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La contrattazione collettiva e la struttura contrattuale

Il comma 3 dell'art. 40 prevede infatti: "la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi". Spetta alla stessa negoziazione collettiva stabilire i numeri dei comparti e delle aree dirigenziali. L'unico limite che sembra emergere è il vincolo imposto dalla "coerenza con il settore privato". Peraltro, nonostante il rinvio esplicito alla contrattazione collettiva anche in materia dei livelli di contrattazione, il legislatore fornisce un'indicazione diretta, individuando due livelli di contrattazione: nazionale e integrativo. Ulteriori previsioni legislative riguardano il numero dei comparti e delle aree dirigenziali (massimo 4) e la durata dei contratti collettivi (stessa durata per la parte normativa e per la parte economica). La struttura della contrattazione: gli accordi quadro.

Il primo tipo di contratti collettivi nazionali è rappresentato dai contratti collettivi quadro, che "definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva..o che regolano istituti comuni a più comparti". Questi dunque sono volti a regolare, oltre a definire in quanti comparti si articola la pubblica amministrazione per la contrattazione, un determinato istituto in modo uniforme per il personale di più comparti.

Spetta all'autonomia collettiva decidere in ordine sia alla attivazione di tale tipologia contrattuale sia alla determinazione del loro ambito di applicazione. Stipulato tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative e non, il contratto quadro viene negoziato e ha una periodicità fissa, in quanto sono le stesse parti a decidere quando procedere.

La struttura della contrattazione: il contratto collettivo nazionale di comparto. Il contratto collettivo nazionale di comparto rappresenta ancora il baricentro del sistema contrattuale pubblico.

Ad esso è attribuito, infatti, il compito di definire il trattamento economico e normativo standard di tutti i lavoratori pubblici che sono destinatari delle sue prescrizioni. L'ambito soggettivo di applicazione di questo contratto si identifica, appunto, con il comparto, che, sotto il profilo funzionale, rappresenta per il lavoratore pubblico, l'equivalente delle categorie merceologiche proprie della contrattazione del settore privato. Il nuovo articolo 40 (ulteriore limite), comma 2, stabilisce ora che i comparti di contrattazione complessivamente non potranno essere superiori a quattro, demandandone ancora una volta la definizione a "appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative". Alla contrattazione collettiva spetta altresì la definizione della composizione interna di ciascun singolo comparto. I comparti definiti dall'autonomia collettiva come unità contrattuali, sono poi utilizzati dalla legge come ambito di.

Riferimento per la misurazione della rappresentatività sindacale. Per i dirigenti pubblici è prevista una contrattazione autonoma e distinta da quella della generalità degli altri dipendenti. L'ambito di riferimento per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali della dirigenza si identifica con l'area di contrattazione, che, funzionalmente, è l'equivalente del comparto del personale non dirigente. La legge stabilisce direttamente che ai quattro comparti previsti come numero massimo, "corrispondono non più di quattro contrattazione collettiva, separate aree per la dirigenza". Pertanto nel momento in cui verranno determinati i diversi comparti di contrattazione collettiva, con la specificazione delle tipologie di amministrazioni ricomprese all'interno di ciascuno di essi, automaticamente saranno individuate anche le autonome aree contrattuali della dirigenza, che saranno poi formalizzate in uno specifico

accordo quadro.

Ciò detto, va sottolineato che, data la struttura legalmente vincolata della contrattazione collettiva, per ciascun comparto non può esservi che un unico contratto collettivo nazionale.

Concludendo va sottolineato che la competenza regolativa della contrattazione collettiva nazionale va oltre la definizione del trattamento normativo ed economico dei lavoratori, estendendosi anche alla definizione, per il tramite delle clausole di rinvio, degli ambiti di possibile intervento della contrattazione integrativa, nonché alla disciplina di tutte le materie relative alle relazioni sindacali, in conformità alla consolidata prassi applicativa del settore del lavoro privato: permessi, aspettative, maggiore rappresentatività sindacale.

Inoltre il legislatore ha rimandato alla contrattazione collettiva, in modo specifico, anche la di alcuni istituti rientranti pur sempre nell’ambito della più ampia nozione di relazioni definizioni sindacali:

  • ...

I modelli di partecipazione sindacale e le relative modalità di svolgimento (art. 9 D.lgs.165/2001);

Eventuale informazione sindacale in materia di organizzazione uffici e misure inerenti allagestione dei rapporti di lavoro (art. 5 D.lgs. 165/2001).

La struttura della contrattazione: il contratto integrativo (competenza e limiti)

Anche nel settore pubblico vi è un secondo livello di contrattazione: è la stessa legge a stabilire,infatti, che "le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettivaintegrativa" (art. 40, comma 3-bis).

Negli ultimi periodi si sta cercando una valorizzazione, sia nel settore privato che pubblico, dellacontrattazione di secondo livello, in modo tale da trasformarla in un valido strumento per migliorarela produttività e l'efficienza (Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009).

La complessiva disciplina legislativa in materia, come risultante dalla riforma del 2009,

tende aduna attualizzazione e a una nuova valorizzazione della contrattazione integrativa, la quale, tuttavia,risulta sorvegliata e tutelata, nei suoi contenuti e nelle sue finalità, da meccanismi di controllo e daspecifici apparati sanzionatori.

In effetti la finalità del riformatore del 2009 è quella di dar luogo ad una contrattazione integrativadiversa dal passato, quale strumento idoneo a promuovere, in coerenza con la sua natura tipica,politiche premiali e meritocratiche del personale in vista dell’obbiettivo finale di unaeffettivemaggiore efficienza dei servizi e delle attività che le pp. aa. rendono ai cittadini utenti.

Per il finanziamento del secondo livello di contrattazione, la legge sembra prevedere come unicolimite il rispetto dei vincoli di bilancio risultati dagli strumenti di programmazione annuale epluriannuale di ciascuna amministrazione (comma 3-bis).

Tuttavia nella esperienza applicativa concreta del passato è sempre il

contrattazione integrativa spetta quindi il compito di definire come utilizzare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dalla legge. In particolare, l'articolo 45, comma 3-bis prevede che siano destinate risorse per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'articolo 40, invece, stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale deve individuare le modalità di utilizzo di tali risorse, stabilendo i criteri e i limiti finanziari entro i quali deve avvenire la contrattazione integrativa.

contrattazione collettiva è, del resto, anche affidato il compito di definire "le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito" (comma 3-quarter) derivanti dalla graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici all'ARAN, dalla Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni. Graduatoria che raggruppa le singole amministrazioni, per settori, "su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti".

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare proprie risorse per la contrattazione integrativa. Tuttavia tale possibilità non è piena e completamente autonoma. Regioni e enti locali possono disporre di risorse aggiuntive solo nei "limiti stabiliti dalla

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale..in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e del contenimento della spesa" (comma 3-quinquies). Analoghi strumenti A questi requisiti di aggiunge, poi, l'ulteriore condizione per cui Regioni e Enti locali possono carattere generale stanziare risorse aggiuntive solo in una situazione di pieno ed effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed in materia di merito e premi applicabili a tali categorie di amministrazioni. L'autonomia riconosciuta alla contrattazione integrativa è limitata anche sotto il profilo contenutistico: "essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi (comma 3-bis), nazionali" contrattazione collettiva a cui spetta anche la definizione dei soggetti della stessa e la relativa procedura, ivicompresi i controlli sui costi. In relazione alla funzione della contrattazione integrativa ed agli ambiti del suo possibile intervento regolativo, la riforma del 2009 ha previsto in via diretta alcuni vincoli secondo cui la "contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance" (comma 3-bis). Questo comporta una funzionalizzazione dell'integrativa all'obiettivo di garantire adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici. La specifica competenza della contrattazione di secondo livello in materia di trattamenti economici accessori (e a questo vale l'espresso richiamo all'art. 45 nel comma 3-bis comma 3) deve essere necessariamente finalizzata alla maggiore produttività del lavoro pubblico. Tale finalità viene rafforzata daun’ulteriore previsione, secondo la quale la contrattazione integrativa “destina al trattamento economico accessorio colle
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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Carlo1988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro nelle P.A. e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof D'Alessio Gianfranco.