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ORGANO AMMINISTRATIVO
AU (organo monocratico che riunisce in sé le funzioni dell’organo amministrativo) sia una pluralità
di amministratori che formano il consiglio di amministrazione CDA (numero previsto dallo statuto;
caratterizzato da organi interni delegati come il comitato esecutivo e gli amministratori delegati;
retto da un presidente scelto dal consiglio stesso, la cui attività è esercitata collegiamente). Società
quotate amministrazione pluripersonale obbligatoria (nomina di almeno 1 amministratore da parte
dei soci di minoranza). Autonomi rispetto all’assemblea
Art. 2380-bis. Amministrazione della società. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
(Altre funzioni: delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano
riservati alla legge dell’assemblea – potere gestorio; rappresentanza generale della società per
manifestare all’esterno la volontà sociale; convocazione assemblea e fissazione ordine del giorno,
attuazione delibere e impugnazione di chi viola la legge; cura della tenuta dei libri e delle scritture
contabili, redazione annuale di progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
provvedere agli adempimenti pubblicitari; prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la
società) L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci (agevolazione
reperimento risorse manageriali; requisiti specifici per amministratori di società che svolgono
particolari attività). Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione (scelte più ponderate). Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi
non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati. Salvo diversa previsione dello
statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri (delibera a maggioranza assoluta degli amministratori
presenti, valida se si riunisce la maggioranza degli amministratori in carica – non ammesso il voto
per rappresentanza). Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo (organo collegiale le cui decisioni sono
prese in riunioni con la presenza dei sindaci) composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o
più dei suoi componenti (nel caso di uno o più amministratori delegati, essi rappresentano organi
uni personali che agiscono congiuntamente o disgiuntamente a seconda dello statuto). Il consiglio
di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella
delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e
finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale
andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-
ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis (redazioni bilancio; facoltà di aumentare il capitale
sociale; redazione progetto di fusione o scissione; adempimenti di amministratori in caso di
riduzione obbligatoria del capitale per perdite). Gli organi delegati curano che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e
riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo
statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad
agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in
consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Delibere consiliari
annullabili possono essere impugnate tutte le delibere del consiglio che non sono prese in
conformità della legge o dello statuto. L’impugnativa può essere proposta dagli amministratori
assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Quando
la delibera leda direttamente un diritto soggettivo del socio questi avrà diritto di agire
giudizialmente per far annullare la delibera; l’annullamento non pregiudica i diritti acquisiti in
buona fede dai terzi.
Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori. La nomina degli amministratori spetta
all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e
salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 (possono essere nominati anche dallo Stato o da
enti pubblici se titolari di partecipazione sociale). Gli amministratori non possono essere nominati
per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento
dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per
ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,
nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o
congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno
la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di
cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Nelle società
quotate almeno 1 amministratore deve essere eletto dalla minoranza e almeno 1 componente del
consiglio di amministrazione deve essere un c.d. amministratore indipendente. Cause di
incompatibilità con altri uffici: l’amministratore è tenuto a scegliere uno dei due. La nomina e la
revoca (per giusta causa altrimenti scatta il risarcimento) sono soggette ad iscrizione nel registro
delle imprese. Il compenso consiste in una partecipazione agli utili della società o nel diritto di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La modalità e la misura del
compenso sono determinati dall’atto costitutivo o dall’assemblea all’atto di nomina. Per gli
amministratori investiti di cariche particolare la remunerazione è decisa dal consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Art. 2384. Poteri di rappresentanza (processuale, attiva, passiva). Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale (l’oggetto
sociale non lo vincola; di regola al presidente del consiglio o ad amministratori delegati; se
conferita ad altri soggetti non può sosituite quella degli amministratori). Le limitazioni ai poteri
degli amministratori (possono agire congiuntamente o disgiuntamente) che risultano dallo statuto o
da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo
che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (si deve provare un
accordo fraudolento tra amministratore e terzo; non opponibile a quelli in buona fede per mancanza
di potere per invalidità dell’atto di nomina, altrimenti la società rimane vincolata agli atti compiuti
dagli amministratori anche se questi hanno violato eventuali limitazioni volontarie poste ai loro
poteri). Sono opponibili i limiti legali del potere di rappresentanza: il contratto è annullabile se il
conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo. + Divieto di concorrenza gli
amministratori non possono assumere la qualità di soci a responsabilità limitata in società
concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui né essere amministratori
o direttori generali in società concorrenti, salva autorizzazione dell’assemblea. L’inosservanza
comporta la revoca per giusta causa ed il risarcimento per eventuali danni.
Art. 2385. Cessazione degli amministratori. L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La
rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è
ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato
ricostituito (essi rimangono in carica nel frattempo). La cessazione degli amministratori dall'ufficio
per qualsiasi causa (prima della scadenza del termine: revoca dell’assemblea deliberata in ogni
tempo, salvo il diritto di risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa;
rinuncia/dimissioni; decadenza dell’ufficio; morte) deve essere iscritta entro trenta giorni nel
registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
Art. 2386. Sostituzione degli amministratori. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea (cooptazione). Se
viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica
devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti (la democrazia
assembleare non essere mai essere scavalcata). Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell'