzi e di alcuni contratti.
Poi, detta lo statuto dell’imprenditore commerciale che disciplina l‟iscrizione nel
registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale,
le scritture contabili, il fallimento e le procedure concorsuali.
Nel sistema del c.c. la qualifica di imprenditore agricolo e piccolo imprenditore ha
rilievo solo al fine di delimitare l‟ambito di applicazione dello statuto
dell‟imprenditore commerciale. Infatti, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore
(anche commerciale) sono esonerati dalla tenute delle scritture contabili,
dall‟assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre è stato esteso ad essi
l‟obbligo dell‟iscrizione nel registro delle imprese.
Anche la distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva
essenzialmente al fine di definire l‟ambito di applicazione dello statuto
dell‟imprenditore commerciale. Infatti, le società commerciali ( diverse dalla s.s.) sono
tenute all‟iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, anche se
l‟attività esercitata non è commerciale. (art. 2200)
1
Con la riforma delle società del 2006 è stata soppressa la regola per cui le società non
potevano essere mai considerate piccoli imprenditori; regola per cui le società erano
sempre espose al fallimento se esercitavano attività commerciale.
Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono sempre sottratti alla
disciplina dell‟imprenditore commerciale. In ogni caso non sono mai esposti al
fallimento.
In conclusione : lo statuto dell‟imprenditore commerciale è statuto proprio
dell‟imprenditore privato commerciale non piccolo.
1 Art. 2200 Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del
Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI. 1
2. NOZIONE DI IMPRENDITORE
Secondo l‟ art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Tale concetto si richiama alla nozione economica di imprenditore, ma che non
coincide con la nozione giuridica di imprenditore.
La nozione economica descrive l‟imprenditore come il soggetto che nel processo Nozione
economico svolge una funzione intermediaria fra chi dispone di fattori produttivi e economica
chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione l‟imprenditore
coordina, organizza e dirige, secondo scelte tecniche ed economiche, il processo
produttivo ( funzione organizzativa ) assumendo su di sé il rischio di impresa, cioè il
rischio che i costi non siano coperti da ricavi sufficienti.
Il rischio di impresa giustifica il potere dell‟imprenditore di dirigere il processo
produttivo e legittima l‟acquisizione da parte dello stesso dell‟eventuale eccedenza dei
ricavi sui costi ( profitto ). E proprio nell‟intento di conseguire il massimo profitto si
ravvisa il tipico movente dell‟attività imprenditoriale.
I requisiti giuridici minimi necessari e sufficienti che devono sussistere perché un Requisiti
dato soggetto sia qualificato come imprenditore e sia esposto alla disciplina giuridici
dell‟imprenditore sono stati fissati dal legislatore nell‟ art. 2082.
Dall‟art. 2082 si ricava che :
- l‟impresa è attività, cioè una serie coordinata di atti unificati da una funzione
unitaria,
- tale attività ha uno specifico scopo, cioè la produzione o scambio di beni o
servizi,
- tale attività ha specifiche modalità di svolgimento, cioè con organizzazione,
economicità e professionalità.
Si discute se siano altresì indispensabili:
- che l‟intento dell‟imprenditore sia quello di ricavare dei profitti, scopo di lucro,
- che i beni o servizi prodotti o scambiati siano destinati al mercato,
- che l‟attività svolta sia lecita.
Questi requisiti sono rilevanti ai fini dell‟applicazione delle norme di diritto privato, Relatività
della nozione
ma altri requisiti sono richiesti da altri settori dell‟ordinamento nazionale ( es. diritto di
tributario ) o dall‟ordinamento comunitario. imprenditore
Non esiste, quindi, una sola nozione di impresa, ma vi sono più nozioni di impresa.
3. L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
L‟impresa è attività ( serie di atti coordinati ) finalizzata alla produzione o allo
scambio di beni o servizi. Quindi l’impresa è attività produttiva.
2
Per qualificare un‟attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi
prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi vanno a soddisfare. È impresa anche
la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. Attività di
godimento e
impresa
2 Art. 810 Nozione - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. 2
Inoltre è irrilevante che l‟attività produttiva possa qualificarsi nel contempo come
attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del
soggetto agente.
