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ACCESSO AL UOLO

In ogni amministrazione dello Stato è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella

prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da

garantire l’eventuale specificità tecnica. L’accesso alla qualifica di dirigente di seconda

fascia avviene per concorso per esami indetti dalle singole amm. o per corso-concorso

selettivo di formazione banditi dalla Scuola Superiore della P.A. Il rapporto di lavoro di

dirigente si instaura poi, mediante la stipula, da parte dell’amministrazione, di un contratto

individuale a tempo indeterminato con il vincitore del concorso.

Al concorso possono essere ammessi:

a)i dipendenti di ruolo della pp.aa. muniti di laurea con almeno 5 anni di sevizio o se in

possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione con almeno 3 anni di

servizio svolto in posizione funzionale per l’accesso alle quali è richiesto i possesso del

diploma di laurea;

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non

comprese nel campo di applicazione del D.lgs 165/2001 muniti di diploma di laurea che

abbiano svolto per almeno 2 anni le funzioni dirigenziali;

c) coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche

per un periodo non inferiore ai 5 anni purchè muniti del diploma di laurea

d) cittadini italiani muniti di idoneo titolo universitario che abbiano lavorato per almeno 4 anni

presso enti o organismi internazionali, o abbiano esperienze lavorative in posizioni apicali

per le quli è richiesto il diploma di laurea.

Mentre al corso concorso selettivo di formazione possono essere ammessi:

a) soggetti muniti di laurea, o diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo

post-universitario; 29

b) dipendenti di ruolo della pp.aa. che abbiano almeno 5 anni di servizio svolti in posizione

funzionale per l’accesso del quale è richiesto il posseso del diploma di laurea;

c) dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle

indicate per i dipendenti pubblici;

Il corso ha la durata di mesi 12 ed è seguito previo superamento di esame da un semestre

di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private ed al termine i candidati sono

sottoposti ad un esame-concorso finale.

L’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene per il 50% dei posti che si

rendano disponibili annualmente per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati tramite

concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amm. Al concorso possono essere

ammessi anche i dirigenti di seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di

uffici dirigenziali generali o equivalenti, per almeno 5 anni senza essere incorsi nelle misure

previste per le responsabilità dirigenziali. Al concorso per titoli ed esami possono essere

ammessi i dirigenti di ruolo della pp.aa. che abbiano maturato 5 anni di servizio nei ruoli

dirigenziali. I vincitori, prima del conferimento dell’incarico, sono tenuti all’espletamento di

un periodo di formazione di almeno 6 mesi, presso uffici amm. di uno Stato dell’UE o di un

organismo comunitario o internazionale, scelto dal vincitore tra quelli selezionati dall’amm.

Alla fine di tale periodo è prevista da parte degli uffici una valutazione del livello di

professionalità acquisito, che equivale al superamento del periodo di prova necessario per

l’immissione in ruolo.

3. L D I D – L S S

A ISCIPLINA DEGLI NCARICHI IRIGENZIALI O POILS YSTEM

Il rapporto di lavoro dirigenziale si caratterizza per l’attribuzione al dirigente, nel corso del

rapporto a tempo indeterminato, di incarichi a tempo determinato mediante i quali viene

specificato il contenuto concreto dell’attività del dirigente. Per il conferimento di ogni incarico

si tiene conto delle capacità professionali e dei precedenti del singolo dirigente. A tal fine

l’amm. rende conoscibili il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono

disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti

e le valuta. L’incarico viene conferito tramite provvedimento unilaterale dell’amm., nel quale

sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, nonché la durata

dell’incarico che non può essere inferiore a 3 anni o superiore a 5 (un incarico inferiore a 3

anni può esserci solo se si ha il collocamento a riposo dell’interessato per sopraggiunti limiti

d’età). In caso di primo conferimento dell’incarico ad un dirigente di seconda fascia l’incarico

è di durata triennale. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto

individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. Gli incarichi

ministeriali di livello apicale (es. Segretario generale di ministeri) sono conferiti con D.P.R.

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente ai

dirigenti di prima fascia. Gli incarichi dirigenziali di livello generale sono conferiti con decreto

del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro competente ai dirigenti di prima fascia

o (per non più del 70%) di seconda fascia. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello

dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti

assegnati al suo ufficio.

L’unilateralità del conferimento degli incarichi dirigenziali (introdotta nel 2002 mentre nella

precedente disciplina si definivano col contratto individuale la maggior parte delle condizioni

dell’incarico) è all’origine di numerosi problemi interpretativi sulla natura di tale atto:

provvedimento amministrativo o atto privatistico? La Cass. ha optato per la seconda ipotesi,

considerando la complessiva privatizzazione del rapporto di lavoro.

