Diritto commerciale (dell'impresa e dell'imprenditore)
La Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica, perciò il nostro paese ha un modello di sviluppo economico basato sull'economia di mercato (economia libera) che presuppone la libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni della collettività (svolgere attività di impresa) e la libertà di competizione: entrambe libertà strumentali alla realizzazione del benessere collettivo ed indirizzate, coordinate e controllate dagli interventi dei pubblici poteri.
Il fenomeno imprenditoriale è, quindi, l'asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività. Da qui la necessità di una legislazione economica (organico complesso di norme che riguarda sia i rapporti economici in cui si sviluppa l'attività di impresa, sia l'attività di impresa unitariamente considerata) per creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese e ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse, nonché per rendere rapida e sicura la circolazione dei beni secondo il ciclo produzione-distribuzione-consumo (rapporto di scambio fondati sull'utilizzo del credito).
Nasce, dunque, lo statuto professionale, ovvero un sistema di norme che regola l'organizzazione e l'esercizio dell'attività di impresa unitariamente considerata ed è fonte di diritti ed obblighi peculiari (il suo fine è, appunto, quello di rendere razionale ed efficiente il funzionamento delle singole imprese e del sistema imprenditoriale di cui fanno parte).
Il diritto commerciale
Il diritto commerciale (diritto privato delle imprese giuridicamente commerciali) rappresenta quella parte di diritto privato che ha per oggetto e regola l'attività e gli atti di impresa. Il termine deriva dal Medioevo (epoca in cui tramonta il sistema feudale basato su un'economia di sussistenza e nascono le corporazioni) e, in particolare, dal ceto mercantile di commercianti che stava alla base della nuova economia del tempo, prima dell'avvento della Rivoluzione industriale (durante la quale presero piede gli industriali).
Il diritto commerciale prevalse sul codice civile nel 1942 (prima il CC si occupava di atti civili e il codice commerciale di quelli commerciali) che introdusse la figura dell'imprenditore dandone una definizione generale secondo lo statuto generale. Con il passare del tempo (con la Costituzione repubblicana e lo sviluppo tecnologico) sono nati nuovi strumenti giuridici e nuovi interessi da tutelare che hanno l'obiettivo di creare un diritto commerciale sovranazionalmente uniforme (l'avvicinamento a tale meta è sancito dalla nascita della Comunità Economica Europea - UE).
Cap. 1 - L'imprenditore
Il Codice Civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- L'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- La dimensione, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore e quello medio-grande;
- La natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione in impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica (la loro distinzione ha rilevanza soltanto per le imprese commerciali);
Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell'imprenditore, ma l'imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche ad uno statuto specifico, integrativo di quello generale che prevede l'iscrizione al registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili e il fallimento. Poche sono, invece, le disposizioni applicabili esclusivamente all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore; in particolare, quest'ultimo è sottratto all'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale (es. non fallisce), anche se l'iscrizione al registro delle imprese è stata tuttora estesa anche a questo, sia pure con rilievo diverso.
Art. 2082. Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Questa norma fissa i requisiti minimi perché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile dettare per l'impresa e per l'imprenditore (si tratta di una nozione unitaria, comprensiva sia dell'impresa privata che di quella pubblica, perché il requisito essenziale è solo ciò che è comune a tutte le imprese ed a tutti gli imprenditori). In essa, ogni parola ha un suo significato proprio:
- Professionalmente: La professionalità. Svolgere un'attività in maniera professionale vuol dire svolgerla abitualmente (ripetizione regolare nel tempo) e non in maniera occasionale. Non è imprenditore chi compie un'isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci o chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo. La professionalità non richiede, però, che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni; per le attività stagionali, infatti, è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Essa non richiede neppure che quella di impresa sia l'attività unica o principale; è possibile, quindi, il contemporaneo esercizio di più attività d'impresa da parte dello stesso soggetto. L'impresa si può anche avere quando si opera per il compiacimento di un unico affare (normalmente si esclude che un unico atto possa attribuire al soggetto la qualifica di imprenditore), se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l'utilizzo di un apparato produttivo complesso, nonché un rilievo economico. Può essere, inoltre, qualificato come imprenditore, chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (es. impresa per conto proprio); la destinazione al mercato della produzione, infatti, non è richiesta da nessun dato legislativo (l'applicazione della disciplina deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall'articolo!)
- Attività: Serie di atti che devono avere determinate caratteristiche, ovvero l'economicità e l'organizzazione.
- Economica: Economicità. L'attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l'autosufficienza economica (un'attività è idonea al perseguimento del pareggio tra costi e ricavi senza aiuti esterni; se l'attività non raggiunge il pareggio o raggiunge un disavanzo/debito, ma è astrattamente idonea al perseguimento del pareggio, è comunque considerata un'impresa). Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a ''prezzo politico'', cioè tale da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Non risulta, però, essenziale che l'attività sia caratterizzata dall'intento di conseguire un guadagno o un profitto personale, detto scopo di lucro (non può essere elevato a requisito essenziale di un'impresa). L'economicità riguarda soltanto la gestione dell'attività, per cui non c'è alcuna ragione per negare la qualità di un imprenditore agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico che producono beni o servizi con metodo economico.
- Organizzata: L'organizzazione. Si basa sull'impiego coordinato di alcuni fattori produttivi, cioè il capitale e il lavoro proprio o altrui; l'impresa, infatti, deve risultare un complesso produttivo formato da persone e beni strumentali. Non è necessaria la presenza di entrambi i requisiti: l'organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale/manuale (è imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative autonome o subordinate altrui). Non è necessaria, inoltre, la creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili ed immobili: vi può essere impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro, però, non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale. La piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei familiari; in mancanza di organizzazione si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale, poiché un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessario per aversi impresa.
- Produrre/scambiare beni/servizi: L'impresa rappresenta un'attività produttiva di nuova ricchezza (anche l'attività di scambio lo è perché incrementa l'utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio). Irrilevante appare, invece, la natura dei beni e dei servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È irrilevante anche il fatto che l'attività produttiva costituisca godimento di beni preesistenti (a meno che non si tratti di mero godimento, ossia la mancata produzione di nuove utilità economiche e la limitazione a godere dei frutti dei propri beni), poiché si può godere di tali beni producendo contemporaneamente nuovi beni/servizi (ciò fa acquistare il titolo di imprenditore). L'impiego di proprio danaro nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con scopo di investimento o di speculazione o nella concessione di finanziamenti è considerato godimento del proprio patrimonio e attività produttiva. Es. sono imprese commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri o non raccolti tra il pubblico e che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando è illecita, cioè contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume; non vi è, infatti, motivo per sottrarre chi viola la legge alle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale, non vi è alcun motivo per sottrarre al fallimento un contrabbandiere o uno spacciatore di droga. Chi svolge l'attività violando la legge, però, non potrà avvalersi delle norme che tutelano l'imprenditore nei confronti di terzi (applicazione del principio generale dell'ordinamento: da un comportamento illecito non possono derivare effetti favorevoli per il suo autore).
Per quanto riguarda i liberi professionisti, essi non sono mai considerati imprenditori in quanto tali, ma le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. Il professionista intellettuale, che si limita a svolgere la propria attività, non diventa mai imprenditore, neppure se esercita la professione avvalendosi di mezzi strettamente necessari al suo svolgimento o se si avvale di una schiera di collaboratori e di un complesso apparato di mezzi materiali, dando così vita ad una organizzazione complessa di capitale e/o lavoro.
Le professioni intellettuali si dividono in due tipi:
- Protette, quando non si tratta di imprenditori, perciò non si applica il regime giuridico di impresa, ma un regime differente per il decoro della professione e altri requisiti (anche se si hanno tutte le caratteristiche necessarie, non si diventerà mai imprenditori); si tratta di un'eccezione legale che colloca questo professionista intellettuale in un'altra disciplina.
- Non protette, quando si tratta di una sottospecie di lavoratore autonomo che è assoggettato al regime ordinario, ovvero diventa imprenditore solo grazie all'organizzazione (solo se si comincia a creare una struttura e ad assumere), altrimenti rimane lavoratore autonomo in proprio.
L’attività dei professionisti intellettuali è economica ma non considerata attività di impresa perché il carattere professionale del professionista intellettuale (che segue l’incarico personalmente) non si concilia con l’esercizio della professione da parte di un ente impersonale come quello della società. Giuridicamente, infatti, le prestazioni professionali sarebbero imputabili alle società e non ai soci professionisti (in questo caso, invece, c’è la diretta responsabilità del professionista). Sono tuttavia permesse le società di mezzi fra professionisti (per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale) e le società che offrono sul mercato un servizio complesso per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi.
Cap. 2 - Le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale; esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale. Si tratta infatti di un trattamento di favore che equilibra il rischio meteorologico a cui sono sottoposti gli imprenditori agricoli, di una legislazione speciale (nazionale e comunitaria) che prevede una serie di incentivi e di agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell’economia.
L’articolo che definisce l’imprenditore agricolo è stato recentemente cambiato a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto l’agricoltura: essa non rappresenta più lo sfruttamento della produttività naturale della terra, ma ha ceduto il passo ad un’agricoltura industrializzata, la quale ottiene tuttora prodotti che derivano da coltivazioni artificiali o fuori terra grazie a metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti es. coltivazioni in serra o vivai.
Art. 2135. Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (= cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti / estrazione di legname), allevamento di animali (per ottenerne prodotti, quindi anche cavalli da corsa, animali da pelliccia o per attività cinotecnica-addestramento delle razze canine, acquacoltura, animali da cortile, impresa ittica) e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività (attività agricole essenziali) dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (naturale) o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (ovvero da un’attività essenziale), nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Per quanto riguarda le attività agricole per connessione, nonostante appaiano nell’articolo commerciali (es. coltivazione uva + produzione vino > ci sono prodotti agricoli da cui si crea un altro prodotto), vengono considerate agricole in quanto connesse con le attività agricole essenziali (subordinate per rilievo economico) secondo 2 condizioni:
- Connessione soggettiva, quando il soggetto che esercita l’attività connessa è già imprenditore agricolo es. Tizio produce pomodori e decide si aprire un punto vendita dove li vende assieme a prodotti che compra da altri (i pomodori devono essere 51%). Questo tipo di connessione viene estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
- Connessione oggettiva, che segue i criteri della prevalenza, ossia si tratta di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
Imprenditore commerciale esercita una o più delle seguenti categorie commerciali: industria, commercio, trasporti, banche ed assicurazioni ed imprese ausiliari, ossia attività strumentali come imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicità. Inoltre, dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola es. mediatori in affari agricoli, agenzie matrimoniali ecc.
Le imprese si dividono in:
Imprese individuali
- Piccola impresa (secondo il criterio dimensionale) che è sottoposta allo statuto generale dell’imprenditore ma esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle procedure concorsuali; inoltre, l’iscrizione al registro delle imprese è stata estesa anche a questa, sia pure con rilievo diverso.
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