Non è impresa l‟attività di mero godimento, cioè l‟attività che non dà luogo alla
produzione di nuovi beni o servizi. Es. il proprietario di immobili che ne gode dei
frutti dandoli in locazione.
È attività di godimento e produttiva quella di un proprietario di un fondo agricolo che
destini lo stesso a coltivazione, oppure di un proprietario di un immobile che adibisca
lo stesso ad albergo. In questi casi, la locazione è accompagnata dall‟erogazione di
servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene.
È attività di godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di Attività di
produzione l‟impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di investimento e
finanziamento
strumenti finanziari con intenti di investimento, speculazione o concessione di
finanziamento. Quindi, sono imprese commerciali le società di investimento e le
società finanziarie.
Sono imprese commerciali anche le holding, cioè le società che hanno per oggetto Holding
esclusivo l‟acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con
funzione di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attività.
4. L’ORGANIZZAZIONE
Non è concepibile un‟attività senza programmazione e coordinamento della serie di
atti in cui essa si sviluppa, ossia priva di organizzazione. Non è concepibile attività di
impresa senza l‟impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o
altrui.
La funzione organizzativa dell‟imprenditore si concretizza nella creazione di un Organizzazione
apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, imprenditoriale
ossia di un‟ attività organizzata.
Affinché un‟attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa non è
necessario :
- che la funzione organizzativa dell‟imprenditore abbia per oggetto anche altrui
prestazioni lavorative autonome o subordinate. È imprenditore anche chi opera
utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro, senza avvalersi del lavoro
altrui.
- che l‟attività organizzativa dell‟imprenditore si concretizzi nella creazione di
un apparato strumentale fisicamente percepibile ( beni strumentali). È vero che
non vi può essere impresa senza impiego e organizzazione di mezzi materiali,
ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari. Ciò che qualifica
l‟impresa è l‟utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da
parte dell‟imprenditore per un fine produttivo.
In conclusione : la qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l‟attività
è esercitata senza l‟ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri
fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale
materialmente percepibile. 3
5. IMPRESA E LAVORO AUTONOMO
Si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo Autoorga-
produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente, cioè nizzazione
quando non vengono utilizzati né lavoro altrui né capitale proprio o altrui, quindi
manca la c.d. eteroorganizzazione .
Il problema si pone, quindi, per i prestatori autonomi d‟opera manuale (elettricisti,
idraulici, ecc.) o di servizi personalizzati ( mediatori, agenti di commercio).
La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere
considerata organizzazione imprenditoriale e in mancanza di un minimo di
eteroorganizzazione deve negarsi l‟esistenza di un‟impresa, anche se piccola.
Una parte della dottrina, invece, basandosi sull‟art. 2083 , ritiene imprenditore anche
3 Lavoro
chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, senza impiegare né lavoro altrui né autonomo
e piccola
capitali. Ma tale tesi non è condivisibile, in quanto la nozione di piccolo imprenditore impresa
non vuol indicare la superfluità di ogni forma di eteroorganizzazione.
L‟organizzazione del lavoro dei propri familiari è pur sempre organizzazione del
lavoro altrui. E comunque, il requisito dell‟organizzazione è richiesto sia per
l‟imprenditore che per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo.
In conclusione : un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è sempre
necessario per aversi impresa, anche se piccola. In mancanza si avrà lavoro autonomo
non imprenditoriale. Semplici lavoratori autonomi restano i prestatori d‟opera
manuale (elettricisti, idraulici) o di servizi (mediatori, agenti), fin quando si limitano
ad utilizzare mezzi materiali inespressivi, in quanto strumentali allo svolgimento di
ogni attività o strettamente necessari all‟esplicazione delle proprie energie lavorative.
Ossia, fin quando non si supera la soglia della semplice autoorganizzazione del
proprio lavoro; al di là si diventa imprenditori.
6. ECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’
Nell‟art. 2082 abbiamo visto che l‟impresa è un‟attività economica, dove attività
4 Attività
economica è sinonimo di attività produttiva, cioè attività rivolta alla produzione o allo economica
e attività
scambio di beni o servizi. produttiva
Ma, nell‟art. 2082 l‟economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo
dell‟attività . Ciò che qualifica un‟attività “economica” non è solo il fine (produttivo)
cui essa è indirizzata, ma anche il modo con cui essa è svolta.
L‟attività può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa ad ottenere la
copertura dei costi con ricavi ed assicurino l‟autosufficienza economica. Altrimenti si
ha consumo e non produzione di ricchezza.
In conclusione : non è perciò imprenditore chi produca beni o servizi che vengono
erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioè da far oggettivamente escludere la
possibilità di coprire i costi con i ricavi.
3 Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).
4 Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni
o di servizi 4
7. LA PROFESSIONALITA’ Abitualità
L‟ultimo requisito richiesto dall‟art. 2082 è il carattere professionale dell‟attività.
Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività
produttiva.
La professionalità non implica però che l‟attività imprenditoriale debba essere Attività
necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali
stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze
periodiche di quel tipo di attività.
La professionalità non implica nemmeno che quella impresa sia l‟unica attività o Pluralità
l‟attività principale. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di di attività
impresa da parte dello stesso soggetto.
Può aversi impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare. Il Unico
compimento di un unico affare può costituire impresa quando, per la rilevanza affare
economica, implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l‟utilizzo di
un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato
dei singoli atti economici.
La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Non è necessario Professionalità
ed
che si abbia reiterazione degli atti di impresa, che l‟attività si sia già protratta nel organizzazione
tempo. Indice di professionalità può essere anche la creazione di un complesso
aziendale idoneo allo svolgimento di un‟attività potenzialmente stabile e duratura.
Altro è professionalità e altro è organizzazione. Infatti, si può avere esercizio non
professionale di attività organizzata, come previsto dall‟art. 2070 ° comma .
5
3
8. ATTIVITA’ DI IMPRESA E SCOPO DI LUCRO
Non c‟è dubbio sul fatto che lo scopo che normalmente anima l‟imprenditore è la
realizzazione del profitto e del massimo profitto consentito dal mercato. Ma ci si
chiede se lo scopo di lucro sia necessario e, quindi, si debba negare la qualità di
imprenditore e l‟applicabilità della relativa disciplina quando ricorrano tutti i requisiti
dell‟art. 2082 ma manchi lo scopo di lucro.
La risposta è negativa quando lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico Lucro
dell‟imprenditore, c.d. lucro soggettivo. soggettivo
Lo scopo di lucro soggettivo non può ritenersi essenziale perché l‟applicazione della
disciplina dell‟impresa, volta a tutelare i terzi, deve basarsi su dati esteriori ed
oggettivi. Essenziale è solo che l‟attività venga svolta secondo modalità oggettive Lucro
astrattamente lucrative, (lucro oggettivo). Irrilevante è sia la circostanza che un oggettivo
5 Art. 2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente
esercitata dall'imprenditore (2082).
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi
corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro Impresa
relativi alle imprese che esercitano la stessa attività. pubblica
5
profitto venga poi realmente conseguito, sia il fatto che l‟imprenditore devolva
integralmente a fini altruistici il profitto conseguito. È sufficiente che l‟attività venga
svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi (metodo
economico) e non anche che le modalità di gestione tendano alla realizzazione di ricavi
eccedenti i costi (metodo lucrativo).
La nozione di imprenditore è unitaria, comprensiva sia dell‟impresa privata sia
dell‟impresa pubblica, art. 2093 . Ciò implica che requisito essenziale può essere
6
considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
L‟impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non è
preordinata alla realizzazione di un profitto.
Le società, invece, sono tenute ad operare con metodo lucrativo e nel duplice senso Società
che l‟attività di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili, lucro oggettivo,
e che l‟utile deve essere devoluto ai soci, lucro soggettivo.
Nel caso particolare delle società cooperative, essendo caratterizzata dallo scopo Impresa
mutualistico, si deve considerare pienamente rispondente alla legge e alla mutualistica
Costituzione una gestione dell‟impresa mutualistica fondata su criteri di pura
economicità e non tesa alla realizzazione di profitti.
La recente disciplina delle imprese sociali, introdotta dal d.lgs. n. 155/2006, art. 3 ,
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vieta a quest
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