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IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI
Premessa. La Convenzione istitutiva dell'ICSID è entrata in vigore nel 1966, nata dall'iniziativa della Banca mondiale risponde all'esigenza di promuovere il flusso di investimenti internazionali e particolarmente verso i PVS, a tale scopo essa fornisce una sede di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra Stato ospite e investitore straniero evitando l'intervento dello Stato dell'investitore creando una politicizzazione della controversia.
Il sistema così creato permette di tutelare gli interessi di entrambe le parti: l'investitore avrà la protezione dei suoi investimenti e lo stato vedrà assicurarsi l'esercizio dei suoi poteri sovrani. Ed è stata ratificato dall'Italia nel 1971.
Il Centro ha sede a Washington.
Struttura. Si compone di un Consiglio di amministrazione, preseduto dal Presidente della Banca Mondiale.
competentead emanare regolamenti amministrativi e procedurali. Inoltra si ha un Segretariato e due liste di arbitri econciliatori designati da ogni Stato membro e dal Presidente. Funzioni. Il Centro è competente ad organizzare e gestire procedure di conciliazione e arbitrato per la soluzione dicontroversie giuridiche derivanti da un investimento tra una Stato membro e un cittadino di un altro Statomembro. Per cittadino di altro Stato membro si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia unanazionalità differente da quella dello Stato parte della controversia; le parti possono concordare diconsiderare straniera una persona giuridica che pur avendo nazionalità dello Stato ospite sia effettivamentecontrollata da persone fisiche straniere (risolvendo il problema della pratica molto diffusa di creare societàche si presentano formalmente come di diritto interno ma sono gestite da azionisti stranieri). Affinché la competenza del Centro possa essereattivata è necessario il preventivo consenso delle Parti informa scritta; tale consenso, non potendo risultare implicitamente della ratifica della Convenzione, è generalmente inserito nel contratto di investimento ma può anche essere previsto in normative nazionali o in trattati sulla protezione degli investimenti e in tal caso il consenso del privato è espresso al momento della presentazione della richiesta di investimento. Il consenso, che non può essere unilateralmente ritirato, esclude qualsiasi altro rimedio ed esclude l'esercizio della protezione diplomatica. Solo nel caso di mancata esecuzione della sentenza lo Stato nazionale dell'investitore torna libero di intervenire in protezione diplomatica.
Procedure. La procedura conciliativa non si discosta dalla normale conciliazione internazionale: la commissione di conciliazione ha il compito di accertare i fatti e sollecitare un accordo; sia in caso di positiva conclusione che non, la commissione
redige il rapporto.è disciplinata dalla Convenzione e dall’Arbitration Rules: la richiesta vieneLa procedura arbitralepresentata al Segretario generale, che funge da filtro preventivo, che deve registrare la richiesta salvo lavalutazione di incompetenza del Centro a giudicare il caso; effettuata la registrazione si procede allacostituzione del collegio arbitrale da parte delle Parti, anche fuori dagli appositi elenchi, e in caso di inerziada parte del Presidente, vincolato nella scelta dagli elenchi; la successiva procedura è disciplinatadall’Arbitration Rules; il tribunale se le parti non disciplinano diversamente può raccomandare l’adozione dimisure cautelari anche se del caso ricorrendo alle autorità giurisdizionali locali.
Diritto applicabile.Il problema di quale sia il diritto applicabile in una controversia tra Stati e privati stranieri, e quindi deldiritto applicabile all’arbitrato di specie è stato affrontato e risolto
con soluzioni divergenti (chi propone l'applicazione del diritto interno, chi il diritto internazionale e chi addirittura il riferimento alla lex mercatoria). La soluzione proposta e accolta dalla maggioranza dei tribunali ICSID privilegia la volontà delle parti nella scelta delle rules of law applicabili al tribunale arbitrale. Tale scelta può essere inserita nei contratti di investimento ma anche essere concordata successivamente o risultare implicitamente da manifestazioni concordanti delle Parti. Frequente è l'uso della clausola di stabilizzazione, in base alla quale le parti fanno riferimento a un diritto statale, in genere quello dello Stato ospite, fissandolo nel tempo: in questo modo l'investitore si pone al riparo da eventuali modificazioni legislative che possano ledere i suoi investimenti; questo tipo di clausole è stato ritenuto legittimo dal tribunale ISCID. Bisogna ora prendere in considerazione le due ipotesi: - 1 -