Il Centro internazionale per la soluzione delle controversie sugli investimenti
Premessa
La Convenzione istitutiva dell’ICSID è entrata in vigore nel 1966, nata dall’iniziativa della Banca mondiale. Risponde all’esigenza di promuovere il flusso di investimenti internazionali e particolarmente verso i PVS. A tale scopo, essa fornisce una sede di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra Stato ospite e investitore straniero, evitando l’intervento dello Stato dell’investitore e creando una politicizzazione della controversia. Il sistema così creato permette di tutelare gli interessi di entrambe le parti: l’investitore avrà la protezione dei suoi investimenti e lo Stato vedrà assicurarsi l’esercizio dei suoi poteri sovrani. È stata ratificata dall’Italia nel 1971. Il Centro ha sede a Washington.
Struttura
Si compone di un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente della Banca Mondiale, competente ad emanare regolamenti amministrativi e procedurali. Inoltre, si ha un Segretariato e due liste di arbitri e conciliatori designati da ogni Stato membro e dal Presidente.
Funzioni
Il Centro è competente ad organizzare e gestire procedure di conciliazione e arbitrato per la soluzione di controversie giuridiche derivanti da un investimento tra uno Stato membro e un cittadino di un altro Stato membro. Per cittadino di altro Stato membro si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia una nazionalità differente da quella dello Stato parte della controversia; le parti possono concordare di considerare straniera una persona giuridica che, pur avendo nazionalità dello Stato ospite, sia effettivamente controllata da persone fisiche straniere (risolvendo il problema della pratica molto diffusa di creare società che si presentano formalmente come di diritto interno ma sono gestite da azionisti stranieri).
Affinché la competenza del Centro possa essere attivata è necessario il preventivo consenso delle Parti in forma scritta; tale consenso, non potendo risultare implicitamente dalla ratifica della Convenzione, è generalmente inserito nel contratto di investimento ma può anche essere previsto in normative nazionali o in trattati sulla protezione degli investimenti e in tal caso il consenso del privato è espresso al momento della presentazione della richiesta di investimento. Il consenso, che non può essere unilateralmente ritirato, esclude qualsiasi altro rimedio ed esclude l’esercizio della protezione diplomatica. Solo nel caso di mancata esecuzione della sentenza lo Stato nazionale dell’investitore torna libero di intervenire in protezione diplomatica.
Procedure
La procedura co...