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Impresa societaria
Il terzo ed ultimo criterio di distinzione della disciplina delle imprese è dato dalla natura giuridica del soggetto titolare dell'impresa che distingue fra impresa individuale, impresa societaria ed impresa pubblica. Le società sono le forme associative tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo di attività di impresa. Esistono diversi tipi di società e l'attività di impresa può essere svolta anche dalle associazioni, dalle fondazioni, dai consorzi e dal geie. La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciali, mentre le altre società possono svolgere attività commerciali ed agricole. Le società diverse da quella semplice sono dette società commerciali e potranno essere.imprenditori agricoli (società commerciali con oggetto agricolo) o imprenditori commerciali (società commerciali con oggetto commerciale) a seconda dell'attività esercitata. L'applicazione alle società commerciali degli istituti dell'imprenditore commerciale Società e statuto segue alcune regole: - Parte della disciplina propria dell'imprenditore commerciale si applica alle società commerciali qualunque sia l'attività svolta, come per l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 e art. 2200) e per la tenuta delle scritture contabili. - Resta invece fermo l'esonero delle società commerciali che gestiscono un'attività agricola dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali (art. 2221 e art. 1, 1° comma, legge fallimentare). A seguito della riforma del diritto fallimentare del 2006, anche le società possono essere piccoli imprenditori, e tale società.sono esonerate anch‟essidalle procedure concorsuali, art. 1, 2° comma, legge fallimentare.
Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice parte delladisciplina dell‟imprenditore commerciale trova poi applicazione solo oanche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata: tutti i soci nellasocietà in nome collettivo, i soci accomandatari nella società in accomanditasemplice.
Trovano applicazione solo nei confronti dei soci le norme che regolanol‟esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace.
Trova applicazione anche nei confronti dei soci la sanzione del fallimentoin quanto il fallimento della società comporta automaticamente ilfallimento dei singoli soci a responsabilità illimitata.
12. LE IMPRESE PUBBLICHE
Attività di impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Aifini dell‟applicazione della disciplina dell‟impresa è tuttavia rilevante distinguere
fratre possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore dell‟economia. Imprese -organo38 Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti) nonsi applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art. 2200.
39 Art. 2200 Società Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati neiCapi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività commerciale.L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
40 Art. 2221 Fallimento e concordato preventivoGli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza,alle
Le procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo).
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
- hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia.
sulla basedella media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo diriferimento.24a. Lo stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distintasoggettività, ma dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale e contabile. In questi casi l'attività di impresa è per definizione secondaria ed accessoriarispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico. Si parla perciò di imprese - organo. Es. le aziende municipalizzate, e i monopoli di stato.
L'art. 2093, per le imprese-organo, dispone che a tali enti si applicano le disposizioni del libro Quinto del codice civile, limitatamente alle imprese da essiesercitate e nel libro Quinto è compresa la disciplina dell'impresa commerciale. Ma, sono salve le diverse disposizioni di legge. Inoltre, gli
enti titolari di imprese-organo sono implicitamente esonerati dall'iscrizione nel registro delle imprese, in quanto prevista solo per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, art. 2201. Infine sono esonerati dalle procedure concorsuali. b. La pubblica amministrazione può dar vita anche ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio di attività di impresa. Questi enti sono detti enti pubblici economici. Avevano tale veste giuridica molte banche pubbliche, enti statali ed enti a partecipazione statale. Dagli inizi degli anni '90 però questi enti sono stati ristrutturati e con una serie di interventi legislativi sono stati trasformati in spa a partecipazione statale (privatizzazione formale) oppure in spa senza partecipazione statale (privatizzazione sostanziale). Gli enti pubblici economici, che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese e alle procedure concorsuali.sia giustificato dal fatto che tali enti sono già sottoposti ad un controllo pubblico e che l'iscrizione al registro delle imprese sarebbe duplicativa e superflua. Tuttavia, la maggioranza della dottrina ritiene che gli enti pubblici economici che svolgono attività commerciale accessoria siano comunque obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, in quanto tale obbligo è previsto dall'art. 2201 del codice civile. In conclusione, gli enti pubblici economici che svolgono attività commerciale accessoria sono sottoposti allo statuto generale dell'imprenditore e, se l'attività è commerciale, anche allo statuto proprio dell'imprenditore commerciale, con l'eccezione dell'esonero dal fallimento e dalle procedure concorsuali minori. Inoltre, sono obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, anche se esiste una parte della dottrina che ritiene che tale obbligo possa essere esonerato per motivi di controllo pubblico.debba essere interpretato come espressione di un più generale principio di esonero di tali enti dalla disciplina dell‟ imprenditore commerciale.42
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioniprofessionali. / Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.Sono salve le diverse disposizioni della legge43
Art. 2201 Enti pubbliciGli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nelregistro delle imprese (att. 100).44
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoliimprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni
delle leggispeciali.45 Art. 2201 Enti pubblici Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100). 25 Perciò, agli enti pubblici si applicherebbe solo lo statuto generale dell'imprenditore, mentre sarebbero integralmente sottratti alla disciplina dell'imprenditore commerciale, anche in assenza di norme che dispongano ciò espressamente. Ma questa teoria non può essere condivisa: sia per il generale richiamo di tutta la disciplina di diritto privato dell'attività di impresa operato dal 2° comma dell'art. 2093 che prevede che agli enti pubblici 46 non inquadrati nelle associazioni professionali si applicano le disposizioni del libro Quinto limitatamente alle imprese da essi esercitate; sia per il carattere eccezionale che si deve riconoscere all'art. 2201 e all'art. 472221 che sottraggono gli enti
pubblici alla disciplina dell‟impresa commerciale.
Lo stato e gli enti pubblici possono infine svolgere attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato, in genere di società con partecipazione pubblica, partecipazione totale, di maggioranza o di minoranza. In questo caso, l‟impresa si presenta formalmente come un‟impresa societaria privata, come ogni altra società, anche se le azioni o quote appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico. Perciò sono soggetti allo statuto dell‟imprenditore come ogni altra società.
13. ATTIVITÀ COMMERCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI
Le associazioni, le fondazioni e, in generale, tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. Affinché si abbia impresa, l‟attività produttiva deve essere condotta