Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 76
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Butturini Pag. 76
1 su 76
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ORGANO AMMINISTRATIVO

AU (organo monocratico che riunisce in sé le funzioni dell’organo amministrativo) sia una pluralità

di amministratori che formano il consiglio di amministrazione CDA (numero previsto dallo statuto;

caratterizzato da organi interni delegati come il comitato esecutivo e gli amministratori delegati;

retto da un presidente scelto dal consiglio stesso, la cui attività è esercitata collegiamente). Società

quotate amministrazione pluripersonale obbligatoria (nomina di almeno 1 amministratore da parte

dei soci di minoranza). Autonomi rispetto all’assemblea

Art. 2380-bis. Amministrazione della società. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli

amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

(Altre funzioni: delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano

riservati alla legge dell’assemblea – potere gestorio; rappresentanza generale della società per

manifestare all’esterno la volontà sociale; convocazione assemblea e fissazione ordine del giorno,

attuazione delibere e impugnazione di chi viola la legge; cura della tenuta dei libri e delle scritture

contabili, redazione annuale di progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

provvedere agli adempimenti pubblicitari; prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la

società) L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci (agevolazione

reperimento risorse manageriali; requisiti specifici per amministratori di società che svolgono

particolari attività). Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il

consiglio di amministrazione (scelte più ponderate). Se lo statuto non stabilisce il numero degli

amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta

all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi

non è nominato dall'assemblea.

Art. 2381. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati. Salvo diversa previsione dello

statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del

giorno vengano fornite a tutti i consiglieri (delibera a maggioranza assoluta degli amministratori

presenti, valida se si riunisce la maggioranza degli amministratori in carica – non ammesso il voto

per rappresentanza). Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può

delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo (organo collegiale le cui decisioni sono

prese in riunioni con la presenza dei sindaci) composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o

più dei suoi componenti (nel caso di uno o più amministratori delegati, essi rappresentano organi

uni personali che agiscono congiuntamente o disgiuntamente a seconda dello statuto). Il consiglio

di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;

può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella

delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e

finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale

andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-

ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis (redazioni bilancio; facoltà di aumentare il capitale

sociale; redazione progetto di fusione o scissione; adempimenti di amministratori in caso di

riduzione obbligatoria del capitale per perdite). Gli organi delegati curano che l'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e

riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo

statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad

agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in

consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Delibere consiliari

annullabili possono essere impugnate tutte le delibere del consiglio che non sono prese in

conformità della legge o dello statuto. L’impugnativa può essere proposta dagli amministratori

assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Quando

la delibera leda direttamente un diritto soggettivo del socio questi avrà diritto di agire

giudizialmente per far annullare la delibera; l’annullamento non pregiudica i diritti acquisiti in

buona fede dai terzi.

Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori. La nomina degli amministratori spetta

all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e

salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 (possono essere nominati anche dallo Stato o da

enti pubblici se titolari di partecipazione sociale). Gli amministratori non possono essere nominati

per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono

rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque

tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento

dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro

nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per

ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,

nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o

congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno

la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di

cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Nelle società

quotate almeno 1 amministratore deve essere eletto dalla minoranza e almeno 1 componente del

consiglio di amministrazione deve essere un c.d. amministratore indipendente. Cause di

incompatibilità con altri uffici: l’amministratore è tenuto a scegliere uno dei due. La nomina e la

revoca (per giusta causa altrimenti scatta il risarcimento) sono soggette ad iscrizione nel registro

delle imprese. Il compenso consiste in una partecipazione agli utili della società o nel diritto di

sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La modalità e la misura del

compenso sono determinati dall’atto costitutivo o dall’assemblea all’atto di nomina. Per gli

amministratori investiti di cariche particolare la remunerazione è decisa dal consiglio di

amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Art. 2384. Poteri di rappresentanza (processuale, attiva, passiva). Il potere di rappresentanza

attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale (l’oggetto

sociale non lo vincola; di regola al presidente del consiglio o ad amministratori delegati; se

conferita ad altri soggetti non può sosituite quella degli amministratori). Le limitazioni ai poteri

degli amministratori (possono agire congiuntamente o disgiuntamente) che risultano dallo statuto o

da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo

che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (si deve provare un

accordo fraudolento tra amministratore e terzo; non opponibile a quelli in buona fede per mancanza

di potere per invalidità dell’atto di nomina, altrimenti la società rimane vincolata agli atti compiuti

dagli amministratori anche se questi hanno violato eventuali limitazioni volontarie poste ai loro

poteri). Sono opponibili i limiti legali del potere di rappresentanza: il contratto è annullabile se il

conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo. + Divieto di concorrenza gli

amministratori non possono assumere la qualità di soci a responsabilità limitata in società

concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui né essere amministratori

o direttori generali in società concorrenti, salva autorizzazione dell’assemblea. L’inosservanza

comporta la revoca per giusta causa ed il risarcimento per eventuali danni.

Art. 2385. Cessazione degli amministratori. L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne

comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La

rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di

amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è

ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato

ricostituito (essi rimangono in carica nel frattempo). La cessazione degli amministratori dall'ufficio

per qualsiasi causa (prima della scadenza del termine: revoca dell’assemblea deliberata in ogni

tempo, salvo il diritto di risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa;

rinuncia/dimissioni; decadenza dell’ufficio; morte) deve essere iscritta entro trenta giorni nel

registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Art. 2386. Sostituzione degli amministratori. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o

più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio

sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea (cooptazione). Se

viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica

devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti (la democrazia

assembleare non essere mai essere scavalcata). Salvo diversa disposizione dello statuto o

dell'

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
76 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ioa.nica92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.