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Ai dirigenti non titolari di uffici dirigenziali sono attribuiti, su richiesta degli organi delle amm.,

incarichi per funzioni ispettive, consulenza, ricerca. Il legislatore ha poi previsto il divieto di

conferimenti di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a

soggetti che negli ultimi 2 anni hanno ricoperto cariche in partiti politici o organizzazioni

sindacali o che abbiano avuto con essi dei rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza. Gli incarichi sono rinnovabili discrezionalmente dall’amm. in base alla verifica

dei risultati conseguiti dal dirigente, il loro mancato raggiungimento o l’inosservanza delle

direttive imputate al dirigente comportano (previa contestazione) l’impossibilità del rinnovo.

L’amm. che non intende confermare l’incarico, in assenza di valutazione negativa, deve

comunicarlo comunque al dirigente con congruo preavviso. Gli incarichi dirigenziali sono

revocabili prima della scadenza, in base alla gravità dei casi, solo nei casi di responsabilità

dirigenziale per mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi: l’amm. è tenuta alla

relativa contestazione motivata e al rispetto del contraddittorio in modo da dare al dirigente

la possibilità di esercitare il diritto di difesa . In deroga a questo ultimo principio generale la

Corte Cost. ha ammesso eccezioni, come i meccanismi di spoils system, ossia la

cessazione automatica dell’incarico (senza necessità di alcuna motivazione) al verificarsi di

un certo evento, di solito il cambio di legislatura o di Governo: tale meccanismo è limitato a

pochi casi, come l’incarico di Segretario generale di ministeri o di strutture articolate al loro

interno in uffici dirigenziali generali o di livello equivalente (con la riforma del 2009 è stata

disposta la loro automatica cessazione decorsi 90 gg dal voto sulla fiducia al Governo).

4.. I T E

L RATTAMENTO CONOMICO

I contratti collettivi hanno disciplinato la retribuzione dei dirigenti, di secondo livello,

prevedendo il c.d. trattamento stipendiale o tabellare, stabilendo che al dirigente devono

essere corrisposti anche un trattamento economico accessorio connesso alle funzioni

attribuite (retribuzione di posizione) e ai risultati conseguiti (retribuzione di risultato).

Principio di onnicomprensività della retribuzione. Gli importi di questi trattamenti sono definiti

dal contratto individuale, in relazione alla graduazione e alle responsabilità connesse ai

risultati da raggiungere. La riforma del 2009 ha inciso sulla materia della retribuzione

dirigenziale, stabilendo che il trattamento accessorio legato ai risultati (retribuzione di

risultato) debba in futuro costituire il almeno il 30% della retribuzione netta del dirigente, e

che la parte della retribuzione legata ai risultati non può essere corrisposta al dirigente

qualora l’amm. non abbia predisposto il relativo sistema di valutazione. Per gli incarichi di

uffici dirigenziali di livello generale è il contratto individuale che stabilisce il trattamento

economico fondamentale e il trattamento economico accessorio. In ossequio al principio di

trasparenza le P.A. hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito le retribuzioni annuali dei

dirigenti (oltre ai curricula vitae).

5 M

LA OBILITÀ

La mobilità individuale dei dirigenti delle P.A., da attuarsi nei limiti dei posti disponibili, è

regolata dalla stessa disciplina vigente per il personale non dirigente, e consiste nel

passaggio diretto tra amministrazioni diverse mediante procedure di trasferimento. I contratti

collettivi nazionali disciplinano inoltre gli effetti connessi ai trasferimenti: il mantenimento del

rapporto assicurativo, il TFR, ecc. Invece nei casi di mobilità dei dirigenti al fin di svolgere

attività presso soggetti privati o pubblici gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni,

salvo motivato diniego dell’amm. di appartenenza, tale periodo però gli fa mantenere la

qualifica posseduta. In caso di svolgimento della propria attività presso soggetti diversi dalle

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amministrazioni pubbliche , il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i 5

anni e l’aspettativa non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e per la previdenza

complementare.

Mentre per l’assegnazione temporanea presso altre pp.aa. o imprese private, sulla base di

appositi protocolli di intesa , ai dirigenti si applica la medesima disciplina prevista per tutti i

dipendenti pubblici

6. L’A D C

SSUNZIONE DI IRIGENTI MEDIANTE ONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Gli incarichi di funzione dirigenziale, oltre che a dirigenti di ruolo dell’amministrazione,

possono essere conferiti anche mediante contratti a tempo determinato, entro il limite del

10% della dotazione organica dei dirigenti di ruolo della prima fascia e dell’8% della

dotazione organica di quelli appartenenti alla second

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
97 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/10 Organizzazione aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sanchytb29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di L'Aquila o del prof Del Vecchio Lina.